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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2430/17
Tribunale Ordinario di Benevento
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 22/05/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
2430/2017
E' comparso dall'avv. CARMINE MONACO in sost. dell'avv. MAGLIO ROSARIO per
[...]
il quale si riporta ai propri scritti difensivi e insiste per Controparte_1
la revoca dell'ordinanza impugnata;
IL GIUDICE
terminata la discussione orale, preso atto dell'allontanamento della parte, il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
Benevento, 22.05.25
Il Giudice
dott.ssa Valeria Protano
R.G.N. 2430/17
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2430 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2017
Tra
, (C.F. Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura allegata in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rosario
Maglio (C.F. , presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lioni C.F._2
(AV) alla Via O.M. De Maio n. 3;
-Attore-
e
, nella persona del Sindaco p.t., con sede in Grottaminarda Controparte_2
(AV), via Alcide De Gasperi, 83035, (C.F. ; P.IVA_1
e
, nella Controparte_3
persona del legale rappresentate p.t., con sede in alla Via dei Due Principati n. 52, (C.F. CP_3
); P.IVA_2
-Convenuti non costituiti-
OGGETTO: altri istituti del diritto delle locazioni;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto
Con atto di citazione del 12.05.17, riassumeva innanzi a Controparte_1 questo Tribunale il giudizio contro l' ed il Controparte_4 [...]
originariamente incardinato innanzi al T.A.R. Sezione Salerno, il quale, con sentenza CP_2 n. 325/2017, aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore di quella del Giudice Ordinario.
Parte attrice agisce al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa disapplicazione e/o dichiarazione di nullità per illegittimità dell'ordinanza n. 09 del 27.09.2016 Cont emessa dal Responsabile dell'Ufficio del Comune di , notificata il 06.10.2016, CP_2 con la quale si comunicava al ricorrente la revoca dell'assegnazione dell'alloggio sito in CP_3
alla Via Fontanelle n.55, dichiarare il diritto di CP_2 Controparte_1
a mantenere l'assegnazione dell'alloggio con le conseguenziali statuizioni.”
[...] CP_3
A fondamento del ricorso deduce le seguenti circostanze:
- essendo già assegnatario in locazione di un alloggio sito nel Comune di CP_3
faceva istanza per la cessione in proprietà dello stesso;
CP_2
- nel corso dell'istruttoria, sulla base di un'indagine demandata dall' all'Agenzia del CP_3
Territorio, emergeva in capo all'attore la titolarità del diritto di proprietà su altri immobili, come da visure allegate (n. T76398 DEL 1.4.2015 e n. T307472 del 10.10.2016; n. T96988 del 1.04.2015);
- in particolare, l'attore è risultato titolare della nuda proprietà dei 55/1000 del fabbricato in di cui al foglio 21, part. 1628, sub. 3,4,5,6,7,8,8,9,10 e proprietario in CP_2
comunione con la moglie di un fabbricato di cui al foglio 22 part. 762, sub. 4, C/2;
- con Ordinanza n. 9 del 27.09.2016 e con successiva ordinanza di correzione n. 11 del
28.10.2016, il Responsabile del III settore del Comune di revocava CP_2
l'assegnazione dell'alloggio IACP in capo all'attore, ordinandone il rilascio in sei mesi dalla notifica del provvedimento per il venir meno del requisito previsto per l'assegnazione degli immobili IACP di cui all'art. 2 lett. C l.r. Campania n. 18/97.
Le parti convenute, pur regolarmente citate, non si sono costituite nel presente giudizio.
Istruita la causa documentalmente, all'odierna udienza, la causa è stata discussa ed è stata pronunciata la seguente sentenza.
Motivi della decisione
In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle parti convenute, il e Controparte_2
lo , le quali, pur regolarmente Controparte_6
citate, non si sono costituite.
La domanda deve essere accolta.
Parte attrice chiede di vedersi riconosciuto il diritto a mantenere l'assegnazione dell'alloggio IACP in questione, previa disapplicazione e/o dichiarazione di nullità per illegittimità delle due ordinanze emesse dal n. 09 del 27.09.2016 e n. 11 del 28.10.2016. Controparte_2 La fattispecie in esame verte in punto di accertamento della sussistenza o meno del requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. c legge Regione Campania n.18/97, che richiede la “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando. E' adeguato l' alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a
95 mq per più di 6 persone.”
In via preliminare, va rilevato che è onere dell'interessato provare il possesso dei requisiti normativamente previsti per l'assegnazione dell'alloggio IACP.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti (v. visure Agenzia delle Entrate n.
T76398 del 1.4.2015, n. T96988 del 1.4.2015, n. T307472 del 10.10. 2016) emerge che parte attrice, al momento della verifica effettuata dall'Ente, è risultato titolare di due immobili: quello di cui al foglio 22, part. 762, sub 4, categoria C/2, acquistato in regime di comunione legale con la moglie e attualmente adibito a deposito dell'attività di commercio al dettaglio Controparte_7
di frutta e verdura, come da relazione del consulente di parte allegata agli atti di causa, e quello di cui al Foglio 21, part. 1628 sub. 3,4,5,6,7,8,9,10 del Catasto dei Fabbricati del Comune di di cui risulta titolare del diritto di nuda proprietaria per la quota pari a 55/1000. CP_2
Quanto al locale di cui al foglio 22 part. 762, si osserva che lo stesso non appare senz'altro adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'attore, trattandosi di un deposito (categoria C/2) e, quindi, di locale non idoneo ad essere adibito ad abitazione (cfr. CTP depositata da parte attrice).
In relazione, invece, ai beni identificati al foglio 21 part. 1628 sub. 3,4,5,6,7,8,9,10 del Catasto dei
Fabbricati del Comune di l'attore, al tempo dell'emanazione dell'ordinanza, CP_2
risultava nudo proprietario per la quota di 55/1000.
Va premesso che, secondo il costate insegnamento della Corte di Cassazione in punto di diritto di nuda proprietà, la norma che prevede il requisito della non titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale ai fini dell'assegnazione dell'alloggio in questione, “attribuisce rilievo ostativo al diritto non tanto in relazione al suo contenuto, bensì quale indice di una disponibilità economica incompatibile col regime di assistenza abitativa;
ne consegue che tale requisito deve intendersi riferito sia alla proprietà, sia alla "nuda proprietà" di un immobile gravato da usufrutto altrui, sia all'acquisto della piena proprietà di un bene al quale faccia poi seguito la costituzione di un usufrutto in favore di altri, dovendosi evitare che le abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno” (cfr. Cass. n.
10017/2023).
Ebbene, venendo al caso di specie, anche a voler ritenere, in difetto di prova contraria sul punto da parte dell'attore, che detti beni fossero adeguati alle esigenze abitative del nucleo familiare (in particolare, le unità immobiliari identificate con i sub. 5,6,7 e 8, accatastate come A/2 e aventi consistenza, rispettivamente, di 6 vani, 5,5 vani, 6 vani e 5,5 vani), e a prescindere da qualsivoglia valutazione in punto di concreta disponibilità del bene giacchè irrilevante ai fini del decidere (cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV , 21/02/2005 , n. 552, per cui “deve escludersi il diritto di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a chi sia proprietario di un alloggio con caratteristiche tali da farlo ritenere per legge adeguato alle sue esigenze, restando irrilevante che
l'interessato non abbia la concreta disponibilità dell'immobile di proprietà per essere stato assegnato in sede di separazione giudiziale al coniuge”), si osserva che la titolarità del diritto di nuda proprietà per una quota infinitesimale, ossia per 55/1000, non possa considerarsi un indice di disponibilità economica incompatibile con il requisito dell'impossidenza.
La giurisprudenza ha avuto modo di osservare al riguardo che “il requisito della non titolarità di altra abitazione richiesto dalla normativa in oggetto, non è escluso dalla circostanza che
l'aspirante sia comproprietario di un alloggio, potendo questa situazione ben essere assimilata a quella del proprietario ove, avuto riguardo all'entità della quota ed alla consistenza dell'immobile, si possa ritenere che l'interessato, ove usasse il suo potere di chiedere lo scioglimento della comunione, diverrebbe proprietario di un immobile avente le caratteristiche cui la legge ricollega
l'adeguatezza” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 21/02/2005, ud. 02/11/2004, dep. 21/02/2005,
n.552).
E ancora, “l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale non può essere intesa nel senso che la proprietà escludente il beneficio deve essere tale da assicurare immediatamente l'uso di altra abitazione, essendo sufficiente che questo uso sia potenzialmente realizzabile, in via diretta o mediante l'utilizzazione ai fini economici della proprietà o comproprietà, consentendo
l'acquisizione di una disponibilità finanziaria idonea o la vendita per un successivo acquisto” (C.S.,
IV, 28 ottobre 1993, n. 951).
Facendo, dunque, applicazione dei suesposti principi, ciò che appare decisivo ai fini della decisione non è tanto l'indisponibilità del bene in comproprietà, quanto, invece, la valutazione relativa all'entità della quota di titolarità del comproprietario e al suo valore economico in un'ottica di monetizzazione. Ed infatti, l'esiguità della quota, nel caso in esame, non consente certamente di ritenere che il comproprietario potesse richiedere lo scioglimento della comunione e realizzare un valore economico tale da assicurargli la possibilità di acquistare un alloggio adeguato.
Si tratta, in definitiva, di un indice di disponibilità economica che appare senz'altro compatibile con il regime di assistenza abitativa.
La domanda di parte attrice merita, quindi, di essere accolta con conseguente disapplicazione delle ordinanze impugnate.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.210,00 a € 26.000,00), relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti del e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda dell'attore con conseguente disapplicazione delle ordinanze impugnate;
- condanna il e lo , in solido, al pagamento Controparte_2 Controparte_3
in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi direttamente in favore dell'avv. Rosario Maglio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Benevento, il 22.05.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano