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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2024, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
- Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone
dott.ssa Francesca Caputo
- Giudice est.
- Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 224/2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
TRA
Parte 3 rappresentati e difesi dall' avv.e Parte 2 eParte 1
Antonio Tommaso De Mauro, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 9.4.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.1.2024 le parti indicate in epigrafe hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 653/2020 pubblicata il 28.2.2020 R.G.
11966/2019, come di seguito riportate e trascritte:
1. Il sig. Parte 1 non dovrà versare alla sig.ra Parte 3 alcun assegno mensile di mantenimento. verserà alla sig.ra Parte 3 entro il giorno 15 di ogni mese, 2. Il sig. Parte 1 ' un assegno mensile di mantenimento di Euro 350,00 (trecentocinquanta) per la figlia minore Persona 1 da rivalutarsi annualmente come per legge. '
3. Il sig. Parte 1 verserà direttamente al figlio 'Parte 2 entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento di Euro 650,00 (seicentocinquanta), anch'esso da rivalutarsi annualmente come per legge.
4. La figlia Per 1 continuerà ad essere affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ed il genitore convivente continuerà ad essere la madre, presso la quale sarà confermata la residenza della minore.
La nuova regolamentazione concordata non è in contrasto con i criteri di legge e attiene a diritti disponibili e può, pertanto, essere posta a base della presente decisione.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio delineate nella sentenza n. 653/2020 emessa dall'Ufficio epigrafato in data 28.2.2020 R.G. 11966/2019 secondo le previsioni indicate in motivazione;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 1.5.2024
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Maria Gabriella Perrone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
- Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone
dott.ssa Francesca Caputo
- Giudice est.
- Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 224/2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio
TRA
Parte 3 rappresentati e difesi dall' avv.e Parte 2 eParte 1
Antonio Tommaso De Mauro, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 9.4.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.1.2024 le parti indicate in epigrafe hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 653/2020 pubblicata il 28.2.2020 R.G.
11966/2019, come di seguito riportate e trascritte:
1. Il sig. Parte 1 non dovrà versare alla sig.ra Parte 3 alcun assegno mensile di mantenimento. verserà alla sig.ra Parte 3 entro il giorno 15 di ogni mese, 2. Il sig. Parte 1 ' un assegno mensile di mantenimento di Euro 350,00 (trecentocinquanta) per la figlia minore Persona 1 da rivalutarsi annualmente come per legge. '
3. Il sig. Parte 1 verserà direttamente al figlio 'Parte 2 entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di mantenimento di Euro 650,00 (seicentocinquanta), anch'esso da rivalutarsi annualmente come per legge.
4. La figlia Per 1 continuerà ad essere affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori ed il genitore convivente continuerà ad essere la madre, presso la quale sarà confermata la residenza della minore.
La nuova regolamentazione concordata non è in contrasto con i criteri di legge e attiene a diritti disponibili e può, pertanto, essere posta a base della presente decisione.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio delineate nella sentenza n. 653/2020 emessa dall'Ufficio epigrafato in data 28.2.2020 R.G. 11966/2019 secondo le previsioni indicate in motivazione;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 1.5.2024
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Maria Gabriella Perrone