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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione:
Matteo Marini Presidente
Lucia Leoncini Giudice relatore
Elena Piccinni Giudice
Nel procedimento per reclamo ex art. 630 c.p.c. tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. VILELLA SALVATORE (cf ) C.F._2
[...] cf , Parte_2 P.IVA_1 con gli avv. LAZZINI ROBERTO (cf C.F._3
e LEMBI CHIARA (cf C.F._4
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.1. debitrice esecutata nella procedura di espropriazione Parte_1 immobiliare R.G.E. n. 100/2022, interpone reclamo avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa dal g.e. a verbale d'udienza
19.12.2024 stante la mancata comparizione della parte opponente (id est, del suo procuratore) e la richiesta di controparte di disporsi l'estinzione della procedura;
assume la reclamante l'illegittimità di tale provvedimento in quanto, il giorno antecedente l'udienza, il procuratore costituito della stessa opponente aveva inviato alla cancelleria esecuzioni del Tribunale di Pistoia richiesta di rinvio d'udienza corredata da certificato medico. Chiede quindi: “che l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione Collegiale, accolga il presente reclamo avverso l'ordinanza di estinzione emessa, nel procedimento
R.G.E. n.° 100/22 dal Tribunale di PISTOIA in data 19/12/2024 comunicata in data 20/12/2024, revocandola e, conseguentemente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione - Voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, rimettere a ruolo l'opposizione spiegata, che qui per brevità si intende integralmente richiamata, per
l'instaurazione del giudizio di merito con vittoria delle spese di lite di cui il procuratore si dichiara antistatario”.
I.2. Assegnato termine alla controparte per il deposito di memoria difensiva, si costituisce nel presente reclamo Parte_2 tramite la mandataria dando conto in punto di fatto Controparte_1 di non avere avuto alcuna notizia dalla cancelleria dell'impedimento della controparte, in punto di diritto che (i) il d.l. 729/2024 invocato da controparte a sostegno della sussistenza di una ipotesi di “legittimo impedimento” è in realtà un d.d.l. approvato solo dal Senato e quindi non integrante norma applicabile, (ii) in ogni caso nel proprio atto di opposizione l'esecutata non aveva chiesto la sospensione della procedura esecutiva - unica istanza delibabile dal g.e. - pertanto l'esito del procedimento sarebbe stato il medesimo e conclude per il rigetto del reclamo.
******
II. Reputa questo Collegio che il reclamo non meriti accoglimento.
Sotto un primo profilo, è doveroso osservare come parte reclamante non abbia in realtà offerto prova adeguata dell'avvenuta regolare comunicazione del proprio “legittimo impedimento”: innanzitutto, non si comprende - né la reclamante ha dedotto alcunché sul punto - come mai l'istanza di differimento d'udienza non sia stata depositata dal procuratore costituito nel fascicolo dell'esecuzione, come dovrebbe regolarmente avvenire in modo che sia subito cognita al giudicante ma anche alle controparti, per cui è del tutto verosimile che al momento della celebrazione dell'udienza 19.12.2024 il g.e. non fosse a conoscenza dell'istanza de qua; in secondo luogo, la reclamante ha depositato, in allegato al ricorso per reclamo, un file .pdf contenente la comunicazione di indisposizione a comparire con certificato medico scansionato in calce inviata dall'indirizzo pec del legale costituito dell'opponente all'indirizzo della cancelleria delle esecuzioni presso l'intestato Tribunale ( e relativa ricevuta di Email_1 avvenuta consegna, ma il formato .pdf non consente di verificare l'originalità e il reale contenuto delle mail pec dovendosi piuttosto provvedere al deposito delle stesse nel formato originario .eml o .msg.
Ciò premesso e sotto un secondo profilo, dal tenore letterale del provvedimento in questa sede reclamato si evince come lo stesso si fondi su due distinti presupposti, l'uno afferente la mancata comparizione in udienza della parte opponente - id est del suo procuratore costituito – in ordine alla quale si è appena argomentato, l'altro inerente il fatto incontestato e risultante per tabulas (dal contenuto del ricorso in opposizione ex art. 617 co. 2 c.p.c. prodotto in allegato al ricorso per reclamo e a prescindere dalla corretta qualificazione dell'opposizione, che è aspetto irrilevante ai presenti fini decisori) per cui la parte opponente non ha formulato richiesta di sospensione della procedura esecutiva, talché il g.e. ha dedotto il mancato interesse della parte stessa alla coltivazione dell'opposizione: ora, se dal punto di vista logico- giuridico la conclusione tratta dal g.e. è esente da censure e senz'altro condivisibile, d'altro canto la reclamante ha esaurito i motivi di reclamo con riferimento al primo dei presupposti posti dal g.e. a fondamento della pronuncia estintiva, ossia la mancata comparizione in udienza dell'opponente, senza nulla dire circa il secondo presupposto, ossia la mancata formulazione di istanza di sospensiva.
Avendo però riguardo all'attuale struttura cd. bifasica delle opposizioni endo- esecutive, è indubbio che la fase di natura lato sensu cautelare di competenza del g.e. è quella volta esclusivamente alla decisione in ordine alla sospensione o meno del procedimento esecutivo (artt. 615/619 c.p.c.) o dell'atto esecutivo
(art. 617 c.p.c.) opposto per cui, in mancanza di alcuna richiesta in tal senso a opera dell'opponente, al g.e. non restava e non resta che dichiarare l'estinzione del sub-procedimento inibitorio per carenza di interesse della parte che lo aveva/ha introdotto.
In questa prospettiva, che è l'unica corretta perché aderente al dato normativo, l'ordinanza reclamata che ha dichiarato “l'estinzione del presente subprocedimento” avendo “rilevato in premessa che non è stata richiesta la sospensione della esecuzione” e constato, ad adiuvandum, che “nessuno è comparso per la parte opponente” è del tutto conforme a legge e integralmente da confermare.
Ogni altra questione assorbita. III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte reclamante e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore del contenzioso (indeterminabile, bassa complessità) applicati valori inferiori ai medi dello scaglione di riferimento stante la ridotta complessità del contenzioso (un unico motivo di reclamo affidato a poche righe) e con riguardo alle sole fasi di studio e introduttiva stante la struttura del reclamo ex artt.
630 co. 3 e 178 co. 3-4-5 c.p.c. che prevede il deposito unicamente degli atti introduttivi (ricorso per reclamo e memoria di risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) respinge il reclamo;
2) condanna parte reclamante alla refusione, in favore di parte reclamata, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Si dà atto della ricorrenza della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1quater D.P.R. n. 115/2002, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta, con conseguente obbligo di pagamento in capo alla parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Pistoia, 14.4.2025
Il giudice rel. Lucia Leoncini Il Presidente Matteo Marini