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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7/2025 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso consigliere ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento di reclamo ex art. 51, D. lgs. n. 14/2019, iscritto al n. 07/2025 Reg. Gen, promosso da , in persona del rappresentante legalepro tempore Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Capoano del Foro di P.IVA_1
Crotone) nei confronti sia di in persona del rappresentante legale pro tempore, e CP_1
sia della in persona del liquidatore pro tempore Controparte_2
(entrambe non costituitesi).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 31/2024, resa nel procedimento avente Reg. Gen. n. 29-
1/2024, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante Parte_2
[...
. propone reclamo avverso la sentenza, ai sensi dell'art. 51, D.lgs. n. 14/2019, Parte_1
ribadendo di non possedere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la dichiarazione d'apertura della liquidazione giudiziale,
2.2. Essa – più partitamente – censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui vi si afferma non sia stato assolto l'onere (gravante sulla compagine) di dimostrare il mancato superamento delle soglie, nei tre esercizi chiusi in data antecedente al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (formalizzata il 23 maggio 2024), e – in particolare – per l'omesso deposito del bilancio relativo all'anno 2023, ovvero di scritture contabili inerenti all'esercizio chiuso il 31 ottobre di quell'anno.
3. Con provvedimento del 14 febbraio 2025, la Corte ha accolto l'istanza sospensiva, stante la documentazione acquisita, e – in particolare – in forza delle risultanze dei bilanci d'esercizio relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, letti in relazione ai motivi d'appello proposti.
3.1. La società promotrice dell'istanza, e la stessa rappresentanza della Liquidazione, pur regolarmente citate, non si sono costituite, mentre la Procura generale – pure notiziata del presente procedimento – non ha fatto pervenire proprie considerazioni sulla vicenda.
4. All'esito della camera di consiglio del 28 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Il reclamo è infondato.
6. La reclamante ha omesso il deposito del bilancio relativo all'esercizio del 2023, sebbene – sia alla data d'incameramento della decisione in primo grado, sia (vieppiù) in prossimità della definizione del presente reclamo – il documento in questione fosse disponibile (e il suo deposito presso gli organismi camerali doveroso).
6.1. La compagine – di contro – ha prodotto solo in sede di reclamo delle scritture contabili
(ossia il giornale di contabilità, il registro delle fatture e quello degli acquisiti) inerenti a un esercizio (quello – appunto – riguardante il 2023) di cui – alla data di presentazione (nel giudizio di reclamo) delle scritture in questione – avrebbe potuto offrirsi completa rappresentazione contabile mediante l'ostensione del bilancio pertinente.
6.2. A ciò si aggiunga, poi, come le scritture concernenti l'esercizio del 2023 avrebbero potuto essere esibite al Tribunale già in occasione dell'instaurazione del giudizio di primo grado
(giacché – in assenza di bilancio, la cui stesura non avrebbe potuto ancora rivestire carattere di doverosità, alla data della formulazione dell'istanza di liquidazione giudiziale – nel primo
2 semestre del 2023 le scritture stesse – pur afferenti a un periodo circoscritto del relativo anno sociale – sarebbero risultate pur sempre disponibili, e avrebbero potuto formare oggetto d'invocazione da parte di al fine di sottrarsi alla liquidazione disamina, e di Parte_1
pedissequa disamina giudiziale).
6.3. Al tempo dell'apertura del procedimento, quindi, – pur avendone già la Parte_1 disponibilità – ha omesso la produzione di documenti contabili vicari del bilancio (ancora legittimamente non esigibile nei confronti della liquidanda): nondimeno, al tempo dell'assunzione della causa (di primo grado) in decisione, il bilancio – pur sopravvenuto – non
è stato esibito al Tribunale (e lo stesso contegno omissivo si è protratto innanzi a questa
Corte, notiziata del contenuto di alcune specifiche scritture, ma non di un bilancio – quello riguardante il 2023 – disponibile da circa un anno e mezzo, alla data di formulazione del reclamo qui delibato).
6.4. L'inadempimento probatorio sussistente a carico della reclamante – dunque – preclude a quest' la possibilità di valutare l'effettiva sfuggevolezza di all'istituto della CP_3 Parte_1 liquidazione giudiziale, non consentendo d'apprezzare – in senso favorevole alla reclamante
– le dimensioni (piccole o non piccole) dell'imprenditore collettivo in questione.
7. Chiarito quanto sopra, anche in punto di sussistenza dello stato d'insolvenza – infine – la liquidazione disposta dal Tribunale resiste alle censure della reclamante.
7.1. Sebbene la totale esposizione debitoria della compagine – comprensiva di debiti verso privati ed Enti pubblici – sia pari a circa 36.000 euro, proprio l'avvenuta, mancata corresponsione d'una somma complessivamente circoscritta (e – allora – tendenzialmente fronteggiabile da una società a responsabilità limitata), in uno all'inconfutata situazione d'inattività della compagine (evincibile dalla visura camerale prodotta), inducono a pronosticare una tendenziale impossibilità irrimediabile – per – di fronteggiare le Parte_1
proprie obbligazioni, con correlata integrazione anche di tale requisito di liquidabilità.
8. In ultimo luogo – peraltro – l'Ufficio è tenuto a constatare come alcuni dei valori riferiti in reclamo dalla società liquidanda siano superiori ai parametri ex art. 2, lett. d), CCII, laddove
– a ben vedere – i ricavi lordi evidenziati per il 2022 sono (ben) maggiori della cifra (fissata dall'articolo appena citato) pari a duecentomila euro.
9. In virtù di tutto quanto esposto sopra – quindi – il reclamo va respinto.
10. Nella contumacia avversaria, non deve farsi luogo a provvedere sulle spese, mentre – alla luce dell'esito del reclamo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le
3 valutazioni di pertinenza, quanto all'eventuale raddoppio – a carico di – del Parte_1
contributo unificato versato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di in Parte_1 CP_1
persona del rappresentante legale pro tempore, nonché della Controparte_2
in persona del liquidatore pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così
[...]
provvede
- respinge il reclamo;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese del reclamo;
- dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R.
n. 115/2002, per le valutazioni di pertinenza della Cancelleria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso consigliere ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento di reclamo ex art. 51, D. lgs. n. 14/2019, iscritto al n. 07/2025 Reg. Gen, promosso da , in persona del rappresentante legalepro tempore Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Capoano del Foro di P.IVA_1
Crotone) nei confronti sia di in persona del rappresentante legale pro tempore, e CP_1
sia della in persona del liquidatore pro tempore Controparte_2
(entrambe non costituitesi).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 31/2024, resa nel procedimento avente Reg. Gen. n. 29-
1/2024, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della reclamante Parte_2
[...
. propone reclamo avverso la sentenza, ai sensi dell'art. 51, D.lgs. n. 14/2019, Parte_1
ribadendo di non possedere i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la dichiarazione d'apertura della liquidazione giudiziale,
2.2. Essa – più partitamente – censura il provvedimento di primo grado nella parte in cui vi si afferma non sia stato assolto l'onere (gravante sulla compagine) di dimostrare il mancato superamento delle soglie, nei tre esercizi chiusi in data antecedente al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (formalizzata il 23 maggio 2024), e – in particolare – per l'omesso deposito del bilancio relativo all'anno 2023, ovvero di scritture contabili inerenti all'esercizio chiuso il 31 ottobre di quell'anno.
3. Con provvedimento del 14 febbraio 2025, la Corte ha accolto l'istanza sospensiva, stante la documentazione acquisita, e – in particolare – in forza delle risultanze dei bilanci d'esercizio relativi agli anni 2020, 2021 e 2022, letti in relazione ai motivi d'appello proposti.
3.1. La società promotrice dell'istanza, e la stessa rappresentanza della Liquidazione, pur regolarmente citate, non si sono costituite, mentre la Procura generale – pure notiziata del presente procedimento – non ha fatto pervenire proprie considerazioni sulla vicenda.
4. All'esito della camera di consiglio del 28 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Il reclamo è infondato.
6. La reclamante ha omesso il deposito del bilancio relativo all'esercizio del 2023, sebbene – sia alla data d'incameramento della decisione in primo grado, sia (vieppiù) in prossimità della definizione del presente reclamo – il documento in questione fosse disponibile (e il suo deposito presso gli organismi camerali doveroso).
6.1. La compagine – di contro – ha prodotto solo in sede di reclamo delle scritture contabili
(ossia il giornale di contabilità, il registro delle fatture e quello degli acquisiti) inerenti a un esercizio (quello – appunto – riguardante il 2023) di cui – alla data di presentazione (nel giudizio di reclamo) delle scritture in questione – avrebbe potuto offrirsi completa rappresentazione contabile mediante l'ostensione del bilancio pertinente.
6.2. A ciò si aggiunga, poi, come le scritture concernenti l'esercizio del 2023 avrebbero potuto essere esibite al Tribunale già in occasione dell'instaurazione del giudizio di primo grado
(giacché – in assenza di bilancio, la cui stesura non avrebbe potuto ancora rivestire carattere di doverosità, alla data della formulazione dell'istanza di liquidazione giudiziale – nel primo
2 semestre del 2023 le scritture stesse – pur afferenti a un periodo circoscritto del relativo anno sociale – sarebbero risultate pur sempre disponibili, e avrebbero potuto formare oggetto d'invocazione da parte di al fine di sottrarsi alla liquidazione disamina, e di Parte_1
pedissequa disamina giudiziale).
6.3. Al tempo dell'apertura del procedimento, quindi, – pur avendone già la Parte_1 disponibilità – ha omesso la produzione di documenti contabili vicari del bilancio (ancora legittimamente non esigibile nei confronti della liquidanda): nondimeno, al tempo dell'assunzione della causa (di primo grado) in decisione, il bilancio – pur sopravvenuto – non
è stato esibito al Tribunale (e lo stesso contegno omissivo si è protratto innanzi a questa
Corte, notiziata del contenuto di alcune specifiche scritture, ma non di un bilancio – quello riguardante il 2023 – disponibile da circa un anno e mezzo, alla data di formulazione del reclamo qui delibato).
6.4. L'inadempimento probatorio sussistente a carico della reclamante – dunque – preclude a quest' la possibilità di valutare l'effettiva sfuggevolezza di all'istituto della CP_3 Parte_1 liquidazione giudiziale, non consentendo d'apprezzare – in senso favorevole alla reclamante
– le dimensioni (piccole o non piccole) dell'imprenditore collettivo in questione.
7. Chiarito quanto sopra, anche in punto di sussistenza dello stato d'insolvenza – infine – la liquidazione disposta dal Tribunale resiste alle censure della reclamante.
7.1. Sebbene la totale esposizione debitoria della compagine – comprensiva di debiti verso privati ed Enti pubblici – sia pari a circa 36.000 euro, proprio l'avvenuta, mancata corresponsione d'una somma complessivamente circoscritta (e – allora – tendenzialmente fronteggiabile da una società a responsabilità limitata), in uno all'inconfutata situazione d'inattività della compagine (evincibile dalla visura camerale prodotta), inducono a pronosticare una tendenziale impossibilità irrimediabile – per – di fronteggiare le Parte_1
proprie obbligazioni, con correlata integrazione anche di tale requisito di liquidabilità.
8. In ultimo luogo – peraltro – l'Ufficio è tenuto a constatare come alcuni dei valori riferiti in reclamo dalla società liquidanda siano superiori ai parametri ex art. 2, lett. d), CCII, laddove
– a ben vedere – i ricavi lordi evidenziati per il 2022 sono (ben) maggiori della cifra (fissata dall'articolo appena citato) pari a duecentomila euro.
9. In virtù di tutto quanto esposto sopra – quindi – il reclamo va respinto.
10. Nella contumacia avversaria, non deve farsi luogo a provvedere sulle spese, mentre – alla luce dell'esito del reclamo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le
3 valutazioni di pertinenza, quanto all'eventuale raddoppio – a carico di – del Parte_1
contributo unificato versato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di in Parte_1 CP_1
persona del rappresentante legale pro tempore, nonché della Controparte_2
in persona del liquidatore pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così
[...]
provvede
- respinge il reclamo;
- dichiara non doversi provvedere sulle spese del reclamo;
- dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R.
n. 115/2002, per le valutazioni di pertinenza della Cancelleria.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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