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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, avente ad oggetto
“separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Cardito Parte_1 C.F._1 al Corso Cesare Battisti, 145 presso lo studio dell'avv. Mario Setola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Cardito Controparte_1 C.F._2 al Corso Cesare Battisti, 145 presso lo studio dell'avv. Mario Setola che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 V.G. n. 721/2025
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis - 49 e 51 c.p.c., depositato il 21 febbraio 2025, i ricorrenti in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano il 7 maggio 1992, dal quale nascevano quattro figli - (nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_1 Per_2
29 maggio 1997), (nata a [...] l'[...]) e (nato a [...] il 5 Per_3 CP_2 ottobre 2004) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 della legge 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 3 aprile 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 7 aprile 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva n. 371/2025 dell'8 aprile 2025, il Collegio pronunciava la separazione personale tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice relatore per l'udienza del 4 dicembre 2025.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di divorziare alle condizioni riportate in atti e il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato
(avvenuta il 3 aprile 2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 371/2025 del
Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle
2 V.G. n. 721/2025
parti; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di separazione.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAIVANO il 7 maggio
1992 tra (nato a [...] l' 1.12.1962) e (nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 6.10.1967) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAIVANO (atto n. 45, parte 2, Serie A - Registro Atti di Matrimonio dell'anno 1992) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 721 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, avente ad oggetto
“separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto” e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Cardito Parte_1 C.F._1 al Corso Cesare Battisti, 145 presso lo studio dell'avv. Mario Setola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Cardito Controparte_1 C.F._2 al Corso Cesare Battisti, 145 presso lo studio dell'avv. Mario Setola che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 V.G. n. 721/2025
All'udienza del 4 dicembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis - 49 e 51 c.p.c., depositato il 21 febbraio 2025, i ricorrenti in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano il 7 maggio 1992, dal quale nascevano quattro figli - (nata a [...] il [...]), (nato a [...] il Per_1 Per_2
29 maggio 1997), (nata a [...] l'[...]) e (nato a [...] il 5 Per_3 CP_2 ottobre 2004) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 della legge 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 3 aprile 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
con ordinanza del 7 aprile 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Con sentenza non definitiva n. 371/2025 dell'8 aprile 2025, il Collegio pronunciava la separazione personale tra le parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del
Giudice relatore per l'udienza del 4 dicembre 2025.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo, con dichiarazione sottoscritta, la volontà di divorziare alle condizioni riportate in atti e il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
In via preliminare la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato
(avvenuta il 3 aprile 2025) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 371/2025 del
Tribunale di Napoli Nord -passata in giudicato- che ha omologato le condizioni concordate dalle
2 V.G. n. 721/2025
parti; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di separazione.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAIVANO il 7 maggio
1992 tra (nato a [...] l' 1.12.1962) e (nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli il 6.10.1967) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAIVANO (atto n. 45, parte 2, Serie A - Registro Atti di Matrimonio dell'anno 1992) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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