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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Tania Vettore Giudice dott. Luca Trognacara Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23/2022 promossa da: da
Parte_1 rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Marialaura ALBA del foro di Catania e domiciliata presso lo studio dell' Avv. Mariarosa COZZA del Foro di Venezia
parte attrice contro
CP
parte convenuta -contumace
in punto: Filiazione naturale conclusioni parte attrice : “accertare e dichiarare il consenso del figlio minore
[...] all'azione e al chiesto riconoscimento di paternità, Persona_1
-accertare e dichiarare che il Sig. è il padre naturale di CP Persona_1
[...]
-autorizzare, a norma dell'art. 262 c.c., ad assumere il cognome Persona_1 paterno in aggiunta a quello della madre ed ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile
pagina 1 di 8 del Comune di La Maddalena (SS) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
-emettere ai sensi dell'art. 277 c.c. i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio;
- condannare il Sig. al versamento, in favore della Sig.ra di un importo CP Per_1 determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento di Persona_1 stabilendo altresì la decorrenza del medesimo, ai sensi di Legge;
-determinare l'importo dell'assegno mensile a carico del sig. , con CP condanna dello stesso a versare alla sig.ra . Per_1
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al Sig. , la Sig.ra CP Parte_1 incardinava il presente procedimento chiedendo all'intestato Tribunale di:
-accertare e dichiarare il consenso del figlio minore all'azione e al Persona_1 chiesto riconoscimento di paternità,
-accertare e dichiarare che il Sig. è il padre naturale di CP Persona_1
[...]
-autorizzare, a norma dell'art. 262 c.c., ad assumere il cognome Persona_1 paterno in aggiunta a quello della madre ed ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Maddalena (SS) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
-emettere ai sensi dell'art. 277 c.c. i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio;
- condannare il Sig. al versamento, in favore della Sig.ra di un importo CP Per_1 determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento di Persona_1 stabilendo altresì la decorrenza del medesimo, ai sensi di Legge;
-determinare l'importo dell'assegno mensile a carico del sig. , con CP condanna dello stesso a versare alla sig.ra Per_1
All'udienza di comparizione delle parti del 17.10.2022 a seguito di notifica ex art. 143 cpc veniva dichiarata la contumacia del convenuto.
Alla medesima udienza il Giudice procedeva ad acquisire il consenso al giudizio da parte del figlio all'epoca ancora minore, essendo nato il [...]. Persona_1
La causa proseguiva per via testimoniale con i testi indicati da parte attrice. Il disposto interrogatorio formale non aveva luogo perché parte convenuta pur ritualmente citata (la notifica della ordinanza di ammissione all'interrogatorio formale effettuata all'indirizzo di Mestre, Via Giuseppe Tassini n. 20, veniva ritirata dalla compagna convivente) non compariva in udienza per rendere la prova per interpello.
pagina 2 di 8 All'udienza del 21.06.2024 veniva disposta consulenza tecnica volta ad esprimere la probabilità di paternità di , nominando quale consulente tecnico la Dr.ssa CP
(poi sostituita dal Dott. per Persona_2 Persona_3 Controparte_2 C accettare incarico da della prima CTU designata). CP_4
Neppure le operazioni peritali andavano a buon fine, poiché il convenuto non si sottoponeva a visita peritale per il prelievo di materiale organico, non avendo dato alcun riscontro alla convocazione del CTU, effettuata con raccomandata con RR , non ritirata, e con svariate telefonate e con un messaggio sms, completamente ignorati.
Per quanto sopra esposto la causa è stata riservata alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini di rito.
Il fascicolo è stato trasmesso a mezzo pct al P.M. il quale ha espresso parere positivo all'accoglimento del ricorso con nota depositata il 14.01.2025.
1 Preliminarmente va rilevato che il Tribunale può decidere nel merito atteso che, in corso di causa, è stato acquisito nel rispetto dell'art. 273 c.c. il consenso di
[...]
minore d'età ultraquattordicenne alla data della proposizione della Persona_1 domanda giudiziale, essendo il minore nato il [...], ed essendosi perfezionata la fattispecie notificatoria ai sensi dell'art. 143 cpc in data 2.6.2022, quando il minore aveva ormai 16 anni e 9 mesi
All'udienza del 17.10.2022 ha prestato il suo sostanziale assenso Persona_1 alla procedura, facendo presente che lui stesso era riuscito a rintracciare il padre attraverso il social network F.B.
Va rilevato che in tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto 14 anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente è considerato dalla giurisprudenza di legittimità un requisito del diritto d'azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minore, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o improseguibilità della azione, a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa (sul punto cfr. Cass. Civile n. 472 del 11/01/2023, conforme Cass. Civ. 32309/2018; Cass. Civ. 3935/2012); la suindicata manifestazione di consenso può sopravvenire, pertanto, in qualsiasi momento ed è necessaria e sufficiente che sussista al momento della decisione, ma non può validamente prestarsi fuori dal processo, né può essere desunto da fatti e comportamenti estranei ad esso (cfr. giurisprudenza citata). Alla necessaria prestazione del consenso non osta il fatto che l'interessato abbia raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio;
sempre che questo fatto (compimento della maggiore età) non abbia prodotto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
è divenuto maggiorenne in data 10.09.2023 nelle more tra Persona_1
l'udienza di escussione testi, avvenuta in data 17.05.2022 e l'incarico conferito al CTU per l'esame genetico in data 21.11.2023, ma tale evento non è stato dichiarato né
pagina 3 di 8 notificato alle altre parti processuali dal procuratore dell'attrice (che ha agito quale legale rappresentante del figlio minore), ragione per cui il processo è regolarmente proseguito.
In merito si rileva che come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione civile n. 15323/2003) il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, con il conseguente acquisto della capacità processuale e la conseguente cessazione della rappresentanza legale dei genitori o del tutore, rientra tra le cause interruttive del processo indicate nell'art. 299 c.p.c. e richiamate dall'art. 300 c.p.c., applicabile nella specie, atteso che l'evento interruttivo è intervenuto nelle more del procedimento. Nondimeno, verificatosi l'evento interruttivo e mancata la dichiarazione o notificazione dell'evento medesimo da parte del procuratore, la posizione della parte cui l'evento si riferisce rimane stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice, in virtù del principio della ultrattività della procura "ad litem", cosicché permane la rappresentanza processuale del rappresentante legale.
Per di più, proprio con riguardo al giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che "nonostante il carattere 'personalissimo" ("ex" art. 270 c.c.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica” (cfr sul punto Cass. Civ. 10131 del 14.05.2005; conformi Cass. Civ. 1268/2003; Cass. Civ. 1646/2001, Cass. Civ. 9277/1994).
Chiarito tale aspetto di ordine preliminare, si ritiene di poter affrontare il merito delle domande.
2. Nel merito la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e va accolta. Si premette che l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, ai sensi dell'art. 269 c.c., comma 2, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava il riconoscimento di paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione della madre, come pure l'esistenza di rapporti tra madre e preteso padre possono, però, concorrere, in uno ad altri elementi presuntivi, a formare il convincimento del giudice. Essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre, la prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni.
pagina 4 di 8 Nel caso in esame il rapporto di paternità tra il minore e Persona_1 CP
deve ritenersi provata alla luce delle seguenti risultanze processuali da cui può
[...] inferirsi il rapporto di paternità. In primo luogo le prove testimoniali assunte alla udienza del 17.05.2023 hanno confermato la sussistenza di un rapporto sentimentale e di frequentazione tra e nel periodo strettamente Parte_1 CP antecedente alla nascita di avvenuta in data 10.09.2005. In particolare la Persona_1 teste amica e collega di lavoro di parte attrice ha confermato che tra l'attrice ed Tes_1 il convenuto vi era stata una relazione sentimentale e di avere conosciuto quest'ultimo nel 2004 quando il predetto convenuto si recava a trovare parte attrice nel luogo di lavoro (“Bingo” di Mestre), e per averlo personalmente frequentato insieme alla Sig.ra
La teste haa inoltre confermato che parte convenuta era conosciuto col Per_1 Tes_2 nome di “ .La relazione sentimentale tra le due parti nel corso del 2004 è Per_4 stato pure confermato dalla madre della attrice, per avere ospitato la figlia CP_5 ed il Sig. in veste di compagno/fidanzato a La Maddalena (SS), in Sicilia, CP sia in estate per un paio di giorni, che in ottobre dell'anno in questione, in occasione del matrimonio del fratello della Sig.ra .Entrambi i testi citati hanno inoltre Per_1 confermato che la relazione tra la Sig.ra ed il Sig. si Parte_1 CP era bruscamente interrotta nel dicembre del 2004, quando il convenuto dopo aver affermato che doveva rientrare nel paese di origine, Macedonia, aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile al telefono e non facendosi più vedere (cfr deposizioni e del 17.05.2023). E' stato inoltre confermato tramite la Tes_1 CP_5 deposizione del teste , attuale compagno di che il Testimone_3 Parte_1 figlio era riuscito a rintracciare il padre tramite FB, prendendo Persona_1 dapprima contatti con uno dei tre figli di quest'ultimo, per avere sul social network un profilo recante il nominativo di con cui il convenuto si faceva chiamare dalla Per_4
Sig.ra all'epoca della relazione sentimentale. Tramite il suindicato contatto Per_1 Per_1
era risalito al convenuto facendosi dare il numero di telefono. Da allora, erano
[...] quindi cominciati i contatti telefonici tra e ,. Pure la Sig.ra Persona_1 CP era riuscita a parlare col convenuto e comunicargli che avevano un figlio in Per_1 comune, ossia , ricevendo da tale notizia un riscontro, che almeno Persona_1 all'epoca era apparso positivo. Il teste ha altresì riferito che Testimone_3 CP
aveva manifestato alla ex compagna di sentirsi dispiaciuto per non essersi mai
[...] occupato del loro figlio , e che il convenuto aveva invitato a Venezia, non Persona_1 appena superato il periodo di emergenza epidemiologica Covid -19, proprio allo scopo di iniziare ad avere un effettivo rapporto con quest'ultimo. E' altrettanto però emerso che nel dicembre 2020 il Sig. interrompeva bruscamente i rapporti con CP
, smettendo di telefonare e rendendosi irreperibile alle telefonate di Persona_1 quest'ultimo. Quanto emerso in sede testimoniale è ulteriormente avvalorato dalle allegazioni documentali. Gli intercorsi contatti di con uno degli tre Persona_1 figli di e le telefonate svoltesi tra ed il padre risultano Persona_5 Persona_1 provate, rispettivamente, dalla schermata dei messaggi scambiatisi tra i due fratelli nell'ambito del social media e dallo screenshot delle telefonate tra il sig. CP
pagina 5 di 8 e (cfr. docc. 1-2- all.ti memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del Persona_1
15.12.2022). Depone inoltre in senso sfavorevole al convenuto il contegno processuale dallo stesso tenuto. In primo luogo, nonostante la regolare notifica della ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio formale è rimasto contumace, e ciò induce a ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli formulati da parte attrice. Per altro la notifica ex art. 292 cpc è andata a buon fine, essendosi perfezionata in base al II° comma dell'art. 139 cpc mediante copia degli atti consegnati alla attuale convivente del Sig. ). CP
In secondo luogo il convenuto si è sottratto all'accertamento peritale volto a confrontare il suo DNA con quello del minore, nonostante che il CTU, oltre che in via formale mediante R.R. abbia provato contattarlo a mezzo telefono, avvalendosi del numero di utenza facente capo al convenuto ed allegato dalla attrice per comprovare l'esistenza di conversazioni telefoniche tra l'ex compagno ed il figlio;
cosicché il convenuto, in assenza del prelievo del materiale biologico, non ha potuto portare a compimento il proprio incarico. In conseguenza appare ragionevole che il abbia inteso CP sottrarsi agli accertamenti biologici per ostacolare la dimostrazione di paternità, ignorando le convocazioni effettuate dal CTU.
La giurisprudenza anche recente ha, infatti, affermato che la paternità è confermata anche, in via presuntiva, dal rifiuto reiterato del convenuto di sottoporsi ad accertamenti genetici, pur disposti in via giudiziale. Tanto è vero che l'opposizione immotivata del convenuto di sottoporsi all'accertamento ematologico e/o genetico costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, dotato di particolare valore indiziario da poter costituire esso solo la dimostrazione della fondatezza della domanda ex art. 269 c.c. (cfr. Cassazione civile 28886/2019; conformi
Cass. Civ. 6025/2015; Cass. Cov. 5116/2003; Cass. Civ. 2907/2002; Cass. Civ. 13766/2001- Cass. Civ. 692/1998; Cass. Ci. 9307/1997).
Nella specie il convenuto non si è neppure costituito in giudizio ed è stato appunto dichiarato contumace all'esito della notifica ex art. 143 cpc.
Conclusivamente alla luce delle suindicate istanze istruttorie deve ritenersi fondata la domanda dell'attrice, per cui va ritenuto il padre di CP Persona_1
3. Parte attrice ha chiesto a norma dell'art. 262 c.c. che assuma il Persona_1 cognome paterno in aggiunta a quello della madre. Orbene l'art. 262 c.c., comma 2, prevede la mera facoltà del figlio di assumere il cognome del padre, aggiungendolo, postponendolo o sostituendolo a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Tenuto conto della richiesta formulata da parte attrice in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio che era minore alla data di instaurazione del giudizio e che
[...] divenuto nelle more maggiorenne, non ha manifestato alcuna contraria Persona_1 volontà, il Tribunale ritiene di dover disporre che acquisisca il cognome Persona_1 paterno " ." posponendolo quello materno e assumendo quindi le generalità di CP
Persona_6
pagina 6 di 8 4. Procedendo all'esame delle ulteriori domande avanzate da parte attrice, si osserva che quest'ultima ha chiesto la condanna del convenuto al versamento in favore della Sig.ra di un importo determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento Per_1 di figlio . La domanda della madre al rimborso pro quota delle spese di Persona_1 mantenimento sostenute per il mantenimento del figlio è fondata, atteso che il genitore che ha mantenuto da solo il figlio fin dalla nascita, senza il concorso dell'altro, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, tenuto conto che l'obbligazione di mantenimento della prole la cui paternità o maternità sia accertata mediante sentenza, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio stesso e si protrae sino alla proposizione della relativa domanda nel giudizio di riconoscimento della paternità/maternità (cfr. Cass. Civ. n. 7690 del 28.03.2017 in cui testualmente si afferma che “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, giusta l'art. 261 c.c. implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo “status” genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio , con il corollario che l'latro genitore, il quale nel frattempo ha assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato;
conforme Cass. Civ. 15100/2005).
Con riguardo alle modalità di liquidazione la giurisprudenza ha affermato che in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio sino alla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria e può essere determinato con il criterio equitativo (cfr. Cass. Civ. 1657 del 22.07.2014; conforme Cass. Civ. 3916/2011). Nel caso di specie, non sono state né allegate ne provate quali fossero le risorse economiche del convenuto per cui, in mancanza di elementi oggettivi ai quali parametrare l'importo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il presente Collegio, con criterio equitativo, ritiene di determinare l'importo complessivo spettante a parte attrice nella somma di Euro 24.000,00 corrispondenti a 16 annualità di Euro 1.500,00 annue, , pari al periodo intercorso tra la data di nascita e la proposizione della domanda giudiziale.
Infine parte attrice ha richiesto al Tribunale di determinare l'importo dell'assegno mensile da porre a carico del Sig. in favore di . Anche tale CP Persona_1 domanda merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 277 c.c., come sopra indicato, con la sentenza di dichiarazione il figlio ottiene l'accertamento del relativo status, da cui derivano gli effetti giuridici connessi al rapporto genitori -figli, tra cui, indiscutibilmente il diritto al mantenimento ex art. 148 c.c. .
Purtuttavia, non avendo parte attrice né allegato le risorse economiche del convenuto, né le spese che sta ancora continuando a sostenere per il figlio a titolo di Persona_1 mantenimento, appare congruo riconoscere l'importo di Euro 200,00 dalla data della pagina 7 di 8 domanda con condanna del Sig. a versare a parte attrice quanto CP determinato.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto che parte attrice è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 esercente la potestà genitoriale su ogni altra istanza ed eccezione Persona_1 Per_1 disattesa, così provvede:
- dichiara nato in [...] in data [...] padre di CP [...]
nato a [...] il [...] e ordina all'Ufficiale di Stato CP_6 civile di La Maddalena di farne annotazione sull'atto di nascita (atto Nr. 62- Parte I –
Serie A – Anno 2005) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza;
- autorizza ad assumere il cognome paterno in aggiunta a quello Persona_1 della madre e ordina all' Ufficiale di Stato Civile di La Maddalena (SS) di farne annotazione sull'atto di nascita (atto Nr. 62- Parte I – Serie A – Anno 2005) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, e quindi prevedendo che assuma le Persona_1 generalità di Persona_6
-condanna al versamento in favore della Sig.ra CP Parte_1 dell'importo di Euro 24.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna a versare Euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento del CP figlio dalla data della domanda, disponendo che le somme suindicate Persona_1 siano versate in favore della Sig.ra ; Parte_1
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida nell'importo complessivo di € 1.904,50 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi in favore dell' Erario essendo l'attrice stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
-pone definitivamente le spese della CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Venezia, in data 11.03.2025
Il Presidente
Dr.ssa Lisa Micochero
Il Giudice Est.
Dott. Luca Trognacara
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Tania Vettore Giudice dott. Luca Trognacara Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 23/2022 promossa da: da
Parte_1 rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Marialaura ALBA del foro di Catania e domiciliata presso lo studio dell' Avv. Mariarosa COZZA del Foro di Venezia
parte attrice contro
CP
parte convenuta -contumace
in punto: Filiazione naturale conclusioni parte attrice : “accertare e dichiarare il consenso del figlio minore
[...] all'azione e al chiesto riconoscimento di paternità, Persona_1
-accertare e dichiarare che il Sig. è il padre naturale di CP Persona_1
[...]
-autorizzare, a norma dell'art. 262 c.c., ad assumere il cognome Persona_1 paterno in aggiunta a quello della madre ed ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile
pagina 1 di 8 del Comune di La Maddalena (SS) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
-emettere ai sensi dell'art. 277 c.c. i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio;
- condannare il Sig. al versamento, in favore della Sig.ra di un importo CP Per_1 determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento di Persona_1 stabilendo altresì la decorrenza del medesimo, ai sensi di Legge;
-determinare l'importo dell'assegno mensile a carico del sig. , con CP condanna dello stesso a versare alla sig.ra . Per_1
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato al Sig. , la Sig.ra CP Parte_1 incardinava il presente procedimento chiedendo all'intestato Tribunale di:
-accertare e dichiarare il consenso del figlio minore all'azione e al Persona_1 chiesto riconoscimento di paternità,
-accertare e dichiarare che il Sig. è il padre naturale di CP Persona_1
[...]
-autorizzare, a norma dell'art. 262 c.c., ad assumere il cognome Persona_1 paterno in aggiunta a quello della madre ed ordinare all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Maddalena (SS) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
-emettere ai sensi dell'art. 277 c.c. i provvedimenti che si ritengono necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio;
- condannare il Sig. al versamento, in favore della Sig.ra di un importo CP Per_1 determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento di Persona_1 stabilendo altresì la decorrenza del medesimo, ai sensi di Legge;
-determinare l'importo dell'assegno mensile a carico del sig. , con CP condanna dello stesso a versare alla sig.ra Per_1
All'udienza di comparizione delle parti del 17.10.2022 a seguito di notifica ex art. 143 cpc veniva dichiarata la contumacia del convenuto.
Alla medesima udienza il Giudice procedeva ad acquisire il consenso al giudizio da parte del figlio all'epoca ancora minore, essendo nato il [...]. Persona_1
La causa proseguiva per via testimoniale con i testi indicati da parte attrice. Il disposto interrogatorio formale non aveva luogo perché parte convenuta pur ritualmente citata (la notifica della ordinanza di ammissione all'interrogatorio formale effettuata all'indirizzo di Mestre, Via Giuseppe Tassini n. 20, veniva ritirata dalla compagna convivente) non compariva in udienza per rendere la prova per interpello.
pagina 2 di 8 All'udienza del 21.06.2024 veniva disposta consulenza tecnica volta ad esprimere la probabilità di paternità di , nominando quale consulente tecnico la Dr.ssa CP
(poi sostituita dal Dott. per Persona_2 Persona_3 Controparte_2 C accettare incarico da della prima CTU designata). CP_4
Neppure le operazioni peritali andavano a buon fine, poiché il convenuto non si sottoponeva a visita peritale per il prelievo di materiale organico, non avendo dato alcun riscontro alla convocazione del CTU, effettuata con raccomandata con RR , non ritirata, e con svariate telefonate e con un messaggio sms, completamente ignorati.
Per quanto sopra esposto la causa è stata riservata alla decisione del Collegio con assegnazione dei termini di rito.
Il fascicolo è stato trasmesso a mezzo pct al P.M. il quale ha espresso parere positivo all'accoglimento del ricorso con nota depositata il 14.01.2025.
1 Preliminarmente va rilevato che il Tribunale può decidere nel merito atteso che, in corso di causa, è stato acquisito nel rispetto dell'art. 273 c.c. il consenso di
[...]
minore d'età ultraquattordicenne alla data della proposizione della Persona_1 domanda giudiziale, essendo il minore nato il [...], ed essendosi perfezionata la fattispecie notificatoria ai sensi dell'art. 143 cpc in data 2.6.2022, quando il minore aveva ormai 16 anni e 9 mesi
All'udienza del 17.10.2022 ha prestato il suo sostanziale assenso Persona_1 alla procedura, facendo presente che lui stesso era riuscito a rintracciare il padre attraverso il social network F.B.
Va rilevato che in tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto 14 anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente è considerato dalla giurisprudenza di legittimità un requisito del diritto d'azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minore, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o improseguibilità della azione, a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa (sul punto cfr. Cass. Civile n. 472 del 11/01/2023, conforme Cass. Civ. 32309/2018; Cass. Civ. 3935/2012); la suindicata manifestazione di consenso può sopravvenire, pertanto, in qualsiasi momento ed è necessaria e sufficiente che sussista al momento della decisione, ma non può validamente prestarsi fuori dal processo, né può essere desunto da fatti e comportamenti estranei ad esso (cfr. giurisprudenza citata). Alla necessaria prestazione del consenso non osta il fatto che l'interessato abbia raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio;
sempre che questo fatto (compimento della maggiore età) non abbia prodotto l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c..
è divenuto maggiorenne in data 10.09.2023 nelle more tra Persona_1
l'udienza di escussione testi, avvenuta in data 17.05.2022 e l'incarico conferito al CTU per l'esame genetico in data 21.11.2023, ma tale evento non è stato dichiarato né
pagina 3 di 8 notificato alle altre parti processuali dal procuratore dell'attrice (che ha agito quale legale rappresentante del figlio minore), ragione per cui il processo è regolarmente proseguito.
In merito si rileva che come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cassazione civile n. 15323/2003) il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, con il conseguente acquisto della capacità processuale e la conseguente cessazione della rappresentanza legale dei genitori o del tutore, rientra tra le cause interruttive del processo indicate nell'art. 299 c.p.c. e richiamate dall'art. 300 c.p.c., applicabile nella specie, atteso che l'evento interruttivo è intervenuto nelle more del procedimento. Nondimeno, verificatosi l'evento interruttivo e mancata la dichiarazione o notificazione dell'evento medesimo da parte del procuratore, la posizione della parte cui l'evento si riferisce rimane stabilizzata rispetto alle altre parti e al giudice, in virtù del principio della ultrattività della procura "ad litem", cosicché permane la rappresentanza processuale del rappresentante legale.
Per di più, proprio con riguardo al giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che "nonostante il carattere 'personalissimo" ("ex" art. 270 c.c.) dell'azione del figlio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, la sostituzione processuale di lui da parte della persona esercente la potestà genitoriale (nel caso di specie, la madre) non cessa automaticamente allorquando lo stesso raggiunga la maggiore età, se tale circostanza non sia dichiarata in udienza o, comunque, portata a conoscenza delle altre parti mediante notifica” (cfr sul punto Cass. Civ. 10131 del 14.05.2005; conformi Cass. Civ. 1268/2003; Cass. Civ. 1646/2001, Cass. Civ. 9277/1994).
Chiarito tale aspetto di ordine preliminare, si ritiene di poter affrontare il merito delle domande.
2. Nel merito la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità è fondata e va accolta. Si premette che l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, ai sensi dell'art. 269 c.c., comma 2, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava il riconoscimento di paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione della madre, come pure l'esistenza di rapporti tra madre e preteso padre possono, però, concorrere, in uno ad altri elementi presuntivi, a formare il convincimento del giudice. Essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre, la prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni.
pagina 4 di 8 Nel caso in esame il rapporto di paternità tra il minore e Persona_1 CP
deve ritenersi provata alla luce delle seguenti risultanze processuali da cui può
[...] inferirsi il rapporto di paternità. In primo luogo le prove testimoniali assunte alla udienza del 17.05.2023 hanno confermato la sussistenza di un rapporto sentimentale e di frequentazione tra e nel periodo strettamente Parte_1 CP antecedente alla nascita di avvenuta in data 10.09.2005. In particolare la Persona_1 teste amica e collega di lavoro di parte attrice ha confermato che tra l'attrice ed Tes_1 il convenuto vi era stata una relazione sentimentale e di avere conosciuto quest'ultimo nel 2004 quando il predetto convenuto si recava a trovare parte attrice nel luogo di lavoro (“Bingo” di Mestre), e per averlo personalmente frequentato insieme alla Sig.ra
La teste haa inoltre confermato che parte convenuta era conosciuto col Per_1 Tes_2 nome di “ .La relazione sentimentale tra le due parti nel corso del 2004 è Per_4 stato pure confermato dalla madre della attrice, per avere ospitato la figlia CP_5 ed il Sig. in veste di compagno/fidanzato a La Maddalena (SS), in Sicilia, CP sia in estate per un paio di giorni, che in ottobre dell'anno in questione, in occasione del matrimonio del fratello della Sig.ra .Entrambi i testi citati hanno inoltre Per_1 confermato che la relazione tra la Sig.ra ed il Sig. si Parte_1 CP era bruscamente interrotta nel dicembre del 2004, quando il convenuto dopo aver affermato che doveva rientrare nel paese di origine, Macedonia, aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile al telefono e non facendosi più vedere (cfr deposizioni e del 17.05.2023). E' stato inoltre confermato tramite la Tes_1 CP_5 deposizione del teste , attuale compagno di che il Testimone_3 Parte_1 figlio era riuscito a rintracciare il padre tramite FB, prendendo Persona_1 dapprima contatti con uno dei tre figli di quest'ultimo, per avere sul social network un profilo recante il nominativo di con cui il convenuto si faceva chiamare dalla Per_4
Sig.ra all'epoca della relazione sentimentale. Tramite il suindicato contatto Per_1 Per_1
era risalito al convenuto facendosi dare il numero di telefono. Da allora, erano
[...] quindi cominciati i contatti telefonici tra e ,. Pure la Sig.ra Persona_1 CP era riuscita a parlare col convenuto e comunicargli che avevano un figlio in Per_1 comune, ossia , ricevendo da tale notizia un riscontro, che almeno Persona_1 all'epoca era apparso positivo. Il teste ha altresì riferito che Testimone_3 CP
aveva manifestato alla ex compagna di sentirsi dispiaciuto per non essersi mai
[...] occupato del loro figlio , e che il convenuto aveva invitato a Venezia, non Persona_1 appena superato il periodo di emergenza epidemiologica Covid -19, proprio allo scopo di iniziare ad avere un effettivo rapporto con quest'ultimo. E' altrettanto però emerso che nel dicembre 2020 il Sig. interrompeva bruscamente i rapporti con CP
, smettendo di telefonare e rendendosi irreperibile alle telefonate di Persona_1 quest'ultimo. Quanto emerso in sede testimoniale è ulteriormente avvalorato dalle allegazioni documentali. Gli intercorsi contatti di con uno degli tre Persona_1 figli di e le telefonate svoltesi tra ed il padre risultano Persona_5 Persona_1 provate, rispettivamente, dalla schermata dei messaggi scambiatisi tra i due fratelli nell'ambito del social media e dallo screenshot delle telefonate tra il sig. CP
pagina 5 di 8 e (cfr. docc. 1-2- all.ti memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del Persona_1
15.12.2022). Depone inoltre in senso sfavorevole al convenuto il contegno processuale dallo stesso tenuto. In primo luogo, nonostante la regolare notifica della ordinanza che ha ammesso l'interrogatorio formale è rimasto contumace, e ciò induce a ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli formulati da parte attrice. Per altro la notifica ex art. 292 cpc è andata a buon fine, essendosi perfezionata in base al II° comma dell'art. 139 cpc mediante copia degli atti consegnati alla attuale convivente del Sig. ). CP
In secondo luogo il convenuto si è sottratto all'accertamento peritale volto a confrontare il suo DNA con quello del minore, nonostante che il CTU, oltre che in via formale mediante R.R. abbia provato contattarlo a mezzo telefono, avvalendosi del numero di utenza facente capo al convenuto ed allegato dalla attrice per comprovare l'esistenza di conversazioni telefoniche tra l'ex compagno ed il figlio;
cosicché il convenuto, in assenza del prelievo del materiale biologico, non ha potuto portare a compimento il proprio incarico. In conseguenza appare ragionevole che il abbia inteso CP sottrarsi agli accertamenti biologici per ostacolare la dimostrazione di paternità, ignorando le convocazioni effettuate dal CTU.
La giurisprudenza anche recente ha, infatti, affermato che la paternità è confermata anche, in via presuntiva, dal rifiuto reiterato del convenuto di sottoporsi ad accertamenti genetici, pur disposti in via giudiziale. Tanto è vero che l'opposizione immotivata del convenuto di sottoporsi all'accertamento ematologico e/o genetico costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, dotato di particolare valore indiziario da poter costituire esso solo la dimostrazione della fondatezza della domanda ex art. 269 c.c. (cfr. Cassazione civile 28886/2019; conformi
Cass. Civ. 6025/2015; Cass. Cov. 5116/2003; Cass. Civ. 2907/2002; Cass. Civ. 13766/2001- Cass. Civ. 692/1998; Cass. Ci. 9307/1997).
Nella specie il convenuto non si è neppure costituito in giudizio ed è stato appunto dichiarato contumace all'esito della notifica ex art. 143 cpc.
Conclusivamente alla luce delle suindicate istanze istruttorie deve ritenersi fondata la domanda dell'attrice, per cui va ritenuto il padre di CP Persona_1
3. Parte attrice ha chiesto a norma dell'art. 262 c.c. che assuma il Persona_1 cognome paterno in aggiunta a quello della madre. Orbene l'art. 262 c.c., comma 2, prevede la mera facoltà del figlio di assumere il cognome del padre, aggiungendolo, postponendolo o sostituendolo a quello del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Tenuto conto della richiesta formulata da parte attrice in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio che era minore alla data di instaurazione del giudizio e che
[...] divenuto nelle more maggiorenne, non ha manifestato alcuna contraria Persona_1 volontà, il Tribunale ritiene di dover disporre che acquisisca il cognome Persona_1 paterno " ." posponendolo quello materno e assumendo quindi le generalità di CP
Persona_6
pagina 6 di 8 4. Procedendo all'esame delle ulteriori domande avanzate da parte attrice, si osserva che quest'ultima ha chiesto la condanna del convenuto al versamento in favore della Sig.ra di un importo determinato equitativamente a titolo di rimborso per il mantenimento Per_1 di figlio . La domanda della madre al rimborso pro quota delle spese di Persona_1 mantenimento sostenute per il mantenimento del figlio è fondata, atteso che il genitore che ha mantenuto da solo il figlio fin dalla nascita, senza il concorso dell'altro, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, tenuto conto che l'obbligazione di mantenimento della prole la cui paternità o maternità sia accertata mediante sentenza, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio stesso e si protrae sino alla proposizione della relativa domanda nel giudizio di riconoscimento della paternità/maternità (cfr. Cass. Civ. n. 7690 del 28.03.2017 in cui testualmente si afferma che “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, giusta l'art. 261 c.c. implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.. La relativa obbligazione si collega allo “status” genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio , con il corollario che l'latro genitore, il quale nel frattempo ha assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato;
conforme Cass. Civ. 15100/2005).
Con riguardo alle modalità di liquidazione la giurisprudenza ha affermato che in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, il rimborso delle spese spettanti al genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio sino alla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria e può essere determinato con il criterio equitativo (cfr. Cass. Civ. 1657 del 22.07.2014; conforme Cass. Civ. 3916/2011). Nel caso di specie, non sono state né allegate ne provate quali fossero le risorse economiche del convenuto per cui, in mancanza di elementi oggettivi ai quali parametrare l'importo dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, il presente Collegio, con criterio equitativo, ritiene di determinare l'importo complessivo spettante a parte attrice nella somma di Euro 24.000,00 corrispondenti a 16 annualità di Euro 1.500,00 annue, , pari al periodo intercorso tra la data di nascita e la proposizione della domanda giudiziale.
Infine parte attrice ha richiesto al Tribunale di determinare l'importo dell'assegno mensile da porre a carico del Sig. in favore di . Anche tale CP Persona_1 domanda merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 277 c.c., come sopra indicato, con la sentenza di dichiarazione il figlio ottiene l'accertamento del relativo status, da cui derivano gli effetti giuridici connessi al rapporto genitori -figli, tra cui, indiscutibilmente il diritto al mantenimento ex art. 148 c.c. .
Purtuttavia, non avendo parte attrice né allegato le risorse economiche del convenuto, né le spese che sta ancora continuando a sostenere per il figlio a titolo di Persona_1 mantenimento, appare congruo riconoscere l'importo di Euro 200,00 dalla data della pagina 7 di 8 domanda con condanna del Sig. a versare a parte attrice quanto CP determinato.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto che parte attrice è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da in proprio e nella qualità di genitore Parte_1 esercente la potestà genitoriale su ogni altra istanza ed eccezione Persona_1 Per_1 disattesa, così provvede:
- dichiara nato in [...] in data [...] padre di CP [...]
nato a [...] il [...] e ordina all'Ufficiale di Stato CP_6 civile di La Maddalena di farne annotazione sull'atto di nascita (atto Nr. 62- Parte I –
Serie A – Anno 2005) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza;
- autorizza ad assumere il cognome paterno in aggiunta a quello Persona_1 della madre e ordina all' Ufficiale di Stato Civile di La Maddalena (SS) di farne annotazione sull'atto di nascita (atto Nr. 62- Parte I – Serie A – Anno 2005) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, e quindi prevedendo che assuma le Persona_1 generalità di Persona_6
-condanna al versamento in favore della Sig.ra CP Parte_1 dell'importo di Euro 24.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
- condanna a versare Euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento del CP figlio dalla data della domanda, disponendo che le somme suindicate Persona_1 siano versate in favore della Sig.ra ; Parte_1
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida nell'importo complessivo di € 1.904,50 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, da liquidarsi in favore dell' Erario essendo l'attrice stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
-pone definitivamente le spese della CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Venezia, in data 11.03.2025
Il Presidente
Dr.ssa Lisa Micochero
Il Giudice Est.
Dott. Luca Trognacara
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