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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 30685/2022 Verbale dell'udienza dell'11/02/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Maione. Per l'opposta è presente l'avv. Annalisa Baino per delega dell'avv. Cusumano. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Maione, in particolare, chiede concedersi i termini ex art. 190 c.p.c. e deduce, in ogni caso, che la prova della notifica del titolo è irrituale, in quanto non è stato prodotto il file informatico (avendo dedotto la controparte di avere notificato a mezzo pec) né vi è prova della noti- fica della sentenza della Corte di Cassazione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 30685 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
, c.f.: , rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Maione, presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla Via Stazio n. 3 OPPONENTE E
, c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Dario Cusumano, elett.te domiciliato in Napoli, Via Santa Lucia n. 20, presso lo studio dell'Avv. Daniela Amato de Serpis OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 Il sig. ha proposto opposizione al precetto di pagamento notificatogli dal sig. Pt_1 [...]
, con cui veniva richiesto il pagamento di somme, a titolo di risarcimento CP_1 danni, in virtù di sentenza n. 12771/2017, emessa da questo Tribunale, nell'ambito del procedimento penale R.G. 13076/2016, in cui il sig. era costituito parte civile. CP_1
Nello specifico, ha dedotto la nullità del precetto per violazione del disposto normativo ex artt. 479 e 480 c.p.c., stante l'omessa indicazione della data di notifica del titolo esecu- tivo. Si è costituito il sig. resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
L'opposizione è infondata. Ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 480 c.p.c., II comma, l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. Ciononostante, in virtù del principio di conservazione degli atti, ciò che deve essere valu- tato, ai fini della validità del precetto è se lo stesso, nonostante taluni vizi formali, abbia, nel caso concreto, raggiunto il suo scopo, impedendo, così, la pronuncia di nullità in pre- senza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e il titolo che lo sorregga. Al riguardo, si è pronunciata la Suprema Corte, la quale, in conformità all'orientamento prevalente, sostenuto con precedenti pronunce, con la sentenza n. 19105/2018, ha af- fermato il principio per cui la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'oppo- sizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva. La S.C. ha ribadito tale indirizzo con pronunce successive:
- L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve esse- re denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposi- zione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Sentenza n. 3967 del 12/02/2019),
- L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme pro-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 cessuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative di- fensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo (Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023). Detto orientamento appare del tutto condivisibile, soprattutto in un caso, come quello di specie, in cui, come già rilevato con il provvedimento del 20/06/2023, l'opponente co- nosceva la sentenza n. 12771/2017 emessa dal Tribunale di Napoli, nonché la successiva pronuncia n. 6891/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, titoli esecutivi, entram- bi notificati regolarmente il 16/04/2018 e 26/02/2021, come provato dall'opposto. Sulla deduzione di irrituale prova della notifica, va detto che il rilievo formulato solo alla odierna udienza risulta tardivo;
l'opponente non è, difatti, comparso all'udienza di tratta- zione (il 20/06/2023), sicchè, per il principio di non contestazione (valevole tanto per il convenuto che per l'attore – cfr. Cass. 8647 del 03/05/2016), nessun tipo di attività inte- grativa/istruttoria si è resa necessaria. Dunque, nessun tipo di pregiudizio può ritenersi occorso nella specie, risultando la alle- gata violazione soltanto un mero vizio di forma. Il precetto, in conclusione, è valido ed efficace e l'opposizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento, sulla base della non particolare complessità della lite, esclusa la fase istruttoria, alla luce dell'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- condanna al pagamento, in favore del sig. del- Parte_1 Controparte_1 le competenze di lite, che liquida in € 3.397,00, oltre spese generali al 15%, cpa e iva, ove dovuta, come per legge. Così deciso in Napoli, l'11/02/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3