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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 8917 / 2021
All'udienza del 21/10/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 21/10/2025
Il G.I.
Dott.ssa DA RI Patanè
1
N. R.G. 8917/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DA RI Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8917/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Tremestieri Etneo alla Via Etnea C.F._1
258, presso lo studio dell'Avv. FELICE CALI' VALERIA che lo difende giusta procura in atti di causa;
RICORRENTE contro
, in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1
tempore, CF: elettivamente domiciliato in via Prefettura 14, , P.IVA_1 CP_1
rapp.ta e difesa, giusta procura agli atti di causa, rappresentata e difesa dall' Avv.to
Nicola Alleruzzo dell' Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTE
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 05.07.2021, parte ricorrente ha impugnato l' ordinanza- ingiunzione di pagamento per la somma di € 615,00 da parte della
[...]
, Controparte_2
notificata in data 04.06.2021, quale sanzione comminata per violazione la violazione ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.lgs. 152/06 e S.M.I., come modificato dal D. LGS.
8 novembre 2006 n. 254.
In particolare il espone che la sanzione amministrativa è stata irrogata per Pt_1
abbandono sul suolo di rifiuti, compromettendo l'integrità ambientale del sito ricadente all'interno del Parco dell'Etna zona “B”, in violazione dei divieti dell'area protetta.
Il eccepisce che dal 2020 si è trasferito a Roma e quando sarebbe stata Pt_1
accertata la violazione, si trovava proprio nella capitale, per motivi di lavoro.
Inoltre il ricorrente ha evidenziato come non sarebbe prova sufficiente il ritrovamento, nel cumulo di rifiuti abbandonati, di elementi riconducibili al , dovendo tali Pt_1
elementi essere suffragati da altri.
Alla luce di tali deduzioni, il ha chiesto l'annullamento del provvedimento Pt_1
impugnato.
Costituitosi in giudizio, l'ente resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
In via preliminare è necessario disaminare l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata
3 dall'ente resistente nel verbale di causa del 29.10.2024.
Parte ricorrente non ha prodotto il provvedimento impugnato, ma tale mancata produzione non determina l'inammissibilità del ricorso, in quanto parte resistente non contesta la data di notifica del provvedimento impugnato, indicata da parte ricorrente, cioè il 04.06.2021, ma contesta la tardività del deposito, facendo riferimento proprio a quella data indicata dal , pertanto la detta eccezione di tardività verrà vagliata Pt_1
in riferimento alla data, non contestata dal resistente, del 04.06.2021.
Sul punto la S.C. a SSUU ha statuito il seguente principio: “In tema di opposizione all'ordinanza/ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sè, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata "in limine litis", ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa ed inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile.” (Cass.
1006/2002)
Applicando il superiore principio, poiché parte resistente non contesta la data del
04.06.2021, come data di notifica del provvedimento impugnato, l'eccezione di tardività è infondata in quanto, come risulta dai registri telematici di cancelleria, il ricorso è stato depositato dal ricorrente il lunedì 05.07.2021, quindi nel rispetto del
4 termine fissato dall'art. 6, comma 6 Dlgs 150/2011, considerato che la notifica dell'atto impugnato, per come dichiarato dal ricorrente e non contestato dal resistente, è avvenuta il 04.06.2021.
Poiché il 04.07.2021 era domenica, alla luce del principio stabilito dall'art. 155 IV comma cpc, secondo il quale se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, il ricorso è stato depositato il lunedì
05.07.2021, nel rispetto del termine fissato dalla legge.
Passando a disaminare il merito della controversia, si osserva quanto segue:
Parte ricorrente ha eccepito che la presenza di documenti risalenti al , tra i Pt_1
cumuli di rifiuti trovati, non sarebbe sufficiente a fondare la riferibilità della violazione allo stesso.
Sul punto si osserva quanto segue:
Nella fattispecie in esame, si verte in materia di sanzioni amministrative, nell'ambito delle quali, la S.C. ha statuito il seguente principio: “In tema di procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa per il trasporto di animali non idonei al viaggio, il giudice del procedimento può far ricorso al ragionamento presuntivo poiché
l'art. 6, comma 9, del d. lgs. n. 150 del 2011 non gli pone alcuna limitazione istruttoria, tenuto conto altresì del fatto che la condotta sanzionata non è istantanea, ma prolungata nel tempo, ditalché correttamente il giudice del merito, ai fini dell'accertamento della violazione, può inferire dalle condizioni di arrivo dell'animale le sue condizioni alla partenza.” (Cass. 24866/2022)
Infatti secondo la S.C., l'art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 150 del 2011 non prevede alcuna limitazione istruttoria in capo al giudice di merito, il quale, pertanto, in materia
5 di sanzioni amministrative, può legittimamente ricorrere al ragionamento presuntivo.
Nella fattispecie in esame, i documenti trovati sono chiaramente riferibili al ricorrente e trattandosi di fatture hanno ad oggetto parte del materiale rinvenuto in stato di abbandono, come risulta agevolmente dalla lettura dei detti documenti.
Inoltre l'eccezione di parte ricorrente secondo la quale il , nel periodo in cui è Pt_1
stato effettuato l'accertamento avrebbe lavorato a Roma, risulta del tutto sfornita di prova, prova che non può essere di certo meramente orale, come aveva chiesto di dimostrare il ricorrente articolando la prova per testi sulla detta circostanza, ma avrebbe dovuto essere documentale, in quanto se un soggetto svolge un'attività professionale in un determinato ambito territoriale dispone sicuramente di documenti che ne comprovano lo svolgimento.
Ed inoltre i documenti trovati insieme ai rifiuti abbandonati indicano quale domicilio del , “via Pirandello Piano Tavola Belpasso”, cioè un luogo vicino a quello in Pt_1
cui è stato trovato il materiale abbandonato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene che vi sia la prova che la violazione contestata sia stata commessa dal , con la conseguenza che il provvedimento Pt_1
impugnato va confermato.
Vista la soccombenza, parte ricorrente va condannata a rifondere a parte resistente le spese legali che si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Rigetta il ricorso e conferma il provvedimento impugnato.
6 Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 400,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge , trattandosi di avvocato di Ente Pubblico.
Così deciso in Catania, il 21/10/2025
Il GIUDICE
dott.ssa DA RI Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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