Articolo 12 della Legge 11 maggio 1971, n. 390
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 luglio 1971
Art. 12.
Gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato, per il rilascio di copie di documenti da essi detenuti, hanno facolta' di stipulare convenzioni di noleggio per uno o piu' apparecchi di riproduzione con i procedimenti previsti dall' articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Con decreto del Ministro per il tesoro sono fissati i criteri e le condizioni per la stipulazione delle relative convenzioni.
Entrata in vigore il 9 luglio 1971