CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2598/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 5 febbraio 2025 comunicata in data 7 febbraio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(P. Iva con sede in Napoli alla Via Parte_1 P.IVA_1
G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7, in persona dell'Amministratore
Delegato, legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via Cesario Console n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giulio Vicedomini ( ) che la C.F._1
rappresenta e difende
APPELLANTE
RGn°2598/2021-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
in persona del p.t, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 CP_2
Irene Coppola (CF: ) e Rosanna Russo (CF: C.F._2
) dell'Avvocatura Comunale –Ufficio Staff - ed elett.te C.F._3 domiciliati nella Casa Comunale alla via Campitelli, in CP_1
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente al Corso Vittorio Emanuele n° 54, elettivamente domiciliato in Napoli alla
Piazza Matteotti n°7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Saccone (CF.
che lo rappresenta e difende. C.F._5
APPELLATO APPELLANTE
INCIDENTALE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_4
RGn°2598/2021-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_3
società e l deducendo di essere proprietario Parte_1 CP_4
di un villino sito in alla via AN San Pietro, angolo via Cardano, CP_1
all'interno del complesso settecentesco denominato Villa Cozzolino, di notevole pregio artistico e storico;
che con decreto n. 5968 del 19-3-2003 l aveva CP_4
approvato i lavori di ampliamento a tre corsie della Autostrada A3 Napoli-Pompei-
Salerno di cui al progetto di ammodernamento e adeguamento;
che il Prefetto di
Napoli con decreto n. 41755/1 del 3/6/2003 aveva autorizzato la società
[...]
ad occupare, in nome e per conto dell' immediatamente e Parte_1 CP_4
temporaneamente in via di urgenza, ai fini della realizzazione dei lavori indicati in premessa, per due anni a partire dalla data di immissione nel possesso, gli immobili siti nel Comune di individuati e descritti nel piano particellare grafico;
che, in CP_1
data 8.07.2003, la società si era immessa nel possesso Parte_1
dell'immobile di proprietà dell'istante ottenendo successive proroghe fino al 19-3-
2008; che, all'esito del giudizio da lui proposto con sentenza n. 9104/2013, avverso la quale era stato proposto appello, il tribunale di Napoli aveva ordinato la restituzione della porzione di immobile occupato e condannato la al Parte_1
risarcimento dei danni;
che, nelle more, all'esito dell'approvazione, da parte dell con provvedimento n° prot. COG 0152316 del 14/12/2007, di perizia di CP_4
variante tecnica e suppletiva relativa al progetto in esame, equiparata a dichiarazione di pubblica utilità (DPR n° 327/2001), la proprietà era stata interessata da ulteriori danni accertati nella relazione redatta dall'architetto . Persona_1
RGn°2598/2021-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ha pertanto chiesto che venisse accertato e dichiarato che l'esecuzione dei lavori di ampliamento a tre corsie dell'Autostrada NA-SA, eseguiti dall' ed CP_4
ed in particolare, dello svincolo di Portici-Bellavista, Parte_1
di cui alla perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata dall con CP_4
provvedimento prot. COG. – 0152316 del 14.12.2007, eseguiti nel periodo gennaio – giugno 2014, aveva determinato l'innalzamento della sede stradale di Via Gioacchino
Cardano e di Via AN S. Pietro, nel tratto confinante con il villino di proprietà dell'attore sito in alla Via AN S. Pietro, angolo Via Controparte_3 CP_1
Cardano 26, con conseguente interramento parziale dell'immobile di una quota variabile tra 0,90 mt e 1,20 mt;
che l' esecuzione dei lavori sopra citati aveva comportato la eliminazione del marciapiede preesistente che correva lungo la Via
AN S. Pietro e la Via Cardano, e la creazione di un fossato di circa un metro di profondità ed un metro di larghezza, lungo il confine dell'immobile di proprietà dell'attore; che l'esecuzione dei lavori sopra descritti, eseguiti da ed CP_4
nel periodo gennaio – giugno 2014, aveva arrecato un Parte_1
vistoso ed irreversibile deprezzamento del valore di mercato dell'immobile di proprietà dell'attore, sopra meglio descritto, per il degrado del profilo architettonico dello stesso, pari al 30% di quello precedente alla esecuzione dei lavori, ovvero pari alla diversa percentuale ritenuta dovuta, rispetto al valore di mercato del villino precedente alla esecuzione dei lavori;
il mancato godimento, diretto ovvero indiretto, dell'immobile, nonché la mancata fruizione dei frutti del bene, conseguente al degrado dell'immobile nonché alla intollerabile elevazione della soglia di inquinamento acustico ed ambientale, derivante dalla immissione di rumori e di inquinamento, causati dal traffico veicolare, nonché per violazione della privacy, rischio intrusione e ridotta luminosità, con condanna dell e della CP_4
in solido tra loro, al risarcimento in Controparte_5
favore dell'attore di tutti i danni derivanti dalla esecuzione dei lavori di cui in premessa, per danno emergente e lucro cessante e anche derivanti dal mancato godimento dei frutti dell'immobile, commisurati al canone di locazione quantificato
RGn°2598/2021-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nell'importo mensile di € 1.500,00, ovvero nella diversa somma accertata anche a mezzo c.t.u., pari al diminuito valore di mercato dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal gennaio 2014 fino al soddisfo. Ha altresì domandato la condanna della Società l Parte_1 Controparte_4
in solido tra loro ovvero chi fosse ritenuto tenuto, ad eseguire tutte le opere necessarie per eliminare le immissioni di rumori e gas di scarico, provenienti dallo svincolo autostradale della NA-SA di Portici Bellavista, che investono il villino di proprietà dell'attore, nonché a ripristinare il marciapiede preesistente, nel tratto che corre lungo
Via AN S. Pietro e Via Cardano, sino all'ingresso di Villa Cozzolino, che possa consentire la deambulazione pedonale per l'accesso e l'uscita da Villa Cozzolino, nonché la condanna di in Parte_1 Controparte_4
solido tra loro ovvero chi ritenuto tenuto, a porre in essere tutte le opere necessarie per eliminare il fossato esistente, lungo la Via AN S. Pietro e la Via Cardano, e la recinzione allocata, provvedendo, altresì, al livellamento della sede stradale;
in ogni caso, con condanna dei convenuti Parte_1 CP_4
in solido tra loro, ovvero chi ritenuto tenuto, al risarcimento degli ulteriori danni derivati all'attore anche dalla eliminazione del marciapiede e dalla creazione del fossato, nella misura riconosciuta dovuta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con sentenza n.3299 del 2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e notificata in data 5/05/2021, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di parte attrice e per l'effetto condannato la società , l ed Parte_1 CP_4
il chiamato in causa su istanza di Controparte_1 Parte_1
all'esecuzione, a regola d'arte, delle opere volte eliminazione del fossato presente lungo il confine dell'immobile di proprietà dell'attore come individuato a pag. 19 della relazione del ctu, mediante riempimento con calcestruzzo per tutto il suo intero sviluppo e tappetino in conglomerato bituminoso per garantire una adeguata finitura superficiale;
ha condannato la società , l ed il Parte_1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, per i titoli di Controparte_1
RGn°2598/2021-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cui in motivazione, del complessivo importo di euro 38.037,57, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT FOI ed interessi compensativi al tasso legale calcolati inizialmente sulla somma capitale e poi sulla stessa di anno in anno rivalutata in base ai richiamati indici Istat, con decorrenza, per entrambe le voci accessorie, dal luglio 2014 alla data della decisione ed oltre interessi legali sulla somma come su determinata dalla sentenza al saldo;
ha condannato la società
, l' ed il in solido tra loro, a Parte_1 CP_4 Controparte_1
rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidate in € 612,5 per spese, ed €
10.343,0 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Saccone, dichiaratosi anticipatario, ponendo le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei soccombenti,
, e con conseguente CP_5 Parte_1 CP_4 Controparte_1
diritto dell'attore a ripetere dagli stessi quanto anticipato a tale titolo.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza in questa sede impugnata, il Giudice di prime cure preliminarmente qualificava l'iniziativa giudiziaria intrapresa come domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., avente ad oggetto il ristoro dei danni derivati dalla realizzazione della variante tecnica e suppletiva del progetto di ammodernamento dell , strettamente connessi Parte_2
all'innalzamento della quota stradale e alle conseguenti modifiche dello stato dei luoghi.
Escludeva, poi, la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda, per violazione del principio del ne bis in idem, rimarcando la diversità del petitum e della causa petendi dedotti nel presente giudizio da quelli che avevano costituito oggetto del giudizio definito dal medesimo Tribunale di Napoli con la sentenza n. 9104
/2013, gravata da impugnazione;
osservava, al riguardo, che i danni richiesti nel precedente giudizio riguardavano l'indennità di occupazione illegittima e il degrado dell'immobile durante il periodo di occupazione, mentre quelli oggetto della lite in esame, derivavano dalle modifiche apportate con i lavori successivi.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Affermava, inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto i fatti costitutivi della domanda risarcitoria trovavano fondamento in comportamenti colposi posti in essere nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, e segnatamente nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte discrezionali ed atti autoritativi della pubblica amministrazione.
Nel dirimere il merito della controversia, il Tribunale poneva poi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica espletata, da cui era emerso che i lavori avevano comportato una modificazione dei luoghi pregiudizievole per la proprietà dell'attore, concretantesi in particolare nell'eliminazione del marciapiede preesistente;
nella creazione, sul confine con la proprietà di , di un fossato costituente Controparte_3
ricettacolo di erbacce, rifiuti e insetti;
nell'innalzamento della quota stradale, con conseguente riduzione dell'altezza delle soglie di alcuni vani dell'immobile.
Nell'esaminare le tipologie di danno individuate dall'attore, a seguito della modifica dello stato dei luoghi, il giudice di prime cure riteneva, in conformità di quanto accertato dall'ausiliario giudiziale, che non si fosse verificato un aumento delle immissioni di rumore o gas di scarico derivanti dai lavori;
che le modifiche avevano interessato i profili architettonici esterni del villino in modo non apprezzabile;
che l'innalzamento della quota di scorrimento dei due assi stradali di via AN e di via
Cardano, posti a confine con la proprietà non aveva determinato una CP_3
riduzione apprezzabile di luce o aria negli ambienti del villino;
che invece si era verificata una riduzione della riservatezza in alcuni ambienti del villino, come il salone, la camera da letto, il bagno e il ripostiglio, tale che il c.t.u. aveva stimato un deprezzamento dell'immobile in misura pari all'8% del valore originario, corrispondente a € 33.200,25.
Il Tribunale riteneva altresì fondate le doglianze relative ai danni derivanti dalla realizzazione del fossato e, per eliminarne le conseguenze dannose, ordinava la sua eliminazione mediante riempimento con calcestruzzo e finitura superficiale.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto al danno per il mancato godimento dei frutti dell'immobile (canoni di locazione), riteneva, sulla scorta del testimoniale in atti, che un tal danno potesse ritenersi provato esclusivamente per il periodo da gennaio a giugno 2014 – durante il quale erano in corso i lavori oggetto di causa – e andasse quantificato in € 4837,32, tenendo conto del canone locatizio di mercato stimato dal c.t.u.; per il periodo successivo, invece, un tale danno non poteva essere riconosciuto, non essendo stata offerta la prova che l'immobile era stato offerto in affitto al minor canone di mercato individuato dall'ausiliario giudiziale, e non essendovi elementi per ritenere che le modifiche intervenute, a seguito dei lavori relativi alla variante, avessero determinato l'inutilizzabilità del villino o la sua totale incommerciabilità sotto il profilo locativo.
Il giudice di prime cure, infine, riteneva che del risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione delle opere dovessero rispondere in solido la società Parte_1
l' e il ciascuno per il proprio ruolo nella
[...] CP_4 Controparte_1
realizzazione dei lavori e nella causazione dei danni.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 1/06/2021, ha spiegato appello, affidato a due motivi, la chiedendo che venga Parte_1
dichiarata infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'avv. , Controparte_3
quantomeno nei confronti della in via subordinata, Parte_1
laddove il giudice d'appello dovesse ritenere provata e fondata, la domanda di risarcimento dei danni pro-mossa dall'attore, in riforma della impugnata sentenza, ha chiesto che venga dichiarato il quale unico ed esclusivo Controparte_1
responsabile dei danni provocati;
con condanna, in ogni caso, di e/o Controparte_3
del o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
doppio grado di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data
14.10.2021, si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
Ha inoltre spiegato appello incidentale, ai fini della riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità solidale, per violazione
RGn°2598/2021-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'art. 2043 cc, anche del Ha protestato che dovrebbe ritenersi Controparte_1
esclusa la responsabilità del essendo l'opera di esclusivo interesse Controparte_1
statale, con progetto realizzato dalla , l e Spea, Parte_1 CP_4
potendo gli enti locali, in casi del genere, prendere parte esclusivamente alle conferenze dei servizi.
Per effetto della proposizione dell'appello incidentale, il ha Controparte_1
chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, che venga dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva, con imputazione della causazione dei danni occorsi alla proprietà di in via esclusiva in Controparte_3
capo alla ed all' in via solidale e/o ciascuno Parte_1 Parte_1 CP_4
per le rispettive competenze, con vittoria sulle spese di lite.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 27 ottobre 2021, si è altresì costituito in giudizio concludendo per il Controparte_3
rigetto dell'appello principale perché inammissibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto.
Ha a sua volta proposto appello incidentale, contestando in primis il quantum del deprezzamento dell'immobile riconosciuto in sentenza, ossia pari all'8%, basato sulle conclusioni rese dal C.T.U., definite errate e inaccettabili. Tale impugnante incidentale ha sostenuto che il deprezzamento dell'immobile causato dall'innalzamento della sede stradale, dall'interramento del villino, dalla soppressione del marciapiede e dalla creazione di un fossato, dovrebbe essere quantificato in una percentuale compresa tra il 30% e il 40%, che il valore di mercato dell'immobile prima dei lavori era stato calcolato in € 474.304,95, per cui il danno da deprezzamento dovrebbe essere stimato in una misura pari ad almeno € 124.500,95
(30% del valore originario).
Ha inoltre censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che l'innalzamento della sede stradale e l'interramento del villino avessero comportato un danno al decoro architettonico, evidenziando che tali modifiche avevano alterato
RGn°2598/2021-Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda significativamente il profilo architettonico dell'edificio, con un coefficiente di deprezzamento stimato all'11%.
con l'appello incidentale, ha altresì invocato la riforma della Controparte_3
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto un danno da violazione della privacy pari all'8%, ritenendo tale percentuale insufficiente, dovendo essere aumentata all'11%, in considerazione della riduzione della riservatezza causata dall'innalzamento della sede stradale e dalla maggiore esposizione dell'immobile; nonché per non aver riconosciuto che l'innalzamento della sede stradale aveva comportato una riduzione di luce e aria e un aumento delle immissioni di rumori e gas di scarico, con conseguente coefficiente di deprezzamento dell'8%, per questa voce.
Infine ha denunciato, con l'appello incidentale, l'erronea quantificazione del danno da mancata percezione dei frutti del bene, per l'importo di € 806,22 mensili, sostenendo che il valore locativo dell'immobile, già accertato in un precedente giudizio, era pari a € 981,26 mensili. Instando, pertanto, per una rinnovazione della
C.T.U. ai fini di un corretto accertamento dei danni subiti dall'immobile, CP_3
ha chiesto la condanna delle parti convenute al pagamento di € 124.500,95 per
[...]
il deprezzamento dell'immobile e di € 981,26 mensili per il mancato godimento dell'immobile dal gennaio 2014 alla data della sentenza, con conferma della condanna all'eliminazione del fossato e al risarcimento dei danni, con rivalutazione monetaria e interessi, il tutto con vittoria sulle spese processuali.
4. L sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_4
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con citazione in appello notificata in data 1° giugno
2021, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, intervenuta in data
5 maggio 2021.
6. Del pari tempestivi sono gli appelli incidentali proposti dal e da Controparte_1
, con comparse di costituzione e risposta rispettivamente depositate in Controparte_3
RGn°2598/2021-Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda data 14 ottobre 2021 e 27 ottobre 2021, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 16 novembre 2021, fissata in citazione. Opera al riguardo, infatti, il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. (Cass. sez. 3, Sentenza n.
1127 del 22/01/2015).
7. Tanto debitamente premesso, sia il gravame principale che i gravami incidentali proposti dal e da sono infondati e meritano di Controparte_1 Controparte_3
essere rigettati, per i motivi di seguito esposti.
Ragioni di priorità logico-giuridica e di evidente connessione consigliano la preventiva disamina congiunta dell'appello principale proposto dalla
[...]
e dal involgenti, sia pure da opposte prospettive, Parte_1 Controparte_1
la soluzione di analoghe questioni.
Segnatamente, con il primo motivo del gravame principale, la
[...]
ha censurato la sentenza di primo grado con riferimento alla Parte_1
ricostruzione dei fatti relativi ai rapporti intercorsi tra le parti. Ha al riguardo dedotto che la era stata autorizzata alla realizzazione di lavori Parte_1
di ampliamento dell'autostrada NA-SA, che la variante al progetto approvata nel
2007 aveva escluso l'esproprio delle aree di proprietà dell'attore e che i lavori contestati riguardavano esclusivamente la viabilità comunale (Via AN San Pietro
e Via Cardano), di proprietà del e non l'ampliamento autostradale. Controparte_1
Ha inoltre protestato di aver eseguito i lavori conformemente al progetto approvato dall e dal senza alcuna autonomia decisionale, CP_4 Controparte_1
aggiungendo, inoltre, che l'attore non aveva mai impugnato il progetto né contestato le opere pubbliche, che prevedevano già l'innalzamento della sede stradale.
Con il secondo motivo di gravame principale, è stata poi impugnata la sentenza di primo grado per avere il Tribunale erroneamente ravvisato una responsabilità solidale
RGn°2598/2021-Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della per i danni derivanti dall'innalzamento della Parte_1
livelletta stradale, nonostante i lavori fossero stati realizzati per conto e nell'interesse del ha poi dedotto che i danni lamentati dall'attore derivavano da Controparte_1
un "modo di essere" dell'opera pubblica, che era di esclusiva competenza del proprietario delle strade interessate e che la Controparte_1 [...]
quale mera esecutrice materiale dei lavori, non poteva essere Parte_1
ritenuta responsabile per le scelte progettuali e strutturali relative all'opera pubblica, non essendo stata dimostrata alcuna condotta illecita da parte della società ovvero una responsabilità diretta o indiretta per i danni lamentati.
Ha anche denunciato un'erronea e contraddittoria motivazione della pronuncia di primo grado che, nel riconoscere la titolarità delle opere in capo al Controparte_1
la aveva comunque condannata in solido con l'ente locale e l' senza che il CP_4
giudice di prime cure avesse fornito giustificazioni adeguate al riconoscimento della sua responsabilità, basandosi su un quadro probatorio inesistente e deficitario.
Peraltro, il fossato che era stata obbligata a rimuovere, unitamente all'altra convenuta ed al chiamato in causa, era un'area di sedime di proprietà CP_1
comunale, messa a disposizione dal per i sottoservizi (Gori, Telecom, CP_1
pubblica illuminazione), e la sua eliminazione avrebbe dovuto essere posta a carico esclusivo del atteso che le opere contestate erano state realizzate su aree di CP_1
proprietà comunale e conformemente alle indicazioni del il quale Controparte_1
aveva approvato il progetto e richiesto modifiche progettuali, confermando la sua esclusiva responsabilità per le scelte strutturali e progettuali.
Dal canto suo, con il gravame incidentale, il ha protestato la Controparte_1
carenza assoluta di una sua responsabilità extracontrattuale, richiamando le osservazioni svolte nel corso dell'accertamento peritale dal proprio TP RA
, con nota prot. n. 30157 dell'8.5.2018; del resto, il nominato CTU, ing. CP_6
, alla pagina 21 della relazione di consulenza, aveva individuato i Per_2
realizzatori delle opere, da ritenersi responsabili dei danni.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A dire di tale impugnante incidentale, nell'esecuzione dei lavori di ampliamento autostradale, il non aveva, né avrebbe potuto svolgere un ruolo Controparte_1
attivo né in fase progettuale né in fase realizzativa, subendone di contro le scelte ma, nel contempo, cercando di cooperare (partecipando agli incontri richiesti da e CP_4
Contr
) per la tempestiva esecuzione delle opere, al solo ed unico fine di assicurare una fluidità nella viabilità interna;
si era soltanto al cospetto di una errata esecuzione Contr del progetto di realizzazione della di , e SPEA, Parte_3 CP_4
determinata, tra l'altro, dalla evidente ed insanabile elusione della normativa di cui al
DM del 5.11.2001 (disciplinante la regolamentazione delle pendenze, tra gli atri, delle strade locali riconducibili alla tipologia F cui deve assimilarsi Via Cardano- Via
AN S.Pietro), non essendo stata conciliata la quota stradale dell'impalcato con la viabilità ordinaria, attraverso una puntuale verifica plano- altimetrica che consentisse di non arrecare danni alla proprietà con il salto di quota, di fatto realizzato. CP_3
Contr Del resto, lo stesso attore aveva evocato in giudizio esclusivamente la e l' nella piena consapevolezza dell'estraneità dell'ente territoriale alla CP_4
causazione dei danni di cui chiedeva di essere risarcito;
anche l nel costituirsi CP_4
in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, aveva testualmente affermato " ...la comparente società pubblica ha delegato alla società privata concessionaria di esercizio...l'espletamento di tutte le attività necessarie per
l'ammodernamento dell'autostrada Napoli-Salerno, ivi comprese quelle ablatorie, da compiersi sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario. "
Era pertanto evidente l'estraneità del all'intera fase progettuale ed Controparte_1
esecutiva del progetto di ammodernamento ed adeguamento dell'A3 Na/SA, opera che veniva riconosciuta di interesse statale ed in ordine alla quale l'ente comunale non aveva proposto all'epoca alcuna osservazione o modifica progettuale;
censurabile, dunque, era la sentenza gravata nell'individuare una responsabilità concorrente dell'appellato/appellante incidentale che non aveva né avrebbe CP_1
potuto concorrente alla verificazione dei danni lamentati dal avendo l'ente CP_3
locale, in sede di programmazione e realizzazione dell'infrastruttura strategica
RGn°2598/2021-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Contr (progettata e realizzata da , e SPEA), una mera possibilità di prendere CP_4
parte alle conferenze dei servizi, ove “sommessamente” rappresentare gli interessi cui di cui era portatore.
I motivi che precedono, con cui l'appellante principale e l'ente locale CP_1
tentano di addebitarsi reciprocamente la responsabilità esclusiva del verificarsi
[...]
dell'evento lesivo, non colgono nel segno.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'esame della fattispecie al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale nel pervenire all'affermazione della concorrente responsabilità di tali parti ed alla condanna solidale delle stesse al risarcimento del danno.
Al riguardo il giudice partenopeo – dopo aver affermato, con statuizione coperta da giudicato interno, in quanto non attinta da tempestiva e specifica impugnazione, e comunque conforme al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, che trova fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima ( Cass. Sez. U, ordinanza n.
7529 del 25/03/2020) - ha correttamente ritenuto che fossero solidalmente responsabili del fatto illecito lesivo i vari soggetti che avevano proceduto alla trasformazione del bene, ciascuno nelle rispettive qualifiche, e cioè l'ente concedente
( , l'ente concessionario ed il CP_4 Parte_1 CP_1
[...]
Al riguardo il primo giudice ha infatti osservato, come si evince dalla narrativa che precede, che l'odierna appellante principale, quale concessionaria dell'esercizio e dell'esecuzione delle opere, aveva curato le attività materiali di trasformazione del bene privato, che nel caso specifico avevano procurato dei danni a;
Controparte_3
RGn°2598/2021-Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che l' quale ente concedente, aveva approvato la perizia di variante tecnica e CP_4
suppletiva al progetto e che doveva ritenersi altresì responsabile il Controparte_1
essendo le opere lesive di sua pertinenza, in quanto pacificamente relative ad una strada di sua proprietà. Le opere lesive, infatti, erano state realizzate nell'ambito della costruzione della nuova e del relativo estradosso, Parte_3
rappresentato dalla via AN S. Pietro e dalla via Cardano, ed erano state in particolare previste nella variante approvata dall' e realizzate per conto e CP_4
nell'interesse del comune di in quanto volte a riconfigurare la viabilità CP_1
comunale e alla sistemazione di aree di parcheggio site nel territorio del comune chiamato in causa.
Da ciò, la responsabilità concorrente di tutti i soggetti indicati sulla base della rilevanza causale delle singole condotte nella causazione di danni,
determinati sia dalla materiale costruzione dell'opera che dalle modalità attuative del progetto.
La sentenza gravata, pertanto, nel ritenere una responsabilità concorrente di tutti i vari soggetti a vario titolo coinvolti nella trasformazione del bene che si assume lesiva, integra coerente applicazione dell'orientamento ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte per i casi di danni prodotti da condotte illecite adottate nel corso di procedimenti ablatori, da cui sono desumibili principi senz'altro valevoli per la fattispecie in esame, di indebita trasformazione di un bene di proprietà privata intervenuta nel corso dell'esecuzione di procedure volte alla realizzazione di opere pubbliche.
Come infatti in più occasioni precisato dalla Corte di legittimità, nell'ipotesi di collaborazione di più enti alla realizzazione di un'opera pubblica, l'attività lesiva risulta fonte di responsabilità per gli enti autori che a vario titolo abbiano concorso alla realizzazione dell'opera, i quali sono tenuti al risarcimento, ai sensi degli artt.
2043 e 2055 c.c., avendo perseverato nell'occupazione del terreno e nella illecita costruzione dei manufatti, pur essendo (o dovendo ritenersi) a conoscenza della illegittimità del loro comportamento, a prescindere dal fatto che l'opera eseguita
RGn°2598/2021-Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rientri, o meno, nel patrimonio dell'autore della condotta illecita.( Cass. sez. 1, sentenza n. 1870 del 01/02/2016; Cass. sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000).
Come dunque correttamente precisato dal primo Giudice, in tema di risarcimento danni per illegittima trasformazione dell'immobile di proprietà di un privato, la qualità di responsabile del fatto illecito causativo del danno e titolare passivo del rapporto obbligatorio, collegato ai danni provocati da tale illegittima attività, spetta ai soggetti, quali che siano le qualifiche - concedente, concessionario, assegnatario - a vario titolo coinvolti e che hanno proceduto al compimento delle opere che hanno comportato la trasformazione del bene di proprietà del privato, nonché di tutte le attività anche giuridiche, necessarie a tal fine. (Cass. 13/12/1980 n. 6452 – Cass.
15/12/1980 n. 6494; Cass. n. 8692/2013; Cass. 5630/12; Cass. Sez. Unite n.
24397/2007).
Ad inficiare le predette conclusioni, con ogni evidenza, non valgono gli argomenti svolti dall'appellante principale e dall'appellante incidentale nel Controparte_1
tentativo di far ricadere sulla controparte la esclusiva responsabilità della condotta lesiva.
I rilievi svolti dai predetti impugnanti, per converso, ricevono evidente smentita dal documentale in atti, da cui risulta una individuazione concordata delle scelte progettuali che hanno determinato gli effetti lesivi denunciati da . Controparte_3
Al riguardo, è opportuno in primo luogo porre riferimento alla cronistoria degli eventi contenuta alle pagg. 12 e seguenti della relazione di consulenza tecnica, ove appunto si trova espressamente precisato : “In data 22.02.2005 a seguito di riunione tra
l'Assessorato Regionale ai Trasporti, il Straordinario di Governo , il CP_8
, la Controparte_9 [...]
, il Sindaco , il Controparte_10 CP_1
Compartimento , l'Amministratore delegato della ed il Direttore CP_4 Parte_4
Tecnico della , dopo aver esaminato le soluzioni progettuali atte a Parte_4
minimizzare gli impatti e rendere compatibili le opere con la tutela e la valorizzazione dell'area della , scaturite da incontri e sopralluoghi Parte_5
RGn°2598/2021-Sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
in sito , venne approvato un progetto di variante , che salvaguardava le zone oggetto di vincolo . In tale progetto , tra gli altri interventi previsti , fu espressamente chiesto dal di utilizzare , parte della copertura del tratto in galleria Controparte_1
autostradale “galleria artificiale AN” , in corrispondenza del km.08+00 e km
08+043 (parco “le Magnolie) per la realizzazione di una zona da destinarsi a parcheggio autovetture, in uso al , con relativo sistema di accesso . CP_11
In data 21/09/2005 il Ministero dei beni Culturali espresse parere favorevole per il nuovo svincolo di – OL . CP_1
− In data 14/12/2007 Con decreto n. 152316 , l approvava il progetto Controparte_4
di variante relativo all'ammodernamento e adeguamento della sede autostradale e dei relativi svincoli - nuovo svincolo di Portici-OL dell'autostrada A3 Napoli
— Pompei — Salerno.
− Con l'approvazione del nuovo progetto di variante furono escluse dagli interventi alcune aree ad Est dell'asse autostradale e tra queste anche la prevista demolizione della proprietà dell'avv.to . Controparte_3
− Nelle date settembre 2009 , ottobre 2010 ,dicembre 2013 , maggio 2014 : vi furono altre varianti tecniche rispetto a quella del 14.12 2007. Contr
− In data 17.07.2014 veniva fatta riunione congiunta tra la ed il CP_1
in merito al progetto di sistemazione dell'estradosso della galleria AN
[...]
in prossimità del Condominio le Magnolie redatta secondo le indicazioni fornite dal in incontri precedenti . CP_1 CP_1
− In data 06/08/2014 La inviava al due copie Parte_4 CP_1 CP_1
dell'elaborato progettuale di sistemazione dell'estradosso della Parte_3
con riportate le indicazioni emerse dal precedente incontro (cfr. allegato (cfr. allegato n.° 1 ) . − In data 22/09/2014 il inviava alla i Controparte_1 Parte_4
grafici di progetto firmati ed evidenziava la modifica ed allungamento del marciapiede lato destro monte (cfr. allegato n.° 2 )
RGn°2598/2021-Sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
− In data 15.12.2017 veniva redatto tra la e il verbale Parte_4 Controparte_1
di consegna del a servizio della omonima viabilità e delle Parte_6
relative pertinenze insistenti sull'estradosso della galleria il tutto interferente dal km
07 +954 al km 08+ 495 con l'Autostrada Napoli – Pompei - Salerno ricadente nel territorio del Comune di . A tale verbale di consegna veniva allegato il CP_1
grafico di sistemazione dell'estradosso del cavalcavia AN (cfr. allegato n.° 3 )”
Tale ricostruzione, peraltro, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi tra la e il riceve evidente suffragio dalla documentazione Parte_4 Controparte_1
prodotta.
Segnatamente, secondo quanto può desumersi dalla corrispondenza intercorsa tra e l'ente locale appellante incidentale (cfr. doc. 6 e 8 Parte_1
della produzione di primo grado dell'appellante principale), in data 31 luglio 2014, facendo seguito alla “riunione congiunta del 17 luglio 2014”, la società concessionaria provvide a trasmettere al “la Parte_4 Controparte_1
proposta progettuale per la sistemazione dell'estradosso della Parte_3
redatta secondo le indicazioni fornite nel corso dei precedenti incontri”, dichiarando di restare in attesa di ricevere “una copia dell'elaborato grafico firmato in segno di accettazione”, elaborato che poi veniva effettivamente trasmesso, con dichiarazione sottoscritta dal dirigente dell'ufficio tecnico del in data 22 settembre 2024. CP_1
Del resto, difformemente da quanto dedotto dal la risoluzione Controparte_1
concordata delle questioni progettuali integra - in particolar modo nel caso di realizzazione di opere di interesse statale che, come quella in oggetto, vedano coinvolti altri soggetti pubblici, tenuti ad esprimere assensi, pareri o nulla-osta - terreno di elezione della conferenza di servizi, strumento procedimentale e modulo organizzatorio, integrante una forma di raccordo tra più organi di diverse amministrazioni, che può assumere funzione decisoria, determinandosi all'esito, pertanto, una decisione pluristrutturata.
Appare allora evidente che il impugnante, proprietario della strada su cui la CP_1
variante andava ad incidere, ben avrebbe potuto esprimere - nell'ambito dell'attività
RGn°2598/2021-Sentenza
- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di interlocuzione effettivamente svoltasi con i soggetti a vario titolo coinvolti, e in primo luogo con la concessionaria appellante principale, cui di fatto indicava delle modifiche progettuali ritenute funzionali ai propri interessi- il proprio motivato dissenso rispetto al progetto che gli era stato sottoposto, anche con riferimento al tratto di strada, investito da modificazioni peggiorative, contiguo alla proprietà
CP_3
Da ciò l'evidente infondatezza sia dell'appello principale che dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1
8.Nè merita miglior sorte il gravame incidentale proposto da , teso a CP_12
censurare le statuizioni della sentenza di primo grado con cui il Giudice di prime cure, condividendo integralmente le risultanze della consulenza tecnica espletata, affidata alle cure dell'ing. , è pervenuto alla quantificazione del Per_2
pregiudizio economico patito dal danneggiato.
Con tale impugnazione incidentale, ha in particolare censurato le Controparte_3
statuizioni con le quali il Giudice di prime cure ha escluso la esistenza di danni per alterazione del profilo architettonico, riduzione di luce ed aria e stimato nella misura dell'8% del valore globale dell'immobile il danno scaturente dal deprezzamento permanente dell'immobile e dalla riduzione della riservatezza.
Parimenti, il medesimo impugnante ha invocato la riforma della statuizione con la quale il Giudice di prime cure ha determinato il danno derivante dalla mancata fruizione dei frutti (canoni di locazione).
In particolare, tale impugnante incidentale- dopo aver premesso che per la esecuzione delle opere di ammodernamento ed adeguamento dell'Autostrada A3 –
e sulla scorta del progetto approvato dall' con decreto Parte_2 CP_4
del 19/3/2003, il villino di sua proprietà avrebbe dovuto essere demolito, tanto che era stato acquisito e sottratto alla sua disponibilità, per essere restituito, sulla scorta della sentenza n. 9104/2013 del Tribunale di Napoli, in data 11/11/2013- ha dedotto essere documentalmente provato ed accertato dallo stesso C.T.U. che, sulla scorta di successivi provvedimenti ed intese intervenute tra l la (Società CP_4 CP_7
RGn°2598/2021-Sentenza
- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'Assessorato Regionale ai Trasporti, la Soprintendenza ai Parte_1
B.A.P. veniva approvato, con decreto n. 152316 del 14/12/2007, il progetto di variante relativo all'ammodernamento ed adeguamento della sede autostradale e del relativo svincolo di Portici-OL dell'Autostrada A-3, che escludeva la prevista demolizione del villino di proprietà dell'avv. (cfr. relazione C.T.U. Controparte_3
pag. 11-12-13).
Con siffatti progetti di variante, veniva deciso che lo svincolo OL-Portici non dovesse più interessare il villino di proprietà ma veniva dislocato CP_3
nell'adiacente Via AN, confinante con il medesimo villino;
i lavori venivano eseguiti tra il gennaio 2014 ed il maggio 2014.
I danni lamentati dall'attore erano, a dire dell'impugnante, “stati tutti riconosciuti dal
C.T.U. che, tuttavia”, aveva “offerto una personalissima interpretazione, in ordine alla quantificazione degli stessi”.
Segnatamente, con riferimento alla Via Cardano, il pregresso piano di calpestio era costituito da un marciapiede di circa un metro che partiva dall'incrocio con la Via
AN e proseguiva fino all'ingresso di Villa Cozzolino;
dopo la esecuzione dei lavori, il marciapiede era stato letteralmente eliminato, ed il calpestio esterno era costituito direttamente dalla strada di Via Gioacchino Cardano.
Tale marciapiede era stato di fatto inglobato da un fossato della profondità di circa
1,10 mt, venutosi a creare in seguito alla soppressione del marciapiede, avente una ampiezza di mq 0,87, con profondità variabile. (Ved. CTU pag. 17-18-19-20).
Il C.T.U. aveva, altresì, accertato che le luci (finestre) ed i terrazzi del villino, erano stati posti ad una altezza inferiore di circa 1,10 mt e sino ad un massimo di 1,87 mt rispetto all'altezza esistente in epoca precedente alla esecuzione dei lavori;
inoltre, i lavori di esecuzione dello svincolo Portici-OL della Autostrada A3 avevano comportato l'innalzamento della sede stradale di Via AN, di oltre 1,10 mt lineari,
e il villino era stato, di fatto, interrato per la stessa misura (1,10 mt) e fino ad un massimo di m. 1,87.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In definitiva, era stato accertato dall'ausiliario giudiziale lo stravolgimento dei luoghi e la situazione di pesantissimo degrado, nel quale era stato costretto il villino di proprietà dell'avv. CP_3
Tuttavia, erronee erano le conclusioni raggiunte dall'ausiliario giudiziale, recepite dal primo Giudice, in ordine alla determinazione del pregiudizio risarcibile.
Più precisamente, il Giudice di prime cure, facendo proprie le risultanze della C.T.U., aveva statuito:
1) che l'abbassamento della altezza dei vani finestra non aveva comportato alcun aggravio di immissione di rumore e di gas di scarico dei veicoli circolanti;
2) che i lavori non avevano comportato alcun deprezzamento del profilo architettonico dell'edificio;
3) che non era intervenuta alcuna riduzione di luce e di aria in conseguenza dell'innalzamento delle sedi stradali di Via Cardano e Via AN.
Il Tribunale, facendo proprie le errate conclusioni del C.T.U., aveva riconosciuto unicamente una riduzione di riservatezza e, pertanto, un deprezzamento dell'immobile di circa l'8%.
Invero, la prova ulteriore del grave danno subito dall'avv. era Controparte_3
integrata dalla circostanza che, a tutt'oggi, l'immobile risultava non più commerciabile, ovvero che nessuno degli originali pretendenti aveva ritenuto di acquistare ovvero prendere in locazione il cespite.
Per questo motivo, era stato richiesto il rinnovo della C.T.U., con richiesta di affidare l'incarico a un diverso consulente.
Al riguardo, l'impugnante ha dunque ribadito che la mutata conformazione dei luoghi aveva, pertanto, determinato: 1) intollerabile innalzamento della soglia di inquinamento acustico e da immissione di gas di scarico;
2) deturpazione del profilo architettonico dell'edificio. 3) violazione e gravissima compromissione del diritto alla privacy;
4) rischio di intrusioni e correlativo mancato godimento;
5) ridotta immissione di luce ed aria, che contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal
Giudice di prime cure, avevano comportato una diminuzione del valore commerciale
RGn°2598/2021-Sentenza
- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'immobile, largamente eccedente quella erroneamente determinata dal Tribunale, nell'8% del valore complessivo del bene.
Il degrado permanente dell'immobile andrebbe a dire dell'impugnante quantificato, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico di parte, in una percentuale complessiva oscillante tra il 30% ed il 40%, tenuto conto: 1) del degrado del profilo architettonico del villino, causato dall'innalzamento della sede stradale;
2) del conseguente interramento del bene, 3) della diminuita luminosità ed aereazione, 4) dell'inquinamento acustico ed atmosferico, 5) della perdita di sicurezza, 6) della violazione della privacy, 7) della impossibilità o maggiore difficoltà di manutenzione
(ordinaria e straordinaria) dell'immobile, 8) dalla impossibilità di deambulare in sicurezza nel tratto di strada adiacente l'immobile, per la soppressione del marciapiede che, prima della esecuzione dei lavori, insisteva nella Via AN e nella Via Cardano. La risarcibilità del danno per il deprezzamento di immobili derivante da intollerabili immissioni di rumori e di inquinamento (acustico, ambientale e dei gas di scarico), era inoltre stata costantemente affermata e ribadita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal consulente di parte, i lavori avevano arrecato danni al decoro architettonico dell'edificio, da ritenere permanenti, comportanti un coefficiente di deprezzamento dell'11%.
Parimenti l'alterazione dello stato dei luoghi, aveva determinato violazioni della privacy e facilitato l'intrusione di estranei all'interno del villino, con un deprezzamento, ulteriore dell'11%.
Il Giudice di prime cure, pur riconoscendo il danno da violazione della privacy, lo aveva determinato, erroneamente, nell'8%; da ciò l'istanza di modifica della statuizione e l'innalzamento della percentuale di danno, per tale voce, quantomeno all'11%.
L' innalzamento della quota stradale, aveva comportato, difformemente da quanto affermato dal c.t.u., infine, una riduzione di luce ed un considerevole aumento della
RGn°2598/2021-Sentenza
- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda immissione di rumori e di gas di scarico, comportante un indice di deprezzamento dell'8%.
Conseguentemente, la percentuale complessiva di deprezzamento dell'immobile, per tali voci, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sarebbe pari al
30% (11% 11% +8%) del valore dell'immobile e, quindi, pari ad € 124.500,95
(415.003,18 X 30%).
Parimenti, a dire dell'impugnante incidentale, sarebbe stata offerta la prova - con la deposizione dei testi , , - che, in Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
seguito alla esecuzione delle opere dalla di concerto con e CP_7 CP_4 CP_1
il villino, anche successivamente alla riconsegna dell'immobile, avvenuta
[...]
il 12/11/2013, sarebbe rimasto sfitto, nonostante vi fossero persone interessate alla locazione.
Il canone di locazione richiesto era di € 1.500,00 e l'ultimo contratto di locazione intervenuto con la signora , ammontava ad € 1.150,00 mensili;
nel distinto Pt_7
giudizio, concluso con la sentenza n. 9104/2013 il valore locativo dell'immobile era stato determinato in euro 981,26 mensili al luglio 2003.
Il Giudice di prime cure, facendo proprie le risultanze della C.T.U., aveva invece ritenuto e confermato che il valore locativo dell'immobile ascendesse ad euro 806,22,
“a conferma della singolarità dei propri convincimenti”: andava, per converso, ribadito il diritto dell'attore di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 981,26, mensili a titolo di lucro cessante, per il mancato conseguimento dei frutti che il bene poteva donare, mediante la stipula di valido contratto di locazione a far tempo dal 12/11/2013, e sino alla data di emissione della sentenza.
I rilievi che precedono non possono essere condivisi.
Mette conto in primo luogo precisare che la parte impugnante, nel riproporre le proprie richieste risarcitorie, si è limitata a sovrapporre le proprie valutazioni tecniche a quelle motivatamente svolte dall'ausiliario giudiziale, anche all'esito della richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice di prime cure. Come pure osservato dal primo
RGn°2598/2021-Sentenza
- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Giudice, “le critiche che l'attore muove alle conclusioni del ctu non sono supportate da motivazioni tecniche ma non fanno che richiamare le modifiche dello stato dei luoghi accertate dal ctu per attribuire alle stesse un'incidenza maggiore di quella riscontrata dal ctu”.
All'esito dell'accurato esame dei luoghi di causa e di un'analitica verifica, tesa a riscontrare la ricorrenza delle singole voci di danno pretese dal sulla scorta di CP_3
una prospettazione che è stata riproposta nel presente grado di giudizio, il consulente tecnico d'ufficio è per converso pervenuto a conclusioni immuni da vizi logici e tecnicamente argomentate, da cui pertanto, in conformità di quanto opinato dal
Giudice di prime cure, non appare giustificato dissentire. Segnatamente, secondo quanto osservato dall'ausiliario, all'esito dei rilievi svolti, se l'innalzamento della quota di scorrimento dei due assi stradali di via AN e via Cardano, posti a confine con il villino di proprietà dell'avv.to , ha dato luogo ad una minore CP_3
altezza delle soglie dei vani bagno e ripostiglio, rispetto al calpestio della confinante via AN san Pietro, tale diminuzione, ferma restando la intensità di traffico veicolare che è rimasta invariata rispetto a quella preesistente , non ha determinato una riduzione apprezzabile e/o aggravamento di immissioni, sia di rumore, sia di gas di scarico, per gli ambienti del villino attoreo.( cfr. pag. 26 relazione di consulenza tecnica).
Parimenti, secondo quanto riscontrato dal c.t.u., l'innalzamento della quota di scorrimento dei due assi stradali di via AN e via Cardano, posti a confine con il villino di proprietà dell'appellante incidentale, non ha determinato una apprezzabile riduzione di luce e di aria negli ambienti del villino. (cfr. pag. 28 della relazione di consulenza tecnica).
Quanto poi alla dedotta variazione peggiorativa del profilo architettonico dell'edificio, deve darsi atto che il nominato c.t.u., chiamato a rendere chiarimenti anche in ordine a tale profilo, ha precisato, nella relazione di chiarimenti depositata in data 6 febbraio 2019, che “ le opere consequenziali al viadotto AN non hanno inciso sul profilo architettonico del villino, inteso come facciate e/o pareti
RGn°2598/2021-Sentenza
- 24 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
perimetrali esterne dell'immobile stesso . Infatti le opere eseguite non hanno dato luogo a modifica e/o spostamento delle aperture dei vani finestra e/o vani balcone esistenti , realizzazione di pensiline e/o sporti esterni , riseghe murarie o altro presenti sulle facciate .
− Il profilo architettonico diretto e/o di facciata del villino è stato modificato , solo per la differente quota del livello di soglia dei vani posti sul lato prospiciente via
AN San Pietro. Tale elemento di modifica è del tutto inapprezzabile ed irrilevante anche per la sola graficizzazione tecnica del profilo architettonico e/o di facciata dell'immobile. Tutte le altre parti, caratterizzanti il prospetto architettonico
e/o facciate del villino, a seguito dei lavori, sono rimaste le stesse” (pagg. 4 e 5 della relazione di chiarimenti depositata in data 6 febbraio 2019).
Da ciò l'infondatezza della pretesa dell'impugnante, volta a veder riconoscere una maggiore percentuale di deprezzamento, in ragione della dedotta ricorrenza di profili di danno la cui concreta incidenza è stata motivatamente esclusa dall'ausiliario d'ufficio.
Ai rilievi che precedono deve poi aggiungersi che l'impugnante nel CP_3
riproporre le valutazioni espresse dal proprio consulente tecnico di parte, non si è fatto in alcun modo carico di confutare adeguatamente le specifiche ed ulteriori rationes decidendi, poste dal Giudice di prime cure alla base delle statuizioni impugnate.
Infatti, nel ribadire l'incidenza pregiudizievole del fossato collocato dinanzi alla sua proprietà, tale appellante incidentale non ha tenuto conto degli argomenti spesi dal
Tribunale, nell'evidenziare che, per alcuni dei danni accertati, e conformemente a quanto richiesto dall'attore, era stato disposto un risarcimento in forma specifica, idoneo alla totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli lamentate. In particolare, con il riempimento del fossato e le relative opere di finitura a regola d'arte - secondo il condivisibile parere espresso dal Tribunale, in alcun modo confutato dalla parte impugnante- si sarebbe realizzata l'eliminazione del fossato, costituente “senza dubbio l'elemento di maggior deprezzamento per l'immobile”.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Parimenti, con riferimento alla determinazione del danno da mancata locazione, il primo Giudice, all'esito di un'analitica disamina delle risultanze istruttorie, anche di tipo testimoniale, ha ritenuto che ricorressero univoci elementi di prova deponenti nel senso che, effettivamente, quanto meno durante tutta l'esecuzione dei lavori relativi alla variante, le trattative già in corso per l'affitto dell'immobile non andarono a buon fine in ragione, prima, delle incertezze in merito a quelle che sarebbero state le condizioni finali dell'immobile e, poi, in ragione della intervenuta riduzione di privacy ( cfr dichiarazioni del teste ). Da ciò il riconoscimento in favore Tes_1
dell'attore, che aveva chiesto il risarcimento del danno pari al canone che avrebbe riscosso a far data dal dicembre 2013/gennaio 2014, di tale danno fino al giugno
2014, data da lui stesso indicata come quella in cui furono ultimati i lavori. Era del tutto plausibile, infatti, anche considerando le condizioni in cui si trovava il villino durante l'esecuzione dei lavori, che, non solo il teste che lo aveva Tes_1
espressamente confermato, ma anche gli altri soggetti interessati all'affitto non si fossero determinati alla conclusione del contratto in ragione delle incertezze in merito allo stato finale dell'immobile, dopo l'esecuzione dei lavori che lo interessavano così direttamente.
Successivamente invece, secondo il motivato apprezzamento del Tribunale, con la conclusione dei lavori intervenuta nel giugno 2014 e la stabilizzazione della situazione, il villino ben avrebbe potuto essere locato, sia pur al minor canone derivante dalle modifiche intervenute, con particolare riferimento alla riduzione della privacy. In merito non era stata tuttavia offerta la prova che l'immobile era stato offerto in affitto al minor canone di mercato individuato dal ctu né vi erano elementi per ritenere che le modifiche intervenute a seguito dei lavori relativi alla variante avessero determinato l'inutilizzabilità del villino o la sua totale incommerciabilità sotto il profilo locativo, come avrebbe presupposto l'accoglimento della domanda proposta dall'attore.
Il danno derivato al per la mancata percezione dei frutti sub specie di canoni CP_3
di locazione andava, dunque, riconosciuto per il solo periodo gennaio-giugno 2014.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale analitica e specifica motivazione - in ordine alla mancanza di prova di iniziative tese a concedere in fitto l'immobile, per il periodo successivo al giugno 2014 - non è stata in alcun modo censurata dalla parte impugnante, dovendo pertanto ritenersi coperta da giudicato interno la relativa statuizione, con conseguente inammissibilità della richiesta di un maggior danno a titolo di mancata percezione dei frutti, che risulta meramente riproposta, in difetto di un'adeguata confutazione delle ragioni poste a fondamento della sua reiezione.
Con ogni evidenza, poi, quanto alla determinazione del canone locativo di mercato, non possono essere mutuati gli accertamenti svolti nel precedente giudizio, di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli n.3842/2017 - peraltro cassata con ordinanza della Suprema Corte n. 26136/2024, versata in atti dall'appellante principale - che, come è pacifico, si riferisce a danni pretesi per un periodo diverso (e cioè a canoni relativi al periodo da agosto 2003 a novembre 2013, prima dell'esecuzione dei lavori di cui alla variante), tanto che è stata esclusa l'interferenza tra i due procedimenti e la violazione del principio del ne bis in idem.
Da tanto consegue il rigetto di tutte le impugnazioni proposte e l'integrale conferma della sentenza gravata.
9. La soccombenza reciproca, derivante dal rigetto sia dell'appello principale che degli appelli incidentali, giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
10. Essendo stati rigettati sia l'appello principale che gli appelli incidentali, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
P.Q.M.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 27 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3299 del 2021:
1) Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) Rigetta gli appelli incidentali proposti dal e da;
Controparte_1 Controparte_3
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°2598/2021-Sentenza
- 28 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2598/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 5 febbraio 2025 comunicata in data 7 febbraio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(P. Iva con sede in Napoli alla Via Parte_1 P.IVA_1
G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7, in persona dell'Amministratore
Delegato, legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via Cesario Console n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giulio Vicedomini ( ) che la C.F._1
rappresenta e difende
APPELLANTE
RGn°2598/2021-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
in persona del p.t, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 CP_2
Irene Coppola (CF: ) e Rosanna Russo (CF: C.F._2
) dell'Avvocatura Comunale –Ufficio Staff - ed elett.te C.F._3 domiciliati nella Casa Comunale alla via Campitelli, in CP_1
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente al Corso Vittorio Emanuele n° 54, elettivamente domiciliato in Napoli alla
Piazza Matteotti n°7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Saccone (CF.
che lo rappresenta e difende. C.F._5
APPELLATO APPELLANTE
INCIDENTALE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_4
RGn°2598/2021-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Controparte_3
società e l deducendo di essere proprietario Parte_1 CP_4
di un villino sito in alla via AN San Pietro, angolo via Cardano, CP_1
all'interno del complesso settecentesco denominato Villa Cozzolino, di notevole pregio artistico e storico;
che con decreto n. 5968 del 19-3-2003 l aveva CP_4
approvato i lavori di ampliamento a tre corsie della Autostrada A3 Napoli-Pompei-
Salerno di cui al progetto di ammodernamento e adeguamento;
che il Prefetto di
Napoli con decreto n. 41755/1 del 3/6/2003 aveva autorizzato la società
[...]
ad occupare, in nome e per conto dell' immediatamente e Parte_1 CP_4
temporaneamente in via di urgenza, ai fini della realizzazione dei lavori indicati in premessa, per due anni a partire dalla data di immissione nel possesso, gli immobili siti nel Comune di individuati e descritti nel piano particellare grafico;
che, in CP_1
data 8.07.2003, la società si era immessa nel possesso Parte_1
dell'immobile di proprietà dell'istante ottenendo successive proroghe fino al 19-3-
2008; che, all'esito del giudizio da lui proposto con sentenza n. 9104/2013, avverso la quale era stato proposto appello, il tribunale di Napoli aveva ordinato la restituzione della porzione di immobile occupato e condannato la al Parte_1
risarcimento dei danni;
che, nelle more, all'esito dell'approvazione, da parte dell con provvedimento n° prot. COG 0152316 del 14/12/2007, di perizia di CP_4
variante tecnica e suppletiva relativa al progetto in esame, equiparata a dichiarazione di pubblica utilità (DPR n° 327/2001), la proprietà era stata interessata da ulteriori danni accertati nella relazione redatta dall'architetto . Persona_1
RGn°2598/2021-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ha pertanto chiesto che venisse accertato e dichiarato che l'esecuzione dei lavori di ampliamento a tre corsie dell'Autostrada NA-SA, eseguiti dall' ed CP_4
ed in particolare, dello svincolo di Portici-Bellavista, Parte_1
di cui alla perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata dall con CP_4
provvedimento prot. COG. – 0152316 del 14.12.2007, eseguiti nel periodo gennaio – giugno 2014, aveva determinato l'innalzamento della sede stradale di Via Gioacchino
Cardano e di Via AN S. Pietro, nel tratto confinante con il villino di proprietà dell'attore sito in alla Via AN S. Pietro, angolo Via Controparte_3 CP_1
Cardano 26, con conseguente interramento parziale dell'immobile di una quota variabile tra 0,90 mt e 1,20 mt;
che l' esecuzione dei lavori sopra citati aveva comportato la eliminazione del marciapiede preesistente che correva lungo la Via
AN S. Pietro e la Via Cardano, e la creazione di un fossato di circa un metro di profondità ed un metro di larghezza, lungo il confine dell'immobile di proprietà dell'attore; che l'esecuzione dei lavori sopra descritti, eseguiti da ed CP_4
nel periodo gennaio – giugno 2014, aveva arrecato un Parte_1
vistoso ed irreversibile deprezzamento del valore di mercato dell'immobile di proprietà dell'attore, sopra meglio descritto, per il degrado del profilo architettonico dello stesso, pari al 30% di quello precedente alla esecuzione dei lavori, ovvero pari alla diversa percentuale ritenuta dovuta, rispetto al valore di mercato del villino precedente alla esecuzione dei lavori;
il mancato godimento, diretto ovvero indiretto, dell'immobile, nonché la mancata fruizione dei frutti del bene, conseguente al degrado dell'immobile nonché alla intollerabile elevazione della soglia di inquinamento acustico ed ambientale, derivante dalla immissione di rumori e di inquinamento, causati dal traffico veicolare, nonché per violazione della privacy, rischio intrusione e ridotta luminosità, con condanna dell e della CP_4
in solido tra loro, al risarcimento in Controparte_5
favore dell'attore di tutti i danni derivanti dalla esecuzione dei lavori di cui in premessa, per danno emergente e lucro cessante e anche derivanti dal mancato godimento dei frutti dell'immobile, commisurati al canone di locazione quantificato
RGn°2598/2021-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nell'importo mensile di € 1.500,00, ovvero nella diversa somma accertata anche a mezzo c.t.u., pari al diminuito valore di mercato dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal gennaio 2014 fino al soddisfo. Ha altresì domandato la condanna della Società l Parte_1 Controparte_4
in solido tra loro ovvero chi fosse ritenuto tenuto, ad eseguire tutte le opere necessarie per eliminare le immissioni di rumori e gas di scarico, provenienti dallo svincolo autostradale della NA-SA di Portici Bellavista, che investono il villino di proprietà dell'attore, nonché a ripristinare il marciapiede preesistente, nel tratto che corre lungo
Via AN S. Pietro e Via Cardano, sino all'ingresso di Villa Cozzolino, che possa consentire la deambulazione pedonale per l'accesso e l'uscita da Villa Cozzolino, nonché la condanna di in Parte_1 Controparte_4
solido tra loro ovvero chi ritenuto tenuto, a porre in essere tutte le opere necessarie per eliminare il fossato esistente, lungo la Via AN S. Pietro e la Via Cardano, e la recinzione allocata, provvedendo, altresì, al livellamento della sede stradale;
in ogni caso, con condanna dei convenuti Parte_1 CP_4
in solido tra loro, ovvero chi ritenuto tenuto, al risarcimento degli ulteriori danni derivati all'attore anche dalla eliminazione del marciapiede e dalla creazione del fossato, nella misura riconosciuta dovuta, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con sentenza n.3299 del 2021, oggetto di impugnazione nel presente giudizio e notificata in data 5/05/2021, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di parte attrice e per l'effetto condannato la società , l ed Parte_1 CP_4
il chiamato in causa su istanza di Controparte_1 Parte_1
all'esecuzione, a regola d'arte, delle opere volte eliminazione del fossato presente lungo il confine dell'immobile di proprietà dell'attore come individuato a pag. 19 della relazione del ctu, mediante riempimento con calcestruzzo per tutto il suo intero sviluppo e tappetino in conglomerato bituminoso per garantire una adeguata finitura superficiale;
ha condannato la società , l ed il Parte_1 CP_4
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, per i titoli di Controparte_1
RGn°2598/2021-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda cui in motivazione, del complessivo importo di euro 38.037,57, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT FOI ed interessi compensativi al tasso legale calcolati inizialmente sulla somma capitale e poi sulla stessa di anno in anno rivalutata in base ai richiamati indici Istat, con decorrenza, per entrambe le voci accessorie, dal luglio 2014 alla data della decisione ed oltre interessi legali sulla somma come su determinata dalla sentenza al saldo;
ha condannato la società
, l' ed il in solido tra loro, a Parte_1 CP_4 Controparte_1
rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidate in € 612,5 per spese, ed €
10.343,0 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Nicola Saccone, dichiaratosi anticipatario, ponendo le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei soccombenti,
, e con conseguente CP_5 Parte_1 CP_4 Controparte_1
diritto dell'attore a ripetere dagli stessi quanto anticipato a tale titolo.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della sentenza in questa sede impugnata, il Giudice di prime cure preliminarmente qualificava l'iniziativa giudiziaria intrapresa come domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., avente ad oggetto il ristoro dei danni derivati dalla realizzazione della variante tecnica e suppletiva del progetto di ammodernamento dell , strettamente connessi Parte_2
all'innalzamento della quota stradale e alle conseguenti modifiche dello stato dei luoghi.
Escludeva, poi, la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda, per violazione del principio del ne bis in idem, rimarcando la diversità del petitum e della causa petendi dedotti nel presente giudizio da quelli che avevano costituito oggetto del giudizio definito dal medesimo Tribunale di Napoli con la sentenza n. 9104
/2013, gravata da impugnazione;
osservava, al riguardo, che i danni richiesti nel precedente giudizio riguardavano l'indennità di occupazione illegittima e il degrado dell'immobile durante il periodo di occupazione, mentre quelli oggetto della lite in esame, derivavano dalle modifiche apportate con i lavori successivi.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Affermava, inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto i fatti costitutivi della domanda risarcitoria trovavano fondamento in comportamenti colposi posti in essere nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, e segnatamente nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte discrezionali ed atti autoritativi della pubblica amministrazione.
Nel dirimere il merito della controversia, il Tribunale poneva poi riferimento alle risultanze della consulenza tecnica espletata, da cui era emerso che i lavori avevano comportato una modificazione dei luoghi pregiudizievole per la proprietà dell'attore, concretantesi in particolare nell'eliminazione del marciapiede preesistente;
nella creazione, sul confine con la proprietà di , di un fossato costituente Controparte_3
ricettacolo di erbacce, rifiuti e insetti;
nell'innalzamento della quota stradale, con conseguente riduzione dell'altezza delle soglie di alcuni vani dell'immobile.
Nell'esaminare le tipologie di danno individuate dall'attore, a seguito della modifica dello stato dei luoghi, il giudice di prime cure riteneva, in conformità di quanto accertato dall'ausiliario giudiziale, che non si fosse verificato un aumento delle immissioni di rumore o gas di scarico derivanti dai lavori;
che le modifiche avevano interessato i profili architettonici esterni del villino in modo non apprezzabile;
che l'innalzamento della quota di scorrimento dei due assi stradali di via AN e di via
Cardano, posti a confine con la proprietà non aveva determinato una CP_3
riduzione apprezzabile di luce o aria negli ambienti del villino;
che invece si era verificata una riduzione della riservatezza in alcuni ambienti del villino, come il salone, la camera da letto, il bagno e il ripostiglio, tale che il c.t.u. aveva stimato un deprezzamento dell'immobile in misura pari all'8% del valore originario, corrispondente a € 33.200,25.
Il Tribunale riteneva altresì fondate le doglianze relative ai danni derivanti dalla realizzazione del fossato e, per eliminarne le conseguenze dannose, ordinava la sua eliminazione mediante riempimento con calcestruzzo e finitura superficiale.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto al danno per il mancato godimento dei frutti dell'immobile (canoni di locazione), riteneva, sulla scorta del testimoniale in atti, che un tal danno potesse ritenersi provato esclusivamente per il periodo da gennaio a giugno 2014 – durante il quale erano in corso i lavori oggetto di causa – e andasse quantificato in € 4837,32, tenendo conto del canone locatizio di mercato stimato dal c.t.u.; per il periodo successivo, invece, un tale danno non poteva essere riconosciuto, non essendo stata offerta la prova che l'immobile era stato offerto in affitto al minor canone di mercato individuato dall'ausiliario giudiziale, e non essendovi elementi per ritenere che le modifiche intervenute, a seguito dei lavori relativi alla variante, avessero determinato l'inutilizzabilità del villino o la sua totale incommerciabilità sotto il profilo locativo.
Il giudice di prime cure, infine, riteneva che del risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione delle opere dovessero rispondere in solido la società Parte_1
l' e il ciascuno per il proprio ruolo nella
[...] CP_4 Controparte_1
realizzazione dei lavori e nella causazione dei danni.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 1/06/2021, ha spiegato appello, affidato a due motivi, la chiedendo che venga Parte_1
dichiarata infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'avv. , Controparte_3
quantomeno nei confronti della in via subordinata, Parte_1
laddove il giudice d'appello dovesse ritenere provata e fondata, la domanda di risarcimento dei danni pro-mossa dall'attore, in riforma della impugnata sentenza, ha chiesto che venga dichiarato il quale unico ed esclusivo Controparte_1
responsabile dei danni provocati;
con condanna, in ogni caso, di e/o Controparte_3
del o chi di ragione, al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1
doppio grado di giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata in data
14.10.2021, si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto.
Ha inoltre spiegato appello incidentale, ai fini della riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità solidale, per violazione
RGn°2598/2021-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'art. 2043 cc, anche del Ha protestato che dovrebbe ritenersi Controparte_1
esclusa la responsabilità del essendo l'opera di esclusivo interesse Controparte_1
statale, con progetto realizzato dalla , l e Spea, Parte_1 CP_4
potendo gli enti locali, in casi del genere, prendere parte esclusivamente alle conferenze dei servizi.
Per effetto della proposizione dell'appello incidentale, il ha Controparte_1
chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, che venga dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva, con imputazione della causazione dei danni occorsi alla proprietà di in via esclusiva in Controparte_3
capo alla ed all' in via solidale e/o ciascuno Parte_1 Parte_1 CP_4
per le rispettive competenze, con vittoria sulle spese di lite.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 27 ottobre 2021, si è altresì costituito in giudizio concludendo per il Controparte_3
rigetto dell'appello principale perché inammissibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto.
Ha a sua volta proposto appello incidentale, contestando in primis il quantum del deprezzamento dell'immobile riconosciuto in sentenza, ossia pari all'8%, basato sulle conclusioni rese dal C.T.U., definite errate e inaccettabili. Tale impugnante incidentale ha sostenuto che il deprezzamento dell'immobile causato dall'innalzamento della sede stradale, dall'interramento del villino, dalla soppressione del marciapiede e dalla creazione di un fossato, dovrebbe essere quantificato in una percentuale compresa tra il 30% e il 40%, che il valore di mercato dell'immobile prima dei lavori era stato calcolato in € 474.304,95, per cui il danno da deprezzamento dovrebbe essere stimato in una misura pari ad almeno € 124.500,95
(30% del valore originario).
Ha inoltre censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che l'innalzamento della sede stradale e l'interramento del villino avessero comportato un danno al decoro architettonico, evidenziando che tali modifiche avevano alterato
RGn°2598/2021-Sentenza
- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda significativamente il profilo architettonico dell'edificio, con un coefficiente di deprezzamento stimato all'11%.
con l'appello incidentale, ha altresì invocato la riforma della Controparte_3
sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto un danno da violazione della privacy pari all'8%, ritenendo tale percentuale insufficiente, dovendo essere aumentata all'11%, in considerazione della riduzione della riservatezza causata dall'innalzamento della sede stradale e dalla maggiore esposizione dell'immobile; nonché per non aver riconosciuto che l'innalzamento della sede stradale aveva comportato una riduzione di luce e aria e un aumento delle immissioni di rumori e gas di scarico, con conseguente coefficiente di deprezzamento dell'8%, per questa voce.
Infine ha denunciato, con l'appello incidentale, l'erronea quantificazione del danno da mancata percezione dei frutti del bene, per l'importo di € 806,22 mensili, sostenendo che il valore locativo dell'immobile, già accertato in un precedente giudizio, era pari a € 981,26 mensili. Instando, pertanto, per una rinnovazione della
C.T.U. ai fini di un corretto accertamento dei danni subiti dall'immobile, CP_3
ha chiesto la condanna delle parti convenute al pagamento di € 124.500,95 per
[...]
il deprezzamento dell'immobile e di € 981,26 mensili per il mancato godimento dell'immobile dal gennaio 2014 alla data della sentenza, con conferma della condanna all'eliminazione del fossato e al risarcimento dei danni, con rivalutazione monetaria e interessi, il tutto con vittoria sulle spese processuali.
4. L sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. CP_4
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello principale, proposto con citazione in appello notificata in data 1° giugno
2021, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, intervenuta in data
5 maggio 2021.
6. Del pari tempestivi sono gli appelli incidentali proposti dal e da Controparte_1
, con comparse di costituzione e risposta rispettivamente depositate in Controparte_3
RGn°2598/2021-Sentenza
- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda data 14 ottobre 2021 e 27 ottobre 2021, nel rispetto del termine di decadenza di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c., e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza del 16 novembre 2021, fissata in citazione. Opera al riguardo, infatti, il principio codificato dall'art. 343 c.p.c., alla cui stregua “l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.”, e cioè nel termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. (Cass. sez. 3, Sentenza n.
1127 del 22/01/2015).
7. Tanto debitamente premesso, sia il gravame principale che i gravami incidentali proposti dal e da sono infondati e meritano di Controparte_1 Controparte_3
essere rigettati, per i motivi di seguito esposti.
Ragioni di priorità logico-giuridica e di evidente connessione consigliano la preventiva disamina congiunta dell'appello principale proposto dalla
[...]
e dal involgenti, sia pure da opposte prospettive, Parte_1 Controparte_1
la soluzione di analoghe questioni.
Segnatamente, con il primo motivo del gravame principale, la
[...]
ha censurato la sentenza di primo grado con riferimento alla Parte_1
ricostruzione dei fatti relativi ai rapporti intercorsi tra le parti. Ha al riguardo dedotto che la era stata autorizzata alla realizzazione di lavori Parte_1
di ampliamento dell'autostrada NA-SA, che la variante al progetto approvata nel
2007 aveva escluso l'esproprio delle aree di proprietà dell'attore e che i lavori contestati riguardavano esclusivamente la viabilità comunale (Via AN San Pietro
e Via Cardano), di proprietà del e non l'ampliamento autostradale. Controparte_1
Ha inoltre protestato di aver eseguito i lavori conformemente al progetto approvato dall e dal senza alcuna autonomia decisionale, CP_4 Controparte_1
aggiungendo, inoltre, che l'attore non aveva mai impugnato il progetto né contestato le opere pubbliche, che prevedevano già l'innalzamento della sede stradale.
Con il secondo motivo di gravame principale, è stata poi impugnata la sentenza di primo grado per avere il Tribunale erroneamente ravvisato una responsabilità solidale
RGn°2598/2021-Sentenza
- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della per i danni derivanti dall'innalzamento della Parte_1
livelletta stradale, nonostante i lavori fossero stati realizzati per conto e nell'interesse del ha poi dedotto che i danni lamentati dall'attore derivavano da Controparte_1
un "modo di essere" dell'opera pubblica, che era di esclusiva competenza del proprietario delle strade interessate e che la Controparte_1 [...]
quale mera esecutrice materiale dei lavori, non poteva essere Parte_1
ritenuta responsabile per le scelte progettuali e strutturali relative all'opera pubblica, non essendo stata dimostrata alcuna condotta illecita da parte della società ovvero una responsabilità diretta o indiretta per i danni lamentati.
Ha anche denunciato un'erronea e contraddittoria motivazione della pronuncia di primo grado che, nel riconoscere la titolarità delle opere in capo al Controparte_1
la aveva comunque condannata in solido con l'ente locale e l' senza che il CP_4
giudice di prime cure avesse fornito giustificazioni adeguate al riconoscimento della sua responsabilità, basandosi su un quadro probatorio inesistente e deficitario.
Peraltro, il fossato che era stata obbligata a rimuovere, unitamente all'altra convenuta ed al chiamato in causa, era un'area di sedime di proprietà CP_1
comunale, messa a disposizione dal per i sottoservizi (Gori, Telecom, CP_1
pubblica illuminazione), e la sua eliminazione avrebbe dovuto essere posta a carico esclusivo del atteso che le opere contestate erano state realizzate su aree di CP_1
proprietà comunale e conformemente alle indicazioni del il quale Controparte_1
aveva approvato il progetto e richiesto modifiche progettuali, confermando la sua esclusiva responsabilità per le scelte strutturali e progettuali.
Dal canto suo, con il gravame incidentale, il ha protestato la Controparte_1
carenza assoluta di una sua responsabilità extracontrattuale, richiamando le osservazioni svolte nel corso dell'accertamento peritale dal proprio TP RA
, con nota prot. n. 30157 dell'8.5.2018; del resto, il nominato CTU, ing. CP_6
, alla pagina 21 della relazione di consulenza, aveva individuato i Per_2
realizzatori delle opere, da ritenersi responsabili dei danni.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A dire di tale impugnante incidentale, nell'esecuzione dei lavori di ampliamento autostradale, il non aveva, né avrebbe potuto svolgere un ruolo Controparte_1
attivo né in fase progettuale né in fase realizzativa, subendone di contro le scelte ma, nel contempo, cercando di cooperare (partecipando agli incontri richiesti da e CP_4
Contr
) per la tempestiva esecuzione delle opere, al solo ed unico fine di assicurare una fluidità nella viabilità interna;
si era soltanto al cospetto di una errata esecuzione Contr del progetto di realizzazione della di , e SPEA, Parte_3 CP_4
determinata, tra l'altro, dalla evidente ed insanabile elusione della normativa di cui al
DM del 5.11.2001 (disciplinante la regolamentazione delle pendenze, tra gli atri, delle strade locali riconducibili alla tipologia F cui deve assimilarsi Via Cardano- Via
AN S.Pietro), non essendo stata conciliata la quota stradale dell'impalcato con la viabilità ordinaria, attraverso una puntuale verifica plano- altimetrica che consentisse di non arrecare danni alla proprietà con il salto di quota, di fatto realizzato. CP_3
Contr Del resto, lo stesso attore aveva evocato in giudizio esclusivamente la e l' nella piena consapevolezza dell'estraneità dell'ente territoriale alla CP_4
causazione dei danni di cui chiedeva di essere risarcito;
anche l nel costituirsi CP_4
in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, aveva testualmente affermato " ...la comparente società pubblica ha delegato alla società privata concessionaria di esercizio...l'espletamento di tutte le attività necessarie per
l'ammodernamento dell'autostrada Napoli-Salerno, ivi comprese quelle ablatorie, da compiersi sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario. "
Era pertanto evidente l'estraneità del all'intera fase progettuale ed Controparte_1
esecutiva del progetto di ammodernamento ed adeguamento dell'A3 Na/SA, opera che veniva riconosciuta di interesse statale ed in ordine alla quale l'ente comunale non aveva proposto all'epoca alcuna osservazione o modifica progettuale;
censurabile, dunque, era la sentenza gravata nell'individuare una responsabilità concorrente dell'appellato/appellante incidentale che non aveva né avrebbe CP_1
potuto concorrente alla verificazione dei danni lamentati dal avendo l'ente CP_3
locale, in sede di programmazione e realizzazione dell'infrastruttura strategica
RGn°2598/2021-Sentenza
- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Contr (progettata e realizzata da , e SPEA), una mera possibilità di prendere CP_4
parte alle conferenze dei servizi, ove “sommessamente” rappresentare gli interessi cui di cui era portatore.
I motivi che precedono, con cui l'appellante principale e l'ente locale CP_1
tentano di addebitarsi reciprocamente la responsabilità esclusiva del verificarsi
[...]
dell'evento lesivo, non colgono nel segno.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'esame della fattispecie al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale nel pervenire all'affermazione della concorrente responsabilità di tali parti ed alla condanna solidale delle stesse al risarcimento del danno.
Al riguardo il giudice partenopeo – dopo aver affermato, con statuizione coperta da giudicato interno, in quanto non attinta da tempestiva e specifica impugnazione, e comunque conforme al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, che trova fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione medesima ( Cass. Sez. U, ordinanza n.
7529 del 25/03/2020) - ha correttamente ritenuto che fossero solidalmente responsabili del fatto illecito lesivo i vari soggetti che avevano proceduto alla trasformazione del bene, ciascuno nelle rispettive qualifiche, e cioè l'ente concedente
( , l'ente concessionario ed il CP_4 Parte_1 CP_1
[...]
Al riguardo il primo giudice ha infatti osservato, come si evince dalla narrativa che precede, che l'odierna appellante principale, quale concessionaria dell'esercizio e dell'esecuzione delle opere, aveva curato le attività materiali di trasformazione del bene privato, che nel caso specifico avevano procurato dei danni a;
Controparte_3
RGn°2598/2021-Sentenza
- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda che l' quale ente concedente, aveva approvato la perizia di variante tecnica e CP_4
suppletiva al progetto e che doveva ritenersi altresì responsabile il Controparte_1
essendo le opere lesive di sua pertinenza, in quanto pacificamente relative ad una strada di sua proprietà. Le opere lesive, infatti, erano state realizzate nell'ambito della costruzione della nuova e del relativo estradosso, Parte_3
rappresentato dalla via AN S. Pietro e dalla via Cardano, ed erano state in particolare previste nella variante approvata dall' e realizzate per conto e CP_4
nell'interesse del comune di in quanto volte a riconfigurare la viabilità CP_1
comunale e alla sistemazione di aree di parcheggio site nel territorio del comune chiamato in causa.
Da ciò, la responsabilità concorrente di tutti i soggetti indicati sulla base della rilevanza causale delle singole condotte nella causazione di danni,
determinati sia dalla materiale costruzione dell'opera che dalle modalità attuative del progetto.
La sentenza gravata, pertanto, nel ritenere una responsabilità concorrente di tutti i vari soggetti a vario titolo coinvolti nella trasformazione del bene che si assume lesiva, integra coerente applicazione dell'orientamento ripetutamente affermato dalla
Suprema Corte per i casi di danni prodotti da condotte illecite adottate nel corso di procedimenti ablatori, da cui sono desumibili principi senz'altro valevoli per la fattispecie in esame, di indebita trasformazione di un bene di proprietà privata intervenuta nel corso dell'esecuzione di procedure volte alla realizzazione di opere pubbliche.
Come infatti in più occasioni precisato dalla Corte di legittimità, nell'ipotesi di collaborazione di più enti alla realizzazione di un'opera pubblica, l'attività lesiva risulta fonte di responsabilità per gli enti autori che a vario titolo abbiano concorso alla realizzazione dell'opera, i quali sono tenuti al risarcimento, ai sensi degli artt.
2043 e 2055 c.c., avendo perseverato nell'occupazione del terreno e nella illecita costruzione dei manufatti, pur essendo (o dovendo ritenersi) a conoscenza della illegittimità del loro comportamento, a prescindere dal fatto che l'opera eseguita
RGn°2598/2021-Sentenza
- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rientri, o meno, nel patrimonio dell'autore della condotta illecita.( Cass. sez. 1, sentenza n. 1870 del 01/02/2016; Cass. sez. 1, Sentenza n. 1814 del 18/02/2000).
Come dunque correttamente precisato dal primo Giudice, in tema di risarcimento danni per illegittima trasformazione dell'immobile di proprietà di un privato, la qualità di responsabile del fatto illecito causativo del danno e titolare passivo del rapporto obbligatorio, collegato ai danni provocati da tale illegittima attività, spetta ai soggetti, quali che siano le qualifiche - concedente, concessionario, assegnatario - a vario titolo coinvolti e che hanno proceduto al compimento delle opere che hanno comportato la trasformazione del bene di proprietà del privato, nonché di tutte le attività anche giuridiche, necessarie a tal fine. (Cass. 13/12/1980 n. 6452 – Cass.
15/12/1980 n. 6494; Cass. n. 8692/2013; Cass. 5630/12; Cass. Sez. Unite n.
24397/2007).
Ad inficiare le predette conclusioni, con ogni evidenza, non valgono gli argomenti svolti dall'appellante principale e dall'appellante incidentale nel Controparte_1
tentativo di far ricadere sulla controparte la esclusiva responsabilità della condotta lesiva.
I rilievi svolti dai predetti impugnanti, per converso, ricevono evidente smentita dal documentale in atti, da cui risulta una individuazione concordata delle scelte progettuali che hanno determinato gli effetti lesivi denunciati da . Controparte_3
Al riguardo, è opportuno in primo luogo porre riferimento alla cronistoria degli eventi contenuta alle pagg. 12 e seguenti della relazione di consulenza tecnica, ove appunto si trova espressamente precisato : “In data 22.02.2005 a seguito di riunione tra
l'Assessorato Regionale ai Trasporti, il Straordinario di Governo , il CP_8
, la Controparte_9 [...]
, il Sindaco , il Controparte_10 CP_1
Compartimento , l'Amministratore delegato della ed il Direttore CP_4 Parte_4
Tecnico della , dopo aver esaminato le soluzioni progettuali atte a Parte_4
minimizzare gli impatti e rendere compatibili le opere con la tutela e la valorizzazione dell'area della , scaturite da incontri e sopralluoghi Parte_5
RGn°2598/2021-Sentenza
- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
in sito , venne approvato un progetto di variante , che salvaguardava le zone oggetto di vincolo . In tale progetto , tra gli altri interventi previsti , fu espressamente chiesto dal di utilizzare , parte della copertura del tratto in galleria Controparte_1
autostradale “galleria artificiale AN” , in corrispondenza del km.08+00 e km
08+043 (parco “le Magnolie) per la realizzazione di una zona da destinarsi a parcheggio autovetture, in uso al , con relativo sistema di accesso . CP_11
In data 21/09/2005 il Ministero dei beni Culturali espresse parere favorevole per il nuovo svincolo di – OL . CP_1
− In data 14/12/2007 Con decreto n. 152316 , l approvava il progetto Controparte_4
di variante relativo all'ammodernamento e adeguamento della sede autostradale e dei relativi svincoli - nuovo svincolo di Portici-OL dell'autostrada A3 Napoli
— Pompei — Salerno.
− Con l'approvazione del nuovo progetto di variante furono escluse dagli interventi alcune aree ad Est dell'asse autostradale e tra queste anche la prevista demolizione della proprietà dell'avv.to . Controparte_3
− Nelle date settembre 2009 , ottobre 2010 ,dicembre 2013 , maggio 2014 : vi furono altre varianti tecniche rispetto a quella del 14.12 2007. Contr
− In data 17.07.2014 veniva fatta riunione congiunta tra la ed il CP_1
in merito al progetto di sistemazione dell'estradosso della galleria AN
[...]
in prossimità del Condominio le Magnolie redatta secondo le indicazioni fornite dal in incontri precedenti . CP_1 CP_1
− In data 06/08/2014 La inviava al due copie Parte_4 CP_1 CP_1
dell'elaborato progettuale di sistemazione dell'estradosso della Parte_3
con riportate le indicazioni emerse dal precedente incontro (cfr. allegato (cfr. allegato n.° 1 ) . − In data 22/09/2014 il inviava alla i Controparte_1 Parte_4
grafici di progetto firmati ed evidenziava la modifica ed allungamento del marciapiede lato destro monte (cfr. allegato n.° 2 )
RGn°2598/2021-Sentenza
- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
− In data 15.12.2017 veniva redatto tra la e il verbale Parte_4 Controparte_1
di consegna del a servizio della omonima viabilità e delle Parte_6
relative pertinenze insistenti sull'estradosso della galleria il tutto interferente dal km
07 +954 al km 08+ 495 con l'Autostrada Napoli – Pompei - Salerno ricadente nel territorio del Comune di . A tale verbale di consegna veniva allegato il CP_1
grafico di sistemazione dell'estradosso del cavalcavia AN (cfr. allegato n.° 3 )”
Tale ricostruzione, peraltro, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi tra la e il riceve evidente suffragio dalla documentazione Parte_4 Controparte_1
prodotta.
Segnatamente, secondo quanto può desumersi dalla corrispondenza intercorsa tra e l'ente locale appellante incidentale (cfr. doc. 6 e 8 Parte_1
della produzione di primo grado dell'appellante principale), in data 31 luglio 2014, facendo seguito alla “riunione congiunta del 17 luglio 2014”, la società concessionaria provvide a trasmettere al “la Parte_4 Controparte_1
proposta progettuale per la sistemazione dell'estradosso della Parte_3
redatta secondo le indicazioni fornite nel corso dei precedenti incontri”, dichiarando di restare in attesa di ricevere “una copia dell'elaborato grafico firmato in segno di accettazione”, elaborato che poi veniva effettivamente trasmesso, con dichiarazione sottoscritta dal dirigente dell'ufficio tecnico del in data 22 settembre 2024. CP_1
Del resto, difformemente da quanto dedotto dal la risoluzione Controparte_1
concordata delle questioni progettuali integra - in particolar modo nel caso di realizzazione di opere di interesse statale che, come quella in oggetto, vedano coinvolti altri soggetti pubblici, tenuti ad esprimere assensi, pareri o nulla-osta - terreno di elezione della conferenza di servizi, strumento procedimentale e modulo organizzatorio, integrante una forma di raccordo tra più organi di diverse amministrazioni, che può assumere funzione decisoria, determinandosi all'esito, pertanto, una decisione pluristrutturata.
Appare allora evidente che il impugnante, proprietario della strada su cui la CP_1
variante andava ad incidere, ben avrebbe potuto esprimere - nell'ambito dell'attività
RGn°2598/2021-Sentenza
- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di interlocuzione effettivamente svoltasi con i soggetti a vario titolo coinvolti, e in primo luogo con la concessionaria appellante principale, cui di fatto indicava delle modifiche progettuali ritenute funzionali ai propri interessi- il proprio motivato dissenso rispetto al progetto che gli era stato sottoposto, anche con riferimento al tratto di strada, investito da modificazioni peggiorative, contiguo alla proprietà
CP_3
Da ciò l'evidente infondatezza sia dell'appello principale che dell'appello incidentale proposto dal Controparte_1
8.Nè merita miglior sorte il gravame incidentale proposto da , teso a CP_12
censurare le statuizioni della sentenza di primo grado con cui il Giudice di prime cure, condividendo integralmente le risultanze della consulenza tecnica espletata, affidata alle cure dell'ing. , è pervenuto alla quantificazione del Per_2
pregiudizio economico patito dal danneggiato.
Con tale impugnazione incidentale, ha in particolare censurato le Controparte_3
statuizioni con le quali il Giudice di prime cure ha escluso la esistenza di danni per alterazione del profilo architettonico, riduzione di luce ed aria e stimato nella misura dell'8% del valore globale dell'immobile il danno scaturente dal deprezzamento permanente dell'immobile e dalla riduzione della riservatezza.
Parimenti, il medesimo impugnante ha invocato la riforma della statuizione con la quale il Giudice di prime cure ha determinato il danno derivante dalla mancata fruizione dei frutti (canoni di locazione).
In particolare, tale impugnante incidentale- dopo aver premesso che per la esecuzione delle opere di ammodernamento ed adeguamento dell'Autostrada A3 –
e sulla scorta del progetto approvato dall' con decreto Parte_2 CP_4
del 19/3/2003, il villino di sua proprietà avrebbe dovuto essere demolito, tanto che era stato acquisito e sottratto alla sua disponibilità, per essere restituito, sulla scorta della sentenza n. 9104/2013 del Tribunale di Napoli, in data 11/11/2013- ha dedotto essere documentalmente provato ed accertato dallo stesso C.T.U. che, sulla scorta di successivi provvedimenti ed intese intervenute tra l la (Società CP_4 CP_7
RGn°2598/2021-Sentenza
- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'Assessorato Regionale ai Trasporti, la Soprintendenza ai Parte_1
B.A.P. veniva approvato, con decreto n. 152316 del 14/12/2007, il progetto di variante relativo all'ammodernamento ed adeguamento della sede autostradale e del relativo svincolo di Portici-OL dell'Autostrada A-3, che escludeva la prevista demolizione del villino di proprietà dell'avv. (cfr. relazione C.T.U. Controparte_3
pag. 11-12-13).
Con siffatti progetti di variante, veniva deciso che lo svincolo OL-Portici non dovesse più interessare il villino di proprietà ma veniva dislocato CP_3
nell'adiacente Via AN, confinante con il medesimo villino;
i lavori venivano eseguiti tra il gennaio 2014 ed il maggio 2014.
I danni lamentati dall'attore erano, a dire dell'impugnante, “stati tutti riconosciuti dal
C.T.U. che, tuttavia”, aveva “offerto una personalissima interpretazione, in ordine alla quantificazione degli stessi”.
Segnatamente, con riferimento alla Via Cardano, il pregresso piano di calpestio era costituito da un marciapiede di circa un metro che partiva dall'incrocio con la Via
AN e proseguiva fino all'ingresso di Villa Cozzolino;
dopo la esecuzione dei lavori, il marciapiede era stato letteralmente eliminato, ed il calpestio esterno era costituito direttamente dalla strada di Via Gioacchino Cardano.
Tale marciapiede era stato di fatto inglobato da un fossato della profondità di circa
1,10 mt, venutosi a creare in seguito alla soppressione del marciapiede, avente una ampiezza di mq 0,87, con profondità variabile. (Ved. CTU pag. 17-18-19-20).
Il C.T.U. aveva, altresì, accertato che le luci (finestre) ed i terrazzi del villino, erano stati posti ad una altezza inferiore di circa 1,10 mt e sino ad un massimo di 1,87 mt rispetto all'altezza esistente in epoca precedente alla esecuzione dei lavori;
inoltre, i lavori di esecuzione dello svincolo Portici-OL della Autostrada A3 avevano comportato l'innalzamento della sede stradale di Via AN, di oltre 1,10 mt lineari,
e il villino era stato, di fatto, interrato per la stessa misura (1,10 mt) e fino ad un massimo di m. 1,87.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 20 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In definitiva, era stato accertato dall'ausiliario giudiziale lo stravolgimento dei luoghi e la situazione di pesantissimo degrado, nel quale era stato costretto il villino di proprietà dell'avv. CP_3
Tuttavia, erronee erano le conclusioni raggiunte dall'ausiliario giudiziale, recepite dal primo Giudice, in ordine alla determinazione del pregiudizio risarcibile.
Più precisamente, il Giudice di prime cure, facendo proprie le risultanze della C.T.U., aveva statuito:
1) che l'abbassamento della altezza dei vani finestra non aveva comportato alcun aggravio di immissione di rumore e di gas di scarico dei veicoli circolanti;
2) che i lavori non avevano comportato alcun deprezzamento del profilo architettonico dell'edificio;
3) che non era intervenuta alcuna riduzione di luce e di aria in conseguenza dell'innalzamento delle sedi stradali di Via Cardano e Via AN.
Il Tribunale, facendo proprie le errate conclusioni del C.T.U., aveva riconosciuto unicamente una riduzione di riservatezza e, pertanto, un deprezzamento dell'immobile di circa l'8%.
Invero, la prova ulteriore del grave danno subito dall'avv. era Controparte_3
integrata dalla circostanza che, a tutt'oggi, l'immobile risultava non più commerciabile, ovvero che nessuno degli originali pretendenti aveva ritenuto di acquistare ovvero prendere in locazione il cespite.
Per questo motivo, era stato richiesto il rinnovo della C.T.U., con richiesta di affidare l'incarico a un diverso consulente.
Al riguardo, l'impugnante ha dunque ribadito che la mutata conformazione dei luoghi aveva, pertanto, determinato: 1) intollerabile innalzamento della soglia di inquinamento acustico e da immissione di gas di scarico;
2) deturpazione del profilo architettonico dell'edificio. 3) violazione e gravissima compromissione del diritto alla privacy;
4) rischio di intrusioni e correlativo mancato godimento;
5) ridotta immissione di luce ed aria, che contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal
Giudice di prime cure, avevano comportato una diminuzione del valore commerciale
RGn°2598/2021-Sentenza
- 21 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'immobile, largamente eccedente quella erroneamente determinata dal Tribunale, nell'8% del valore complessivo del bene.
Il degrado permanente dell'immobile andrebbe a dire dell'impugnante quantificato, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico di parte, in una percentuale complessiva oscillante tra il 30% ed il 40%, tenuto conto: 1) del degrado del profilo architettonico del villino, causato dall'innalzamento della sede stradale;
2) del conseguente interramento del bene, 3) della diminuita luminosità ed aereazione, 4) dell'inquinamento acustico ed atmosferico, 5) della perdita di sicurezza, 6) della violazione della privacy, 7) della impossibilità o maggiore difficoltà di manutenzione
(ordinaria e straordinaria) dell'immobile, 8) dalla impossibilità di deambulare in sicurezza nel tratto di strada adiacente l'immobile, per la soppressione del marciapiede che, prima della esecuzione dei lavori, insisteva nella Via AN e nella Via Cardano. La risarcibilità del danno per il deprezzamento di immobili derivante da intollerabili immissioni di rumori e di inquinamento (acustico, ambientale e dei gas di scarico), era inoltre stata costantemente affermata e ribadita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal consulente di parte, i lavori avevano arrecato danni al decoro architettonico dell'edificio, da ritenere permanenti, comportanti un coefficiente di deprezzamento dell'11%.
Parimenti l'alterazione dello stato dei luoghi, aveva determinato violazioni della privacy e facilitato l'intrusione di estranei all'interno del villino, con un deprezzamento, ulteriore dell'11%.
Il Giudice di prime cure, pur riconoscendo il danno da violazione della privacy, lo aveva determinato, erroneamente, nell'8%; da ciò l'istanza di modifica della statuizione e l'innalzamento della percentuale di danno, per tale voce, quantomeno all'11%.
L' innalzamento della quota stradale, aveva comportato, difformemente da quanto affermato dal c.t.u., infine, una riduzione di luce ed un considerevole aumento della
RGn°2598/2021-Sentenza
- 22 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda immissione di rumori e di gas di scarico, comportante un indice di deprezzamento dell'8%.
Conseguentemente, la percentuale complessiva di deprezzamento dell'immobile, per tali voci, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, sarebbe pari al
30% (11% 11% +8%) del valore dell'immobile e, quindi, pari ad € 124.500,95
(415.003,18 X 30%).
Parimenti, a dire dell'impugnante incidentale, sarebbe stata offerta la prova - con la deposizione dei testi , , - che, in Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
seguito alla esecuzione delle opere dalla di concerto con e CP_7 CP_4 CP_1
il villino, anche successivamente alla riconsegna dell'immobile, avvenuta
[...]
il 12/11/2013, sarebbe rimasto sfitto, nonostante vi fossero persone interessate alla locazione.
Il canone di locazione richiesto era di € 1.500,00 e l'ultimo contratto di locazione intervenuto con la signora , ammontava ad € 1.150,00 mensili;
nel distinto Pt_7
giudizio, concluso con la sentenza n. 9104/2013 il valore locativo dell'immobile era stato determinato in euro 981,26 mensili al luglio 2003.
Il Giudice di prime cure, facendo proprie le risultanze della C.T.U., aveva invece ritenuto e confermato che il valore locativo dell'immobile ascendesse ad euro 806,22,
“a conferma della singolarità dei propri convincimenti”: andava, per converso, ribadito il diritto dell'attore di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 981,26, mensili a titolo di lucro cessante, per il mancato conseguimento dei frutti che il bene poteva donare, mediante la stipula di valido contratto di locazione a far tempo dal 12/11/2013, e sino alla data di emissione della sentenza.
I rilievi che precedono non possono essere condivisi.
Mette conto in primo luogo precisare che la parte impugnante, nel riproporre le proprie richieste risarcitorie, si è limitata a sovrapporre le proprie valutazioni tecniche a quelle motivatamente svolte dall'ausiliario giudiziale, anche all'esito della richiesta di chiarimenti formulata dal Giudice di prime cure. Come pure osservato dal primo
RGn°2598/2021-Sentenza
- 23 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Giudice, “le critiche che l'attore muove alle conclusioni del ctu non sono supportate da motivazioni tecniche ma non fanno che richiamare le modifiche dello stato dei luoghi accertate dal ctu per attribuire alle stesse un'incidenza maggiore di quella riscontrata dal ctu”.
All'esito dell'accurato esame dei luoghi di causa e di un'analitica verifica, tesa a riscontrare la ricorrenza delle singole voci di danno pretese dal sulla scorta di CP_3
una prospettazione che è stata riproposta nel presente grado di giudizio, il consulente tecnico d'ufficio è per converso pervenuto a conclusioni immuni da vizi logici e tecnicamente argomentate, da cui pertanto, in conformità di quanto opinato dal
Giudice di prime cure, non appare giustificato dissentire. Segnatamente, secondo quanto osservato dall'ausiliario, all'esito dei rilievi svolti, se l'innalzamento della quota di scorrimento dei due assi stradali di via AN e via Cardano, posti a confine con il villino di proprietà dell'avv.to , ha dato luogo ad una minore CP_3
altezza delle soglie dei vani bagno e ripostiglio, rispetto al calpestio della confinante via AN san Pietro, tale diminuzione, ferma restando la intensità di traffico veicolare che è rimasta invariata rispetto a quella preesistente , non ha determinato una riduzione apprezzabile e/o aggravamento di immissioni, sia di rumore, sia di gas di scarico, per gli ambienti del villino attoreo.( cfr. pag. 26 relazione di consulenza tecnica).
Parimenti, secondo quanto riscontrato dal c.t.u., l'innalzamento della quota di scorrimento dei due assi stradali di via AN e via Cardano, posti a confine con il villino di proprietà dell'appellante incidentale, non ha determinato una apprezzabile riduzione di luce e di aria negli ambienti del villino. (cfr. pag. 28 della relazione di consulenza tecnica).
Quanto poi alla dedotta variazione peggiorativa del profilo architettonico dell'edificio, deve darsi atto che il nominato c.t.u., chiamato a rendere chiarimenti anche in ordine a tale profilo, ha precisato, nella relazione di chiarimenti depositata in data 6 febbraio 2019, che “ le opere consequenziali al viadotto AN non hanno inciso sul profilo architettonico del villino, inteso come facciate e/o pareti
RGn°2598/2021-Sentenza
- 24 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
perimetrali esterne dell'immobile stesso . Infatti le opere eseguite non hanno dato luogo a modifica e/o spostamento delle aperture dei vani finestra e/o vani balcone esistenti , realizzazione di pensiline e/o sporti esterni , riseghe murarie o altro presenti sulle facciate .
− Il profilo architettonico diretto e/o di facciata del villino è stato modificato , solo per la differente quota del livello di soglia dei vani posti sul lato prospiciente via
AN San Pietro. Tale elemento di modifica è del tutto inapprezzabile ed irrilevante anche per la sola graficizzazione tecnica del profilo architettonico e/o di facciata dell'immobile. Tutte le altre parti, caratterizzanti il prospetto architettonico
e/o facciate del villino, a seguito dei lavori, sono rimaste le stesse” (pagg. 4 e 5 della relazione di chiarimenti depositata in data 6 febbraio 2019).
Da ciò l'infondatezza della pretesa dell'impugnante, volta a veder riconoscere una maggiore percentuale di deprezzamento, in ragione della dedotta ricorrenza di profili di danno la cui concreta incidenza è stata motivatamente esclusa dall'ausiliario d'ufficio.
Ai rilievi che precedono deve poi aggiungersi che l'impugnante nel CP_3
riproporre le valutazioni espresse dal proprio consulente tecnico di parte, non si è fatto in alcun modo carico di confutare adeguatamente le specifiche ed ulteriori rationes decidendi, poste dal Giudice di prime cure alla base delle statuizioni impugnate.
Infatti, nel ribadire l'incidenza pregiudizievole del fossato collocato dinanzi alla sua proprietà, tale appellante incidentale non ha tenuto conto degli argomenti spesi dal
Tribunale, nell'evidenziare che, per alcuni dei danni accertati, e conformemente a quanto richiesto dall'attore, era stato disposto un risarcimento in forma specifica, idoneo alla totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli lamentate. In particolare, con il riempimento del fossato e le relative opere di finitura a regola d'arte - secondo il condivisibile parere espresso dal Tribunale, in alcun modo confutato dalla parte impugnante- si sarebbe realizzata l'eliminazione del fossato, costituente “senza dubbio l'elemento di maggior deprezzamento per l'immobile”.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 25 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Parimenti, con riferimento alla determinazione del danno da mancata locazione, il primo Giudice, all'esito di un'analitica disamina delle risultanze istruttorie, anche di tipo testimoniale, ha ritenuto che ricorressero univoci elementi di prova deponenti nel senso che, effettivamente, quanto meno durante tutta l'esecuzione dei lavori relativi alla variante, le trattative già in corso per l'affitto dell'immobile non andarono a buon fine in ragione, prima, delle incertezze in merito a quelle che sarebbero state le condizioni finali dell'immobile e, poi, in ragione della intervenuta riduzione di privacy ( cfr dichiarazioni del teste ). Da ciò il riconoscimento in favore Tes_1
dell'attore, che aveva chiesto il risarcimento del danno pari al canone che avrebbe riscosso a far data dal dicembre 2013/gennaio 2014, di tale danno fino al giugno
2014, data da lui stesso indicata come quella in cui furono ultimati i lavori. Era del tutto plausibile, infatti, anche considerando le condizioni in cui si trovava il villino durante l'esecuzione dei lavori, che, non solo il teste che lo aveva Tes_1
espressamente confermato, ma anche gli altri soggetti interessati all'affitto non si fossero determinati alla conclusione del contratto in ragione delle incertezze in merito allo stato finale dell'immobile, dopo l'esecuzione dei lavori che lo interessavano così direttamente.
Successivamente invece, secondo il motivato apprezzamento del Tribunale, con la conclusione dei lavori intervenuta nel giugno 2014 e la stabilizzazione della situazione, il villino ben avrebbe potuto essere locato, sia pur al minor canone derivante dalle modifiche intervenute, con particolare riferimento alla riduzione della privacy. In merito non era stata tuttavia offerta la prova che l'immobile era stato offerto in affitto al minor canone di mercato individuato dal ctu né vi erano elementi per ritenere che le modifiche intervenute a seguito dei lavori relativi alla variante avessero determinato l'inutilizzabilità del villino o la sua totale incommerciabilità sotto il profilo locativo, come avrebbe presupposto l'accoglimento della domanda proposta dall'attore.
Il danno derivato al per la mancata percezione dei frutti sub specie di canoni CP_3
di locazione andava, dunque, riconosciuto per il solo periodo gennaio-giugno 2014.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 26 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Tale analitica e specifica motivazione - in ordine alla mancanza di prova di iniziative tese a concedere in fitto l'immobile, per il periodo successivo al giugno 2014 - non è stata in alcun modo censurata dalla parte impugnante, dovendo pertanto ritenersi coperta da giudicato interno la relativa statuizione, con conseguente inammissibilità della richiesta di un maggior danno a titolo di mancata percezione dei frutti, che risulta meramente riproposta, in difetto di un'adeguata confutazione delle ragioni poste a fondamento della sua reiezione.
Con ogni evidenza, poi, quanto alla determinazione del canone locativo di mercato, non possono essere mutuati gli accertamenti svolti nel precedente giudizio, di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli n.3842/2017 - peraltro cassata con ordinanza della Suprema Corte n. 26136/2024, versata in atti dall'appellante principale - che, come è pacifico, si riferisce a danni pretesi per un periodo diverso (e cioè a canoni relativi al periodo da agosto 2003 a novembre 2013, prima dell'esecuzione dei lavori di cui alla variante), tanto che è stata esclusa l'interferenza tra i due procedimenti e la violazione del principio del ne bis in idem.
Da tanto consegue il rigetto di tutte le impugnazioni proposte e l'integrale conferma della sentenza gravata.
9. La soccombenza reciproca, derivante dal rigetto sia dell'appello principale che degli appelli incidentali, giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
10. Essendo stati rigettati sia l'appello principale che gli appelli incidentali, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
P.Q.M.
RGn°2598/2021-Sentenza
- 27 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3299 del 2021:
1) Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2) Rigetta gli appelli incidentali proposti dal e da;
Controparte_1 Controparte_3
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°2598/2021-Sentenza
- 28 -