Articolo 31 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 30
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17 aprile 1963
Art. 31.

Le norme previste dal regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 , convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191 , sono abrogate, fatta eccezione per quelle contenute nel capo IV sull'esercizio della pesca in laguna, secondo quanto disposto dal precedente articolo 24.
Le norme della presente legge sostituiscono quelle della legge sopra indicata, nelle citazioni che figurano nel Codice della navigazione (articolo 1269 ) e nel relativo regolamento per la navigazione marittima (articolo 515).

Entrata in vigore il 17 aprile 1963
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