Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/01/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5441/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 4254/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Antimo alla Via C. Verde n. 23, presso lo studio dell'avv.
Pasquale Migliaccio, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide
Catalano e Nicola Fumo, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 26/04/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza e per la condizione di disabilità; di essere stata sottoposta a visita di medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 67%, nonché portatrice di condizione di disabilità ex art. 21 L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato il risultato della visita medica all'I.N.P.S., riconoscendole un'invalidità
1
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento delle summenzionate Per_1
prestazioni.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha insistito per il rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno d'invalidità e condizione di disabilità, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Pertanto, Licenza RI è da ritenersi un soggetto
“INVALIDO CIVILE” con riduzione permanente della capacità lavorativa” nella misura del
2 55%, a decorrere dalla domanda amministrativa e portatore di Handicap senza connotazione di gravità ai sensi del Comma 1 Art 3 della Legge 104/92 a decorrere dalla stessa epoca”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “La documentazione sanitaria in Atti, unitamente all'esame clinico, consentono di affermare che di anni 63 è Parte_1
affetta dalle seguenti infermità: Diabete mellito tipo II in buon compenso glicometabolico e in assenza di complicanze. Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. Ipotiroidismo chirurgico in terapia ormonale sostitutiva. Remota isterectomia. L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. In base a quanto definito dall'OMS per diabete si intende un gruppo di disordini metabolici di varia etiologia caratterizzati da iperglicemia con alterazioni del metabolismo giuridico, lipidico e proteico da correlare a deficit della secrezione insulinica e/o dell'azione della stessa;
trattasi di malattia ad andamento cronico, che determina inevitabilmente lo sviluppo di varie complicanze sistemiche che possono interessare vari organi ed apparati. La valutazione medico legale del diabete mellito ruota intorno a tre concetti fondamenti: tipo di diabete, compenso metabolico, complicanze. Nel 1979 il National Diabetes Data Group produsse un documento che standardizzava la nomenclatura e le definizioni per il diabete mellito;
questo Contr documento, approvato dall nel 1980, elencava i nomi descrittivi delle presentazioni cliniche dei due maggiori tipi di diabete mellito, il diabete mellito insulinodipendente (IDDM) e il diabete mellito non insulinodipendente (NIDDM). Il concetto di controllo metabolico assume una particolare rilevanza dal momento che è stato ormai provato come esista una precisa correlazione tra entità e durata del l'iperglicemia e insorgenza della retinopatia diabetica e delle altre complicanze tipiche della malattia, suggerendo in alternativa alla terapia antidiabetica classica l'adozione di schemi terapeutici intensivi, allo scopo di raggiungere e mantenere l'euglicemia, cioè valori glicemici più prossimi possibili a quelli fisiologici. L'HbAlc rappresenta il prodotto di una reazione non enzimatica tra una molecola di glucosio e il gruppo amino terminale della valina della catena b dell'emoglobina. Questa reazione avviene in due fasi: la prima, reversibile, conduce alla formazione di una base di Schifi (aldimina), ed una seconda, non reversibile, porta alla formazione di un prodotto di la chetoamina. Un incremento transitorio della glicemia Pt_2
produce la formazione di una notevole quantità di aldimina, ma è solo l'iperglicemia persistente che porta alla formazione della chetamina: poiché la vita media dell'eritrocita è di 6-8 settimane, il valore dell'HbAlc riflette l'andamento glicemico delle ultime 6-8 settimane. In particolare, il 7% di
HbAlc corrisponde a una media glicemica di 150/dl, mentre il 9%- di HbAlc corrisponde ad una
3 media glicemica di 210 mg/dl Per quanto riguarda le complicanze, esse sono rappresentate da quelle microangiopatiche (retinopatia, nefropatia ecc.), dalla macroangiopatiche
(coronarosclerosi, arteriosclerosi periferica) e dalla neuropatia. La frequenza delle complicanze appare correlata strettamente con la durata del diabete, e non è raro il loro riscontro già alla diagnosi. Vogliamo qui ricordare alcuni protocolli proposti per la valutazione medico legale della malattia diabetica […] Concludendo siamo del parere che il diabetico debba essere valutato in riferimento a tre aspetti del quadro morboso: tipo di diabete, qualità del controllo metabolico, la presenza di complicanze e delle eventuali gravità. Nel nostro caso la P. è affetto da diabete mellito tipo 2 in buon controllo metabolico, in trattamento con ipoglicemizzanti orali e senza complicanze neurologiche o retiniche documentate. Quindi secondo le cinque classi funzionali, lo riconosciamo in II classe con una riduzione complessiva della capacità lavorativa del 30%. Si definisce ipertensione arteriosa quando i valori della P. A. sono maggiori di 140/90. Si riconoscono due tipi di ipertensione: ipertensione essenziale (costituisce circa il 95% del totale) e ipertensione secondaria a patologie renali, endocrine, obesità, neurologiche, ecc.. l'ipertensione arteriosa agisce negativamente sulla parete vascolare determinando a tale livello un restringimento, questo può essere conseguente ad un aumento dello spessore della parete per ridotta elasticità del vaso o ad un aumento della contrazione della muscolatura liscia dovuta a vasocostrizione. L'ipertensione nel tempo determina complicazioni: cerebrali (encefalopatia, ictus cerebri, embolia, ecc), renali (emorragie renali, e necrosi), retiniche (danno retinico di vario grado), cardiache (cardiopatia ipertensiva). L'entità del pregiudizio permanente indotto dall'ipertensione arteriosa è, quindi, direttamente correlato all'entità e alla pluralità degli effetti sugli organi bersaglio citati da essa colpiti. Pertanto, la valutazione medico legale del danno permanente, conseguente ad uno stato ipertensivo, dovrà prendere in considerazione la natura e la gravità della compromissione di uno o più apparati funzionali interessati dalla patologia ipertensiva di base, con particolare riferimento alla patologia cardiaca, renale, cerebrale e visiva.
Nel caso della signora Licenza tale affezione è in buon compenso farmacologico, inquadrabile in I-
II Classe Nyha pertanto valutabile nella misura del 35 % (riferendosi al codice tabellare 6442-
6443). La remota isterectomia non raggiunge il minimo valutabile, così come il distiroidismo. Indi, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata - utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art. lo 4 D.L.vo 509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro - non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10% - con un tasso invalidante pari al 55 %. Per quanto attiene alla valutazione in ambito Legge 104/92, si
4 ritiene opportuno fare un breve cenno sulla legge 104/92, in relazione alla quale il legislatore ha introdotto la definizione di persona handicappata: “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Pertanto la minorazione psicofisica è quindi il danno alla salute, inteso in senso estremamente dinamico e relazionale: non solo quindi protezione dell'integrità psicofisica in senso penalistico, ma soprattutto proiezione sociale della malattia. Nel caso in esame, alla luce delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata, ai sensi della legge vigente nella misura senza connotazione di gravità poiché non integra la necessità di assistenza continuativa globale e permanente”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'assegno d'invalidità e della condizione di disabilità.
Ed invero, la parte, nel ricorso introduttivo, non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata a elencare le medesime patologie riscontrate, in sede di visita peritale, dal consulente nominato e a riconoscere loro un grado di gravità ben più alto rispetto a quanto sostenuto dal CTU.
Nello specifico, la parte ricorrente ha contestato le percentuali riconosciute per il diabete di tipo 2 e per l'ipertensione arteriosa, senza considerare che il consulente ha ampiamente giustificato tale decisione, sulla base dell'esame obiettivo effettuato e della risposta ai trattamenti farmacologici prescritti alla ricorrente. Infine, con riguardo alle altre patologie che secondo la parte non sono state oggetto di valutazione, ossia sindrome depressiva e/o ansiosa e obesità, è opportuno rilevare come la parte abbia mancato di indicare da quali certificazioni mediche esse risultino e, di conseguenza,
5 di dimostrare come, benché sottoposte alla sua attenzione, il consulente abbia deciso di ritenerle non rilevanti.
Pertanto, è possibile affermare che il consulente ha correttamente valutato le patologie sofferte dalla parte, nonché la loro incidenza sulla sua capacità di lavoro e, ciononostante, non ha ritenuto tale quadro abbastanza critico da giustificare il riconoscimento delle prestazioni invocate.
Anche l'aggravamento risulta dedotto in modo troppo generico non avendo la parte indicato di che tipo di aggravamento si tratti ed in che modo lo stesso inciderebbe sulle conclusioni raggiunte dal consulente.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
6 Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza e per la condizione di disabilità in capo alla sig.ra Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 25.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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