CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 11813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11813 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25902/2018, proposto da: AN AT, RC SA, AN ES CA, AN AN, domiciliati in Roma Via Donatello 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI, rappresentati e difesi dall'avvocato FILIPPO M. SIRACUSANO;
- ricorrenti -
contro AR AN, EL TE;
- intimati – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MESSINA n. 736/2017, depositata il 03/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere REMO CAPONI. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ROBERTO MUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 11813 Anno 2023 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 05/05/2023 2 di 5 – RG 25902/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 10) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA La controversia ha per oggetto il rispetto delle distanze legali fra edifici. SI AR e EF LL convenivano davanti al Tribunale di Messina Salvatore Mangano, EN TI e Ro- saria Arcidiacono, per l’accertamento dell’illegittimità del fabbricato realizzato dai convenuti in violazione delle distanze legislative e rego- lamentari dalla proprietà AR, per la condanna alla demolizio- ne integrale o delle parti del fabbricato costruite in violazione, nonché per l’accertamento che il fabbricato concretizza una servitù illegittima di veduta obliqua e laterale sulle rispettive proprietà degli attori, non- ché per la condanna all’eliminazione della servitù, oltre al risarcimen- to dei danni. Si costituivano i convenuti, spiegando domande ricon- venzionali: in via subordinata, di accertamento della usucapione del diritto di mantenere la costruzione all’attuale distanza;
in via ricon- venzionale «diretta» domanda di condanna dell’attrice a demolire il fabbricato di sua proprietà, previo accertamento della sua illegittimità per violazione delle distanze, nonché domanda di condanna degli at- tori a risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dalla notifica di un atto di citazione infondato e immotivato. Il giudice di primo gra- do rigettava le domande attoree, accoglieva la riconvenzionale relati- va all’acquisto per usucapione del diritto di mantenere la costruzione nello stato attuale, respingeva le altre riconvenzionali. Su appello principale degli attori e incidentale dei convenuti, la Cor- te di appello di Messina ha condannato i convenuti alla riduzione del loro fabbricato ad altezza non superiore a 7,50 metri e all’eliminazione di ogni veduta sul fabbricato degli attori, ha disposto inoltre la condanna dell’attrice AR alla riduzione del fabbrica- to di sua proprietà all’altezza di 7,50 metri. 3 di 5 – RG 25902/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 10) – Caponi Est. Ricorre in cassazione la parte convenuta, con tre motivi di ricorso. Parte attrice rimane intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto inattendibili alcune testimonianze assunte in primo grado, senza disporre la riapertura dell’istruttoria e una nuova audizione dei testi (si deduce violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CE). Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, poiché aspira a sovrapporre l’apprezzamento di parte delle prove a quello del giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità se – come nella specie – è argomentato con motivazione effettiva, resoluta e coeren- te, secondo i canoni fissati da Cass. Su 8053/2014. Quanto all’obbligo di rinnovare l'istruzione probatoria ove si intenda riformare la senten- za assolutoria di primo grado, invocato dai ricorrenti attraverso l’art. 6 CE e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, esso vige unicamente in ambito penalistico (cfr. Cass. 19430/2016). In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto insussistente la servitù in favore del fabbricato dei convenuti (si deduce violazione degli artt. 873, 905, 1073, 1074, 1158 c.c.). Il secondo motivo è infondato. In primo luogo, si richiama l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello, che non esibi- sce profili sindacabili in sede di legittimità: «il preesistente immobile Mangano era costituito da un fabbricato a due elevazioni fuori terra di cui la concessione edilizia […] aveva assentito la mera ristrutturazio- ne. L’edificio è stato invece totalmente demolito e ricostruito a tre elevazioni fuori terra oltre un piano sottotetto, e quindi modificando la sagoma e soprattutto aumentando la volumetria». 4 di 5 – RG 25902/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 10) – Caponi Est. A questa stregua si tratta di una nuova costruzione, non già di una semplice ristrutturazione, che si verifica in conseguenza di modifica- zioni esclusivamente interne ad un edificio, del quale rimangono inal- terate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura;
né si tratta di una ricostruzione, che si ha al- lorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per demolizione, e l'intervento edilizio si traduca nell'esatto ripristino di queste ultime, senza alcuna variazione rispetto alle dimensioni origi- narie dell'edificio, e in particolare senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, come nel caso di specie, si ha invece una nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di di- stanze vigente al momento della medesima (cfr., tra le altre, Cass. 15041/2018). Da ciò la Corte di appello trae ogni conseguenza cor- retta rilevante nel caso di specie, in particolare in tema di decisione sulla domanda riconvenzionale di usucapione. In conclusione, il secondo motivo è infondato. 3. - Con il terzo motivo si censura che la Corte d’appello abbia con- dannato i ricorrenti alla riduzione del fabbricato ad un’altezza non su- periore a 7,50 metri (si deduce violazione dell’art. 9, co. 2 d.m. 1444/1968). Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, poiché non coglie la ratio decidendi del capo attaccato con la censura di violazione dell’art. 9, co. 2 d.m. 1444/1968. Diversamente da quanto mostra di ritenere la parte ricorrente, la Corte di appello non ha applicato l’art. 9, co. 2 cit., bensì ha persuasivamente aderito alle valutazioni del c.t.u., che non «ha […] preso in considerazione la suddetta normati- va, bensì quella locale delle norme tecniche di attuazione […] vigente alla data dell’intervento» (cfr. sentenza, p. 15). In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 5 di 5 – RG 25902/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 10) – Caponi Est. 4. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, senza liquidazione di spese, poiché la parte vittoriosa è rimasta intimata. Nondimeno, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ri- corrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 20/12/2022.
- ricorrenti -
contro AR AN, EL TE;
- intimati – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MESSINA n. 736/2017, depositata il 03/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere REMO CAPONI. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, ROBERTO MUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 11813 Anno 2023 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 05/05/2023 2 di 5 – RG 25902/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 10) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA La controversia ha per oggetto il rispetto delle distanze legali fra edifici. SI AR e EF LL convenivano davanti al Tribunale di Messina Salvatore Mangano, EN TI e Ro- saria Arcidiacono, per l’accertamento dell’illegittimità del fabbricato realizzato dai convenuti in violazione delle distanze legislative e rego- lamentari dalla proprietà AR, per la condanna alla demolizio- ne integrale o delle parti del fabbricato costruite in violazione, nonché per l’accertamento che il fabbricato concretizza una servitù illegittima di veduta obliqua e laterale sulle rispettive proprietà degli attori, non- ché per la condanna all’eliminazione della servitù, oltre al risarcimen- to dei danni. Si costituivano i convenuti, spiegando domande ricon- venzionali: in via subordinata, di accertamento della usucapione del diritto di mantenere la costruzione all’attuale distanza;
in via ricon- venzionale «diretta» domanda di condanna dell’attrice a demolire il fabbricato di sua proprietà, previo accertamento della sua illegittimità per violazione delle distanze, nonché domanda di condanna degli at- tori a risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dalla notifica di un atto di citazione infondato e immotivato. Il giudice di primo gra- do rigettava le domande attoree, accoglieva la riconvenzionale relati- va all’acquisto per usucapione del diritto di mantenere la costruzione nello stato attuale, respingeva le altre riconvenzionali. Su appello principale degli attori e incidentale dei convenuti, la Cor- te di appello di Messina ha condannato i convenuti alla riduzione del loro fabbricato ad altezza non superiore a 7,50 metri e all’eliminazione di ogni veduta sul fabbricato degli attori, ha disposto inoltre la condanna dell’attrice AR alla riduzione del fabbrica- to di sua proprietà all’altezza di 7,50 metri. 3 di 5 – RG 25902/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 10) – Caponi Est. Ricorre in cassazione la parte convenuta, con tre motivi di ricorso. Parte attrice rimane intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto inattendibili alcune testimonianze assunte in primo grado, senza disporre la riapertura dell’istruttoria e una nuova audizione dei testi (si deduce violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CE). Del primo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, poiché aspira a sovrapporre l’apprezzamento di parte delle prove a quello del giudice di merito, che non è sindacabile in sede di legittimità se – come nella specie – è argomentato con motivazione effettiva, resoluta e coeren- te, secondo i canoni fissati da Cass. Su 8053/2014. Quanto all’obbligo di rinnovare l'istruzione probatoria ove si intenda riformare la senten- za assolutoria di primo grado, invocato dai ricorrenti attraverso l’art. 6 CE e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, esso vige unicamente in ambito penalistico (cfr. Cass. 19430/2016). In conclusione, il primo motivo è inammissibile. 2. - Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia ritenuto insussistente la servitù in favore del fabbricato dei convenuti (si deduce violazione degli artt. 873, 905, 1073, 1074, 1158 c.c.). Il secondo motivo è infondato. In primo luogo, si richiama l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di appello, che non esibi- sce profili sindacabili in sede di legittimità: «il preesistente immobile Mangano era costituito da un fabbricato a due elevazioni fuori terra di cui la concessione edilizia […] aveva assentito la mera ristrutturazio- ne. L’edificio è stato invece totalmente demolito e ricostruito a tre elevazioni fuori terra oltre un piano sottotetto, e quindi modificando la sagoma e soprattutto aumentando la volumetria». 4 di 5 – RG 25902/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 10) – Caponi Est. A questa stregua si tratta di una nuova costruzione, non già di una semplice ristrutturazione, che si verifica in conseguenza di modifica- zioni esclusivamente interne ad un edificio, del quale rimangono inal- terate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura;
né si tratta di una ricostruzione, che si ha al- lorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per demolizione, e l'intervento edilizio si traduca nell'esatto ripristino di queste ultime, senza alcuna variazione rispetto alle dimensioni origi- narie dell'edificio, e in particolare senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, come nel caso di specie, si ha invece una nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di di- stanze vigente al momento della medesima (cfr., tra le altre, Cass. 15041/2018). Da ciò la Corte di appello trae ogni conseguenza cor- retta rilevante nel caso di specie, in particolare in tema di decisione sulla domanda riconvenzionale di usucapione. In conclusione, il secondo motivo è infondato. 3. - Con il terzo motivo si censura che la Corte d’appello abbia con- dannato i ricorrenti alla riduzione del fabbricato ad un’altezza non su- periore a 7,50 metri (si deduce violazione dell’art. 9, co. 2 d.m. 1444/1968). Del terzo motivo è da dichiarare l’inammissibilità, poiché non coglie la ratio decidendi del capo attaccato con la censura di violazione dell’art. 9, co. 2 d.m. 1444/1968. Diversamente da quanto mostra di ritenere la parte ricorrente, la Corte di appello non ha applicato l’art. 9, co. 2 cit., bensì ha persuasivamente aderito alle valutazioni del c.t.u., che non «ha […] preso in considerazione la suddetta normati- va, bensì quella locale delle norme tecniche di attuazione […] vigente alla data dell’intervento» (cfr. sentenza, p. 15). In conclusione, il terzo motivo è inammissibile. 5 di 5 – RG 25902/2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 10) – Caponi Est. 4. - L’inammissibilità o infondatezza di ogni motivo su cui il ricorso si fonda determina l’infondatezza di quest’ultimo nel suo complesso. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, senza liquidazione di spese, poiché la parte vittoriosa è rimasta intimata. Nondimeno, ai sensi dell’art. 13, co.
1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ri- corrente, dell'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 20/12/2022.