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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 11,43, rientrato dalla Camera di Consiglio, ha dato lettura del seguente provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dai difensori delle parti principali ( e ZZ CC), all'esito della Parte_1 discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1326/2017 R.G.A.C., promossa : dall'Amministrazione (P.I.: ), in persona del Presidente e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Talarico (C.F.:
[...]
, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della stessa Amministrazione, sita C.F._1 in , Piazza Luigi Rossi n. 1, settore avvocatura dell'ente, in forza di delibera del Presidente Parte_1
n. 186 del 14/10/2022 e per procura in calce alla “Comparsa di costituzione di nuovo difensore”, predisposta per l'udienza del 25.05.2023;
- DEBITRICE OPPONENTE -
C o n t r o
ZZ CC (C.F.: ), “rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, C.F._2 dall'avv. Giuseppina De Vito (C.F.: ) e dall'avv. Michele Stranieri (C.F.: C.F._3
), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Girifalco (CZ), C.F._4
alla Via G. D'Annunzio n. 16, giusta procura in atti”;
- CREDITORE PIGNORANTE OPPOSTO –
N o n c h è
in qualità ; Controparte_1
- Controparte_2
[...
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.;
[...]
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
Avente ad oggetto: Giudizio di merito sull'opposizione avverso pignoramento presso terzi, sulle seguenti
1 C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza i procuratori, sia di parte opponente che di parte opposta, hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo, entrambi, per l'accoglimento della promossa domanda oppositiva, con compensazione integrale delle spese giudiziali, alla luce delle già articolate deduzioni in materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Si tralasciano, quindi, per motivi di brevità espositiva, le questioni che hanno caratterizzato l'oggetto del contendere tra le odierne parti processuali, così per come poste rispettivamente alla base della promossa opposizione e della seguita comparsa di costituzione e di risposta.
Devesi, infatti, soffermare l'attenzione dello scrivente sulla circostanza che, alla luce di quanto specificatamente eccepito dall' , in ordine al proprio difetto Parte_1 di legittimazione passiva (da intendersi quale rigetto, nel merito, dell'avanzata pretesa esecutiva nei suoi confronti azionata da controparte) ex Legge regionale n. 14/2015, parte creditrice pignorante ha manifestato sul punto espressa adesione, domandando tuttavia che, a seguito dell'accoglimento dell'avversa domanda oppositiva, vengano compensate, per intero, le spese di lite.
Conclusione, quella testè indicata, fatta propria anche dall'Amministrazione Provinciale opponente.
Devesi, quindi, previa dichiarazione di contumacia sia del terzo pignorato ( Controparte_1 che della stessa citata quale terza chiamata, in qualità di ente impositore (che Controparte_2 sebbene ritualmente citati, non hanno inteso partecipare attivamente al processo), riconoscere la fondatezza della sopra indicata eccezione in considerazione di quanto contenuto e disposto, in materia, dalla legge regionale n. 14/2015 (entrata in vigore, medio tempore) che ha attestato la cessazione di tutte le competenze in materia faunistica e venatoria, in capo alla Provincia, di fatto rimettendole in capo alla . Controparte_2
Ciò che comporta, pertanto, la esclusione, in accoglimento dell'opposizione che ci occupa, del diritto di parte creditrice di agire in executivis nei confronti della medesima Amministrazione odierna opponente attraverso l'opposto atto di pignoramento che, per l'effetto, va annullato, restando tutte le ulteriori e diverse doglianze oppositive, assorbite.
Spese integralmente compensate, per come all'uopo richiesto da entrambe le parti processuali costituite.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda oppositiva in epigrafe descritta, nella contumacia delle parti di cui in premessa, così provvede:
2 - accoglie, per quanto di ragione, la promossa domanda oppositiva e, per l'effetto, annulla l'atto di pignoramento oggetto di impugnazione;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 23.01.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dai difensori delle parti principali ( e ZZ CC), all'esito della Parte_1 discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1326/2017 R.G.A.C., promossa : dall'Amministrazione (P.I.: ), in persona del Presidente e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Talarico (C.F.:
[...]
, ed elettivamente domiciliata presso la sede legale della stessa Amministrazione, sita C.F._1 in , Piazza Luigi Rossi n. 1, settore avvocatura dell'ente, in forza di delibera del Presidente Parte_1
n. 186 del 14/10/2022 e per procura in calce alla “Comparsa di costituzione di nuovo difensore”, predisposta per l'udienza del 25.05.2023;
- DEBITRICE OPPONENTE -
C o n t r o
ZZ CC (C.F.: ), “rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, C.F._2 dall'avv. Giuseppina De Vito (C.F.: ) e dall'avv. Michele Stranieri (C.F.: C.F._3
), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Girifalco (CZ), C.F._4
alla Via G. D'Annunzio n. 16, giusta procura in atti”;
- CREDITORE PIGNORANTE OPPOSTO –
N o n c h è
in qualità ; Controparte_1
- Controparte_2
[...
, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.;
[...]
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
Avente ad oggetto: Giudizio di merito sull'opposizione avverso pignoramento presso terzi, sulle seguenti
1 C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza i procuratori, sia di parte opponente che di parte opposta, hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo, entrambi, per l'accoglimento della promossa domanda oppositiva, con compensazione integrale delle spese giudiziali, alla luce delle già articolate deduzioni in materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Si tralasciano, quindi, per motivi di brevità espositiva, le questioni che hanno caratterizzato l'oggetto del contendere tra le odierne parti processuali, così per come poste rispettivamente alla base della promossa opposizione e della seguita comparsa di costituzione e di risposta.
Devesi, infatti, soffermare l'attenzione dello scrivente sulla circostanza che, alla luce di quanto specificatamente eccepito dall' , in ordine al proprio difetto Parte_1 di legittimazione passiva (da intendersi quale rigetto, nel merito, dell'avanzata pretesa esecutiva nei suoi confronti azionata da controparte) ex Legge regionale n. 14/2015, parte creditrice pignorante ha manifestato sul punto espressa adesione, domandando tuttavia che, a seguito dell'accoglimento dell'avversa domanda oppositiva, vengano compensate, per intero, le spese di lite.
Conclusione, quella testè indicata, fatta propria anche dall'Amministrazione Provinciale opponente.
Devesi, quindi, previa dichiarazione di contumacia sia del terzo pignorato ( Controparte_1 che della stessa citata quale terza chiamata, in qualità di ente impositore (che Controparte_2 sebbene ritualmente citati, non hanno inteso partecipare attivamente al processo), riconoscere la fondatezza della sopra indicata eccezione in considerazione di quanto contenuto e disposto, in materia, dalla legge regionale n. 14/2015 (entrata in vigore, medio tempore) che ha attestato la cessazione di tutte le competenze in materia faunistica e venatoria, in capo alla Provincia, di fatto rimettendole in capo alla . Controparte_2
Ciò che comporta, pertanto, la esclusione, in accoglimento dell'opposizione che ci occupa, del diritto di parte creditrice di agire in executivis nei confronti della medesima Amministrazione odierna opponente attraverso l'opposto atto di pignoramento che, per l'effetto, va annullato, restando tutte le ulteriori e diverse doglianze oppositive, assorbite.
Spese integralmente compensate, per come all'uopo richiesto da entrambe le parti processuali costituite.
P . Q . M .
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda oppositiva in epigrafe descritta, nella contumacia delle parti di cui in premessa, così provvede:
2 - accoglie, per quanto di ragione, la promossa domanda oppositiva e, per l'effetto, annulla l'atto di pignoramento oggetto di impugnazione;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 23.01.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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