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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10190/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 22 agosto 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla, Parte_1
5, presso lo studio dell'Avv. Letizia Carpoca, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: accertamento negativo dell'obbligo contributivo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) accertare la fondatezza delle ragioni del ricorrente e, per l'effetto annullare, per le motivazioni sopra esposte, l'avviso bonario e tutti quelli successivi e/o precedenti e le relative sanzioni, spese ed interessi di mora, contestualmente, annullare il provvedimento dell' con cui è stata disposta l'iscrizione d'ufficio CP_1 del sig. alla gestione commercianti;
Parte_1
2) con vittoria delle spese di giudizio.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1 1) rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando la legittimità dell'iscrizione del sig. alla Gestione Parte_1
Commercianti dell' e delle conseguenti pretese contributive dell' ; CP_1 CP_1
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 22 agosto 2025,
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente di aver ricevuto:
- in data 26 giugno 2025 la comunicazione di debito n. 490821960427K4202518, relativa a contributi a percentuale, per un importo di € 17.091,22 riferiti all'anno 2019;
- in data 16 luglio 2025 avviso bonario n. 490821960427AB202507, relativo a contributi a quota fissa per un importo di € 18.769,42 riferiti all'anno 2024, ciò per presunti contributi dovuti alla Gestione Commercianti, per il periodo complessivo 2019-2025 (doc. 1 fasc. ric.). Tali atti scaturivano dall'iscrizione d'ufficio effettuata dall , in base a dati del CP_1
Registro Imprese non corrispondenti all'effettiva attività svolta, priva dei requisiti di abitualità e professionalità richiesti dall'art. 1 della L. 613/1966 (doc. 2 fasc. ric.).
riferiva di non aver mai svolto attività commerciale, né in Parte_1 proprio né in forma societaria (BLU SIGN s.r.l.): pertanto tale iscrizione era avvenuta in assenza dei presupposti di legge. Il ricorrente era stato solo amministratore della società BLU SIGN s.r.l., non avendo mai svolto alcuna attività all'interno della società, poiché da sempre l'attività commerciale era svolta dai dipendenti della stessa (doc.
3-4 fasc. ric.).
aveva versato i contributi previdenziali in gestione separata Parte_1
e percepiva già la pensione (doc. 5 fasc. ric.). L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. In via preliminare, CP_1
l' eccepiva l'inammissibilità delle domande di sospensiva e di quelle volte CP_1 ad annullare i provvedimenti dell;
in via principale, nel merito, contestava CP_1 integralmente il ricorso.
All'udienza del 2 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due atti opposti da originano da una sua iscrizione Parte_1
d'ufficio alla Gestione Commercianti in seguito a delibera trasmessa dalla Camera di Commercio del 26 luglio 2024 (doc. 1 fasc. ). CP_1
2 è titolare dell'80% delle quote societarie di BLU SIGN s.r.l. Parte_1
(doc. 2 fasc. ric.), oltre ad essere stato in precedenza il presidente del Consiglio di Amministrazione e poi l'amministratore unico della società. BLU SIGN s.r.l. svolge attività di commercio all'ingrosso di supporti vari, inchiostri, nastri, macchine e accessori per la stampa. Secondo l' , il ricorrente, in aggiunta all'attività di amministratore, lavora (ed CP_1 ha lavorato) abitualmente e con prevalenza all'interno della società, provvedendo personalmente a tutte le operazioni gestionali concernenti l'attività, ivi compresa la selezione del personale, i rapporti con i fornitori, la gestione dei contratti di prestazione servizi intrattenuti con altre società e collaboratori, ecc. L' riferisce che la socia di minoranza è residente a CP_1 Persona_1
Monaco, in Germania. BLU SIGN s.r.l. aveva dichiarato ingenti redditi d'impresa per gli anni dal 2019 in avanti (doc. 3 fasc. ). CP_1
L' riferisce inoltre che BLU SIGN s.r.l. non ha alcun dipendente in forza con CP_1 qualifica apicale e/o direttiva e non risulterebbe, per gli anni Parte_1 di interesse, aver svolto alcuna altra attività.
2. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 203, della l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. La S.C. (nella sentenza n. 24898/2010) statuisce che la lett. c) del comma 203 cit. prevede, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui prevede la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., “... deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti”. Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il
3 concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. 10426/2018). La Cassazione ha inoltre affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017; in senso conforme anche Cass. 19273/2018). A quanto precede si aggiunge la giurisprudenza della locale Corte d'appello che ha recentemente statuito (App. Milano, 8 aprile 2023, n. 132 richiamando in motivazione altro suo precedente, il n. 1123/2021): “Il primo Giudice ha rigettato il X, socio amministratore della srl Parte_2 con unico socio, facesse presumere – in assenza di precise allegazioni contrarie da parte dell'opponente – che la stessa, in virtù del suo ruolo di “titolare” e
“responsabile” della società, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale in via abituale e prevalente. Tale motivazione non è corretta e non tiene conto della recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha sempre affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019). Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203
4 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945). È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). La circostanza, quindi, che il socio unico sia amministratore della Srl unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Tale presunzione, peraltro, non vale neppure nelle società di persone, come più volte affermato da questa Corte d'Appello in precedenti relativi, ad es., alla posizione dei soci accomandatari (vedi, ad es., sentenza 5-7-2016, causa n. 876/2013 RG, rel. ). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Per_2
Suprema Corte che ha affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass., 26-2-2016, n. 3835; Cass., 28-2-2017, n. 5210).”
3. L'applicazione delle regole generali in tema di onere probatorio opera in modo invariato quale che sia la parte che abbia assunto l'iniziativa processuale.
5 Pertanto, resta a carico del creditore la prova dei presupposti del proprio diritto, quand'anche sia stato il debitore ad esercitare in ordine allo stesso eventuale azione di accertamento negativo. Si tratta di un insegnamento ribadito dalla S.C. con la pronuncia n. 22862 del 10 novembre 2010, secondo la quale: “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad affermare che sarebbe spettato all dimostrare la sussistenza, in capo a CP_1 Parte_1
, degli elementi richiesti dalla legge per l'iscrizione alla Gestione
[...]
Commercianti, non essendo allo scopo sufficiente il pagamento, da parte dell'opponente, della prima rata dei contributi fissi relativi al 2025, trattandosi, nel caso di specie, di un'azione di accertamento di un obbligo, che non può dirsi presuntivamente accertato iuris e de iure dal comportamento parzialmente acquiescente.
4. L' non raggiunge con la memoria né offre temi probatori tali da CP_1 raggiungere il nucleo centrale in fatto della vicenda. La “partecipazione personale al lavoro aziendale” indica lo svolgimento delle attività operative e materiali all'interno dell'impresa, legate all'oggetto sociale (produzione, vendita, gestione commerciale, ecc.), dovendosi aggiungere la abitualità (la collaborazione continuativa, non occasionale) e la prevalenza: (un impegno principale rispetto ad altre attività). L'attività di amministratore (carica che ricopre) riguarda Parte_1 invece funzioni gestionali e di rappresentanza, quali l'amministrazione ordinaria e straordinaria, la stipula di contratti, i rapporti con banche e fornitori, il controllo e indirizzo strategico. A tali ultimi fatti si rivolge in modo esclusivo l'apparato istruttorio predisposto da
(memoria, p. 19, ove si chiede di sentire tutti i lavoratori dipendenti di BLU CP_1
SIGN s.r.l.). Anche ove si dessero per verificati i fatti chiesti nei capi di prova orale dall' , se ne ricaverebbe solo un fatto già noto: la qualifica di amministratore CP_1 di della società BLU SIGN s.r.l. Parte_1
Ogni altra questione va ritenuta assorbita.
6 5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 3.700,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione commercianti in capo a e conseguentemente Parte_1 annulla l'avviso bonario impugnato;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio di liquidate in complessivi € 3.700,00 oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 2 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 22 agosto 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla, Parte_1
5, presso lo studio dell'Avv. Letizia Carpoca, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: accertamento negativo dell'obbligo contributivo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
1) accertare la fondatezza delle ragioni del ricorrente e, per l'effetto annullare, per le motivazioni sopra esposte, l'avviso bonario e tutti quelli successivi e/o precedenti e le relative sanzioni, spese ed interessi di mora, contestualmente, annullare il provvedimento dell' con cui è stata disposta l'iscrizione d'ufficio CP_1 del sig. alla gestione commercianti;
Parte_1
2) con vittoria delle spese di giudizio.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1 1) rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando la legittimità dell'iscrizione del sig. alla Gestione Parte_1
Commercianti dell' e delle conseguenti pretese contributive dell' ; CP_1 CP_1
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 22 agosto 2025,
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava il ricorrente di aver ricevuto:
- in data 26 giugno 2025 la comunicazione di debito n. 490821960427K4202518, relativa a contributi a percentuale, per un importo di € 17.091,22 riferiti all'anno 2019;
- in data 16 luglio 2025 avviso bonario n. 490821960427AB202507, relativo a contributi a quota fissa per un importo di € 18.769,42 riferiti all'anno 2024, ciò per presunti contributi dovuti alla Gestione Commercianti, per il periodo complessivo 2019-2025 (doc. 1 fasc. ric.). Tali atti scaturivano dall'iscrizione d'ufficio effettuata dall , in base a dati del CP_1
Registro Imprese non corrispondenti all'effettiva attività svolta, priva dei requisiti di abitualità e professionalità richiesti dall'art. 1 della L. 613/1966 (doc. 2 fasc. ric.).
riferiva di non aver mai svolto attività commerciale, né in Parte_1 proprio né in forma societaria (BLU SIGN s.r.l.): pertanto tale iscrizione era avvenuta in assenza dei presupposti di legge. Il ricorrente era stato solo amministratore della società BLU SIGN s.r.l., non avendo mai svolto alcuna attività all'interno della società, poiché da sempre l'attività commerciale era svolta dai dipendenti della stessa (doc.
3-4 fasc. ric.).
aveva versato i contributi previdenziali in gestione separata Parte_1
e percepiva già la pensione (doc. 5 fasc. ric.). L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. In via preliminare, CP_1
l' eccepiva l'inammissibilità delle domande di sospensiva e di quelle volte CP_1 ad annullare i provvedimenti dell;
in via principale, nel merito, contestava CP_1 integralmente il ricorso.
All'udienza del 2 dicembre 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due atti opposti da originano da una sua iscrizione Parte_1
d'ufficio alla Gestione Commercianti in seguito a delibera trasmessa dalla Camera di Commercio del 26 luglio 2024 (doc. 1 fasc. ). CP_1
2 è titolare dell'80% delle quote societarie di BLU SIGN s.r.l. Parte_1
(doc. 2 fasc. ric.), oltre ad essere stato in precedenza il presidente del Consiglio di Amministrazione e poi l'amministratore unico della società. BLU SIGN s.r.l. svolge attività di commercio all'ingrosso di supporti vari, inchiostri, nastri, macchine e accessori per la stampa. Secondo l' , il ricorrente, in aggiunta all'attività di amministratore, lavora (ed CP_1 ha lavorato) abitualmente e con prevalenza all'interno della società, provvedendo personalmente a tutte le operazioni gestionali concernenti l'attività, ivi compresa la selezione del personale, i rapporti con i fornitori, la gestione dei contratti di prestazione servizi intrattenuti con altre società e collaboratori, ecc. L' riferisce che la socia di minoranza è residente a CP_1 Persona_1
Monaco, in Germania. BLU SIGN s.r.l. aveva dichiarato ingenti redditi d'impresa per gli anni dal 2019 in avanti (doc. 3 fasc. ). CP_1
L' riferisce inoltre che BLU SIGN s.r.l. non ha alcun dipendente in forza con CP_1 qualifica apicale e/o direttiva e non risulterebbe, per gli anni Parte_1 di interesse, aver svolto alcuna altra attività.
2. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 1, comma 203, della l. 662/1996 che dispone l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla l. 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti che, tra gli altri, abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. La S.C. (nella sentenza n. 24898/2010) statuisce che la lett. c) del comma 203 cit. prevede, sia pure in maniera implicita, l'assoggettabilità all'assicurazione commercianti anche dei soci della società a responsabilità limitata, nel concorso degli altri requisiti di legge, nel momento in cui prevede la non applicabilità nei loro confronti del requisito specifico della “piena responsabilità dell'impresa”, con l'assunzione dei relativi oneri e rischi. Quest'ultima specificazione, resa necessaria dal regime giuridico proprio delle s.r.l., “... deve formare oggetto di una valutazione interpretativa adeguata, che tenga conto delle suddette ragioni specifiche della non applicazione ai soci di s.r.l. del requisito della illimitata responsabilità e individui il tipo di collaborazione all'attività della società che comunque il socio deve svolgere affinché sia concepibile la sua iscrizione all'assicurazione commercianti”. Quanto ai presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti del soci amministratore di s.r.l., qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il
3 concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori;
la seconda all'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. 10426/2018). La Cassazione ha inoltre affermato: “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della “prevalenza” meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. 4440/2017; in senso conforme anche Cass. 19273/2018). A quanto precede si aggiunge la giurisprudenza della locale Corte d'appello che ha recentemente statuito (App. Milano, 8 aprile 2023, n. 132 richiamando in motivazione altro suo precedente, il n. 1123/2021): “Il primo Giudice ha rigettato il X, socio amministratore della srl Parte_2 con unico socio, facesse presumere – in assenza di precise allegazioni contrarie da parte dell'opponente – che la stessa, in virtù del suo ruolo di “titolare” e
“responsabile” della società, svolgesse attività lavorativa all'interno dell'impresa commerciale in via abituale e prevalente. Tale motivazione non è corretta e non tiene conto della recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, la quale ha sempre affermato che, sul piano previdenziale, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019). Ciò conferma l'indirizzo, che può dirsi ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203
4 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. In particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa (vedi Cass., 14/02/2020, n. 3829; Cass., 14/05/2020, n. 8945). È compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (v. Cass. n. 8613 del 2017). La circostanza, quindi, che il socio unico sia amministratore della Srl unipersonale non fa, di per sé, supporre che egli partecipi personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Tale presunzione, peraltro, non vale neppure nelle società di persone, come più volte affermato da questa Corte d'Appello in precedenti relativi, ad es., alla posizione dei soci accomandatari (vedi, ad es., sentenza 5-7-2016, causa n. 876/2013 RG, rel. ). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla Per_2
Suprema Corte che ha affermato che “nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass., 26-2-2016, n. 3835; Cass., 28-2-2017, n. 5210).”
3. L'applicazione delle regole generali in tema di onere probatorio opera in modo invariato quale che sia la parte che abbia assunto l'iniziativa processuale.
5 Pertanto, resta a carico del creditore la prova dei presupposti del proprio diritto, quand'anche sia stato il debitore ad esercitare in ordine allo stesso eventuale azione di accertamento negativo. Si tratta di un insegnamento ribadito dalla S.C. con la pronuncia n. 22862 del 10 novembre 2010, secondo la quale: “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' preteso sulla base di verbale CP_1 ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6 settembre 2012, n. 14965).
L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad affermare che sarebbe spettato all dimostrare la sussistenza, in capo a CP_1 Parte_1
, degli elementi richiesti dalla legge per l'iscrizione alla Gestione
[...]
Commercianti, non essendo allo scopo sufficiente il pagamento, da parte dell'opponente, della prima rata dei contributi fissi relativi al 2025, trattandosi, nel caso di specie, di un'azione di accertamento di un obbligo, che non può dirsi presuntivamente accertato iuris e de iure dal comportamento parzialmente acquiescente.
4. L' non raggiunge con la memoria né offre temi probatori tali da CP_1 raggiungere il nucleo centrale in fatto della vicenda. La “partecipazione personale al lavoro aziendale” indica lo svolgimento delle attività operative e materiali all'interno dell'impresa, legate all'oggetto sociale (produzione, vendita, gestione commerciale, ecc.), dovendosi aggiungere la abitualità (la collaborazione continuativa, non occasionale) e la prevalenza: (un impegno principale rispetto ad altre attività). L'attività di amministratore (carica che ricopre) riguarda Parte_1 invece funzioni gestionali e di rappresentanza, quali l'amministrazione ordinaria e straordinaria, la stipula di contratti, i rapporti con banche e fornitori, il controllo e indirizzo strategico. A tali ultimi fatti si rivolge in modo esclusivo l'apparato istruttorio predisposto da
(memoria, p. 19, ove si chiede di sentire tutti i lavoratori dipendenti di BLU CP_1
SIGN s.r.l.). Anche ove si dessero per verificati i fatti chiesti nei capi di prova orale dall' , se ne ricaverebbe solo un fatto già noto: la qualifica di amministratore CP_1 di della società BLU SIGN s.r.l. Parte_1
Ogni altra questione va ritenuta assorbita.
6 5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 3.700,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l'insussistenza dell'obbligo di versamento dei contributi alla Gestione commercianti in capo a e conseguentemente Parte_1 annulla l'avviso bonario impugnato;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali a CP_1 vantaggio di liquidate in complessivi € 3.700,00 oltre agli Parte_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 2 dicembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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