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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2076/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.2076/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bartoli e dall'avv. Parte_1
Isabella Bavai;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Lamaccia e dall'avv. CP_1
Antonino Maria Italia;
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Persona_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 25.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte (come da foglio depositato il 31.1.2025)
“conclusioni congiunte
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, statuire come segue:
pagina 1 di 4
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. dichiarare che nessun contributo è dovuto reciprocamente da un coniuge all'altro stante l'accertata totale autonomia economico patrimoniale di ciascuno;
3. si impegna incondizionatamente a lasciare l'immobile di CP_1
proprietà della sito a Fano (PU), in Via XXIV Strada n.10 nonchè a Pt_1
liberarlo di tutti i propri effetti personali entro e non oltre la data del 02.03.2025;
4. aderisce al cumulo delle domande di separazione e Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzato da parte resistente nella comparsa di costituzione, e per l'effetto le parti CP_1
congiuntamente chiedono che il Tribunale oltre a dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle presenti conclusioni congiunte provveda, espletato ogni incombente di rito ai sensi dell'art. 473bis 49 c.p.c. , a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Fano (PU) il
20.03.1988, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 1988 PARTE 2 SERIE A N.18, alle medesime condizioni previste dall'emittenda sentenza di separazione, con reciproca rinuncia ad ogni domanda precedentemente formulata;
5. si chiede che la fissanda udienza di comparizione parti per declaratoria di divorzio venga sostituita dal deposito di note di trattazione scritta dichiarando i ricorrenti sin da ora di non volersi riconciliare;
6. gli istanti, con il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni sopra indicate, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro sia con riguardo alla pregressa gestione economica domestica che per ogni diverso ed ulteriore rapporto obbligatorio tra gli stessi contratto durante l'unione coniugale;
7. le parti si danno reciprocamente atto che il rilascio dell'immobile per la data del 02.03.25 è clausola essenziale ed imprescindibile per l'efficacia del presente accordo.
Qualora il sig. non rilasci l'immobile entro la data del 02.03.2025 il CP_1 presente accodo verrà risolto di diritto e per l'effetto la sig.ra Parte_1
continuerà ad agire in virtù delle domande spiegate con atto introduttivo ed espressamente nella richiesta di addebito e il sig. sarà rimesso in CP_1
termini per la costituzione nel giudizio di separazione personale dei coniugi
pagina 2 di 4 come originato dal ricorso notificato in data 09/12/2024. Salvo ed impregiudicato ogni diritto.
8. Spese legali compensate. I rispettivi difensori delle parti sottoscrivono anche per la liberazione delle stesse dal vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024 ha promosso il Parte_1
presente giudizio di separazione personale nei confronti del coniuge
[...]
, con il quale ha contratto matrimonio in data 20.3.1988 a Fano. CP_1
Si è costituito . CP_1
Nel corso del procedimento le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione. Entrambi i coniugi sono comparsi personalmente all'udienza del 25.3.2025, hanno confermato di volersi separare, hanno precisato che il convenuto nel frattempo aveva lasciato la casa familiare e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente.
Ciò premesso, è documentato che e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio il 20.3.1988 a Fano (doc.1 della ricorrente). La coppia ha avuto tre figli, tutti ormai maggiorenni. La residenza familiare è stata fissata a
Fano (doc.2 della ricorrente).
Emerge dagli atti che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale e che non c'è possibilità di riconciliazione. Pertanto va dichiarata la separazione personale.
Vanno recepite le conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dai coniugi il
28.1.2025 e depositate nel fascicolo telematico il 31.1.2025, in quanto non contrastanti con la legge e con l'ordine pubblico.
In accoglimento della richiesta inserita al punto 4 delle conclusioni congiunte, va fissata udienza per la pronuncia del divorzio nel rispetto del termine previsto dall'art.3 L. n.898/1970. L'udienza è sostituita con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., come da istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa iscritta al n.2076/2024 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE pagina 3 di 4 nei confronti di
; CP_1
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in data 20.3.1988 a Fano;
CP_1
B) dà atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti, depositate nel fascicolo informatico il 31.1.2025, riportate nella intestazione di questa sentenza;
C) fissa l'udienza del 30.9.2025 per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza le parti dovranno provare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e confermare la mancata riconciliazione dei coniugi e le conclusioni congiunte.
Ex art.473-bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c., l'udienza è sostituita con il deposito di note scritte;
viene fissato il termine del 30.9.2025 per il deposito delle note;
il giorno di scadenza del termine vale come data d'udienza; il giudice adotterà il provvedimento decisorio o comunque necessario all'ulteriore corso del giudizio nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, in data 25 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.2076/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bartoli e dall'avv. Parte_1
Isabella Bavai;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Lamaccia e dall'avv. CP_1
Antonino Maria Italia;
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Persona_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 25.3.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte (come da foglio depositato il 31.1.2025)
“conclusioni congiunte
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, statuire come segue:
pagina 1 di 4
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
2. dichiarare che nessun contributo è dovuto reciprocamente da un coniuge all'altro stante l'accertata totale autonomia economico patrimoniale di ciascuno;
3. si impegna incondizionatamente a lasciare l'immobile di CP_1
proprietà della sito a Fano (PU), in Via XXIV Strada n.10 nonchè a Pt_1
liberarlo di tutti i propri effetti personali entro e non oltre la data del 02.03.2025;
4. aderisce al cumulo delle domande di separazione e Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzato da parte resistente nella comparsa di costituzione, e per l'effetto le parti CP_1
congiuntamente chiedono che il Tribunale oltre a dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle presenti conclusioni congiunte provveda, espletato ogni incombente di rito ai sensi dell'art. 473bis 49 c.p.c. , a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Fano (PU) il
20.03.1988, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune
Anno 1988 PARTE 2 SERIE A N.18, alle medesime condizioni previste dall'emittenda sentenza di separazione, con reciproca rinuncia ad ogni domanda precedentemente formulata;
5. si chiede che la fissanda udienza di comparizione parti per declaratoria di divorzio venga sostituita dal deposito di note di trattazione scritta dichiarando i ricorrenti sin da ora di non volersi riconciliare;
6. gli istanti, con il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni sopra indicate, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro sia con riguardo alla pregressa gestione economica domestica che per ogni diverso ed ulteriore rapporto obbligatorio tra gli stessi contratto durante l'unione coniugale;
7. le parti si danno reciprocamente atto che il rilascio dell'immobile per la data del 02.03.25 è clausola essenziale ed imprescindibile per l'efficacia del presente accordo.
Qualora il sig. non rilasci l'immobile entro la data del 02.03.2025 il CP_1 presente accodo verrà risolto di diritto e per l'effetto la sig.ra Parte_1
continuerà ad agire in virtù delle domande spiegate con atto introduttivo ed espressamente nella richiesta di addebito e il sig. sarà rimesso in CP_1
termini per la costituzione nel giudizio di separazione personale dei coniugi
pagina 2 di 4 come originato dal ricorso notificato in data 09/12/2024. Salvo ed impregiudicato ogni diritto.
8. Spese legali compensate. I rispettivi difensori delle parti sottoscrivono anche per la liberazione delle stesse dal vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.11.2024 ha promosso il Parte_1
presente giudizio di separazione personale nei confronti del coniuge
[...]
, con il quale ha contratto matrimonio in data 20.3.1988 a Fano. CP_1
Si è costituito . CP_1
Nel corso del procedimento le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione. Entrambi i coniugi sono comparsi personalmente all'udienza del 25.3.2025, hanno confermato di volersi separare, hanno precisato che il convenuto nel frattempo aveva lasciato la casa familiare e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente.
Ciò premesso, è documentato che e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio il 20.3.1988 a Fano (doc.1 della ricorrente). La coppia ha avuto tre figli, tutti ormai maggiorenni. La residenza familiare è stata fissata a
Fano (doc.2 della ricorrente).
Emerge dagli atti che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale e che non c'è possibilità di riconciliazione. Pertanto va dichiarata la separazione personale.
Vanno recepite le conclusioni congiunte sottoscritte personalmente dai coniugi il
28.1.2025 e depositate nel fascicolo telematico il 31.1.2025, in quanto non contrastanti con la legge e con l'ordine pubblico.
In accoglimento della richiesta inserita al punto 4 delle conclusioni congiunte, va fissata udienza per la pronuncia del divorzio nel rispetto del termine previsto dall'art.3 L. n.898/1970. L'udienza è sostituita con il deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., come da istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa iscritta al n.2076/2024 R.G., promossa da
; Parte_1
RICORRENTE pagina 3 di 4 nei confronti di
; CP_1
CONVENUTO con l'intervento del
Pubblico Ministero;
INTERVENUTO PER LEGGE
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio in data 20.3.1988 a Fano;
CP_1
B) dà atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti, depositate nel fascicolo informatico il 31.1.2025, riportate nella intestazione di questa sentenza;
C) fissa l'udienza del 30.9.2025 per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza le parti dovranno provare il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e confermare la mancata riconciliazione dei coniugi e le conclusioni congiunte.
Ex art.473-bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c., l'udienza è sostituita con il deposito di note scritte;
viene fissato il termine del 30.9.2025 per il deposito delle note;
il giorno di scadenza del termine vale come data d'udienza; il giudice adotterà il provvedimento decisorio o comunque necessario all'ulteriore corso del giudizio nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale in Pesaro, in data 25 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4