Sentenza 11 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2019, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/07/2018 del TRIB. RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
viste le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 17/07/2018 il TRIBUNALE di CATANZARO ha rigettato la richiesta di riesame proposta da ER UI contro l'ordinanza del Gip della stessa sede in data 22/06/2018, di applicazione a suo carico della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il Tribunale, nel confermare la valutazione del Gip sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di truffa aggravata dalla minorata difesa e dal danno patrimoniale di rilevante entità, ha disatteso la richiesta di riesame fondata sull'avvenuto risarcimento del danno e sulla esclusione dell'aggravante della minorata difesa, avendo la parte offesa rimesso la querela, rilevando che quest'ultima è persona di 76 anni, e che è stata suggestionata da ER con ricordi risalenti al periodo in cui era in attività come insegnante. Il Tribunale ha poi confermato la sussistenza delle esigenze cautelari, ricavabili dalla reiterazione di reati della stessa specie da parte dell'imputato, tutti realizzati con modalità simili a quelle seguite nell'episodio per cui è processo, che hanno portato a ben 19 precedenti specifici.Propone ricorso ER per erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.. Oggetto della contestazione è che il Tribunale si sarebbe limitato alla mera considerazione dell'età della vittima, senza verificare se tale condizione avesse avuto reale incidenza sulla limitazione della difesa. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Con motivazione logica, esente la censure, il Tribunale - nel confermare la valutazione di sussistenza dell'aggravante in contestazione - non si è limitato a sottolineare l'età anagrafica della parte offesa, ma l'ha ricollegata al luogo di consumazione dell'illecito - l'interno della vettura dell'indagato, ambiente chiuso e di ostacolo alla libertà di movimento - e all'esperienza di lavoro che ER ha richiamato nel momento in cui svolgeva la sua attività truffaldina: un lavoro denso di emozioni come quello di insegnante, il cui ricordo ha destato nella vittima commozione, e quindi debolezza, rendendola particolarmente vulnerabile. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, "in tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio" (Sez. 2, sentenza n. 8998 del 18/11/2014 dep. 02/03/2015, Rv. 262564). In altri termini, viene attribuito "al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità" (Sez. 5, sentenza n. 38347 del 13/07/2011 dep. 24/10/2011 Rv. 250948). Tale valutazione, come si è detto, è stata correttamente effettuata dal Tribunale. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2018 Il Consigliere est. Il Presid nte ArEDO MANTOVANO ANTO,NKD PRESTIPINO sA DEP037/5TO N CANCELLERIA SE