CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/10/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 271/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. OV EL Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa UL DO Consigliera Rel. all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 308/2024 (est. Manzo), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Rossi, presso il cui studio in Portici, via Libertà n. 80, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Maio e Grazia Guerra, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Milano, via Savaré n. 1,
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marchese, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 1, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATI-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia, la Ecc.ma Corte D'Appello di Milano adita, in totale accoglimento del presente ricorso in appello, stante la documentata ed argomentata fondatezza dello stesso, premesse le parti della sentenza che si intendono impugnare:
1) riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Varese n. 308/2024 e, per l'effetto, nella parte in cui prevede la compensazione delle spese, così modificarla “condanna le CP_ convenute , in solido con l' alla refusione delle Controparte_2 spese di giudizio che liquida in € 2. 525,00 oltre le spese esenti pari ad €.43.00,spese generali al 15%, iva e cap come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, avvocato Daniele Rossi dichiaratosi antistatario”;
2) in ogni caso, condannare le parti appellate in solido tra loro, o tra le stesse chi di dovere, al pagamento, delle spese e dei compensi, del presente grado di giudizio, in conformità ai parametri ex D.M. applicabile, oltre accessori come per legge, ex art. 93 cpc con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
CP_ Appellato “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, dichiarare infondato l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Varese, con condanna di parte appellante alle spese ed onorari di causa”.
Appellata : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis Controparte_3 reiectis, ed alla luce delle causali esposte, rigettare l'appello proposto dal contribuente, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 11 ottobre 2024 il Tribunale di Varese in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 445/2023 CP_ R.G. promossa da contro l' e l' , Parte_1 Controparte_4 ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 06820239015832949/000, avente ad CP_ oggetto l'avviso di addebito n. 36820170017135157000 emesso dall' per €
3.604,84, deducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione dei contributi richiesti. CP_ Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha rappresentato di aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell'avviso di addebito oggetto di contenzioso, come da provvedimento di sgravio del 27 agosto 2024 ed ha conseguentemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
pag. 2/6 ed si sono associate alla Parte_1 Controparte_4 richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'opponente ha insistito per la liquidazione delle spese di lite in proprio favore.
Il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente ottenuto il bene della vita oggetto di domanda, ossia lo sgravio ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Per quanto attiene alla regolazione delle spese di lite, ha osservato che “la ricorrente ha promosso l'odierno giudizio senza aver preventivamente presentato istanza in sede amministrativa.
La scelta di avvalersi del rimedio precontenzioso, infatti, avrebbe permesso ad CP_ di valutare prima la possibilità di agire in via di autotutela, con la conseguente possibilità di evitare l'instaurazione dell'odierno giudizio”.
Per tale ragione ha ritenuto equo compensare le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a due Parte_1 motivi.
Con il primo motivo lamenta errata motivazione in ordine alle decadenze in CP_ cui è incorso l' stante la tardiva costituzione in giudizio.
Deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere rituale la costituzione in giudizio dell'ente previdenziale, avvenuta in data 2 settembre 2024 e dunque oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, originariamente fissata il 21 maggio 2024. Con il secondo motivo denuncia violazione/errata applicazione dell'art. 92
c.p.c. e dell'art. 2 legge 28 dicembre 2005 n. 263.
Si duole che il primo giudice abbia disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla.
Deduce di avere proposto “una azione manifestamente fondata” e che il giudice di prime cure “in spregio alle norme che regolano in materia di spese di lite e di soccombenza, ha errato nella compensazione delle stesse, addossando obblighi insussistenti alla ricorrente, la quale ha inteso tutelare i propri diritti nell'unico modo
“imparziale” stabilito dalla legge, mediante ricorso all'intrapresa esecuzione”.
Sottolinea “l'assoluta mancanza di una norma che subordini l'esercizio del diritto all'istanza in autotutela” ed evidenzia che “all'esito dei 40 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento il carico di ruolo sarebbe divenuto definitivo, con impossibilità della ricorrente di far valere le proprie ragioni”.
Pertanto, nell'ottica del gravame, il fatto che l'appellante non abbia CP_ presentato all' un'istanza di annullamento in autotutela non costituisce motivo legittimante la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
pag. 3/6 Entrambe le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei Parte_1 limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Per ragioni di priorità logica si procede alla disamina del secondo motivo.
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito del CP_ sopravvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito da parte dell' per effetto del quale la ricorrente ha ottenuto il bene della vita oggetto di domanda.
Versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali va informato, per regola generale ricavata dall'art. 91 c.p.c., al criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione di quello del principio di causalità rispetto alla domanda svolta.
Alla regola della soccombenza virtuale può derogarsi attraverso l'istituto della compensazione delle spese di lite, cui il giudice può ricorrere - a mente dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante a seguito dell'intervento additivo della sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale - in caso di “soccombenza reciproca”, di “assoluta novità della questione trattata”, di “mutamento della giurisprudenza” o qualora sussistano altre “gravi ed eccezionali ragioni” equiparabili alle ipotesi tipizzate nominativamente dalla norma. CP_ Tanto premesso, nel caso di specie l' ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di addebito (relativo a contributi entro il minimale per il 2016 dovuti alla Gestione Commercianti) in data 27 agosto 2024. L'annullamento è stato disposto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso ex art. 442 c.p.c. da parte di
. Parte_1
L' previdenziale non ha provato la notifica dell'avviso di addebito CP_5
(espressamente negata dall'appellante), né ha allegato (ancor prima di non aver dimostrato) che tra la data dell'asserita notifica dell'avviso di addebito (31 dicembre
2017) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (27 giugno 2023) fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione quinquennale, che risultava perciò interamente maturata - con conseguente estinzione del credito – prima della notifica di detta intimazione. CP_ Ne deriva la soccombenza virtuale dell' rispetto all'azione proposta da
. Parte_1
A fronte di ciò non sussiste alcuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., né si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione tra le parti delle spese del primo grado di giudizio, disposta dal
Tribunale.
pag. 4/6 In particolare, il Collegio ritiene che non integri una grave ed eccezionale ragione la circostanza che abbia agito in giudizio senza avere Parte_1 CP_ previamente presentato all' un'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di addebito.
L'appellante, infatti, non era onerata della presentazione di una simile istanza, tanto più che, avendo impugnato l'intimazione di pagamento in funzione recuperatoria dell'azione non potuta tempestivamente esercitare per omessa notifica dell'avviso di addebito, la stessa era tenuta ad agire giudizialmente nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa) ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Di contro, l'ente impositore era tenuto a verificare diligentemente la regolarità della procedura di riscossione a mezzo ruolo e la sussistenza del credito per il quale si procedeva esecutivamente (credito che, come accennato, risultava estinto per intervenuta prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento).
In conclusione, alla luce di quanto esposto ritiene il Collegio che nel caso in esame non sussistano ragioni per derogare alla regola generale di condanna della parte virtualmente soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
La sentenza di primo grado deve essere, perciò, riformata laddove ha disposto CP_ l'integrale compensazione delle spese processuali tra l' ed , con Parte_1 assorbimento del secondo motivo di gravame.
L' va di conseguenza condannato a rifondere all'odierna appellante le CP_5 spese di lite del primo grado di giudizio che, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, si liquidano secondo gli importi indicati in dispositivo, tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, nonché dell'attività processuale svolta (articolatasi nelle tre fasi di studio della controversia, introduttiva della causa e di discussione, essendo mancata quella di trattazione e/o istruttoria), e distratte in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
, invece, conferma le restanti statuizioni della sentenza impugnata, Pt_2 anche con riguardo alla compensazione delle spese di lite tra e Parte_1
l' , atteso che il giudizio promosso investe il merito Controparte_6 della pretesa contributiva ed involge, quindi, la posizione del solo ente impositore. Anche le spese di lite del presente grado sono regolate secondo il criterio CP_ della soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione in favore dell'appellante ed integrale compensazione tra le altre parti.
Le spese del grado sono liquidate, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, in misura prossima ai valori minimi dello scaglione sino ad € 1.100,00 - tale essendo il valore della causa in applicazione del criterio del “disputatum”, che in grado di appello impone di pag. 5/6 determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione, ed è pari “alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se l'appello è rigettato, ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (cfr. Cass., 30 novembre 2022 n. 35195) - per le prime due fasi e per quella di discussione, con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Varese, CP_ condanna l' a rifondere ad le spese di lite del primo grado Parte_1 di giudizio, che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
- conferma nel resto;
CP_
- condanna l' a rifondere ad le spese di lite del presente Parte_1 grado, che liquida in € 300,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
- compensa tra le altre parti le spese di lite del grado. Milano, 24 settembre 2025
Consigliera est. Presidente
UL DO OV EL
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 271/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. OV EL Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa UL DO Consigliera Rel. all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 308/2024 (est. Manzo), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Rossi, presso il cui studio in Portici, via Libertà n. 80, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Maio e Grazia Guerra, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale, in Milano, via Savaré n. 1,
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marchese, presso il cui studio in Reggio Calabria, via Nino Bixio n. 1, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATI-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia, la Ecc.ma Corte D'Appello di Milano adita, in totale accoglimento del presente ricorso in appello, stante la documentata ed argomentata fondatezza dello stesso, premesse le parti della sentenza che si intendono impugnare:
1) riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Varese n. 308/2024 e, per l'effetto, nella parte in cui prevede la compensazione delle spese, così modificarla “condanna le CP_ convenute , in solido con l' alla refusione delle Controparte_2 spese di giudizio che liquida in € 2. 525,00 oltre le spese esenti pari ad €.43.00,spese generali al 15%, iva e cap come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, avvocato Daniele Rossi dichiaratosi antistatario”;
2) in ogni caso, condannare le parti appellate in solido tra loro, o tra le stesse chi di dovere, al pagamento, delle spese e dei compensi, del presente grado di giudizio, in conformità ai parametri ex D.M. applicabile, oltre accessori come per legge, ex art. 93 cpc con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
CP_ Appellato “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, dichiarare infondato l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Varese, con condanna di parte appellante alle spese ed onorari di causa”.
Appellata : “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis Controparte_3 reiectis, ed alla luce delle causali esposte, rigettare l'appello proposto dal contribuente, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 11 ottobre 2024 il Tribunale di Varese in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 445/2023 CP_ R.G. promossa da contro l' e l' , Parte_1 Controparte_4 ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. 06820239015832949/000, avente ad CP_ oggetto l'avviso di addebito n. 36820170017135157000 emesso dall' per €
3.604,84, deducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione dei contributi richiesti. CP_ Costituendosi nel giudizio di primo grado, l' ha rappresentato di aver provveduto all'annullamento d'ufficio dell'avviso di addebito oggetto di contenzioso, come da provvedimento di sgravio del 27 agosto 2024 ed ha conseguentemente chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate.
pag. 2/6 ed si sono associate alla Parte_1 Controparte_4 richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'opponente ha insistito per la liquidazione delle spese di lite in proprio favore.
Il giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente ottenuto il bene della vita oggetto di domanda, ossia lo sgravio ed il conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Per quanto attiene alla regolazione delle spese di lite, ha osservato che “la ricorrente ha promosso l'odierno giudizio senza aver preventivamente presentato istanza in sede amministrativa.
La scelta di avvalersi del rimedio precontenzioso, infatti, avrebbe permesso ad CP_ di valutare prima la possibilità di agire in via di autotutela, con la conseguente possibilità di evitare l'instaurazione dell'odierno giudizio”.
Per tale ragione ha ritenuto equo compensare le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a due Parte_1 motivi.
Con il primo motivo lamenta errata motivazione in ordine alle decadenze in CP_ cui è incorso l' stante la tardiva costituzione in giudizio.
Deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere rituale la costituzione in giudizio dell'ente previdenziale, avvenuta in data 2 settembre 2024 e dunque oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, originariamente fissata il 21 maggio 2024. Con il secondo motivo denuncia violazione/errata applicazione dell'art. 92
c.p.c. e dell'art. 2 legge 28 dicembre 2005 n. 263.
Si duole che il primo giudice abbia disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in assenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla.
Deduce di avere proposto “una azione manifestamente fondata” e che il giudice di prime cure “in spregio alle norme che regolano in materia di spese di lite e di soccombenza, ha errato nella compensazione delle stesse, addossando obblighi insussistenti alla ricorrente, la quale ha inteso tutelare i propri diritti nell'unico modo
“imparziale” stabilito dalla legge, mediante ricorso all'intrapresa esecuzione”.
Sottolinea “l'assoluta mancanza di una norma che subordini l'esercizio del diritto all'istanza in autotutela” ed evidenzia che “all'esito dei 40 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento il carico di ruolo sarebbe divenuto definitivo, con impossibilità della ricorrente di far valere le proprie ragioni”.
Pertanto, nell'ottica del gravame, il fatto che l'appellante non abbia CP_ presentato all' un'istanza di annullamento in autotutela non costituisce motivo legittimante la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
pag. 3/6 Entrambe le parti appellate si sono costituite ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza di discussione, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei Parte_1 limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Per ragioni di priorità logica si procede alla disamina del secondo motivo.
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito del CP_ sopravvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito da parte dell' per effetto del quale la ricorrente ha ottenuto il bene della vita oggetto di domanda.
Versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali va informato, per regola generale ricavata dall'art. 91 c.p.c., al criterio della soccombenza virtuale, che costituisce declinazione di quello del principio di causalità rispetto alla domanda svolta.
Alla regola della soccombenza virtuale può derogarsi attraverso l'istituto della compensazione delle spese di lite, cui il giudice può ricorrere - a mente dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante a seguito dell'intervento additivo della sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale - in caso di “soccombenza reciproca”, di “assoluta novità della questione trattata”, di “mutamento della giurisprudenza” o qualora sussistano altre “gravi ed eccezionali ragioni” equiparabili alle ipotesi tipizzate nominativamente dalla norma. CP_ Tanto premesso, nel caso di specie l' ha provveduto ad annullare in autotutela l'avviso di addebito (relativo a contributi entro il minimale per il 2016 dovuti alla Gestione Commercianti) in data 27 agosto 2024. L'annullamento è stato disposto successivamente al deposito e alla notifica del ricorso ex art. 442 c.p.c. da parte di
. Parte_1
L' previdenziale non ha provato la notifica dell'avviso di addebito CP_5
(espressamente negata dall'appellante), né ha allegato (ancor prima di non aver dimostrato) che tra la data dell'asserita notifica dell'avviso di addebito (31 dicembre
2017) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento (27 giugno 2023) fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione quinquennale, che risultava perciò interamente maturata - con conseguente estinzione del credito – prima della notifica di detta intimazione. CP_ Ne deriva la soccombenza virtuale dell' rispetto all'azione proposta da
. Parte_1
A fronte di ciò non sussiste alcuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., né si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione tra le parti delle spese del primo grado di giudizio, disposta dal
Tribunale.
pag. 4/6 In particolare, il Collegio ritiene che non integri una grave ed eccezionale ragione la circostanza che abbia agito in giudizio senza avere Parte_1 CP_ previamente presentato all' un'istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di addebito.
L'appellante, infatti, non era onerata della presentazione di una simile istanza, tanto più che, avendo impugnato l'intimazione di pagamento in funzione recuperatoria dell'azione non potuta tempestivamente esercitare per omessa notifica dell'avviso di addebito, la stessa era tenuta ad agire giudizialmente nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa) ai sensi dell'art. 24, comma 6, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Di contro, l'ente impositore era tenuto a verificare diligentemente la regolarità della procedura di riscossione a mezzo ruolo e la sussistenza del credito per il quale si procedeva esecutivamente (credito che, come accennato, risultava estinto per intervenuta prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento).
In conclusione, alla luce di quanto esposto ritiene il Collegio che nel caso in esame non sussistano ragioni per derogare alla regola generale di condanna della parte virtualmente soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
La sentenza di primo grado deve essere, perciò, riformata laddove ha disposto CP_ l'integrale compensazione delle spese processuali tra l' ed , con Parte_1 assorbimento del secondo motivo di gravame.
L' va di conseguenza condannato a rifondere all'odierna appellante le CP_5 spese di lite del primo grado di giudizio che, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, si liquidano secondo gli importi indicati in dispositivo, tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, nonché dell'attività processuale svolta (articolatasi nelle tre fasi di studio della controversia, introduttiva della causa e di discussione, essendo mancata quella di trattazione e/o istruttoria), e distratte in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
, invece, conferma le restanti statuizioni della sentenza impugnata, Pt_2 anche con riguardo alla compensazione delle spese di lite tra e Parte_1
l' , atteso che il giudizio promosso investe il merito Controparte_6 della pretesa contributiva ed involge, quindi, la posizione del solo ente impositore. Anche le spese di lite del presente grado sono regolate secondo il criterio CP_ della soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione in favore dell'appellante ed integrale compensazione tra le altre parti.
Le spese del grado sono liquidate, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, in misura prossima ai valori minimi dello scaglione sino ad € 1.100,00 - tale essendo il valore della causa in applicazione del criterio del “disputatum”, che in grado di appello impone di pag. 5/6 determinare il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, in base a quella sola parte del credito ancora oggetto di contestazione, ed è pari “alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione se l'appello è rigettato, ed alla maggior somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (cfr. Cass., 30 novembre 2022 n. 35195) - per le prime due fasi e per quella di discussione, con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 308/2024 del Tribunale di Varese, CP_ condanna l' a rifondere ad le spese di lite del primo grado Parte_1 di giudizio, che liquida in € 900,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
- conferma nel resto;
CP_
- condanna l' a rifondere ad le spese di lite del presente Parte_1 grado, che liquida in € 300,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
- compensa tra le altre parti le spese di lite del grado. Milano, 24 settembre 2025
Consigliera est. Presidente
UL DO OV EL
pag. 6/6