Sentenza 17 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/11/2022, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2022
N. 01804/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2021, proposto da
CO IU, rappresentato e difeso dall’avvocato Cosimo La Corte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul Decreto Ingiuntivo n. 1438/2017, emesso dalla Corte d’Appello di Lecce, Sezione Promiscua, Magistrato designato dott. M. Petrelli, nel procedimento di cui al n. 255/17, del 19.07.2017, depositato in cancelleria il 25.07.2017, munito di formula esecutiva il 04/08/2017, regolarmente notificato il 22/08/2017, recante la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del Sig. IU CO della somma di € 1.600,00, nonché € 500,00 per compensi del difensore oltre accessori ed € 100,00 per spese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, da IU CO e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma precisata in atti, oltre le spese del procedimento, liquidate in euro 500,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta.
- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
- Nel corso dell’udienza camerale del 21 settembre 2022 il Presidente dava, tra l’altro, avviso di parziale inammissibilità del ricorso con riferimento alla domanda avente ad oggetto le spese di lite e i relativi accessori di legge per i quali la Corte d’Appello di Lecce aveva disposto la distrazione in favore del difensore che non figura quale odierno ricorrente.
2.- Ritenuto che:
- Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte fondato nei termini che seguono.
- Preme rilevare, in primo luogo, che il decreto della Corte di Appello di Lecce n. 1438/2017, depositato il 25.07.2017, a definizione del procedimento n. 255/2017 V.G., nel condannare il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese relative al procedimento liquidate in euro 500,00 per compensi ed euro 100,00 per spese e oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%, ha previsto che le stesse debbano distrarsi in favore del procuratore antistatario nel giudizio svolto ai sensi della c.d. legge NT, cosicché, con riferimento alla suddetta statuizione di condanna, il ricorso qui in esame deve ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
- Per ciò che concerne, invece, il credito indennitario vantato dalla ricorrente, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.
- Va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non essendo stato opposto.
- Il ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24 marzo 2001 n. 89, ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo.
- Così come previsto dall’art. 5 sexies , comma 7, L. n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme di cui al citato decreto.
- Nel merito, quindi, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di Appello di Lecce n. 1438/2017 depositato il 25.07.2017, a definizione del procedimento n. 255/2017 e avverso il quale non è stato proposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. ricorso in opposizione con conseguente passaggio in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate - se e nella misura in cui siano tuttora dovute -, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Per contro, non sussistono i presupposti per la richiesta rivalutazione; ciò in quanto in presenza di un debito di valuta, come nella fattispecie di indennizzo ex lege NT (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 24/10/2018, n. 6163; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 05/10/2022, n. 2545), la rivalutazione può essere accordata solo laddove venga provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi, prova che non è stata fornita dai ricorrenti.
- Per il predetto adempimento si fissa il termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
- Può inoltre, sin d’ora, nominarsi quale commissario ad acta il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato, il quale provvederà all’espletamento dell’incarico nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza - a cura della parte ricorrente - e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione.
- Non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui al comma 8 dell’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Nell’ambito del giudizio di soccombenza, sussistono comunque giustificate ragioni per compensare le spese di lite, considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso veniva a trovarsi (v., tra le ultime, Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6892, secondo cui “ Il TAR può […] anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; v., inoltre, Cons. Stato, Sez. IV, 06/12/2021, n. 8062; Cons. Stato, Sez. IV, 09/10/2019, n. 6888; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 06/09/2021, n. 1340; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24/08/2021, n. 1287; TAR Lazio, Roma, Sez. I- quater , 20/03/2019, n. 3685; 03/04/2018, n. 3644; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 07/02/2019, n. 1616).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione e in parte lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto indicato in epigrafe nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notificazione di questa sentenza.
Nomina inoltre quale commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine fissato, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO