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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2191/2020
TRA
(P.VA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Mario Chirico, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Luciano CP_1 C.F._1
Toretti, giusta procura in atti;
RESISTENTE – OPPOSTO
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 53/2014, emesso in data 14/03/2014 e depositato in data 17/03/2014 il Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro– ingiungeva a in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con sede in Brindisi, di pagare in favore del Sig. la somma CP_1 di € 59.335,20.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalla con giudizio iscritto al n. 1755/14 Parte_1
R.G.N.
Il giudizio instaurato in seguito all'opposizione veniva sospeso dal Giudice del Lavoro all'udienza del 22/09/2015, in attesa della pronuncia della Corte d'Appello di Reggio
Calabria, resasi necessaria a causa di rinvio da parte della Corte di Cassazione relativamente all'appello proposto alla sentenza emessa dal Tribunale di Rossano con n. 1222/2007.
La predetta sentenza, infatti, accertava l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro che legava il Sig. alla condannando la odierna opponente CP_1 CP_2
al pagamento delle retribuzioni dovute fino alla effettiva riammissione nel posto di lavoro.
Dopo un complicato iter processuale, che vedeva la Suprema Corte di Cassazione revocare una precedente ordinanza di inammissibilità del ricorso proposto dalla la Parte_1 controversia veniva riassunta innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che, con sentenza n. 110/2016 pubblicata il 05/02/2016 nel procedimento R.G.N. 703/2015 si pronunciava confermando la declaratoria di illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro che legava il Sig. alla affermando che CP_1 CP_2 CP_1
aveva diritto alla riammissione in servizio a decorrere dal 10.12.2007 e condannando
[...]
l'odierna opponente al pagamento di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 10.12.2007 sino all'effettivo soddisfo.
A seguito della pronuncia della Corte di Appello di Reggio Calabria il giudizio non veniva riassunto e pertanto il Tribunale ne dichiarava l'estinzione con ordinanza.
Tale ordinanza veniva appellata e la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 497/2020, la annullava, rimettendo le parti innanzi all'intestato Tribunale per la definizione del giudizio di opposizione.
Interveniva, nelle more, anche la sentenza n. 20172/2018 con la quale la Suprema Corte di Parte Cassazione rigettava il ricorso con cui ricorreva avverso la sentenza n. 110/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in sede di rinvio. Parte Con ricorso in riassunzione la riassumeva l'odierno giudizio relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo e chiedeva la revoca dello stesso.
Si costituiva in giudizio parte opposta, che contestava le richieste della opponente.
Disposto interrogatorio formale dello , veniva confermato dallo stesso che CP_1
Parte successivamente alla cessazione del proprio rapporto di lavoro con la aveva percepito altre somme a titolo di retribuzione e di indennità di disoccupazione.
All'esito dell'interrogatorio, veniva nominato consulente tecnico nella persona della dott.ssa Parte
per la quantificazione delle somme effettivamente dovute da in esecuzione Per_1
della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 110/2016, tenendo conto dell'aliunde perceptum ammesso dallo e tenendo conto del periodo oggetto del CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo.
Ebbene, il consulente tecnico nominato ha depositato il proprio elaborato peritale, evidenziando le somme dovute allo così come richiesto dal Tribunale. CP_1
All'esito della discussione, la controversia viene decisa all'odierna udienza.
***
Il decreto ingiuntivo va revocato, ma parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 93.534,06 in favore di , in adempimento della sentenza n. 110/2016 CP_1 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Va preliminarmente ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Nel merito, la questione oggetto della presente opposizione riguarda esclusivamente la quantificazione della somma dovuta dalla opponente all'opposto, essendo incontestato tra le parti che il giudizio relativo alla illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro che Parte legava lo alla e la condanna alla riammissione in servizio siano passate in CP_1
giudicato, così come la statuizione relativa alla condanna al pagamento della somma corrispondente a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.
Parte opponente contestava la sussistenza del cd aliunde perceptum, circostanza confermata dallo stesso in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 22.6.2021. CP_1
Ebbene, il CTU nominato, nella relazione di consulenza tecnica depositata in atti, ha espressamente tenuto conto sia dell'aliunde perceptum, sia delle somme riconosciute come dovute dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, evidenziando che l'importo dovuto dalla Parte
risulta essere pari ad € 58.207,02, oltre interessi e rivalutazione, che, correttamente calcolati a far data dal 10.12.2007 (come espressamente sancito dalla Corte di Reggio
Calabria), portano ad una somma complessiva di € 93.534,06.
Tale è la somma che, in adempimento della statuizione della Corte di Appello di Reggio
Calabria, la è tenuta a corrispondere all'opposto Parte_1 CP_1
Parte Alcun fondamento possono avere le eccezioni sollevate dalla con riferimento alla limitazione delle somme al periodo relativo al triennio successivo alla risoluzione del rapporto.
Ed infatti, non solo non vi è alcuna disposizione che limiti tale danno a tale periodo, ma, in ogni caso, la giurisprudenza richiamata fa riferimento alla diversa ipotesi in cui il lavoratore non si fosse attivato per reperire altra attività lavorativa.
Il caso in esame è del tutto differente: lo ha ricercato ed ottenuto diversa occupazione, CP_1
tanto da aver confermato di aver percepito altre retribuzioni nel periodo oggetto del ricorso. Parte Per detto periodo, pertanto, a fronte della maggior somma dovuta dalla le retribuzioni percepite dallo sono state sottratte dal totale. CP_1
La contestazione relativa alla fruizione dell'indennità di disoccupazione, invece, è sfornita di fondamento, atteso che la fruizione della stessa (peraltro non dimostrata) costituirebbe solo un indebito ripetibile da parte dell' e, in ogni caso, manca del tutto la prova della CP_3
quantificazione delle somme eventualmente percepite (prova che non è stata nemmeno richiesta, avendo parte opponente sollevato la relativa eccezione solo in sede di osservazioni alla CTU).
Alla luce di tali considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Va in ogni caso condannata l'opponente al pagamento della somma di € 93.534,06 Parte_1
(somma comprensiva di interessi e rivalutazione) in favore di in adempimento CP_1
della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria n. 110/2016. Parte Le spese di lite si liquidano come in dispositivo e vengono poste a carico della in misura del 50%, tenendo conto della revoca del decreto ingiuntivo opposto ma della sostanziale soccombenza della stessa.
Le spese di consulenza tecnica vengono poste a carico della opponente e vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 53/2014 opposto;
2. Condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 93.534,06, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 di , che liquida in € 6.000,00 (somma già oggetto di parziale CP_1
compensazione) oltre VA e Cpa come per legge;
4. Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio, Parte_1
liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 26-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2191/2020
TRA
(P.VA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Mario Chirico, giusta procura in atti;
RICORRENTE - OPPONENTE
E
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Luciano CP_1 C.F._1
Toretti, giusta procura in atti;
RESISTENTE – OPPOSTO
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 53/2014, emesso in data 14/03/2014 e depositato in data 17/03/2014 il Tribunale di Rossano – Sez. Lavoro– ingiungeva a in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., con sede in Brindisi, di pagare in favore del Sig. la somma CP_1 di € 59.335,20.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalla con giudizio iscritto al n. 1755/14 Parte_1
R.G.N.
Il giudizio instaurato in seguito all'opposizione veniva sospeso dal Giudice del Lavoro all'udienza del 22/09/2015, in attesa della pronuncia della Corte d'Appello di Reggio
Calabria, resasi necessaria a causa di rinvio da parte della Corte di Cassazione relativamente all'appello proposto alla sentenza emessa dal Tribunale di Rossano con n. 1222/2007.
La predetta sentenza, infatti, accertava l'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro che legava il Sig. alla condannando la odierna opponente CP_1 CP_2
al pagamento delle retribuzioni dovute fino alla effettiva riammissione nel posto di lavoro.
Dopo un complicato iter processuale, che vedeva la Suprema Corte di Cassazione revocare una precedente ordinanza di inammissibilità del ricorso proposto dalla la Parte_1 controversia veniva riassunta innanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che, con sentenza n. 110/2016 pubblicata il 05/02/2016 nel procedimento R.G.N. 703/2015 si pronunciava confermando la declaratoria di illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro che legava il Sig. alla affermando che CP_1 CP_2 CP_1
aveva diritto alla riammissione in servizio a decorrere dal 10.12.2007 e condannando
[...]
l'odierna opponente al pagamento di quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del 10.12.2007 sino all'effettivo soddisfo.
A seguito della pronuncia della Corte di Appello di Reggio Calabria il giudizio non veniva riassunto e pertanto il Tribunale ne dichiarava l'estinzione con ordinanza.
Tale ordinanza veniva appellata e la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 497/2020, la annullava, rimettendo le parti innanzi all'intestato Tribunale per la definizione del giudizio di opposizione.
Interveniva, nelle more, anche la sentenza n. 20172/2018 con la quale la Suprema Corte di Parte Cassazione rigettava il ricorso con cui ricorreva avverso la sentenza n. 110/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria in sede di rinvio. Parte Con ricorso in riassunzione la riassumeva l'odierno giudizio relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo e chiedeva la revoca dello stesso.
Si costituiva in giudizio parte opposta, che contestava le richieste della opponente.
Disposto interrogatorio formale dello , veniva confermato dallo stesso che CP_1
Parte successivamente alla cessazione del proprio rapporto di lavoro con la aveva percepito altre somme a titolo di retribuzione e di indennità di disoccupazione.
All'esito dell'interrogatorio, veniva nominato consulente tecnico nella persona della dott.ssa Parte
per la quantificazione delle somme effettivamente dovute da in esecuzione Per_1
della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 110/2016, tenendo conto dell'aliunde perceptum ammesso dallo e tenendo conto del periodo oggetto del CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo.
Ebbene, il consulente tecnico nominato ha depositato il proprio elaborato peritale, evidenziando le somme dovute allo così come richiesto dal Tribunale. CP_1
All'esito della discussione, la controversia viene decisa all'odierna udienza.
***
Il decreto ingiuntivo va revocato, ma parte opponente va condannata al pagamento della somma di € 93.534,06 in favore di , in adempimento della sentenza n. 110/2016 CP_1 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Va preliminarmente ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza - e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Le inversioni della predetta regola generale di ripartizione dei carichi probatori devono essere espressamente previste dalla legge, con norme, giocoforza, di natura eccezionale.
Nel merito, la questione oggetto della presente opposizione riguarda esclusivamente la quantificazione della somma dovuta dalla opponente all'opposto, essendo incontestato tra le parti che il giudizio relativo alla illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro che Parte legava lo alla e la condanna alla riammissione in servizio siano passate in CP_1
giudicato, così come la statuizione relativa alla condanna al pagamento della somma corrispondente a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.
Parte opponente contestava la sussistenza del cd aliunde perceptum, circostanza confermata dallo stesso in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 22.6.2021. CP_1
Ebbene, il CTU nominato, nella relazione di consulenza tecnica depositata in atti, ha espressamente tenuto conto sia dell'aliunde perceptum, sia delle somme riconosciute come dovute dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, evidenziando che l'importo dovuto dalla Parte
risulta essere pari ad € 58.207,02, oltre interessi e rivalutazione, che, correttamente calcolati a far data dal 10.12.2007 (come espressamente sancito dalla Corte di Reggio
Calabria), portano ad una somma complessiva di € 93.534,06.
Tale è la somma che, in adempimento della statuizione della Corte di Appello di Reggio
Calabria, la è tenuta a corrispondere all'opposto Parte_1 CP_1
Parte Alcun fondamento possono avere le eccezioni sollevate dalla con riferimento alla limitazione delle somme al periodo relativo al triennio successivo alla risoluzione del rapporto.
Ed infatti, non solo non vi è alcuna disposizione che limiti tale danno a tale periodo, ma, in ogni caso, la giurisprudenza richiamata fa riferimento alla diversa ipotesi in cui il lavoratore non si fosse attivato per reperire altra attività lavorativa.
Il caso in esame è del tutto differente: lo ha ricercato ed ottenuto diversa occupazione, CP_1
tanto da aver confermato di aver percepito altre retribuzioni nel periodo oggetto del ricorso. Parte Per detto periodo, pertanto, a fronte della maggior somma dovuta dalla le retribuzioni percepite dallo sono state sottratte dal totale. CP_1
La contestazione relativa alla fruizione dell'indennità di disoccupazione, invece, è sfornita di fondamento, atteso che la fruizione della stessa (peraltro non dimostrata) costituirebbe solo un indebito ripetibile da parte dell' e, in ogni caso, manca del tutto la prova della CP_3
quantificazione delle somme eventualmente percepite (prova che non è stata nemmeno richiesta, avendo parte opponente sollevato la relativa eccezione solo in sede di osservazioni alla CTU).
Alla luce di tali considerazioni, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Va in ogni caso condannata l'opponente al pagamento della somma di € 93.534,06 Parte_1
(somma comprensiva di interessi e rivalutazione) in favore di in adempimento CP_1
della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria n. 110/2016. Parte Le spese di lite si liquidano come in dispositivo e vengono poste a carico della in misura del 50%, tenendo conto della revoca del decreto ingiuntivo opposto ma della sostanziale soccombenza della stessa.
Le spese di consulenza tecnica vengono poste a carico della opponente e vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta e revoca il decreto ingiuntivo n. 53/2014 opposto;
2. Condanna in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 93.534,06, oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
3. Condanna in persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 di , che liquida in € 6.000,00 (somma già oggetto di parziale CP_1
compensazione) oltre VA e Cpa come per legge;
4. Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio, Parte_1
liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 26-3-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone