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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 23/12/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22/05/2024
DA
Parte_1
Con Avv. BRANDIMARTE STEFANO e MARTIN LAURA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con Avv. PAMIO GIOVANNI BATTISTA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 11/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito:
- in principalità: previo accertamento dell'illegittimità formale e/o sostanziale della sanzione disciplinare della “multa con importo pari a tre ore di retribuzione” irrogata al signor dal Parte_1 [...]
a mezzo della Direzione Centrale Autonomie Locali Regione FVG con provvedimento n. Controparte_1
8/GRFVG/DRCRS dd 05.02.2024, per i motivi dedotti in ricorso, condannare il Controparte_1
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Piano (PN), via G. Carducci CP_1
11, P. IVA - C.F. , a revocare il provvedimento disciplinare della “multa con P.IVA_1 P.IVA_2 importo pari a tre ore di retribuzione” irrogata al signor dal in Piano a Parte_1 Controparte_1 mezzo della Direzione Centrale Autonomie Locali Regione FVG con provvedimento n. 8/GRFVG/DRCRS dd
05.02.2024,
- in subordine: previo accertamento dell'illegittimità formale e/o sostanziale della sanzione disciplinare della “multa con importo pari a tre ore di retribuzione” irrogata al signor dal Parte_1 [...]
a mezzo della Direzione Centrale Autonomie Locali Regione FVG con provvedimento n. Controparte_1
8/GRFVG/DRCRS dd 05.02.2024, per i motivi dedotti in ricorso, condannare il Controparte_1 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roveredo in Piano (PN), via G. Carducci
11, P. IVA - C.F. , a modificare il suddetto provvedimento disciplinare nel P.IVA_1 P.IVA_2
“richiamo verbale” ovvero in altro provvedimento disciplinare gradualmente più lieve rispetto a quello irrogato.
Spese di lite rifuse in entrambi i casi.
PER IL RESISTENTE
In via principale e nel merito 1) Per le ragioni di cui in narrativa rigettarsi tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e
CNA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/05/2024 – nel dedurre di essere stato dipendente a tempo indeterminato del in Piano con la qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile Controparte_1
Categoria D1, Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile dell'U.O. n° 1 “Area Finanziaria, Tributi,
Personale e Cultura” – ha inteso evocare in giudizio il menzionato Ente pubblico onde sentir dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa pari a 3 ore di retribuzione comminata con provvedimento dd. 05/02/2024 venendo allo stesso lavoratore addebitato di aver estratto dagli archivi dell'ente e utilizzato in sede giudiziale l'allegato 16 denominato “cartellino vice segretario ottobre 2022 (con evidenza dei giorni di malattia)” ovvero uno schema sinottico delle assenze dal lavoro effettuate dalla dott.ssa nel mese di ottobre 2022 indicanti quale causale la dicitura “malattia” senza che Persona_1
fosse pervenuta all'Ente alcuna formale richiesta di accesso agli atti.
Ciò premesso e a prescindere dalle questioni preliminari di carattere procedurale sollevate in sede di atto introduttivo, fermo restando altresì il fatto che LA MERA INDICAZIONE DEL MENZIONATO DOCUMENTO IN
CALCE AL RICORSO NON COSTITUISCE PROVA CERTA DELL'ESTRAZIONE DEL PREDETTO DOCUMENTO DAGLI
ARCHIVI DELL'ENTE DA PARTE DEL DIPENDENTE OVVERO NON COSTITUISCE CERTEZZA CHE ABBIA
EFFETTIVAMENTE AVUTO LUOGO LA CONDOTTA CONTESTATA, ritiene il giudicante di natura dirimente il principio contenuto nell'art. 2106 cc. richiamato dall'art. 55 co 2 D.Lvo n° 165/01, per cui anche nel pubblico impiego la sanzione disciplinare si applica tenuto conto della gravità dell'infrazione.
In particolare il CCRL 2002/2005 applicabile alla fattispecie in esame prevede all'art. 16 che le sanzioni debbano essere comminate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, tenuto conto dei seguenti parametri:
• Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
• Rilevanza degli obblighi violati;
• Responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
• Grado di danno o di pericolo causato agli utenti o a terzi in conseguenza del disservizio determinatosi.
Orbene nel caso di specie per quanto concerne l'elemento soggettivo la stessa Responsabile della Direzione
Centrale Autonomie Locali della Regione FVG ha in certo qual modo riconosciuto esser stato l'addebito in questione commesso IN ASSOLUTA AL SOLO ED ESCLUSIVO FINE DI ESERCITARE NEL MIGLIOR CP_2
MODO POSSIBILE IL PROPRIO DIRITTO DI DIFESA con l'affermare testualmente “ …. Il lavoratore ha agito per superficialità (nella errata convinzione che la mancanza di un diretto sopraordinato lo legittimasse al comportamento in concreto tenuto) e non anche con l'intenzione di arrecare pregiudizio all'Ente … “
Per le considerazioni che precedono si rivela pertanto ingiustificata la non accettazione ad opera del convenuto Ente della proposta conciliativa, alla quale ha aderito l'odierno attore formulata in corso di causa da questo giudice volta a prevedere la sostituzione della sanzione disciplinare originariamente inflitta in quella del rimprovero scritto.
Da ciò consegue la condanna del Piano: Controparte_1
• a dare attuazione alla disposta derubricazione della sanzione;
• alla rifusione allo stesso ricorrente delle spese di lite inerenti alla fase del giudizio successivo alla non adesione alla proposta conciliativa formulata e che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità per difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare della multa pari a 3 ore di retribuzione comminata con provvedimento dd. 05/02/2024 con conseguente condanna del convenuto , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
all'annullamento della medesima e per l'effetto
2) Dispone la sostituzione a cura dell'Ente pubblico della sanzione disciplinare originariamente inflitta in quella del rimprovero scritto.
3) Condanna altresì il resistente in Piano a rifondere a parte ricorrente le spese Controparte_1 di lite maturate inerenti alla fase del giudizio successiva alla non adesione alla proposta conciliativa per converso accettata dal signor e complessivamente liquidate in € 1.800,00 oltre Parte_1
accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 22/05/2024
DA
Parte_1
Con Avv. BRANDIMARTE STEFANO e MARTIN LAURA
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con Avv. PAMIO GIOVANNI BATTISTA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 11/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE
Nel merito:
- in principalità: previo accertamento dell'illegittimità formale e/o sostanziale della sanzione disciplinare della “multa con importo pari a tre ore di retribuzione” irrogata al signor dal Parte_1 [...]
a mezzo della Direzione Centrale Autonomie Locali Regione FVG con provvedimento n. Controparte_1
8/GRFVG/DRCRS dd 05.02.2024, per i motivi dedotti in ricorso, condannare il Controparte_1
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Piano (PN), via G. Carducci CP_1
11, P. IVA - C.F. , a revocare il provvedimento disciplinare della “multa con P.IVA_1 P.IVA_2 importo pari a tre ore di retribuzione” irrogata al signor dal in Piano a Parte_1 Controparte_1 mezzo della Direzione Centrale Autonomie Locali Regione FVG con provvedimento n. 8/GRFVG/DRCRS dd
05.02.2024,
- in subordine: previo accertamento dell'illegittimità formale e/o sostanziale della sanzione disciplinare della “multa con importo pari a tre ore di retribuzione” irrogata al signor dal Parte_1 [...]
a mezzo della Direzione Centrale Autonomie Locali Regione FVG con provvedimento n. Controparte_1
8/GRFVG/DRCRS dd 05.02.2024, per i motivi dedotti in ricorso, condannare il Controparte_1 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roveredo in Piano (PN), via G. Carducci
11, P. IVA - C.F. , a modificare il suddetto provvedimento disciplinare nel P.IVA_1 P.IVA_2
“richiamo verbale” ovvero in altro provvedimento disciplinare gradualmente più lieve rispetto a quello irrogato.
Spese di lite rifuse in entrambi i casi.
PER IL RESISTENTE
In via principale e nel merito 1) Per le ragioni di cui in narrativa rigettarsi tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e
CNA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/05/2024 – nel dedurre di essere stato dipendente a tempo indeterminato del in Piano con la qualifica di Funzionario Amministrativo Contabile Controparte_1
Categoria D1, Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile dell'U.O. n° 1 “Area Finanziaria, Tributi,
Personale e Cultura” – ha inteso evocare in giudizio il menzionato Ente pubblico onde sentir dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare della multa pari a 3 ore di retribuzione comminata con provvedimento dd. 05/02/2024 venendo allo stesso lavoratore addebitato di aver estratto dagli archivi dell'ente e utilizzato in sede giudiziale l'allegato 16 denominato “cartellino vice segretario ottobre 2022 (con evidenza dei giorni di malattia)” ovvero uno schema sinottico delle assenze dal lavoro effettuate dalla dott.ssa nel mese di ottobre 2022 indicanti quale causale la dicitura “malattia” senza che Persona_1
fosse pervenuta all'Ente alcuna formale richiesta di accesso agli atti.
Ciò premesso e a prescindere dalle questioni preliminari di carattere procedurale sollevate in sede di atto introduttivo, fermo restando altresì il fatto che LA MERA INDICAZIONE DEL MENZIONATO DOCUMENTO IN
CALCE AL RICORSO NON COSTITUISCE PROVA CERTA DELL'ESTRAZIONE DEL PREDETTO DOCUMENTO DAGLI
ARCHIVI DELL'ENTE DA PARTE DEL DIPENDENTE OVVERO NON COSTITUISCE CERTEZZA CHE ABBIA
EFFETTIVAMENTE AVUTO LUOGO LA CONDOTTA CONTESTATA, ritiene il giudicante di natura dirimente il principio contenuto nell'art. 2106 cc. richiamato dall'art. 55 co 2 D.Lvo n° 165/01, per cui anche nel pubblico impiego la sanzione disciplinare si applica tenuto conto della gravità dell'infrazione.
In particolare il CCRL 2002/2005 applicabile alla fattispecie in esame prevede all'art. 16 che le sanzioni debbano essere comminate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, tenuto conto dei seguenti parametri:
• Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
• Rilevanza degli obblighi violati;
• Responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
• Grado di danno o di pericolo causato agli utenti o a terzi in conseguenza del disservizio determinatosi.
Orbene nel caso di specie per quanto concerne l'elemento soggettivo la stessa Responsabile della Direzione
Centrale Autonomie Locali della Regione FVG ha in certo qual modo riconosciuto esser stato l'addebito in questione commesso IN ASSOLUTA AL SOLO ED ESCLUSIVO FINE DI ESERCITARE NEL MIGLIOR CP_2
MODO POSSIBILE IL PROPRIO DIRITTO DI DIFESA con l'affermare testualmente “ …. Il lavoratore ha agito per superficialità (nella errata convinzione che la mancanza di un diretto sopraordinato lo legittimasse al comportamento in concreto tenuto) e non anche con l'intenzione di arrecare pregiudizio all'Ente … “
Per le considerazioni che precedono si rivela pertanto ingiustificata la non accettazione ad opera del convenuto Ente della proposta conciliativa, alla quale ha aderito l'odierno attore formulata in corso di causa da questo giudice volta a prevedere la sostituzione della sanzione disciplinare originariamente inflitta in quella del rimprovero scritto.
Da ciò consegue la condanna del Piano: Controparte_1
• a dare attuazione alla disposta derubricazione della sanzione;
• alla rifusione allo stesso ricorrente delle spese di lite inerenti alla fase del giudizio successivo alla non adesione alla proposta conciliativa formulata e che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l'illegittimità per difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare della multa pari a 3 ore di retribuzione comminata con provvedimento dd. 05/02/2024 con conseguente condanna del convenuto , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
all'annullamento della medesima e per l'effetto
2) Dispone la sostituzione a cura dell'Ente pubblico della sanzione disciplinare originariamente inflitta in quella del rimprovero scritto.
3) Condanna altresì il resistente in Piano a rifondere a parte ricorrente le spese Controparte_1 di lite maturate inerenti alla fase del giudizio successiva alla non adesione alla proposta conciliativa per converso accettata dal signor e complessivamente liquidate in € 1.800,00 oltre Parte_1
accessori di legge e contributo unificato di € 259,00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 11/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci