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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3880/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Renato Paolini n. 100, presso e nello studio dell'avv. Francesco Zoppo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F. ) nato il [...] a [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31.12.2024 agiva in giudizio nei Parte_1
confronti del coniuge separato affinché venisse disposto lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio civile tra loro contratto in Romania e trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Montesilvano, matrimonio dalla cui unione nasceva il di loro figlio , chiedendo Parte_1
disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne ma economicamente non ancora non autosufficiente, pari ad € 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da Protocollo Famiglia in vigore presso il
Tribunale di Pescara, con vittoria di spese di giudizio.
2. La ricorrente, a sostegno della domanda, rappresentava il totale disinteresse del ricorrente, morale ed economico, alla vita del loro figlio, tanto da risultare irreperibile da almeno 6 anni e che, in considerazione di tale condotta, il Tribunale di Pescara, all'esito del giudizio di separazione dei coniugi in cui il ricorrente rimaneva contumace, dichiarava con provvedimento n. 1380/2022 decaduto il sig.
dalla responsabilità genitoriale sul figlio . Controparte_1 Parte_1
3. Il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 27 marzo 2025 veniva dichiarato contumace, mentre la ricorrente insisteva per l'accoglimento della proposta domanda.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio civile deve certamente essere accolta, sussistendo lo
“spatium temporis” desumibile dalla data di separazione giudiziale dei coniugi emessa dal Tribunale di
Pescara con provvedimento n. 1230/2022 del 19.10.2022.
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
6. E ciò anche alla luce del comportamento processuale dello stesso resistente che, rimanendo contumace, ha dimostrato di non avere alcuna contestazione da sollevare in ordine all'accoglimento della domanda, manifestando piuttosto la volontà di rimanere estraneo ad indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente ed il di loro figlio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento del figlio, non avendosi alcuna notizia sulla situazione economica del resistente e non avendo la ricorrente nemmeno specificato se all'epoca del pagina 2 di 4 matrimonio lavorasse o comunque disponesse di redditi, il contributo al mantenimento va acconsentito nella misura minima di € 200,00 mensili, con conferma di quanto stabilito nel provvedimento n.
1230/2022 del 19.10.2022, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale.
9. Le spese di giudizio vanno dichiarato compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra , nata in Parte_1
Romania il 28/08/1986 e , nato il [...] a [...], Controparte_1
matrimonio contratto il 9 dicembre 2004 in Romania e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montesilvano;
b) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dal mese di dicembre 2024, quale contributo al mantenimento del figlio la complessiva somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di dicembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
d) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 14 aprile 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime. pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3880/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Renato Paolini n. 100, presso e nello studio dell'avv. Francesco Zoppo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, (C.F. ) nato il [...] a [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 31.12.2024 agiva in giudizio nei Parte_1
confronti del coniuge separato affinché venisse disposto lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio civile tra loro contratto in Romania e trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Montesilvano, matrimonio dalla cui unione nasceva il di loro figlio , chiedendo Parte_1
disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del figlio, maggiorenne ma economicamente non ancora non autosufficiente, pari ad € 200,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da Protocollo Famiglia in vigore presso il
Tribunale di Pescara, con vittoria di spese di giudizio.
2. La ricorrente, a sostegno della domanda, rappresentava il totale disinteresse del ricorrente, morale ed economico, alla vita del loro figlio, tanto da risultare irreperibile da almeno 6 anni e che, in considerazione di tale condotta, il Tribunale di Pescara, all'esito del giudizio di separazione dei coniugi in cui il ricorrente rimaneva contumace, dichiarava con provvedimento n. 1380/2022 decaduto il sig.
dalla responsabilità genitoriale sul figlio . Controparte_1 Parte_1
3. Il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 27 marzo 2025 veniva dichiarato contumace, mentre la ricorrente insisteva per l'accoglimento della proposta domanda.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio civile deve certamente essere accolta, sussistendo lo
“spatium temporis” desumibile dalla data di separazione giudiziale dei coniugi emessa dal Tribunale di
Pescara con provvedimento n. 1230/2022 del 19.10.2022.
5. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
6. E ciò anche alla luce del comportamento processuale dello stesso resistente che, rimanendo contumace, ha dimostrato di non avere alcuna contestazione da sollevare in ordine all'accoglimento della domanda, manifestando piuttosto la volontà di rimanere estraneo ad indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente ed il di loro figlio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento del figlio, non avendosi alcuna notizia sulla situazione economica del resistente e non avendo la ricorrente nemmeno specificato se all'epoca del pagina 2 di 4 matrimonio lavorasse o comunque disponesse di redditi, il contributo al mantenimento va acconsentito nella misura minima di € 200,00 mensili, con conferma di quanto stabilito nel provvedimento n.
1230/2022 del 19.10.2022, oltre il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo Famiglia di questo Tribunale.
9. Le spese di giudizio vanno dichiarato compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra , nata in Parte_1
Romania il 28/08/1986 e , nato il [...] a [...], Controparte_1
matrimonio contratto il 9 dicembre 2004 in Romania e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Montesilvano;
b) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesilvano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dal mese di dicembre 2024, quale contributo al mantenimento del figlio la complessiva somma di € 200,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di dicembre 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel Protocollo Famiglia di questo Tribunale;
d) Spese di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 14 aprile 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime. pagina 3 di 4 pagina 4 di 4