TRIB
Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/09/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4557/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4557/2024 R.G. promossa da
(in qualità di curatore speciale della minore Parte_1 Per_1
, elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Catanzaro alla via
[...]
Alessandro Turco n. 71,
RICORRENTE
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Staiano ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro alla via Alessandro
Turco n. 12
RESISTENTE
Nonché
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Viscomi ed Controparte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Botricello alla via Nazionale n.
457
RESISTENTE Nonchè il P.M. presso il Tribunale di Catanzaro INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO
Disconoscimento di paternità ex art. 244 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 05/05/2025 e chiesto la decisione della causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 24/09/2024, l'Avv. , in qualità di Curatore Speciale Parte_1 della minore , adiva codesto Tribunale, al fine di ottenere la Persona_1 dichiarazione giudiziale di disconoscimento della paternità nei confronti del sig.
, con ogni conseguente statuizione di legge. Controparte_1
In particolare, deduceva che la minore era nata in [...] Persona_1 matrimonio tra e e, pertanto, risultava Controparte_1 Controparte_2 titolare dello status di figlia legittima, vista la presunzione di cui agli artt. 231 e 232
c.c..
Deduceva, altresì, che i coniugi si erano separati consensualmente in data
08/01/2021; successivamente, era venuto a conoscenza Controparte_1 della circostanza di non essere il padre biologico della minore e, Persona_1 pertanto, aveva interrotto con la stessa ogni rapporto già dal mese di Marzo 2022.
Nel 2023, essendo ormai decorso il termine per chiedere personalmente il disconoscimento della paternità, il aveva poi provveduto a depositare presso CP_1 la Procura della Repubblica di Catanzaro, istanza con la quale rappresentava al PM di chiedere la nomina di un curatore speciale per la minore, in modo che quest'ultima, per il tramite del curatore, potesse dare impulso all'azione di disconoscimento della paternità, allo stesso ormai preclusa per decorrenza dei termini.
Il PM, dopo aver compiuto le dovute attività d'indagine, ritenuto sussistente l'interesse della minore, aveva chiesto al Presidente del Tribunale, in funzione di
Giudice Tutelare, di procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della stessa, affinché la rappresentasse nella procedura di disconoscimento della paternità
Pag. 2 di 6 di e nel contestuale giudizio di accertamento della Controparte_1 paternità di . Persona_2
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 19/06/2024, aveva nominato, pertanto, il curatore speciale, quale sostituto processuale della minore ER
.
[...]
Di conseguenza, il Curatore della minore instaurava il presente giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previa ogni occorrente declaratoria e contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sig.
[...]
NON E' il padre biologico di (nata a [...]_1
Catanzaro il 24 febbraio 2014); conseguentemente, ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Sellia Marina l'annotazione della sentenza nell'atto di nascita della minore (Atto n. 7 Parte 1, Serie A, Anno 2014 – Sellia Marina)”.
Con decreto del 19/10/2024, il Giudice Istruttore fissava l'udienza del 24/02/2025 per la comparizione delle parti, disponendo la notifica del ricorso alle parti.
In data 23/01/2025 si costituiva in giudizio il sig. , il quale Controparte_1 si associava alla richiesta del curatore speciale di disconoscimento di paternità e chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che non era sua figlia, Persona_1 alla luce delle risultanze probatorie.
In data 29/01/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra , la quale Controparte_2 chiedeva anch'essa la pronuncia di disconoscimento della paternità, per come richiesto dal curatore speciale.
Con decreto del 20/02/2025, il Giudice istruttore rinviava la causa all'udienza del
09/06/2025 per esigenze d'ufficio.
Con decreto del 12/04/2025, il Giudice istruttore, letta l'istanza di anticipazione di udienza presentata dalla curatrice della minore, anticipava l'udienza del 09/06/2025 al 05/05/2025.
All'udienza del 05/05/2025 le parti chiedevano la decisione della causa;
il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione.
****
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Pag. 3 di 6 In primo luogo, va rilevato che la pendenza del giudizio è stata regolarmente comunicata al PM e lo stesso ha apposto il visto in data 12/05/2025, senza avanzare opposizione.
Preliminarmente va rilevato che, dal punto di vista biologico, Controparte_1
è risultato non essere il padre naturale di per come si evince
[...] Persona_1 dalla relazione tecnica sulla valutazione della compatibilità genetica tra campioni biologici, in atti.
Il quadro normativo giurisprudenziale di riferimento attuale, tuttavia, non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris” ma impone piuttosto un bilanciamento tra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica, per come risultante dalle indagini di tipo scientifico e l'interesse alla certezza degli status in relazione ai rapporti familiari ed ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia, specie se trattasi di un minore infraquattordicenne.
Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che: “Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale”. (Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 27140 del
06/10/2021).
Ed ancora: “In tema di azione di disconoscimento della paternità promossa dal curatore speciale del minore su iniziativa del Pubblico Ministero, è necessario effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, nonché delle pronunce della Corte Costituzionale.
Occorre valutare nel caso concreto i presupposti della domanda di rimozione dello status, comparando il diritto all'identità personale del figlio e ulteriori variabili quali la durata del rapporto di filiazione, l'idoneità del padre biologico allo svolgimento del ruolo genitoriale e i legami affettivi instaurati nella famiglia”.
(Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 5219 del 27/02/2024).
Pag. 4 di 6 Quindi, al di là del dato biologico, è necessario valutare se la dichiarazione di disconoscimento di paternità risponda agli interessi della minore.
Dalle risultanze processuali, tale interesse emerge in maniera del tutto evidente.
In particolare, la consulenza tecnica presente in atti, espletata dalla Dott.ssa
[...]
su incarico del PM, nel procedimento n. 06/2024 R.G.A.C., ha evidenziato Per_4 che la minore non ha più legami con il , già separato legalmente dalla CP_1 propria madre, mentre ha ottimi rapporti con il presunto padre biologico Per_2
e che desidera al più presto portare il suo cognome. Ciò risulta chiaramente
[...] dalle dichiarazioni rese dalla stessa in sede d'interrogatorio protetto.
La consulente tecnica, dott.ssa inoltre, nel rispondere al quesito Persona_4 relativo alla maturità della minore, ha evidenziato che la stessa ha capacità cognitive, di linguaggio e mnemoniche nella norma, congrue o superiori alla sua età cronologica e livello socio-culturale. Dalla CTU emerge che la minore ha accettato ed elaborato la verità sulla sua paternità biologica, riconoscendo il ruolo del padre naturale, in quanto persona sempre a lei vicina sin dalla nascita. Sulla capacità di autodeterminazione in relazione alla perdita del cognome attuale ed eventuale acquisizione di quello del padre naturale, la CTU sottolinea che la minore ha desiderio di acquisire il cognome del padre biologico.
Nella relazione redatta dalla psicologa dott.ssa Annarosa Benincasa, inoltre, si sottolinea l'importanza per di ottenere l'identità che sta cercando, Per_1 evidenziando che la figura dell'attuale padre, non le appartiene più.
Alla luce di tali risultanze, pertanto, non v'è ragione di negare l'esistenza dell'interesse della minore ad ottenere il disconoscimento di paternità, quale atto propedeutico al riconoscimento della paternità del padre biologico . Persona_2
L'istruttoria compiuta inoltre consente di affermare con certezza che
[...]
non è il padre biologico di Controparte_1 Persona_3
Considerata la natura della causa e la mancata opposizione delle parti resistenti che si sono associate alla richiesta di parte ricorrente, le spese possono essere integralmente compensate.
Pag. 5 di 6 Infine deve essere disposta l'esecuzione delle formalità prescritte dal vigente ordinamento dello Stato Civile in ordine all'annotazione della presente sentenza.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o respinta, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 244 c.c. che
[...]
non è il padre biologico di nata a [...], il Controparte_1 Persona_5
24/02/2014;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sellìa Marina di effettuare le dovute annotazioni nell'atto di nascita della minore (atto n. 7, parte 1, serie A, anno 2014 – Sellìa Marina);
3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
9.7.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Francesca Garofalo
Pag. 6 di 6