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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 9 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 568/2024 R.G. e vertente
fra
(CF: rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv.Ascanio Maria di Chioelettivamente domiciliata presso il di lui studio a LF (Pz) in Viale
Gabriele d'Annunzio n.13, giusta procura in atti;
-
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Per_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: pensione di inabilità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.2.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità. Con memoria depositata il 19.9.2024 l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante convocazione a chiarimenti del C.T.U. e all'odierna udienza, sulle discussioni scritte delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con deposito telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta nuova CTU.
Il CTU, dott. ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente soffre siano tali da Persona_2
legittimare il riconoscimento della prestazione domandata, precisando nell'elaborato scritto “ La
Sig.ra è invalido con riduzione permanente della capacità Parte_1
lavorativa pari al 100%. Tanto a far data da febbraio 2024 periodo in cui ha effettuato una serie di
visite specialistiche che hanno obiettivato un peggioramento delle condizioni cliniche pregresse.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata.
3. Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonchè da epoca succcessiva al primo accertamento peritale e alla proposizione del ricorso in questa sede giurisdizionale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite in misura di 4/5 mentre per la restante quota di 1/5, pari alla somma di euro 578,00, vanno poste a carico dell' e in favore del ricorrente poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in CP_1 CP_1
sede amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni altra Parte_2
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità a decorrere da febbraio 2024;
b) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente la pensione di inabilità, CP_1
oltre accessori come per legge;
c) compensa in parte (4/5) le spese di lite e condanna l' al pagamento della somma di euro CP_1
578,00 (1/5) in favore del procuratore del ricorrente anticipatario.
Potenza lì 9 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla