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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/10/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3199/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3199/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Parte_1
Stacchiotti;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
PA AZ.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, in ogni caso, potranno fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e immediata comunicazione;
2) la casa coniugale, sita in Falconara Marittima (AN), Via Goffredo Mameli n. 22, di proprietà esclusiva della Sig.ra viene assegnata alla medesima per ivi abitarvi Parte_2 unitamente alla figlia minore;
Per_1
3) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalentemente presso l'abitazione materna ove manterrà la sua residenza anagrafica;
5) il padre vedrà la figlia a settimane alterne, il week end dal venerdì all'uscita della scuola alle ore
- 1 - 14:00 fino alle ore 19:00 della domenica quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vederla e tenerla con sé il giovedì dall'uscita della scuola alle ore 14:00 fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà direttamente a scuola e/o presso l'abitazione materna.
Nel periodo delle vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà con 4 giorni, anche Per_1 non consecutivi, alternandosi tra i genitori, negli anni, la cena della Vigilia con il pranzo di
Natale, il pranzo di Santo Stefano con la cena del Capodanno ed il giorno del primo dell'anno con quello dell'Epifania.
Nel periodo delle vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà con due giorni Per_1 anche non consecutivi alternandosi negli anni il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo delle vacanze estive (periodo non scolastico da giugno a settembre di ogni anno), ferme restando le condizioni di visita ordinaria, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia ulteriori 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare di anno in anno, entro il 30 maggio, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e familiari.
Le altre festività del calendario, ossia il 25 aprile – 1° maggio- 2 Giugno- 15 agosto - 1° novembre e 8 Dicembre, verranno da trascorse alternativamente un anno con un Per_1 genitore e quello successivo con l'altro, con inversione per l'anno successivo.
Nel giorno del suo compleanno, ovvero il 24 marzo di ogni anno, trascorrerà il Per_1 pranzo con un genitore e la cena con l'altro, con inversione per l'anno successivo.
Nel giorno del proprio compleanno ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con o Per_1 il pranzo o la cena e ciò a prescindere dal fatto che tale giorno ricada in uno di quelli di sua spettanza.
I genitori si impegnano altresì a consentire ad di partecipare agli eventi familiari Per_1
(compleanni di nonni, zii e altri parenti di ciascun ramo genitoriale) accordandosi eventualmente per permettere all'altro genitore di “recuperare” il proprio giorno di visita.
Resta inteso che i genitori di comune accordo e tenuto conto in particolare delle esigenze di
Per_1 potranno modificare il presente piano visite.
- 2 - 6) il Sig. verserà alla Sig.ra tramite bonifico bancario ed entro il giorno Pt_1 Parte_2
10 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia minore, la somma complessiva pari ad € 300,00 mensili;
detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle previste dal Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore che ne fa richiesta le ha di fatto sostenute, il tutto previa esibizione della relativa documentazione contabile e fiscale;
8) l'importo derivante dall'Assegno Unico verrà integralmente percepito dal Sig. Pt_1
9) il conto cointestato IBAN: [...] con saldo di € 3.623.42 rimarrà alla sig.ra e il Sig. non avrà null'altro a pretendere in Parte_2 Parte_1 relazione a queste somme di denaro;
10) i coniugi si rilasciano vicendevolmente il consenso al rilascio dei passaporti per i figli minori;
11) la sig.ra e il sig. con la sottoscrizione del presente Parte_2 Parte_1 accordo, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto stabilito nelle sopradette condizioni. Gli effetti economici del presente accordo decorrono dal momento del deposito del ricorso in Cancelleria”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 08/09/2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 10.10.2025 ha espresso parere favorevole.
- 3 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, ancora minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio ad Ancona il 08/09/2007, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Ancona al n. 102, parte 1 dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 - - 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3199/2025 promosso da:
nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Parte_1
Stacchiotti;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
PA AZ.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, in ogni caso, potranno fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e immediata comunicazione;
2) la casa coniugale, sita in Falconara Marittima (AN), Via Goffredo Mameli n. 22, di proprietà esclusiva della Sig.ra viene assegnata alla medesima per ivi abitarvi Parte_2 unitamente alla figlia minore;
Per_1
3) la figlia minore viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalentemente presso l'abitazione materna ove manterrà la sua residenza anagrafica;
5) il padre vedrà la figlia a settimane alterne, il week end dal venerdì all'uscita della scuola alle ore
- 1 - 14:00 fino alle ore 19:00 della domenica quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
Nella settimana in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, il padre potrà vederla e tenerla con sé il giovedì dall'uscita della scuola alle ore 14:00 fino al venerdì mattina quando la riaccompagnerà direttamente a scuola e/o presso l'abitazione materna.
Nel periodo delle vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà con 4 giorni, anche Per_1 non consecutivi, alternandosi tra i genitori, negli anni, la cena della Vigilia con il pranzo di
Natale, il pranzo di Santo Stefano con la cena del Capodanno ed il giorno del primo dell'anno con quello dell'Epifania.
Nel periodo delle vacanze pasquali, ciascun genitore trascorrerà con due giorni Per_1 anche non consecutivi alternandosi negli anni il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo delle vacanze estive (periodo non scolastico da giugno a settembre di ogni anno), ferme restando le condizioni di visita ordinaria, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia ulteriori 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare di anno in anno, entro il 30 maggio, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e familiari.
Le altre festività del calendario, ossia il 25 aprile – 1° maggio- 2 Giugno- 15 agosto - 1° novembre e 8 Dicembre, verranno da trascorse alternativamente un anno con un Per_1 genitore e quello successivo con l'altro, con inversione per l'anno successivo.
Nel giorno del suo compleanno, ovvero il 24 marzo di ogni anno, trascorrerà il Per_1 pranzo con un genitore e la cena con l'altro, con inversione per l'anno successivo.
Nel giorno del proprio compleanno ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con o Per_1 il pranzo o la cena e ciò a prescindere dal fatto che tale giorno ricada in uno di quelli di sua spettanza.
I genitori si impegnano altresì a consentire ad di partecipare agli eventi familiari Per_1
(compleanni di nonni, zii e altri parenti di ciascun ramo genitoriale) accordandosi eventualmente per permettere all'altro genitore di “recuperare” il proprio giorno di visita.
Resta inteso che i genitori di comune accordo e tenuto conto in particolare delle esigenze di
Per_1 potranno modificare il presente piano visite.
- 2 - 6) il Sig. verserà alla Sig.ra tramite bonifico bancario ed entro il giorno Pt_1 Parte_2
10 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia minore, la somma complessiva pari ad € 300,00 mensili;
detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie, per tali intendendosi quelle previste dal Protocollo per la trattazione dei procedimenti civili concordato tra il Tribunale di Ancona e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore che ne fa richiesta le ha di fatto sostenute, il tutto previa esibizione della relativa documentazione contabile e fiscale;
8) l'importo derivante dall'Assegno Unico verrà integralmente percepito dal Sig. Pt_1
9) il conto cointestato IBAN: [...] con saldo di € 3.623.42 rimarrà alla sig.ra e il Sig. non avrà null'altro a pretendere in Parte_2 Parte_1 relazione a queste somme di denaro;
10) i coniugi si rilasciano vicendevolmente il consenso al rilascio dei passaporti per i figli minori;
11) la sig.ra e il sig. con la sottoscrizione del presente Parte_2 Parte_1 accordo, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto stabilito nelle sopradette condizioni. Gli effetti economici del presente accordo decorrono dal momento del deposito del ricorso in Cancelleria”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2 sposati ad Ancona il 08/09/2007, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 10.10.2025 ha espresso parere favorevole.
- 3 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, ancora minorenne.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio ad Ancona il 08/09/2007, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Ancona al n. 102, parte 1 dell'anno 2007; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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