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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA TA OG, RE
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 972/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - NI
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2020002260 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, RGR n.972/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento notificata in data 22.02.2023, afferente il ruolo n. 2020/002260 per tassa automobilistica 2017, reso esecutivo in data 30.07.2020, emesso da Regione Sicilia
Ass. Econ. Dip. Fin. E Cred. Serv. 2, dell'importo complessivo di Euro 132,80, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del proprio gravame eccepiva la prescrizione del credito azionato.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Non si costituivano la Regione Sicilia e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con ordinanza del 24.11.2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione.
Con successiva ordinanza del 07.11.2025, questa Corte, accertata la mancata costituzione delle parti resistenti, rilevato che non risultava prodotta la prova della notifica del ricorso nel formato eml, onerava il ricorrente della relativa produzione e assegnava termine di giorni 30 per l'adempimento.
In data 11.12.2025, il ricorrente depositata istanza di rinuncia dell'Avv. Nominativo_1 e nomina di altro procuratore nella persona dell'Avv. Difensore_1, il quale chiedeva una rimessione in termini non essendo riuscito a depositare le ricevute in formato EML per riferiti problemi di natura tecnica.
All'udienza del 06.02.2026, all'esito della Camera di Consiglio, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il D.M. 163/2013, per provare la notifica via pec del ricorso, non è sufficiente stampare in PDF le ricevute di spedizione, accettazione e consegna, occorrendo il deposito dei file nativi della messaggistica con i relativi formati .eml o msg., consentendo questi ultimi al giudice di verificare il contenuto della busta telematica.
Il deposito dei soli file in pdf, infatti, sono solo una copia per immagine che non contiene i metadati necessari a verificare la integrità e la firma digitale del gestore pec.
Né, d'altra parte, è stata compiutamente dimostrata la riferita difficoltà del deposito.
In mancanza di tale adempimento l'appello va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in NI il 06.02.2026
Il Presidente Il RE
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA TA OG, RE
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 972/2023 depositato il 25/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - NI
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2020002260 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, RGR n.972/23, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento notificata in data 22.02.2023, afferente il ruolo n. 2020/002260 per tassa automobilistica 2017, reso esecutivo in data 30.07.2020, emesso da Regione Sicilia
Ass. Econ. Dip. Fin. E Cred. Serv. 2, dell'importo complessivo di Euro 132,80, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del proprio gravame eccepiva la prescrizione del credito azionato.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Non si costituivano la Regione Sicilia e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con ordinanza del 24.11.2023, veniva rigettata l'istanza di sospensione.
Con successiva ordinanza del 07.11.2025, questa Corte, accertata la mancata costituzione delle parti resistenti, rilevato che non risultava prodotta la prova della notifica del ricorso nel formato eml, onerava il ricorrente della relativa produzione e assegnava termine di giorni 30 per l'adempimento.
In data 11.12.2025, il ricorrente depositata istanza di rinuncia dell'Avv. Nominativo_1 e nomina di altro procuratore nella persona dell'Avv. Difensore_1, il quale chiedeva una rimessione in termini non essendo riuscito a depositare le ricevute in formato EML per riferiti problemi di natura tecnica.
All'udienza del 06.02.2026, all'esito della Camera di Consiglio, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il D.M. 163/2013, per provare la notifica via pec del ricorso, non è sufficiente stampare in PDF le ricevute di spedizione, accettazione e consegna, occorrendo il deposito dei file nativi della messaggistica con i relativi formati .eml o msg., consentendo questi ultimi al giudice di verificare il contenuto della busta telematica.
Il deposito dei soli file in pdf, infatti, sono solo una copia per immagine che non contiene i metadati necessari a verificare la integrità e la firma digitale del gestore pec.
Né, d'altra parte, è stata compiutamente dimostrata la riferita difficoltà del deposito.
In mancanza di tale adempimento l'appello va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in NI il 06.02.2026
Il Presidente Il RE