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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25609/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. OCCHIENA Parte_1
GRAZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FASSON Parte_2
ALESSANDRO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in SANTENA il 06/12/1990.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 26.1.2002 ed il 30.1.2004. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 2.10.2017, omologato dal Tribunale di Torino in data 3.10.2017.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 29/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere reciprocamente alcunché a titolo di assegno divorzile.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che i loro figli ed ormai maggiorenni, sono Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti sicché il signor nulla deve più corrispondere alla signora Pt_1
, sin dal maggio 2024, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, ancorché con lei Parte_2 conviventi e/o presso di lei anagraficamente residenti. Rimane fermo e reciprocamente ribadito l'impegno di entrambi i genitori di aiutare e sostentare anche economicamente i figli in caso di loro necessità.
DÀ ATTO che il signor si impegna a corrispondere alla signora che l'accetta a saldo Pt_1 Parte_2
e stralcio di ogni sua maggiore pretesa a titolo di conguaglio, per aggiornamenti ISTAT in precedenza non applicati al contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 1.000,00 (mille/00) che viene versata per € 500,00 alla sottoscrizione del ricorso e per altri € 500,00 entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio. In esito al versamento della predetta somma, le parti non avranno null'altro reciprocamente a pretendere avendo definito fra loro ogni questione economica.
NULLA sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25609/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. OCCHIENA Parte_1
GRAZIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FASSON Parte_2
ALESSANDRO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in SANTENA il 06/12/1990.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTENA (atto n. 7 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 26.1.2002 ed il 30.1.2004. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 2.10.2017, omologato dal Tribunale di Torino in data 3.10.2017.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 29/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTENA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere reciprocamente alcunché a titolo di assegno divorzile.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che i loro figli ed ormai maggiorenni, sono Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti sicché il signor nulla deve più corrispondere alla signora Pt_1
, sin dal maggio 2024, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, ancorché con lei Parte_2 conviventi e/o presso di lei anagraficamente residenti. Rimane fermo e reciprocamente ribadito l'impegno di entrambi i genitori di aiutare e sostentare anche economicamente i figli in caso di loro necessità.
DÀ ATTO che il signor si impegna a corrispondere alla signora che l'accetta a saldo Pt_1 Parte_2
e stralcio di ogni sua maggiore pretesa a titolo di conguaglio, per aggiornamenti ISTAT in precedenza non applicati al contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 1.000,00 (mille/00) che viene versata per € 500,00 alla sottoscrizione del ricorso e per altri € 500,00 entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio. In esito al versamento della predetta somma, le parti non avranno null'altro reciprocamente a pretendere avendo definito fra loro ogni questione economica.
NULLA sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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