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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2025, n. 36967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36967 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria. Udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale NA OL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23 gennaio 2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha respinto la domanda formulata da CE SS per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere subita dal 12 dicembre 2019 al 16 febbraio 2022. La misura fu disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria per la ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in Penale Sent. Sez. 4 Num. 36967 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 09/10/2025 relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., fu confermata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., e fu mantenuta all'esito del giudizio di primo grado, conclusosi con una condanna. SS è stato assolto dall'imputazione ascrittagli con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16 febbraio 2022 ed è stato conseguentemente posto in libertà. La sentenza di assoluzione è divenuta definitiva il 4 giugno 2022. 2. 'L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che, secondo i giudici della cautela, il grave quadro indiziario della perdurante partecipazione di CE SS alla 'ndrangheta (associazione della quale in passato, con sentenza definitiva, egli era stato ritenuto partecipe) era costituito da intercettazioni telefoniche attestanti che un membro della famiglia Cordì di CR, essendo interessato all'acquisto di un distributore di carburante nel territorio di Siderno, aveva parlato a SS delle sue intenzioni e questi ne aveva riferito ad AN Ruso, titolare di un'attività di gommista ubicata a fianco del distributore, e al cugino, US SS, anch'egli interessato ad acquisire la gestione dell'impianto. Secondo la Corte territoriale, CE SS tenne una condotta gravemente negligente e imprudente, tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria perché, nella conversazione intercorsa con Ruso, riferì di aver detto al membro della famiglia Cordì «se riuscite a prendervela prendetevela, chi vi disturba? Non disturbiamo a nessuno, disturbiamo a voi?» (dove l'uso del plurale è stato ritenuto allusivo al gruppo del quale il ricorrente aveva fatto parte); e perché, parlando col cugino US, SS gli spiegò di aver detto alla persona di CR interessata all'affare: «ti posso garantire che se la prendi stai tranquillo ... da adesso, fino a quando vuoi e a quando ne hai». La Corte di appello osserva che, secondo la sentenza di assoluzione, la condotta accertata non era idonea a provare la stabile e attuale partecipazione dall'imputato alla 'ndrangheta, non essendo emerso in giudizio che egli avesse realmente il potere di concedere l'autorizzazione ad acquistare il distributore, o comunque ad intraprendere attività imprenditoriali nel territorio di Siderno, e neppure che, in concreto, tale autorizzazione fosse stata concessa. Sottolinea, però, che il giudizio di cognizione non ha escluso che le conversazioni si siano tenute nei termini indicati: al contrario ha riconosciuto che si tratta di conversazioni indicative del fatto che CE SS continuava a godere di considerazione nell'ambIto della criminalità organizzata. 2 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, SS ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il difensore osserva che, nel giudizio dì cognizione, i due dialoghi che la Corte di appello ha valutato gravemente colposi sono stati considerati obiettivamente «innocui» e sono stati ritenuti indizianti dai giudici della cautela e gravemente colposi dai giudici della riparazione sulla base di un duplice pregiudizio conseguente al fatto che CE SS ha riportato una condanna definitiva per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. ed è figlio di IM SS, accusato di aver capeggiato l'omonima cosca, ma assolto in sede di revisione da questa accusa per la quale aveva subito condanna. Secondo la difesa, le conversazioni di cui si tratta, come interpretate dalla sentenza di assoluzione, non avevano alcun significato di appartenenza mafiosa. La difesa osserva che, come sottolineato dai giudici della cognizione, le attività di intercettazione, pur protratte nel tempo, non hanno portato a risultati ulteriori e lo sviluppo della vicenda non ha consegnato alcun ruolo attivo dell'imputato, né ha restituito alcuna condotta di condizionamento nella scelta o nell'imposizione degli acquirenti. Sottolinea, inoltre, che, come la sentenza di assoluzione ha posto in luce, pur avendo appreso che anche i suoi familiari erano interessati all'operazione commerciale, dopo i colloqui di cui si è detto, CE SS non si interessò ulteriormente alle trattative per l'acquisto del distributore. In tesi difensiva, a ciò deve aggiungersi che, già nell'interrogatorio di garanzia, l'odierno ricorrente si era dichiarato estraneo all'associazione e aveva escluso che le conversazioni intercettate fossero manifestazione del potere di condizionare l'esito della trattativa commerciale e persino della volontà di interferire in quella trattativa. Si tratterebbe, dunque, di conversazioni riconducibili a rapporti personali, del tutto svincolate da attività criminose altrui, che è manifestamente illogico aver considerato gravemente colpose;
conversazioni delle quali, sin da subito, l'indagato ha fornito una spiegazione, sicché il mantenimento della misura cautelare, protrattasi fino alla pronuncia di assoluzione intervenuta in grado di appello, non era giustificato e non può dirsi che SS lo abbia determinato con la propria condotta processuale. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritt9 chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 3 Con memoria del 25 settembre 2025 la difesa ha replicato al PG insistendo per l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto ai giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoría, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663). 3. L'autonomia esistente tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio 4 caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859). L'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 5 4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda che, come documentato dalle conversazioni intercettate e come anche la sentenza di assoluzione ha riconosciuto, alcuni appartenenti alla «famiglia mafiosa dei Cordì di CR» si rivolsero a CE SS per ottenere informazioni attendibili sul territorio e sulle persone di Siderno. Valuta poi questo dato e lo considera significativo del fatto che SS godeva «di una certa considerazione [...] nell'ambito della criminalità organizzata, certamente maturata dalla precedente condanna, dai trascorsi carcerari, dal fatto di essere figlio di Comnnisso IM». L'ordinanza impugnata sottolinea (pag. 5) che la decisione assolutoria «è stata affidata non ad una smentita degli elementi concreti emersi, bensì, esclusivamente, ad una differente valutazione dei medesimi» e osserva che, anche se non intervenne a condizionare l'aggiudicazione del distributore di carburante, SS era «accreditato» dai suoi interlocutori del «potere di influenzare» l'andamento di questioni come quella che gli fu sottoposta e non fece nulla per sottrarsi a tali richieste o per smentire l'immagine che i suoi interlocutori avevano di lui, perché non negò il proprio ruolo e si trincerò dietro la «formale regolarità commerciale della vicenda», contraddetta però dall'affermazione «"non disturbiamo a nessuno"». Secondo la Corte di appello, la circostanza che questa frase sia stata «declinata al plurale» è emblematica, perché dimostra che SS non fece nulla per apparire ai propri interlocutori estraneo al contesto associativo evocato dall'oggetto delle conversazioni. Nello stesso senso depone la frase: «se la prendi stai tranquillo» (con la quale SS disse al cugino di aver risposto ai locresi), che non esprime estraneità alla cosca di riferimento e poteva dunque ben essere interpretata nel senso della persistente appartenenza ad essa. 5. Nel ritenere che tali condotte, certamente causali rispetto all'applicazione della misura, siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo la Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. SS, infatti, non fece nulla per dissuadere i propri interlocutori dal rivolgersi a lui e non è manifestamente illogico aver ritenuto che il contenuto ambiguo delle frasi pronunciate le rendeva idonee a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. 6 Il President Le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale per sostenere il carattere gravemente colposo della condotta posta in essere appaiono conformi al principio di autoresponsabilità - più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità - in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. In questo senso, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, determini - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203637). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 9 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore generale NA OL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23 gennaio 2025, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha respinto la domanda formulata da CE SS per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere subita dal 12 dicembre 2019 al 16 febbraio 2022. La misura fu disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria per la ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in Penale Sent. Sez. 4 Num. 36967 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 09/10/2025 relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., fu confermata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., e fu mantenuta all'esito del giudizio di primo grado, conclusosi con una condanna. SS è stato assolto dall'imputazione ascrittagli con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 16 febbraio 2022 ed è stato conseguentemente posto in libertà. La sentenza di assoluzione è divenuta definitiva il 4 giugno 2022. 2. 'L'ordinanza ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando che, secondo i giudici della cautela, il grave quadro indiziario della perdurante partecipazione di CE SS alla 'ndrangheta (associazione della quale in passato, con sentenza definitiva, egli era stato ritenuto partecipe) era costituito da intercettazioni telefoniche attestanti che un membro della famiglia Cordì di CR, essendo interessato all'acquisto di un distributore di carburante nel territorio di Siderno, aveva parlato a SS delle sue intenzioni e questi ne aveva riferito ad AN Ruso, titolare di un'attività di gommista ubicata a fianco del distributore, e al cugino, US SS, anch'egli interessato ad acquisire la gestione dell'impianto. Secondo la Corte territoriale, CE SS tenne una condotta gravemente negligente e imprudente, tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria perché, nella conversazione intercorsa con Ruso, riferì di aver detto al membro della famiglia Cordì «se riuscite a prendervela prendetevela, chi vi disturba? Non disturbiamo a nessuno, disturbiamo a voi?» (dove l'uso del plurale è stato ritenuto allusivo al gruppo del quale il ricorrente aveva fatto parte); e perché, parlando col cugino US, SS gli spiegò di aver detto alla persona di CR interessata all'affare: «ti posso garantire che se la prendi stai tranquillo ... da adesso, fino a quando vuoi e a quando ne hai». La Corte di appello osserva che, secondo la sentenza di assoluzione, la condotta accertata non era idonea a provare la stabile e attuale partecipazione dall'imputato alla 'ndrangheta, non essendo emerso in giudizio che egli avesse realmente il potere di concedere l'autorizzazione ad acquistare il distributore, o comunque ad intraprendere attività imprenditoriali nel territorio di Siderno, e neppure che, in concreto, tale autorizzazione fosse stata concessa. Sottolinea, però, che il giudizio di cognizione non ha escluso che le conversazioni si siano tenute nei termini indicati: al contrario ha riconosciuto che si tratta di conversazioni indicative del fatto che CE SS continuava a godere di considerazione nell'ambIto della criminalità organizzata. 2 3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, SS ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il difensore osserva che, nel giudizio dì cognizione, i due dialoghi che la Corte di appello ha valutato gravemente colposi sono stati considerati obiettivamente «innocui» e sono stati ritenuti indizianti dai giudici della cautela e gravemente colposi dai giudici della riparazione sulla base di un duplice pregiudizio conseguente al fatto che CE SS ha riportato una condanna definitiva per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. ed è figlio di IM SS, accusato di aver capeggiato l'omonima cosca, ma assolto in sede di revisione da questa accusa per la quale aveva subito condanna. Secondo la difesa, le conversazioni di cui si tratta, come interpretate dalla sentenza di assoluzione, non avevano alcun significato di appartenenza mafiosa. La difesa osserva che, come sottolineato dai giudici della cognizione, le attività di intercettazione, pur protratte nel tempo, non hanno portato a risultati ulteriori e lo sviluppo della vicenda non ha consegnato alcun ruolo attivo dell'imputato, né ha restituito alcuna condotta di condizionamento nella scelta o nell'imposizione degli acquirenti. Sottolinea, inoltre, che, come la sentenza di assoluzione ha posto in luce, pur avendo appreso che anche i suoi familiari erano interessati all'operazione commerciale, dopo i colloqui di cui si è detto, CE SS non si interessò ulteriormente alle trattative per l'acquisto del distributore. In tesi difensiva, a ciò deve aggiungersi che, già nell'interrogatorio di garanzia, l'odierno ricorrente si era dichiarato estraneo all'associazione e aveva escluso che le conversazioni intercettate fossero manifestazione del potere di condizionare l'esito della trattativa commerciale e persino della volontà di interferire in quella trattativa. Si tratterebbe, dunque, di conversazioni riconducibili a rapporti personali, del tutto svincolate da attività criminose altrui, che è manifestamente illogico aver considerato gravemente colpose;
conversazioni delle quali, sin da subito, l'indagato ha fornito una spiegazione, sicché il mantenimento della misura cautelare, protrattasi fino alla pronuncia di assoluzione intervenuta in grado di appello, non era giustificato e non può dirsi che SS lo abbia determinato con la propria condotta processuale. 4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritt9 chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. 3 Con memoria del 25 settembre 2025 la difesa ha replicato al PG insistendo per l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto ai giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini dell'esistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoría, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663). 3. L'autonomia esistente tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio 4 caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859). L'affermazione secondo la quale, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 5 4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda che, come documentato dalle conversazioni intercettate e come anche la sentenza di assoluzione ha riconosciuto, alcuni appartenenti alla «famiglia mafiosa dei Cordì di CR» si rivolsero a CE SS per ottenere informazioni attendibili sul territorio e sulle persone di Siderno. Valuta poi questo dato e lo considera significativo del fatto che SS godeva «di una certa considerazione [...] nell'ambito della criminalità organizzata, certamente maturata dalla precedente condanna, dai trascorsi carcerari, dal fatto di essere figlio di Comnnisso IM». L'ordinanza impugnata sottolinea (pag. 5) che la decisione assolutoria «è stata affidata non ad una smentita degli elementi concreti emersi, bensì, esclusivamente, ad una differente valutazione dei medesimi» e osserva che, anche se non intervenne a condizionare l'aggiudicazione del distributore di carburante, SS era «accreditato» dai suoi interlocutori del «potere di influenzare» l'andamento di questioni come quella che gli fu sottoposta e non fece nulla per sottrarsi a tali richieste o per smentire l'immagine che i suoi interlocutori avevano di lui, perché non negò il proprio ruolo e si trincerò dietro la «formale regolarità commerciale della vicenda», contraddetta però dall'affermazione «"non disturbiamo a nessuno"». Secondo la Corte di appello, la circostanza che questa frase sia stata «declinata al plurale» è emblematica, perché dimostra che SS non fece nulla per apparire ai propri interlocutori estraneo al contesto associativo evocato dall'oggetto delle conversazioni. Nello stesso senso depone la frase: «se la prendi stai tranquillo» (con la quale SS disse al cugino di aver risposto ai locresi), che non esprime estraneità alla cosca di riferimento e poteva dunque ben essere interpretata nel senso della persistente appartenenza ad essa. 5. Nel ritenere che tali condotte, certamente causali rispetto all'applicazione della misura, siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all'indennizzo la Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. SS, infatti, non fece nulla per dissuadere i propri interlocutori dal rivolgersi a lui e non è manifestamente illogico aver ritenuto che il contenuto ambiguo delle frasi pronunciate le rendeva idonee a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. 6 Il President Le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale per sostenere il carattere gravemente colposo della condotta posta in essere appaiono conformi al principio di autoresponsabilità - più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità - in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. In questo senso, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, determini - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203637). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 9 ottobre 2025 Il Consigliere estensore