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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
3452/2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL07.04.2025
Alle ore 10.03, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene CP_1
chiamato il procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. VITONICOLA LACERENZA anche in Controparte_2 sostituzione dell' avv. LACERENZA ANTONIO .
È presente per l'avv. Controparte_3
PALMIOTTI ISABELLA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede CP_2
l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. PALMIOTTI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 07.04.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 07.04.2025, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3452/2024 del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato conferito a margine del ricorso di Controparte_2
primo grado iscritto al n.934/2023 del Registro Generale dell'Ufficio del Giudice di Pace di , CP_3
dall'Avv. Antonio Lacerenza e dall' avv. Vitonicola Lacerenza ed elettivamente domiciliato, presso lo studio di questi ultimi in alla Via M.R. Imbriani n.35 CP_3
-appellante-
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Isabella Controparte_3
Palmiotti dell'Avvocatura Comunale, giusta mandato a margine del presente atto, in virtù della determinazione dirigenziale n. 362 del giorno 11/03/2025, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in atti
-appellato–
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.10.2024, interponeva tempestivo appello avverso la sentenza Controparte_2
n.253/2024, depositata il 30.09.2024, nel procedimento n.934/2023 RG, dal Giudice di Pace di , non CP_3
notificata, nella parte in cui, pur accogliendo integralmente il ricorso avverso il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada n. 12106 elevato il 16.09.2023 per violazione dell'art. 158 c.d.s., ha compensato le spese fra le parti in ragione della “peculiarità della materia trattata e le ragioni dell'accoglimento”
2 A sostegno dell'appello, l'appellante ha dedotto “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, illogicità manifesta, e/o contraddittorietà, e/o carenza della motivazione della sentenza appellata, in ordine alla iniqua compensazione delle spese di lite”, concludendo per la riforma della sentenza n. 253/2024 del Giudice di Pace di nel CP_3
capo relativo alla compensazione delle spese di lite, con condanna, per l'effetto, della parte appellata alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi al procuratore anticipatario.
Il si è costituito deducendo nel merito l'infondatezza dell'appello che ha chiesto Controparte_3
rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale, viene decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 30.09.2024.
L'oggetto del presente giudizio di appello è la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
Nel merito, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata, in quanto in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, cpc, il Giudice di Pace di non ha motivato la compensazione CP_3
delle spese di lite, nonostante la parte appellante sia risultata vittoriosa in primo grado.
La statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e,
ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
3 <In materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1, del
d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora qualora
sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi
esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare
specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula
generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
Si legge nella motivazione della sentenza quivi appellata che: “Stante la peculiarità della materia trattata e
le ragioni dell'accoglimento, si ritengono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra
le parti”.
Se è vero che ai fini della valutazione dell'adeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite al provvedimento di compensazione, è pur tuttavia necessario che le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata qualora emergano chiaramente gli elementi che il giudicante ha tenuto in considerazione per giungere alla regolazione delle spese. I giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere inoltre integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione,
ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. n. 26083 del 23/12/2010, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11130 del 28/05/2015, Tribunale
Crotone, 16/03/2020, n.300).
Nella specie, non si rinviene nella motivazione del merito della decisione alcun elemento giustificatore della disposta compensazione, né i giusti motivi possono essere integrati in questa fase di impugnazione.
Una volta pronunciato dal primo giudice l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al C.d.s.
per insussistenza dell'infrazione contestata, (art. 158 Cds), non ricorrendo alcuna delle ipotesi cui il novellato art. 92 c.p.c. subordina la compensazione delle spese di lite, il Giudice di Pace nel regolare le spese di lite,
4 avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza, ponendole quindi totalmente a carico dell'ente civico opposto.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, infatti la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità
ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
In conclusione, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta nella misura indicata in dispositivo.
Così come anche le spese del giudizio di appello avendo il resistito al gravame Controparte_3
insistettero per la conferma della disposta compensazione delle spese di lite.
<In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo
della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul
merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di
giudizio>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
Per entrambi i gradi di giudizio, la liquidazione a carico dell'appellato avverrà con riferimento agli importi aggiornati di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3452/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello spiegato da con ricorso del 22.10.2024, avverso la Controparte_2
sentenza n.253/2024, depositata il 30.09.2024, nel procedimento n.934/2023 RG, dal Giudice di Pace di
5 ed in riforma parziale di tale sentenza: CP_3
A) dichiara tenuto e condanna il , in persona del sindaco pro tempore alla rifusione in Controparte_3
favore del e per esso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del primo grado di CP_2
giudizio, liquidate in complessivi ed € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
B) dichiara tenuto e condanna il , in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione in Controparte_3
favore del e per esso del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite di questo grado di CP_2
giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 07.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
6
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE UDIENZA DEL07.04.2025
Alle ore 10.03, con l'assistenza del funzionario , dott.ssa Chiara Dinoia, viene CP_1
chiamato il procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. VITONICOLA LACERENZA anche in Controparte_2 sostituzione dell' avv. LACERENZA ANTONIO .
È presente per l'avv. Controparte_3
PALMIOTTI ISABELLA.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e chiede CP_2
l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. PALMIOTTI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto dell'appello proposto per le ragioni esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 07.04.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 07.04.2025, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3452/2024 del Ruolo Generale
tra
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato conferito a margine del ricorso di Controparte_2
primo grado iscritto al n.934/2023 del Registro Generale dell'Ufficio del Giudice di Pace di , CP_3
dall'Avv. Antonio Lacerenza e dall' avv. Vitonicola Lacerenza ed elettivamente domiciliato, presso lo studio di questi ultimi in alla Via M.R. Imbriani n.35 CP_3
-appellante-
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Isabella Controparte_3
Palmiotti dell'Avvocatura Comunale, giusta mandato a margine del presente atto, in virtù della determinazione dirigenziale n. 362 del giorno 11/03/2025, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in atti
-appellato–
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.10.2024, interponeva tempestivo appello avverso la sentenza Controparte_2
n.253/2024, depositata il 30.09.2024, nel procedimento n.934/2023 RG, dal Giudice di Pace di , non CP_3
notificata, nella parte in cui, pur accogliendo integralmente il ricorso avverso il verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada n. 12106 elevato il 16.09.2023 per violazione dell'art. 158 c.d.s., ha compensato le spese fra le parti in ragione della “peculiarità della materia trattata e le ragioni dell'accoglimento”
2 A sostegno dell'appello, l'appellante ha dedotto “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, illogicità manifesta, e/o contraddittorietà, e/o carenza della motivazione della sentenza appellata, in ordine alla iniqua compensazione delle spese di lite”, concludendo per la riforma della sentenza n. 253/2024 del Giudice di Pace di nel CP_3
capo relativo alla compensazione delle spese di lite, con condanna, per l'effetto, della parte appellata alla refusione di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi al procuratore anticipatario.
Il si è costituito deducendo nel merito l'infondatezza dell'appello che ha chiesto Controparte_3
rigettarsi con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali agli atti e con l'acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e al termine della discussione orale, viene decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005) in quanto proposto, in assenza di notificazione, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 30.09.2024.
L'oggetto del presente giudizio di appello è la statuizione di compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Il governo delle spese, riguardando la valutazione della corretta applicazione dei principi che regolano la materia della liquidazione delle spese, rientra senz'altro nei motivi per cui è sempre ammesso l'appello.
Nel merito, l'appello è fondato e la sentenza di primo grado va riformata, in quanto in violazione del nuovo disposto di cui all'art. 92, comma 2, cpc, il Giudice di Pace di non ha motivato la compensazione CP_3
delle spese di lite, nonostante la parte appellante sia risultata vittoriosa in primo grado.
La statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e,
ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
3 <In materia di spese processuali, la disciplina sulla compensazione introdotta dall'art. 13, comma 1, del
d.l. n. 132 del 2014, convertito con mod. dalla L. n. 162 del 2014, è limitata, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
cod. proc. civ., alle ipotesi di soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione
trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero, ancora qualora
sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi
esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare
specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula
generica, inidonea a consentire il necessario controllo>> (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24178).
Si legge nella motivazione della sentenza quivi appellata che: “Stante la peculiarità della materia trattata e
le ragioni dell'accoglimento, si ritengono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra
le parti”.
Se è vero che ai fini della valutazione dell'adeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite al provvedimento di compensazione, è pur tuttavia necessario che le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata qualora emergano chiaramente gli elementi che il giudicante ha tenuto in considerazione per giungere alla regolazione delle spese. I giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere inoltre integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione,
ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. n. 26083 del 23/12/2010, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11130 del 28/05/2015, Tribunale
Crotone, 16/03/2020, n.300).
Nella specie, non si rinviene nella motivazione del merito della decisione alcun elemento giustificatore della disposta compensazione, né i giusti motivi possono essere integrati in questa fase di impugnazione.
Una volta pronunciato dal primo giudice l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al C.d.s.
per insussistenza dell'infrazione contestata, (art. 158 Cds), non ricorrendo alcuna delle ipotesi cui il novellato art. 92 c.p.c. subordina la compensazione delle spese di lite, il Giudice di Pace nel regolare le spese di lite,
4 avrebbe dovuto applicare il principio della soccombenza, ponendole quindi totalmente a carico dell'ente civico opposto.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, infatti la compensazione delle spese di lite può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità
ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
In conclusione, la sentenza appellata va riformata sul capo relativo alla compensazione delle spese, che in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opposta nella misura indicata in dispositivo.
Così come anche le spese del giudizio di appello avendo il resistito al gravame Controparte_3
insistettero per la conferma della disposta compensazione delle spese di lite.
<In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo
della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul
merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di
giudizio>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
Per entrambi i gradi di giudizio, la liquidazione a carico dell'appellato avverrà con riferimento agli importi aggiornati di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3452/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello spiegato da con ricorso del 22.10.2024, avverso la Controparte_2
sentenza n.253/2024, depositata il 30.09.2024, nel procedimento n.934/2023 RG, dal Giudice di Pace di
5 ed in riforma parziale di tale sentenza: CP_3
A) dichiara tenuto e condanna il , in persona del sindaco pro tempore alla rifusione in Controparte_3
favore del e per esso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del primo grado di CP_2
giudizio, liquidate in complessivi ed € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
B) dichiara tenuto e condanna il , in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione in Controparte_3
favore del e per esso del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite di questo grado di CP_2
giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 07.04.2025
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