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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1458/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
15898/2023 del 28.02.2023 pubbl. il 06.06.2023 promosso da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. William Manuel Zilio e dall'Avv. Giulia C.F._2
Constantini ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in 30124 Venezia, San
Marco 3517, giusta procura in calce al presente atto;
attori in riassunzione contro
1 , (C.F.: , assistito e difeso, come da mandato conferito CP_1 CodiceFiscale_3
in calce alla citazione d'appello dall'Avv. Sergio Gottardo presso lo Studio del quale, in -36061-
Bassano del Grappa (VI), Via Marinali 24, elegge domicilio;
convenuto in riassunzione nonché contro
, in qualità di socio della cessata CA MO S.r.l. in liquidazione , Controparte_2 CP_3
,in qualità di socio della cessata CA MO S.r.l. in liquidazione
[...] Parte_3
in persona del curatore in qualità di socio della cessata CA MO S.r.l. in
[...]
liquidazione , in persona del curatore;
Parte_3
convenuti in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 15898/2023 del 28.02.2023 della Corte di
Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2333/2019.
In punto: azione revocatoria ordinaria .
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia adita, ferma la condanna al pagamento di € 72.000,00 accessori compresi oltre interessi nella misura e secondo le scadenze di cui al D. Lgsl. 231/02 a titolo di compensi professionali a favore dell'Arch. e dell'Ing. giusta il relativo Parte_1 Parte_2
capo della sentenza il N 2333/19 della Corte d'Appello di Venezia, passato in giudicato, in parziale riforma della cennata sentenza ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione con ordinanza n 15898/23 emessa
2 nel procedimento R.G. 26371/19, revocare una delle due vendite oggetto di causa e così - preferibilmente la compravendita Rep. N. 21.705 Racc. N. 7247 del
29.12.2010 stipulata da società CA MO S.r.l. e società oggi Parte_3
, con la quale sono stati ceduti a Parte_3
quest'ultima i seguenti beni immobili siti in Bassano del Grappa, Strada dei Pilati
3, così catastalmente censiti al foglio 35: mapp. 520, sub 26, abitazione piano S1-
T-1; mapp. 520, sub 9, Cat C6, cl. 1, 29 mq, piano S1, mapp. 520 sub 27,
abitazione, piano S1-T-1, mapp. 520 sub 8, Cat C6, cl. 1, 29 mq;
- o, comunque,
alternativamente, la compravendita Rep. N. 21.704 Racc. N.
7.246 del 29.12.2010
stipulata da società CA MO S.r.l. e , con la quale sono stati ceduti CP_1
a quest'ultimo i beni immobili siti in Bassano del Grappa (VI), Strada dei Pilati 9,
al foglio 35: mapp. 521, sub 27, abitazione, piano S1- T-1, mapp 521 sub 19, Cat
C/6, cl. 1, mq 15, Rc Euro 41,06, piano S1; mapp 521, sub. 20, Cat C/6, cl. 1, mq
14, Rc Euro 38,32, piano S1, mapp. 521, sub 18, Cat C/6, cl. 1, mq 12 Rc Euro
32,85, piano S1; - con vittoria di spese ed onorari del giudizio di legittimità, del presente giudizio di riassunzione e dei giudizi di merito di primo e secondo grado.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domane nuove”.
Per parte convenuta in riassunzione:
3 Limitare la disposta revoca ex artt.2901 e sgg. c.c. alla sola compravendita
29.12.2010 nn°21705/7247 di Repertorio/Raccolta Notaio Controparte_4
stipulata tra la CA MO s.r.l. e la disponendo, per l'effetto,
[...] Parte_3
sia la relativa annotazione quale prevista dall'art.2655 c.c. e sia la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa alla ulteriore compravendita rogata il 29.10.2010 ai nn°21704/7246 Rep./Racc. Notaio tra Controparte_4
la Cà MO s.r.l. e che va esonerata dalla revoca. - Dato atto che CP_1
l'appellato in sede di rinvio è risultato vincitore in tutti i pregressi CP_1
giudizi, condannare gli odierni appellanti di rinvio a rifondergli le spese e competenze del giudizio di 1° grado, di 2° grado, di Cassazione e di questo giudizio di rinvio nell'ammontare complessivo di euro 41.140,00, oltre accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'arch. e l'ing. (all'epoca rappresentati in Parte_1 Parte_2
giudizio dallo Studio di cui entrambi erano associati, poi scioltosi il Parte_1
30 dicembre 2018) avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di EN
(ex Tribunale di Bassano del Grappa) , e CA MO s.r.l. per sentirli CP_1
condannare al pagamento del compenso per le prestazioni di progettazione e direzione lavori di un complesso residenziale sito a Bassano del Grappa, da essi prestate , quantificato in euro 150.505,90 e per far dichiarare inefficaci nei loro confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli atti stipulati in data 29.10.2010 con i quali
4 Cà MO s.r.l. aveva venduto due immobili di sua proprietà, l'uno alla Parte_3
di cui era amministratore e l'altro a quest'ultimo personalmente. CP_1
Il Tribunale di EN aveva condannato CA MO s.r.l. al pagamento in favore degli attori della somma di € 72.000,00, a titolo di residuo corrispettivo per i compensi professionali e aveva dichiarato inefficaci nei confronti dei medesimi professionisti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., le due vendite.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e CA MO s.r.l. CP_1
in liquidazione, articolato in quattro motivi: i. mancato riconoscimento di responsabilità professionale per la questione dell'isolamento acustico;
ii. mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 2901, III comma c.c. ; iii. eccesso di revoca;
iv. condanna dei convenuti soccombenti totali alle spese di lite .
Con sentenza n. 2333/19, depositata il 04.06.19 e notificata il 05.06.19, la Corte
d'Appello di Venezia rigettava l'appello confermando integralmente la decisione di primo grado e condannava gli appellati alla rifusione delle spese di lite del grado.
Contro tale sentenza e proponevano Parte_4 CP_1
ricorso per Cassazione articolato in sette motivi:
1.con il primo motivo i ricorrenti deducevano la nullità della sentenza impugnata,
ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per apoditticità/ apparenza della motivazione di
5 rigetto del primo motivo d'appello, con il quale Cà MO aveva contestato che la sua scelta di realizzare un unico muro divisorio, anziché i due previsti nell'originario progetto, fosse stata consapevole, posto che i progettisti non l'avevano informata del carente isolamento acustico che ne sarebbe derivato.
2.Con il secondo motivo, deducevano la nullità, per mancanza assoluta di motivazione o per motivazione comunque perplessa o incomprensibile, della parte della sentenza che ha negato la strumentalità necessaria degli atti;
3. col terzo motivo, deducevano l'omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che il ricorso alle due compravendite era l'unico rimedio attuabile da Cà MO per reperire la liquidità necessaria per pagare i debiti già
scaduti o di imminente scadenza (quali quelli con Banca Popolare EN
derivanti dai mutui ipotecari che oneravano entrambi gli immobili).
4.Col quarto motivo, deducevano la violazione dell'art. 2901 comma 3° cod. civ., per avere la
Corte d'Appello integralmente respinto l'eccezione di esenzione dalla revocatoria nonostante ne avesse riconosciuto i relativi presupposti, quantomeno in relazione ad una delle compravendite;
5.con il quinto motivo, deducevano in via alternativa, l'omesso esame della predetta eccezione;
6 6. col sesto motivo, deducevano la nullità della sentenza impugnata per irriducibile contraddittorietà della motivazione laddove la Corte del merito aveva escluso che l'esenzione potesse riguardare almeno uno dei due atti di vendita;
7. col settimo motivo, deducevano la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione con la quale la Corte d'Appello aveva respinto il terzo mezzo di gravame, volto ad ottenere, in via subordinata, che la revoca fosse disposta per una sola delle due compravendite, non essendo giustificato l'accoglimento della domanda per entrambe in relazione ad un credito liquidato in soli € 72.000,00.
Con ordinanza n.15898/23, pubblicata il 06.06.23, la Corte di Cassazione
dichiarava inammissibile il primo motivo, accoglieva il sesto ed il settimo motivo e dichiarava assorbiti i restanti e cassava la sentenza appellata con rinvio alla Corte
d'Appello di Venezia anche per la statuizione sulle spese del giudizio di
Cassazione.
In particolare, la Corte di Cassazione dichiarava il difetto di coerenza logica della sentenza impugnata “nella parte in cui, dopo aver dato atto che CA MO era
priva delle liquidità occorrenti al pagamento dei debiti già scaduti vantati nei suoi
confronti dai due progettisti e da una società terza, ha negato la strumentalità
necessaria fra entrambe le compravendite e gli intervenuti pagamenti in base al
conclusivo rilievo che, per soddisfare quei debiti, si sarebbe potuto procedere
7 diversamente, quantomeno procedendo alla vendita di uno solo dei due beni: il
giudice d'appello, in palese contraddizione con il precedente assunto, ha dunque
ritenuto che “quantomeno una delle compravendite” sarebbe servita a CA MO
per reperire le liquidità indispensabili all'adempimento delle obbligazioni
scadute”. La Corte riteneva che, considerata la sproporzione tra l'entità del credito vantato dagli attori ed il prezzo delle due compravendite, vi sia stato un eccesso di revoca: “la corte veneziana si è limitata a rilevare che entrambi gli atti hanno leso
le ragioni dei creditori e sono, quindi, da revocarsi senza chiedersi minimamente
se, tenuto conto della non rilevante entità del credito azionato, di gran lunga
inferiore al prezzo al quale erano stati venduti l'uno e l'altro immobile, la
diminuzione della generica garanzia patrimoniale degli attori/appellati non
potesse essere reintegrata mediante la revocatoria di uno solo degli atti
impugnati”.
In sede di riassunzione l'arch. e l'ing. hanno Parte_1 Parte_2
affermato che in conformità ai principi espressi dalla Corte di legittimità doveva essere dichiarata l'inefficacia nei loro confronti di una sola delle due compravendite oggetto di causa, anziché di tutte e due.
Gli attori in riassunzione in sede di rinvio procedevano a quantificare il credito complessivo in euro 143.976,81, così determinato partendo dal credito in linea
8 capitale , nella misura accertata dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello,
pari ad euro 72.000.00, aumentato delle spese processuali dei vari gradi di giudizio e degli interessi;
evidenziavano come fosse preferibile la revoca della compravendita Rep. 21.705, Racc.
7.247 Notaio Dott. del 29.12.2010 da CA MO
S.r.l. a (oggi ) e instavano per Parte_3 Parte_3
la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Si costituiva nel giudizio di rinvio il solo Arch. il quale si associava CP_1
alla richiesta di revoca della predetta vendita e chiedeva la liquidazione delle spese, ritenendo di avere diritto a che fossero liquidate in suo favore, tenuto conto che, sin dal giudizio di primo grado, aveva richiesto e ribadito nei successivi gradi di giudizio, che non venisse revocata la compravendita n°21704/7246 di
Rep./Racc. Notaio così da poter essere ritenuto vincitore in tutti Controparte_4
i gradi.
********
1.All'esito dell'ordinanza della Suprema Corte questa Corte d'Appello è chiamata a individuare l'atto di compravendita da revocare , tenuto conto dell'ammontare del credito azionato e in modo tale da ristabilire una proporzione tra quest'ultimo e il valore (espresso in termini di prezzo) al quale sono stati venduti gli immobili oggetto delle compravendite revocate.
9 1.2. Ciò premesso va rilevato che gli atti di compravendita che sono stati dichiarati inefficaci sono:
a) contratto Rep. N. 21.705 Racc. N. 7247 del 29.12.2010 stipulato da società CA
MO S.r.l. e società con il quale sono stati ceduti a quest'ultima i Parte_3
seguenti beni immobili siti in Bassano del Grappa così catastalmente censiti al foglio 35: mapp. 520, sub 26, piano S1-T-1; mapp. 520, sub 9, Cat C6, cl. 1, 29
mq, piano S1, mapp. 520 sub 27, piano S1-T-1, mapp. 520 sub 8, Cat C6, cl. 1, 29
mq al prezzo di euro 1.000.000,00;
b) contratto Rep. N. 21.704 Racc. N.
7.246 del 29.12.2012 stipulato da società
CA MO S.r.l. e , con il quale sono stati ceduti a quest'ultimo i beni CP_1
immobili siti in Bassano del Grappa (VI) al foglio 35: mapp. 521, sub 27, civ. 9,
piano S1-T-1, mapp 521 sub 19, Cat C/6, cl. 1, mq 15, rc euro 41,06, piano S1;
mapp 521, sub. 20, Cat C/6, cl. 1, mq 14, Rc Euro 38,32, piano S1; mapp 521, sub
18, Cat C/6, cl. 1, mq 12 Rc Euro 32,85, piano S1” al prezzo di euro 350.000,00.
Va altresì considerato che il credito vantato dagli attori in linea capitale ammonta ad euro 72.000,00, così accertato in via definitiva e che lo stesso andrà maggiorato degli interessi nella misura e secondo le scadenze di cui al d.lgs 231/02 oltre alle spese processuali dei vari gradi di giudizio e alle spese di CTU.
10 1.3 La parte attrice in riassunzione ha dedotto che, considerato il lungo tempo decorso dall'avvio dell'azione revocatoria e le maggiori possibilità di successo dell'azione di recupero stante l'esistenza di due unità immobiliari su cui soddisfarsi, appare preferibile la revoca della compravendita Rep. 21.705, Racc.
7.247 Notaio Dott. del 29.12.2010 da CA MO S.r.l. a Controparte_4 Pt_3
(oggi ), ovvero quella indicata sub
[...] Parte_3
a).
A tale indicazione ha prestato adesione anche (“si associa alla CP_1
richiesta principale degli appellanti di rinvio di revocare la sola compravendita
29.12.2010 nn°21705/7247 di Rep./Racc. Notaio stipulata tra Controparte_4
CA MO s.r.l. e la e non anche la compravendita 28.12.2010 Parte_3
nn°21704/7246 Rep./Racc. Notaio stipulata tra la CA MO Controparte_4
s.r.l. e lo stesso ). CP_1
Pertanto, tenuto conto dell'espressa e convergente indicazione delle parti e in conformità del principio enunciato dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio che ha imposto di limitare la revoca ad uno solo dei due atti impugnati, dovrà essere disposta la revoca del solo atto di compravendita così identificato: contratto Rep.
N. 21.705 Racc. N. 7247 del 29.12.2010 stipulato da società CA MO S.r.l. e società con il quale sono stati ceduti a quest'ultima i seguenti beni Parte_3
11 immobili siti in Bassano del Grappa così catastalmente censiti al foglio 35: mapp.
520, sub 26, piano S1-T-1; mapp. 520, sub 9, Cat C6, cl. 1, 29 mq, piano S1, mapp.
520 sub 27, piano S1-T-1, mapp. 520 sub 8, Cat C6, cl. 1, 29 mq al prezzo di euro
1.000.000,00.
2. Le spese di lite sono regolate tenuto conto della soccombenza del convenuto in riassunzione e dell'esito globale del processo (Cass. ord. 29056/2024) e sono liquidate in dispositivo sulla base del valore del credito (ex multis Cass. ord.
n. 3697 del 13/02/2020).
Non vi è motivo di discostarsi da tale criterio posto che la domanda di revoca è
stata dichiarata fondata in ogni grado di giudizio né l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2901, 1 comma c.c. per la revoca delle due compravendite è stato contestato, controvertendosi esclusivamente dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2901, terzo comma c.c.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell' ordinanza n. 15898/2023 della Corte di cassazione,ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
12 - dichiara l'inefficacia nei confronti di parte appellante in riassunzione della seguente compravendita:
contratto Rep. N. 21.705 Racc. N. 7247 del 29.12.2010 stipulato da società CA
MO S.r.l. e società con il quale sono stati ceduti a quest'ultima i Parte_3
seguenti beni immobili siti in Bassano del Grappa così catastalmente censiti al foglio 35: mapp. 520, sub 26, piano S1-T-1; mapp. 520, sub 9, Cat C6, cl. 1, 29
mq, piano S1, mapp. 520 sub 27, piano S1-T-1, mapp. 520 sub 8, Cat C6, cl. 1, 29
mq;
-condanna parte convenuta in riassunzione alla rifusione in favore dell'attore in riassunzione delle spese processuali, che liquida, quanto al primo grado in euro
13.430,00, quanto al grado di appello in euro 9.515,00 quanto al giudizio di legittimità in euro 7.655,00 e quanto alla presente fase di rinvio in euro 9.991,00
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
13
14
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1458/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
15898/2023 del 28.02.2023 pubbl. il 06.06.2023 promosso da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. William Manuel Zilio e dall'Avv. Giulia C.F._2
Constantini ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in 30124 Venezia, San
Marco 3517, giusta procura in calce al presente atto;
attori in riassunzione contro
1 , (C.F.: , assistito e difeso, come da mandato conferito CP_1 CodiceFiscale_3
in calce alla citazione d'appello dall'Avv. Sergio Gottardo presso lo Studio del quale, in -36061-
Bassano del Grappa (VI), Via Marinali 24, elegge domicilio;
convenuto in riassunzione nonché contro
, in qualità di socio della cessata CA MO S.r.l. in liquidazione , Controparte_2 CP_3
,in qualità di socio della cessata CA MO S.r.l. in liquidazione
[...] Parte_3
in persona del curatore in qualità di socio della cessata CA MO S.r.l. in
[...]
liquidazione , in persona del curatore;
Parte_3
convenuti in riassunzione
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 15898/2023 del 28.02.2023 della Corte di
Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2333/2019.
In punto: azione revocatoria ordinaria .
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia adita, ferma la condanna al pagamento di € 72.000,00 accessori compresi oltre interessi nella misura e secondo le scadenze di cui al D. Lgsl. 231/02 a titolo di compensi professionali a favore dell'Arch. e dell'Ing. giusta il relativo Parte_1 Parte_2
capo della sentenza il N 2333/19 della Corte d'Appello di Venezia, passato in giudicato, in parziale riforma della cennata sentenza ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione con ordinanza n 15898/23 emessa
2 nel procedimento R.G. 26371/19, revocare una delle due vendite oggetto di causa e così - preferibilmente la compravendita Rep. N. 21.705 Racc. N. 7247 del
29.12.2010 stipulata da società CA MO S.r.l. e società oggi Parte_3
, con la quale sono stati ceduti a Parte_3
quest'ultima i seguenti beni immobili siti in Bassano del Grappa, Strada dei Pilati
3, così catastalmente censiti al foglio 35: mapp. 520, sub 26, abitazione piano S1-
T-1; mapp. 520, sub 9, Cat C6, cl. 1, 29 mq, piano S1, mapp. 520 sub 27,
abitazione, piano S1-T-1, mapp. 520 sub 8, Cat C6, cl. 1, 29 mq;
- o, comunque,
alternativamente, la compravendita Rep. N. 21.704 Racc. N.
7.246 del 29.12.2010
stipulata da società CA MO S.r.l. e , con la quale sono stati ceduti CP_1
a quest'ultimo i beni immobili siti in Bassano del Grappa (VI), Strada dei Pilati 9,
al foglio 35: mapp. 521, sub 27, abitazione, piano S1- T-1, mapp 521 sub 19, Cat
C/6, cl. 1, mq 15, Rc Euro 41,06, piano S1; mapp 521, sub. 20, Cat C/6, cl. 1, mq
14, Rc Euro 38,32, piano S1, mapp. 521, sub 18, Cat C/6, cl. 1, mq 12 Rc Euro
32,85, piano S1; - con vittoria di spese ed onorari del giudizio di legittimità, del presente giudizio di riassunzione e dei giudizi di merito di primo e secondo grado.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domane nuove”.
Per parte convenuta in riassunzione:
3 Limitare la disposta revoca ex artt.2901 e sgg. c.c. alla sola compravendita
29.12.2010 nn°21705/7247 di Repertorio/Raccolta Notaio Controparte_4
stipulata tra la CA MO s.r.l. e la disponendo, per l'effetto,
[...] Parte_3
sia la relativa annotazione quale prevista dall'art.2655 c.c. e sia la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa alla ulteriore compravendita rogata il 29.10.2010 ai nn°21704/7246 Rep./Racc. Notaio tra Controparte_4
la Cà MO s.r.l. e che va esonerata dalla revoca. - Dato atto che CP_1
l'appellato in sede di rinvio è risultato vincitore in tutti i pregressi CP_1
giudizi, condannare gli odierni appellanti di rinvio a rifondergli le spese e competenze del giudizio di 1° grado, di 2° grado, di Cassazione e di questo giudizio di rinvio nell'ammontare complessivo di euro 41.140,00, oltre accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'arch. e l'ing. (all'epoca rappresentati in Parte_1 Parte_2
giudizio dallo Studio di cui entrambi erano associati, poi scioltosi il Parte_1
30 dicembre 2018) avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di EN
(ex Tribunale di Bassano del Grappa) , e CA MO s.r.l. per sentirli CP_1
condannare al pagamento del compenso per le prestazioni di progettazione e direzione lavori di un complesso residenziale sito a Bassano del Grappa, da essi prestate , quantificato in euro 150.505,90 e per far dichiarare inefficaci nei loro confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli atti stipulati in data 29.10.2010 con i quali
4 Cà MO s.r.l. aveva venduto due immobili di sua proprietà, l'uno alla Parte_3
di cui era amministratore e l'altro a quest'ultimo personalmente. CP_1
Il Tribunale di EN aveva condannato CA MO s.r.l. al pagamento in favore degli attori della somma di € 72.000,00, a titolo di residuo corrispettivo per i compensi professionali e aveva dichiarato inefficaci nei confronti dei medesimi professionisti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., le due vendite.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e CA MO s.r.l. CP_1
in liquidazione, articolato in quattro motivi: i. mancato riconoscimento di responsabilità professionale per la questione dell'isolamento acustico;
ii. mancato riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 2901, III comma c.c. ; iii. eccesso di revoca;
iv. condanna dei convenuti soccombenti totali alle spese di lite .
Con sentenza n. 2333/19, depositata il 04.06.19 e notificata il 05.06.19, la Corte
d'Appello di Venezia rigettava l'appello confermando integralmente la decisione di primo grado e condannava gli appellati alla rifusione delle spese di lite del grado.
Contro tale sentenza e proponevano Parte_4 CP_1
ricorso per Cassazione articolato in sette motivi:
1.con il primo motivo i ricorrenti deducevano la nullità della sentenza impugnata,
ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per apoditticità/ apparenza della motivazione di
5 rigetto del primo motivo d'appello, con il quale Cà MO aveva contestato che la sua scelta di realizzare un unico muro divisorio, anziché i due previsti nell'originario progetto, fosse stata consapevole, posto che i progettisti non l'avevano informata del carente isolamento acustico che ne sarebbe derivato.
2.Con il secondo motivo, deducevano la nullità, per mancanza assoluta di motivazione o per motivazione comunque perplessa o incomprensibile, della parte della sentenza che ha negato la strumentalità necessaria degli atti;
3. col terzo motivo, deducevano l'omesso esame del fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che il ricorso alle due compravendite era l'unico rimedio attuabile da Cà MO per reperire la liquidità necessaria per pagare i debiti già
scaduti o di imminente scadenza (quali quelli con Banca Popolare EN
derivanti dai mutui ipotecari che oneravano entrambi gli immobili).
4.Col quarto motivo, deducevano la violazione dell'art. 2901 comma 3° cod. civ., per avere la
Corte d'Appello integralmente respinto l'eccezione di esenzione dalla revocatoria nonostante ne avesse riconosciuto i relativi presupposti, quantomeno in relazione ad una delle compravendite;
5.con il quinto motivo, deducevano in via alternativa, l'omesso esame della predetta eccezione;
6 6. col sesto motivo, deducevano la nullità della sentenza impugnata per irriducibile contraddittorietà della motivazione laddove la Corte del merito aveva escluso che l'esenzione potesse riguardare almeno uno dei due atti di vendita;
7. col settimo motivo, deducevano la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione con la quale la Corte d'Appello aveva respinto il terzo mezzo di gravame, volto ad ottenere, in via subordinata, che la revoca fosse disposta per una sola delle due compravendite, non essendo giustificato l'accoglimento della domanda per entrambe in relazione ad un credito liquidato in soli € 72.000,00.
Con ordinanza n.15898/23, pubblicata il 06.06.23, la Corte di Cassazione
dichiarava inammissibile il primo motivo, accoglieva il sesto ed il settimo motivo e dichiarava assorbiti i restanti e cassava la sentenza appellata con rinvio alla Corte
d'Appello di Venezia anche per la statuizione sulle spese del giudizio di
Cassazione.
In particolare, la Corte di Cassazione dichiarava il difetto di coerenza logica della sentenza impugnata “nella parte in cui, dopo aver dato atto che CA MO era
priva delle liquidità occorrenti al pagamento dei debiti già scaduti vantati nei suoi
confronti dai due progettisti e da una società terza, ha negato la strumentalità
necessaria fra entrambe le compravendite e gli intervenuti pagamenti in base al
conclusivo rilievo che, per soddisfare quei debiti, si sarebbe potuto procedere
7 diversamente, quantomeno procedendo alla vendita di uno solo dei due beni: il
giudice d'appello, in palese contraddizione con il precedente assunto, ha dunque
ritenuto che “quantomeno una delle compravendite” sarebbe servita a CA MO
per reperire le liquidità indispensabili all'adempimento delle obbligazioni
scadute”. La Corte riteneva che, considerata la sproporzione tra l'entità del credito vantato dagli attori ed il prezzo delle due compravendite, vi sia stato un eccesso di revoca: “la corte veneziana si è limitata a rilevare che entrambi gli atti hanno leso
le ragioni dei creditori e sono, quindi, da revocarsi senza chiedersi minimamente
se, tenuto conto della non rilevante entità del credito azionato, di gran lunga
inferiore al prezzo al quale erano stati venduti l'uno e l'altro immobile, la
diminuzione della generica garanzia patrimoniale degli attori/appellati non
potesse essere reintegrata mediante la revocatoria di uno solo degli atti
impugnati”.
In sede di riassunzione l'arch. e l'ing. hanno Parte_1 Parte_2
affermato che in conformità ai principi espressi dalla Corte di legittimità doveva essere dichiarata l'inefficacia nei loro confronti di una sola delle due compravendite oggetto di causa, anziché di tutte e due.
Gli attori in riassunzione in sede di rinvio procedevano a quantificare il credito complessivo in euro 143.976,81, così determinato partendo dal credito in linea
8 capitale , nella misura accertata dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello,
pari ad euro 72.000.00, aumentato delle spese processuali dei vari gradi di giudizio e degli interessi;
evidenziavano come fosse preferibile la revoca della compravendita Rep. 21.705, Racc.
7.247 Notaio Dott. del 29.12.2010 da CA MO
S.r.l. a (oggi ) e instavano per Parte_3 Parte_3
la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Si costituiva nel giudizio di rinvio il solo Arch. il quale si associava CP_1
alla richiesta di revoca della predetta vendita e chiedeva la liquidazione delle spese, ritenendo di avere diritto a che fossero liquidate in suo favore, tenuto conto che, sin dal giudizio di primo grado, aveva richiesto e ribadito nei successivi gradi di giudizio, che non venisse revocata la compravendita n°21704/7246 di
Rep./Racc. Notaio così da poter essere ritenuto vincitore in tutti Controparte_4
i gradi.
********
1.All'esito dell'ordinanza della Suprema Corte questa Corte d'Appello è chiamata a individuare l'atto di compravendita da revocare , tenuto conto dell'ammontare del credito azionato e in modo tale da ristabilire una proporzione tra quest'ultimo e il valore (espresso in termini di prezzo) al quale sono stati venduti gli immobili oggetto delle compravendite revocate.
9 1.2. Ciò premesso va rilevato che gli atti di compravendita che sono stati dichiarati inefficaci sono:
a) contratto Rep. N. 21.705 Racc. N. 7247 del 29.12.2010 stipulato da società CA
MO S.r.l. e società con il quale sono stati ceduti a quest'ultima i Parte_3
seguenti beni immobili siti in Bassano del Grappa così catastalmente censiti al foglio 35: mapp. 520, sub 26, piano S1-T-1; mapp. 520, sub 9, Cat C6, cl. 1, 29
mq, piano S1, mapp. 520 sub 27, piano S1-T-1, mapp. 520 sub 8, Cat C6, cl. 1, 29
mq al prezzo di euro 1.000.000,00;
b) contratto Rep. N. 21.704 Racc. N.
7.246 del 29.12.2012 stipulato da società
CA MO S.r.l. e , con il quale sono stati ceduti a quest'ultimo i beni CP_1
immobili siti in Bassano del Grappa (VI) al foglio 35: mapp. 521, sub 27, civ. 9,
piano S1-T-1, mapp 521 sub 19, Cat C/6, cl. 1, mq 15, rc euro 41,06, piano S1;
mapp 521, sub. 20, Cat C/6, cl. 1, mq 14, Rc Euro 38,32, piano S1; mapp 521, sub
18, Cat C/6, cl. 1, mq 12 Rc Euro 32,85, piano S1” al prezzo di euro 350.000,00.
Va altresì considerato che il credito vantato dagli attori in linea capitale ammonta ad euro 72.000,00, così accertato in via definitiva e che lo stesso andrà maggiorato degli interessi nella misura e secondo le scadenze di cui al d.lgs 231/02 oltre alle spese processuali dei vari gradi di giudizio e alle spese di CTU.
10 1.3 La parte attrice in riassunzione ha dedotto che, considerato il lungo tempo decorso dall'avvio dell'azione revocatoria e le maggiori possibilità di successo dell'azione di recupero stante l'esistenza di due unità immobiliari su cui soddisfarsi, appare preferibile la revoca della compravendita Rep. 21.705, Racc.
7.247 Notaio Dott. del 29.12.2010 da CA MO S.r.l. a Controparte_4 Pt_3
(oggi ), ovvero quella indicata sub
[...] Parte_3
a).
A tale indicazione ha prestato adesione anche (“si associa alla CP_1
richiesta principale degli appellanti di rinvio di revocare la sola compravendita
29.12.2010 nn°21705/7247 di Rep./Racc. Notaio stipulata tra Controparte_4
CA MO s.r.l. e la e non anche la compravendita 28.12.2010 Parte_3
nn°21704/7246 Rep./Racc. Notaio stipulata tra la CA MO Controparte_4
s.r.l. e lo stesso ). CP_1
Pertanto, tenuto conto dell'espressa e convergente indicazione delle parti e in conformità del principio enunciato dalla Corte di Cassazione in sede di rinvio che ha imposto di limitare la revoca ad uno solo dei due atti impugnati, dovrà essere disposta la revoca del solo atto di compravendita così identificato: contratto Rep.
N. 21.705 Racc. N. 7247 del 29.12.2010 stipulato da società CA MO S.r.l. e società con il quale sono stati ceduti a quest'ultima i seguenti beni Parte_3
11 immobili siti in Bassano del Grappa così catastalmente censiti al foglio 35: mapp.
520, sub 26, piano S1-T-1; mapp. 520, sub 9, Cat C6, cl. 1, 29 mq, piano S1, mapp.
520 sub 27, piano S1-T-1, mapp. 520 sub 8, Cat C6, cl. 1, 29 mq al prezzo di euro
1.000.000,00.
2. Le spese di lite sono regolate tenuto conto della soccombenza del convenuto in riassunzione e dell'esito globale del processo (Cass. ord. 29056/2024) e sono liquidate in dispositivo sulla base del valore del credito (ex multis Cass. ord.
n. 3697 del 13/02/2020).
Non vi è motivo di discostarsi da tale criterio posto che la domanda di revoca è
stata dichiarata fondata in ogni grado di giudizio né l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2901, 1 comma c.c. per la revoca delle due compravendite è stato contestato, controvertendosi esclusivamente dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2901, terzo comma c.c.
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell' ordinanza n. 15898/2023 della Corte di cassazione,ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
12 - dichiara l'inefficacia nei confronti di parte appellante in riassunzione della seguente compravendita:
contratto Rep. N. 21.705 Racc. N. 7247 del 29.12.2010 stipulato da società CA
MO S.r.l. e società con il quale sono stati ceduti a quest'ultima i Parte_3
seguenti beni immobili siti in Bassano del Grappa così catastalmente censiti al foglio 35: mapp. 520, sub 26, piano S1-T-1; mapp. 520, sub 9, Cat C6, cl. 1, 29
mq, piano S1, mapp. 520 sub 27, piano S1-T-1, mapp. 520 sub 8, Cat C6, cl. 1, 29
mq;
-condanna parte convenuta in riassunzione alla rifusione in favore dell'attore in riassunzione delle spese processuali, che liquida, quanto al primo grado in euro
13.430,00, quanto al grado di appello in euro 9.515,00 quanto al giudizio di legittimità in euro 7.655,00 e quanto alla presente fase di rinvio in euro 9.991,00
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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