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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Adempimento contrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1159 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Parte_1
Pizzarelli e Leonardo Pizzarelli, con studio in Foggia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
ATTORE
E
in persona di suo procuratore Controparte_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Andrea Basciani,
con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del
7.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, ritualmente notificato il 4 – 9.3.2020, il ha quivi convenuto la Pt_1 [...]
, deducendo quanto segue. Controparte_1
Era proprietario dell'autovettura FORD KUGA targata FN375HM,
assicurata con la compagnia convenuta anche contro il rischio di furto,
per il periodo dal 12.6.2018 al 12.6.2019, con polizza n.
1/64686/30/156540981, per il valore di € 10.800,00. Tra le ore 17.30
del giorno 11.7.2018, allorché l'auto veniva parcheggiata in Trani sul lungomare Cristoforo Colombo in corrispondenza del civico 160, e le ore 1.30 del giorno seguente, la stessa deve ritenersi che sia stata oggetto di furto ad opera di ignoti malviventi, in quanto non più
rinvenuta. Nella mattinata dello stesso 12.7.2018, l'attore prima denunciava il fatto ai Carabinieri della Stazione di Trani e poi ne dava comunicazione all'Assicurazione, trasmettendole copia della predetta denuncia e richiedendole la liquidazione dell'indennizzo spettantegli in forza della suddetta polizza. Senonché, ad onta di plurimi solleciti successivamente rivoltile anche mediante legale, la
Compagnia rimaneva del tutto silente, fino a quando, a seguito dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita,
rispondeva con missiva del 22.3.2019 di non essere intenzionata ad indennizzare il sinistro, ritenendo <
accadimento con la dinamica denunciata>>. Seguivano ulteriori,
molteplici solleciti, con trasmissione all'Assicurazione del certificato di proprietà della vettura con annotazione della perdita di possesso e delle due chiavi in dotazione, all'esito dei quali,
inutilmente esperito anche procedimento di mediazione, al quale la
2 Compagnia non presenziava, il Lo ha come sopra introdotto il Pt_1
presente giudizio, quivi chiedendo condannarsi la
[...]
al pagamento in suo favore dell'indennizzo furto, in CP_1
misura corrispondente alla somma di € 10.800,00, pari all'intero valore assicurato, non prevedendo la polizza <
franchigia e/o scoperto>>, ovvero in misura della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
legali dal dì del furto al soddisfo>>.
La resiste con comparsa di risposta depositata il 22.6.2020, CP_1
deducendo a sua volta quanto segue.
Non sono soddisfatti gli oneri probatori sull'attore gravanti ex art. 2697, co. 1, c.c., in ordine sia all'effettivo accadimento del furto,
a dimostrazione del quale non è sufficiente la sola denuncia all'Autorità, che altro valore non riveste che quello di una mera dichiarazione di parte, sia alla c.d. preesistenza del veicolo, quale mezzo idoneo alla circolazione e provvisto di un apprezzabile valore economico all'epoca dell'allegato furto. La Compagnia contesta che il furto sia effettivamente avvenuto, a motivo di queste incongruenze rilevate nella istruttoria della pratica di sinistro: 1) la per Per_1
cui è causa <<è stata [per la prima volta] immatricolata nel 2011 [in
Germania e] reimmatricolata in Provincia di Foggia in data 12.06.2018,
con un ulteriore passaggio di proprietà in data 14.06.2018>>; 2) <
polizza viene emessa in data 12.06.2018 dall'agenzia di CP_1
Bolzano, mentre l'attore risiedeva in Selva Val Gardena>>; 3) <
veicolo risulta storicamente reimmatricolato pochi giorni prima del furto in provincia di Foggia, ed il furto asseritamente verificatosi in Trani>>; 4) <
satellitare>>; 5) l'attore ha <
3 Carabinieri di Trani solo il 12.07.2018 alle ore 11:14, senza richiedere, al momento della scoperta del furto dell'auto,
l'intervento di alcun Organo di Polizia per il sopralluogo e senza richiedere l'aiuto di alcuno dei residenti in zona>>. L'Assicurazione
contesta comunque anche l'ammontare dell'indennizzo richiesto, per ciò
che il valore assicurato richiamato dal ricorrente non è un valore stimato, di modo che l'indennizzo andrebbe in ogni caso commisurato al valore che il veicolo effettivamente aveva al momento dell'allegato furto e andrebbe poi decurtato dello scoperto previsto in polizza.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali
(interrogatorio formale dell'attore e audizione di due testi, addotti dallo stesso) e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
I testi e hanno univocamente Testimone_1 Testimone_2
confermato che: verso le ore 17.30 dell'11.7.2018, il alla Pt_1
guida della sua KUGA e con a bordo il ha raggiunto il Tes_1
ristorante denominato "Memorie" in Trani, presso il quale lavorava e dove aveva appuntamento con il che era già lì ad attenderlo;
Tes_2
ha parcheggiato l'auto sul lungomare Cristoforo Colombo in corrispondenza del civico 160 e se ne è allontanato dopo avere inserito l'antifurto meccanico in dotazione ed essersi assicurato che gli sportelli fossero chiusi;
i tre si erano dati ulteriore appuntamento per l'orario di chiusura del ristorante e quindi si sono rivisti sul posto verso le ore 1.30 del 12.7.2018, allorché, recatisi a riprendere la dove essa era stata parcheggiata il pomeriggio del giorno Per_1
precedente, non ve l'hanno più trovata;
il ha allora accompagnato Tes_2
con la propria vettura il e il prima a fare un Pt_1 Tes_1
giro nei dintorni, per verificare se si potesse trovare qualche traccia della e poi presso la locale Stazione dei Carabinieri per Per_1
4 denunciare il furto, dove il personale di guardia ha invitato il
[...]
a tornare in mattinata: tale ultima circostanza è avvenuta alla Pt_1
presenza del che insieme al l'ha poi riferita al Tes_1 Pt_1
, il quale era invece rimasto ad aspettarli alla guida della sua Tes_2
auto mentre essi accedevano agli uffici della Stazione.
Entrambi i testi hanno poi riconosciuto la oggetto del giudizio Per_1
quale si vede raffigurata con la relativa targa nelle fotografie versate in atti dall'attore, confermando altresì che essa si trovava al momento del furto nelle perfette condizioni in cui si vede ritratta in tali fotografie.
Della piena genuinità di tali puntuali e circostanziate dichiarazioni non risulta alcun motivo di dubitare e la Compagnia non sa indicarne nessuno apprezzabile, non essendo di per sé solo significativo, a fronte del concreto tenore delle deposizioni rese, il mero fatto che i testi fossero colleghi di lavoro dell'attore.
Alla stregua di tali testimonianze, sia l'effettivo accadimento del furto sia la c.d. preesistenza del veicolo devono pertanto aversi per idoneamente provati;
e le incongruenze che l'Assicurazione ha come innanzi assunto connotare le prospettazioni dell'attore non si presentano minimamente idonee a scalfire tale approdo.
È infatti nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 2, c.p.c., che mai le Forze
dell'Ordine intervengono in loco in caso di furto totale di un veicolo,
tanto più nell'orario antelucano in cui esso è stato nella specie scoperto, sicché nessun addebito può essere mosso all'indirizzo dell'attore per non avere sollecitato un siffatto intervento;
non è
dato comprendere quale tipo di <
zona>> l'attore avrebbe potuto ricevere una volta constatata la
5 sparizione dell'auto e a chi precisamente avrebbe potuto avere una qualche ragione di farne richiesta, dopo avere perlustrato i paraggi insieme ai suoi amici e/o colleghi e non avere trovato alcuna traccia della e della sua avvenuta sottrazione;
è del tutto plausibile Per_1
che il piantone di guardia presso la Stazione dei Carabinieri abbia invitato l'attore a ripresentarsi per la redazione della denuncia in orario di ufficio;
il concorso delle circostanze che il veicolo è
stato rubato circa un mese dopo essere stato reimmatricolato, dopo essere stato immatricolato la prima volta nel 2011 in Germania, che la reimmatricolazione è avvenuta a Foggia in capo ad un terzo da cui il Lo ha poi acquistato la e che il furto è avvenuto a Pt_1 Per_1
Trani non dà di per sé ragionevolmente adito ad alcun motivo di sospetto;
tanto meno può seriamente alimentare un qualche sospetto di alcunché il fatto che un residente a [...]di Val Gardena assicuri il proprio automezzo presso un'agenzia assicurativa di Bolzano;
né consta alcun obbligo di provvedere il mezzo di un dispositivo di localizzazione satellitare di cui l'attore fosse gravato.
Nessun effetto confessorio ha poi conseguito l'interpello deferito al in ordine alla circostanza che al momento del furto la Pt_1 Per_1
fosse <>, che l'attore ha recisamente negato, affermando invece che l'auto era <
stato e pluriaccessoriata>>.
È solo in sede di espletamento della c.t.u. disposta <
determinare il presumibile valore di mercato che l'autovettura oggetto di furto aveva al momento del medesimo>>, che, del tutto tardivamente
- ogni ulteriore allegazione di fatti essendo ormai definitivamente preclusa fin dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della memoria ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c., del quale la Compagnia
6 neppure si è avvalsa - questa, attraverso l'improprio mezzo delle osservazioni formulate dal suo consulente di parte alla relazione del consulente d'ufficio, ha inammissibilmente tentato di introdurre nel thema probandum e decidendum il fatto nuovo, ma nella sfera di conoscibilità dell'Assicurazione fin dalla instaurazione del giudizio,
che ad aprile 2017, prima di essere reimmatricolata in Italia,
l'automobile per cui è causa era <
incidente, in occasione del quale subiva ingenti (ed irreversibili)
danni>>, tali che, <
pressoché impossibile, oltre che palesemente antieconomico il [suo]
ripristino>>: donde l'inascoltato invito rivolto dal c.t.p. al c.t.u.
a rivedere la sua stima in considerazione del fatto che <
… deve necessariamente dimostrare l'avvenuto ripristino del veicolo>>.
Ebbene, in disparte l'assoluta irritualità di tale allegazione e ancor più dei documenti prodotti a suo conforto, sfugge alla Compagnia e al suo consulente che, salvo a voler ipotizzare che falsamente il veicolo sia stato reimmatricolato in Italia, ma tanto né l'Assicurazione né
il suo consulente arrivano neppure soltanto a ventilare e non v'è
ragione alcuna di ritenere, deve necessariamente reputarsi acquisita la prova che, ad onta di ogni evidentemente troppo pessimistica previsione di irreversibilità dei pregressi danni occorsi alla , Per_1
l'auto è stata nondimeno effettivamente ripristinata, per il fatto stesso che essa è stata successivamente reimmatricolata: e cioè è
stata successivamente valutata idonea alla circolazione dalla Pubblica
Autorità a ciò preposta.
Sono indiscusse la validità e l'efficacia della polizza invocata dall'attore, versata in atti da entrambe le parti in identica copia.
Questa riporta come valore assicurato alla data della stipula, il
7 12.6.2018, l'importo di € 10.800,00; e tuttavia è ivi espressamente specificato che non si tratta di <>.
Consegue che, in forza dell'art. 1908, co. 1, c.c., l'indennizzo spettante per il furto, indipendentemente dall'ammontare del valore assicurato, deve essere necessariamente commisurato al valore che il veicolo aveva al momento dell'evento, l'ammontare del valore assicurato operando come limite massimo di ammontare dell'indennizzo liquidabile.
È stata pertanto come sopra disposta c.t.u. al fine di determinare il più probabile valore commerciale dell'automezzo al momento del furto,
che il consulente d'ufficio ha condivisibilmente quantificato nella minore somma di € 9.500,00.
Tale somma non va soggetta ad alcuna decurtazione, in quanto risulta altresì dalla polizza inter partes che sono con essa assicurati tre diversi rischi, <>, < > ed < Per_2
sociopolitici>>, ed è soltanto con riferimento a tale ultima garanzia che nella colonna <>
è previsto <<€ 200,00 – 10%>>; nessun limite di indennizzo è invece fissato in relazione alle altre due garanzie: e quindi anche per il caso di furto di cui si tratta nel presente giudizio.
In definitiva ammonta pertanto alla predetta somma di € 9.500,00
l'indennizzo che la convenuta va condannata a pagare in favore dell'attore, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008
n. 19499), dalla data del 14.7.2018, alla quale è documentato e
8 incontroverso che la ha aperto la pratica di Controparte_1
sinistro, fino all'effettivo soddisfo.
Non può essere accolta l'ulteriore domanda dell'attore di condanna della Compagnia alla rifusione del rateo di premio non dovuto, siccome tardivamente proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale>>.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'Assicurazione nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi anticipatari, ivi compresa la spesa di c.t.u., che va definitivamente posta a carico della Compagnia per il suo intero ammontare.
La resistenza irragionevolmente frapposta dalla Compagnia giustifica la sua condanna al risarcimento in favore dell'attore del danno da responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c., in misura della somma di € 1.000,00 equitativamente determinata.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da Parte_1
nei confronti della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda di indennizzo per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 9.500,00, oltre ad interessi come in motivazione;
- pone definitivamente la spesa di c.t.u. a carico della convenuta per il suo intero ammontare;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di patrocinio in favore dell'attore, con distrazione in favore dei suoi difensori
9 anticipatari avv. Rosario Pizzarelli e avv. Leonardo Pizzarelli, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.795,23, di cui € 277,23
per gli esborsi documentati ed € 5.518,00 per compenso, oltre al 15%
sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed
IVA o bollo come per legge;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di €
1.000,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 25.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1159 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosario Parte_1
Pizzarelli e Leonardo Pizzarelli, con studio in Foggia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
ATTORE
E
in persona di suo procuratore Controparte_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Andrea Basciani,
con studio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del
7.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, ritualmente notificato il 4 – 9.3.2020, il ha quivi convenuto la Pt_1 [...]
, deducendo quanto segue. Controparte_1
Era proprietario dell'autovettura FORD KUGA targata FN375HM,
assicurata con la compagnia convenuta anche contro il rischio di furto,
per il periodo dal 12.6.2018 al 12.6.2019, con polizza n.
1/64686/30/156540981, per il valore di € 10.800,00. Tra le ore 17.30
del giorno 11.7.2018, allorché l'auto veniva parcheggiata in Trani sul lungomare Cristoforo Colombo in corrispondenza del civico 160, e le ore 1.30 del giorno seguente, la stessa deve ritenersi che sia stata oggetto di furto ad opera di ignoti malviventi, in quanto non più
rinvenuta. Nella mattinata dello stesso 12.7.2018, l'attore prima denunciava il fatto ai Carabinieri della Stazione di Trani e poi ne dava comunicazione all'Assicurazione, trasmettendole copia della predetta denuncia e richiedendole la liquidazione dell'indennizzo spettantegli in forza della suddetta polizza. Senonché, ad onta di plurimi solleciti successivamente rivoltile anche mediante legale, la
Compagnia rimaneva del tutto silente, fino a quando, a seguito dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita,
rispondeva con missiva del 22.3.2019 di non essere intenzionata ad indennizzare il sinistro, ritenendo <
accadimento con la dinamica denunciata>>. Seguivano ulteriori,
molteplici solleciti, con trasmissione all'Assicurazione del certificato di proprietà della vettura con annotazione della perdita di possesso e delle due chiavi in dotazione, all'esito dei quali,
inutilmente esperito anche procedimento di mediazione, al quale la
2 Compagnia non presenziava, il Lo ha come sopra introdotto il Pt_1
presente giudizio, quivi chiedendo condannarsi la
[...]
al pagamento in suo favore dell'indennizzo furto, in CP_1
misura corrispondente alla somma di € 10.800,00, pari all'intero valore assicurato, non prevedendo la polizza <
franchigia e/o scoperto>>, ovvero in misura della diversa somma a ritenersi di giustizia, <
legali dal dì del furto al soddisfo>>.
La resiste con comparsa di risposta depositata il 22.6.2020, CP_1
deducendo a sua volta quanto segue.
Non sono soddisfatti gli oneri probatori sull'attore gravanti ex art. 2697, co. 1, c.c., in ordine sia all'effettivo accadimento del furto,
a dimostrazione del quale non è sufficiente la sola denuncia all'Autorità, che altro valore non riveste che quello di una mera dichiarazione di parte, sia alla c.d. preesistenza del veicolo, quale mezzo idoneo alla circolazione e provvisto di un apprezzabile valore economico all'epoca dell'allegato furto. La Compagnia contesta che il furto sia effettivamente avvenuto, a motivo di queste incongruenze rilevate nella istruttoria della pratica di sinistro: 1) la per Per_1
cui è causa <<è stata [per la prima volta] immatricolata nel 2011 [in
Germania e] reimmatricolata in Provincia di Foggia in data 12.06.2018,
con un ulteriore passaggio di proprietà in data 14.06.2018>>; 2) <
polizza viene emessa in data 12.06.2018 dall'agenzia di CP_1
Bolzano, mentre l'attore risiedeva in Selva Val Gardena>>; 3) <
veicolo risulta storicamente reimmatricolato pochi giorni prima del furto in provincia di Foggia, ed il furto asseritamente verificatosi in Trani>>; 4) <
satellitare>>; 5) l'attore ha <
3 Carabinieri di Trani solo il 12.07.2018 alle ore 11:14, senza richiedere, al momento della scoperta del furto dell'auto,
l'intervento di alcun Organo di Polizia per il sopralluogo e senza richiedere l'aiuto di alcuno dei residenti in zona>>. L'Assicurazione
contesta comunque anche l'ammontare dell'indennizzo richiesto, per ciò
che il valore assicurato richiamato dal ricorrente non è un valore stimato, di modo che l'indennizzo andrebbe in ogni caso commisurato al valore che il veicolo effettivamente aveva al momento dell'allegato furto e andrebbe poi decurtato dello scoperto previsto in polizza.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali
(interrogatorio formale dell'attore e audizione di due testi, addotti dallo stesso) e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
I testi e hanno univocamente Testimone_1 Testimone_2
confermato che: verso le ore 17.30 dell'11.7.2018, il alla Pt_1
guida della sua KUGA e con a bordo il ha raggiunto il Tes_1
ristorante denominato "Memorie" in Trani, presso il quale lavorava e dove aveva appuntamento con il che era già lì ad attenderlo;
Tes_2
ha parcheggiato l'auto sul lungomare Cristoforo Colombo in corrispondenza del civico 160 e se ne è allontanato dopo avere inserito l'antifurto meccanico in dotazione ed essersi assicurato che gli sportelli fossero chiusi;
i tre si erano dati ulteriore appuntamento per l'orario di chiusura del ristorante e quindi si sono rivisti sul posto verso le ore 1.30 del 12.7.2018, allorché, recatisi a riprendere la dove essa era stata parcheggiata il pomeriggio del giorno Per_1
precedente, non ve l'hanno più trovata;
il ha allora accompagnato Tes_2
con la propria vettura il e il prima a fare un Pt_1 Tes_1
giro nei dintorni, per verificare se si potesse trovare qualche traccia della e poi presso la locale Stazione dei Carabinieri per Per_1
4 denunciare il furto, dove il personale di guardia ha invitato il
[...]
a tornare in mattinata: tale ultima circostanza è avvenuta alla Pt_1
presenza del che insieme al l'ha poi riferita al Tes_1 Pt_1
, il quale era invece rimasto ad aspettarli alla guida della sua Tes_2
auto mentre essi accedevano agli uffici della Stazione.
Entrambi i testi hanno poi riconosciuto la oggetto del giudizio Per_1
quale si vede raffigurata con la relativa targa nelle fotografie versate in atti dall'attore, confermando altresì che essa si trovava al momento del furto nelle perfette condizioni in cui si vede ritratta in tali fotografie.
Della piena genuinità di tali puntuali e circostanziate dichiarazioni non risulta alcun motivo di dubitare e la Compagnia non sa indicarne nessuno apprezzabile, non essendo di per sé solo significativo, a fronte del concreto tenore delle deposizioni rese, il mero fatto che i testi fossero colleghi di lavoro dell'attore.
Alla stregua di tali testimonianze, sia l'effettivo accadimento del furto sia la c.d. preesistenza del veicolo devono pertanto aversi per idoneamente provati;
e le incongruenze che l'Assicurazione ha come innanzi assunto connotare le prospettazioni dell'attore non si presentano minimamente idonee a scalfire tale approdo.
È infatti nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, co. 2, c.p.c., che mai le Forze
dell'Ordine intervengono in loco in caso di furto totale di un veicolo,
tanto più nell'orario antelucano in cui esso è stato nella specie scoperto, sicché nessun addebito può essere mosso all'indirizzo dell'attore per non avere sollecitato un siffatto intervento;
non è
dato comprendere quale tipo di <
zona>> l'attore avrebbe potuto ricevere una volta constatata la
5 sparizione dell'auto e a chi precisamente avrebbe potuto avere una qualche ragione di farne richiesta, dopo avere perlustrato i paraggi insieme ai suoi amici e/o colleghi e non avere trovato alcuna traccia della e della sua avvenuta sottrazione;
è del tutto plausibile Per_1
che il piantone di guardia presso la Stazione dei Carabinieri abbia invitato l'attore a ripresentarsi per la redazione della denuncia in orario di ufficio;
il concorso delle circostanze che il veicolo è
stato rubato circa un mese dopo essere stato reimmatricolato, dopo essere stato immatricolato la prima volta nel 2011 in Germania, che la reimmatricolazione è avvenuta a Foggia in capo ad un terzo da cui il Lo ha poi acquistato la e che il furto è avvenuto a Pt_1 Per_1
Trani non dà di per sé ragionevolmente adito ad alcun motivo di sospetto;
tanto meno può seriamente alimentare un qualche sospetto di alcunché il fatto che un residente a [...]di Val Gardena assicuri il proprio automezzo presso un'agenzia assicurativa di Bolzano;
né consta alcun obbligo di provvedere il mezzo di un dispositivo di localizzazione satellitare di cui l'attore fosse gravato.
Nessun effetto confessorio ha poi conseguito l'interpello deferito al in ordine alla circostanza che al momento del furto la Pt_1 Per_1
fosse <>, che l'attore ha recisamente negato, affermando invece che l'auto era <
stato e pluriaccessoriata>>.
È solo in sede di espletamento della c.t.u. disposta <
determinare il presumibile valore di mercato che l'autovettura oggetto di furto aveva al momento del medesimo>>, che, del tutto tardivamente
- ogni ulteriore allegazione di fatti essendo ormai definitivamente preclusa fin dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della memoria ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c., del quale la Compagnia
6 neppure si è avvalsa - questa, attraverso l'improprio mezzo delle osservazioni formulate dal suo consulente di parte alla relazione del consulente d'ufficio, ha inammissibilmente tentato di introdurre nel thema probandum e decidendum il fatto nuovo, ma nella sfera di conoscibilità dell'Assicurazione fin dalla instaurazione del giudizio,
che ad aprile 2017, prima di essere reimmatricolata in Italia,
l'automobile per cui è causa era <
incidente, in occasione del quale subiva ingenti (ed irreversibili)
danni>>, tali che, <
pressoché impossibile, oltre che palesemente antieconomico il [suo]
ripristino>>: donde l'inascoltato invito rivolto dal c.t.p. al c.t.u.
a rivedere la sua stima in considerazione del fatto che <
… deve necessariamente dimostrare l'avvenuto ripristino del veicolo>>.
Ebbene, in disparte l'assoluta irritualità di tale allegazione e ancor più dei documenti prodotti a suo conforto, sfugge alla Compagnia e al suo consulente che, salvo a voler ipotizzare che falsamente il veicolo sia stato reimmatricolato in Italia, ma tanto né l'Assicurazione né
il suo consulente arrivano neppure soltanto a ventilare e non v'è
ragione alcuna di ritenere, deve necessariamente reputarsi acquisita la prova che, ad onta di ogni evidentemente troppo pessimistica previsione di irreversibilità dei pregressi danni occorsi alla , Per_1
l'auto è stata nondimeno effettivamente ripristinata, per il fatto stesso che essa è stata successivamente reimmatricolata: e cioè è
stata successivamente valutata idonea alla circolazione dalla Pubblica
Autorità a ciò preposta.
Sono indiscusse la validità e l'efficacia della polizza invocata dall'attore, versata in atti da entrambe le parti in identica copia.
Questa riporta come valore assicurato alla data della stipula, il
7 12.6.2018, l'importo di € 10.800,00; e tuttavia è ivi espressamente specificato che non si tratta di <>.
Consegue che, in forza dell'art. 1908, co. 1, c.c., l'indennizzo spettante per il furto, indipendentemente dall'ammontare del valore assicurato, deve essere necessariamente commisurato al valore che il veicolo aveva al momento dell'evento, l'ammontare del valore assicurato operando come limite massimo di ammontare dell'indennizzo liquidabile.
È stata pertanto come sopra disposta c.t.u. al fine di determinare il più probabile valore commerciale dell'automezzo al momento del furto,
che il consulente d'ufficio ha condivisibilmente quantificato nella minore somma di € 9.500,00.
Tale somma non va soggetta ad alcuna decurtazione, in quanto risulta altresì dalla polizza inter partes che sono con essa assicurati tre diversi rischi, <>, < > ed < Per_2
sociopolitici>>, ed è soltanto con riferimento a tale ultima garanzia che nella colonna <>
è previsto <<€ 200,00 – 10%>>; nessun limite di indennizzo è invece fissato in relazione alle altre due garanzie: e quindi anche per il caso di furto di cui si tratta nel presente giudizio.
In definitiva ammonta pertanto alla predetta somma di € 9.500,00
l'indennizzo che la convenuta va condannata a pagare in favore dell'attore, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c.
ovvero al tasso eventualmente maggiore costituito dal rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata infrannuale, in cui, in mancanza di prova contraria, il maggior danno da svalutazione monetaria deve presuntivamente determinarsi (v. Cass. SS.UU. 16.7.2008
n. 19499), dalla data del 14.7.2018, alla quale è documentato e
8 incontroverso che la ha aperto la pratica di Controparte_1
sinistro, fino all'effettivo soddisfo.
Non può essere accolta l'ulteriore domanda dell'attore di condanna della Compagnia alla rifusione del rateo di premio non dovuto, siccome tardivamente proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale>>.
Le spese di causa seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'Assicurazione nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dell'attore, dichiaratisi anticipatari, ivi compresa la spesa di c.t.u., che va definitivamente posta a carico della Compagnia per il suo intero ammontare.
La resistenza irragionevolmente frapposta dalla Compagnia giustifica la sua condanna al risarcimento in favore dell'attore del danno da responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3, c.p.c., in misura della somma di € 1.000,00 equitativamente determinata.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da Parte_1
nei confronti della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie la domanda di indennizzo per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di € 9.500,00, oltre ad interessi come in motivazione;
- pone definitivamente la spesa di c.t.u. a carico della convenuta per il suo intero ammontare;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di patrocinio in favore dell'attore, con distrazione in favore dei suoi difensori
9 anticipatari avv. Rosario Pizzarelli e avv. Leonardo Pizzarelli, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.795,23, di cui € 277,23
per gli esborsi documentati ed € 5.518,00 per compenso, oltre al 15%
sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed
IVA o bollo come per legge;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di €
1.000,00 ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 25.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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