CA
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1324/2020, posta in decisione in data 27.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 20/02/1980 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
PA (PA) in data 30/06/1980, con il patrocinio dell'Avv. PIAZZA MAURO e con elezione di domicilio in via VIA GIUSEPPE ALESSI N 25 90143 PA presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. MESSINA EPIFANIO e dall'Avv. NAMIO FRANCESCO
1 ( ) VIA LIBERTA 107 PA ed elettivamente C.F._3
domiciliata in Palermo P.zza G.nni Amendola 12
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato,
e citavano la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avanti al Tribunale di Palermo, in opposizione all'atto di precetto del 5.2.2015
[...]
per il pagamento dell'importo pari ad €164.827,44, esponendo: che la somma di cui al precetto traeva origine dalle rate impagate del contratto di mutuo fondiario stipulato con l'Istituto di credito convenuto in data 14.7.2009 per l'importo di €
155.000,00; che il tasso di interesse, fissato nella misura del 5,85%, fosse usurario tenuto conto dell'insieme dei costi pattuiti quali l'istruzione pratica, spese di incasso rate, interessi di mora pattuiti sull'intero importo delle rate scadute da conteggiarsi ad un tasso eguale al tasso soglia per tempo vigente, spese per la polizza incendio;
che l'76ISC effettivo fosse pari al 6,235% e , dunque, difforme rispetto a quello pattuito;
che, in ogni caso, il tasso applicato era indeterminato in conseguenza della capitalizzazione degli interessi prevista nel piano di ammortamento;
che la somma precettata era peraltro errata, tenendo conto delle somme già corrisposte.
Ritualmente costituitasi, contestava quanto CP_1 Controparte_1
dedotto dagli opponenti e precisava che i versamenti di complessivi € 11.250,00 erano da imputarsi solo parzialmente alle rate scadute del mutuo precettato, essendo stato convenuto tra le parti un piano di rientro del debito nascente anche da altre esposizioni, derivanti dal saldo negativo del conto corrente n. 4775/196 cointestato agli opponenti e dal mancato pagamento di un prestito personale del solo Parte_1
In merito alle contestazioni sul mutuo, deduceva l'erroneità del calcolo eseguito ai fini della verifica della usurarietà mediante la sommatoria di tutti i tassi e di tutti i
2 costi, anche meramente eventuali, e sottolineava che tasso corrispettivo e tasso di mora non potevano essere sommati, nonché la legittimità della capitalizzazione degli interessi di cui al piano di ammortamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto.
Istruita la causa a mezzo C.T.U. tecnico contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 120 del 10.1.2020, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione.
In motivazione, il Giudice di prime cure precisava che i tassi di interesse – corrispettivi e di mora – dovevano essere separatamente considerati ai fini del raffronto con la soglia usura, non potendosi in alcun caso procedere alla loro sommatoria, né tanto meno essere inclusi costi solo eventuali. Con riguardo al tasso corrispettivo, facendo proprie le conclusioni del CTU, rilevava che lo stesso non superava il tasso soglia usura, considerata anche l'incidenza percentuale su base annua dei costi certi (quali, ad esempio, le spese di istruttoria, di perizia e di incasso rata). Di contro, il tasso di mora risultava superiore alla soglia e, pertanto, il Giudice dichiarava la nullità della clausola e dichiarava non dovuti gli importi pretesi a titoli di interessi di mora ammontanti ad € 4.122,74. Deduceva che la difformità del
TAEG/ISC pattuito e quello applicato non produceva alcuna nullità od inefficacia di clausole e non incideva sulla quantificazione del credito residuo della banca, costituendo solo violazione delle regole di trasparenza bancaria. Infine, riteneva infondata la doglianza sulla capitalizzazione degli interessi, stante la conformità ai parametri del CICR. Ricalcolava, quindi, il debito residuo in € 157.453,34, oltre interessi legali.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e Parte_1 [...]
, con atto di citazione del 9.10.2020, al quale resisteva Pt_2 Controparte_1
[...]
In data 27.6.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con tre distinti motivi di appello, i quali possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi poiché vertono in definitiva sulle medesime questioni, gli appellanti censurano la sentenza:
3 invocando l'applicazione della sanzione della nullità a tutte le clausole riguardanti gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori. In definitiva, gli appellanti mirano a far accertare la gratuità del mutuo, avendo già il primo Giudice, appunto accertato la nullità della clausola riguardante gli interessi di mora, in quanto applica il tasso maggiore di quello soglia di riferimento (usura cd. originaria) e disatteso la domanda per il resto;
ciò perché, così riassumendo il motivo sul punto, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che ai fini della verifica della usurarietà possano considerarsi separatamente le diverse previsioni sugli interessi, corrispettivi e di mora, mentre per quanto previsto dall'art. 1815 c.c. nessun interesse sarebbe dovuto;
per aver il primo Giudice di prime cure ritenuto irrilevante la difformità tra il
TAEG/ISC accertato dal CTU pari al 6,251% e quello indicato in contratto pari al
6,235%. Deducono che tale difformità comporta la nullità delle clausole contrattuali e la sostituzione del tasso applicato ai sensi dell'art. 117 TUB.; per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla teoria del worst case, ossia il peggior scenario possibile per il debitore. Argomentano che, in base a tale teoria, più il tasso corrispettivo è prossimo alla soglia usura tanto più che anche l'applicazione di un modesto spread di mora comporta un worst rate eccedente rispetto alla medesima soglia, con a quel punto la probabilità di scenari negativi per il debitore.
Così riassunte i motivi, l'appello deve essere disatteso per le seguenti ragioni.
Per ciò che concerne la chiesta sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora, contrariamente a quanto addotto dagli appellanti, deve convenirsi con quanto prospettato dal Tribunale, che si è soffermato sulla diversa natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, evidenziando in particolare che ai sensi dell'art. 1815 comma II c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, dovendosi limitare temporalmente la valutazione di usurarietà al momento genetico del contratto: “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 D.L. n. 394/2000).
4 Questi essendo i riferimenti normativi, vale osservare – come anticipato prima – che diversa valutazione va fatta, per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare e alla luce dei rilievi dell'appellante, va evidenziato che le richiamate previsioni normative (e né in questo senso può leggersi la sentenza di Cassazione n.
350/2013, evocata dagli appellanti in prime cure), non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia. Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale
Milano sez. XII 29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato separatamente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come nel caso di specie, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.
In definitiva, come evidenziato dal Tribunale, l'interesse corrispettivo rappresenta appunto il corrispettivo del prestito, l'interesse moratorio assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 II co. c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura, che non opera in proposito alcuna distinzione.
5 Va altresì evidenziato che, su questi aspetti, recente è l'arresto di Cassazione civile SS.UU. 18/9/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata appunto sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando (per quanto qui di interesse) le diverse opzioni ermeneutiche, ha stabilito che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" "Ove
i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista".”; e ancora “invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con
l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace”.
6 Da tali considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata nella sua autonomia rispetto al tasso corrispettivo.
Quanto alle censure sulla difformità del TAEG/ISC, la Suprema Corte ha di recente chiarito che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), altrimenti detto ISC
(Indice Sintetico di Costo), “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione” e che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza (…) non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/5/2023 n. 14000).
Pertanto, “l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca Par e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza
14/2/2023 n. 4597).
Tanto esposto, la clausola relativa agli interessi pattuiti è valida e gli appellanti, non avendo compiutamente allegato e provato danno e non avendo peraltro nemmeno proposto specifica domanda in tal senso, non possono avvalersi della tutela risarcitoria.
Infine, avuto riguardo all'eccezione sviluppata sulla teoria del worst case, questo
Collegio ritiene di aderire alle conclusioni della prevalente giurisprudenza di merito, che si esprime si esprime in termini di assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, di scenari probabilistici e della teoria del worst case. Tale metodologia contempla nella base di calcolo il «peggior scenario possibile, consistente nell'elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente», ossia
7 anche oneri eventuali e da inadempimento mai applicati o irrealizzabili (Trib. Milano
16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Torino 13.9.2017 e
20.3.2018; Trib. Bologna 5.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Lanciano
20.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019, App. Milano 23.4.2019; Trib. Asti 6.8.2019; Trib.
Napoli 28.12.2020; Trib. Roma 1.6.2021; Trib. Firenze 20.4.2022; App. Venezia
1.6.2022 n. 1369).
Tale approccio deriva dall'applicazione inappropriata di formule di calcolo (non previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura) che si basano su inadempimenti astratti, ipotetici e mai verificatisi concretamente. In sostanza, il worst case, secondo la giurisprudenza sopra indicata, è una «operazione sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare, inattendibile e priva di significato».
Difatti, il worst case si pone in palese contrasto con il c.d. principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez. Un., n.
19597/2020), secondo cui il sistema dell'usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come risaputo, al calcolo del tasso soglia usura (stabilito dalle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di usura) non concorrono remunerazioni, commissioni e spese: a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
b) del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi. Le predette Sezioni Unite n. 19597/2020 hanno stabilito che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento: rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente.
Adottando la 'logica' del worst case, si finirebbe per far dipendere la valutazione dell'invalidità (per illiceità) del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione
(usura originaria: vizio genetico).
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di avverso la sentenza n. 120/2020, pronunziata Controparte_1
dal Tribunale di Palermo in data 10.1.2020;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori per il primo grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 13.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1324/2020, posta in decisione in data 27.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 20/02/1980 e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
PA (PA) in data 30/06/1980, con il patrocinio dell'Avv. PIAZZA MAURO e con elezione di domicilio in via VIA GIUSEPPE ALESSI N 25 90143 PA presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. MESSINA EPIFANIO e dall'Avv. NAMIO FRANCESCO
1 ( ) VIA LIBERTA 107 PA ed elettivamente C.F._3
domiciliata in Palermo P.zza G.nni Amendola 12
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato,
e citavano la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
avanti al Tribunale di Palermo, in opposizione all'atto di precetto del 5.2.2015
[...]
per il pagamento dell'importo pari ad €164.827,44, esponendo: che la somma di cui al precetto traeva origine dalle rate impagate del contratto di mutuo fondiario stipulato con l'Istituto di credito convenuto in data 14.7.2009 per l'importo di €
155.000,00; che il tasso di interesse, fissato nella misura del 5,85%, fosse usurario tenuto conto dell'insieme dei costi pattuiti quali l'istruzione pratica, spese di incasso rate, interessi di mora pattuiti sull'intero importo delle rate scadute da conteggiarsi ad un tasso eguale al tasso soglia per tempo vigente, spese per la polizza incendio;
che l'76ISC effettivo fosse pari al 6,235% e , dunque, difforme rispetto a quello pattuito;
che, in ogni caso, il tasso applicato era indeterminato in conseguenza della capitalizzazione degli interessi prevista nel piano di ammortamento;
che la somma precettata era peraltro errata, tenendo conto delle somme già corrisposte.
Ritualmente costituitasi, contestava quanto CP_1 Controparte_1
dedotto dagli opponenti e precisava che i versamenti di complessivi € 11.250,00 erano da imputarsi solo parzialmente alle rate scadute del mutuo precettato, essendo stato convenuto tra le parti un piano di rientro del debito nascente anche da altre esposizioni, derivanti dal saldo negativo del conto corrente n. 4775/196 cointestato agli opponenti e dal mancato pagamento di un prestito personale del solo Parte_1
In merito alle contestazioni sul mutuo, deduceva l'erroneità del calcolo eseguito ai fini della verifica della usurarietà mediante la sommatoria di tutti i tassi e di tutti i
2 costi, anche meramente eventuali, e sottolineava che tasso corrispettivo e tasso di mora non potevano essere sommati, nonché la legittimità della capitalizzazione degli interessi di cui al piano di ammortamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto.
Istruita la causa a mezzo C.T.U. tecnico contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 120 del 10.1.2020, il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione.
In motivazione, il Giudice di prime cure precisava che i tassi di interesse – corrispettivi e di mora – dovevano essere separatamente considerati ai fini del raffronto con la soglia usura, non potendosi in alcun caso procedere alla loro sommatoria, né tanto meno essere inclusi costi solo eventuali. Con riguardo al tasso corrispettivo, facendo proprie le conclusioni del CTU, rilevava che lo stesso non superava il tasso soglia usura, considerata anche l'incidenza percentuale su base annua dei costi certi (quali, ad esempio, le spese di istruttoria, di perizia e di incasso rata). Di contro, il tasso di mora risultava superiore alla soglia e, pertanto, il Giudice dichiarava la nullità della clausola e dichiarava non dovuti gli importi pretesi a titoli di interessi di mora ammontanti ad € 4.122,74. Deduceva che la difformità del
TAEG/ISC pattuito e quello applicato non produceva alcuna nullità od inefficacia di clausole e non incideva sulla quantificazione del credito residuo della banca, costituendo solo violazione delle regole di trasparenza bancaria. Infine, riteneva infondata la doglianza sulla capitalizzazione degli interessi, stante la conformità ai parametri del CICR. Ricalcolava, quindi, il debito residuo in € 157.453,34, oltre interessi legali.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e Parte_1 [...]
, con atto di citazione del 9.10.2020, al quale resisteva Pt_2 Controparte_1
[...]
In data 27.6.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con tre distinti motivi di appello, i quali possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi poiché vertono in definitiva sulle medesime questioni, gli appellanti censurano la sentenza:
3 invocando l'applicazione della sanzione della nullità a tutte le clausole riguardanti gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori. In definitiva, gli appellanti mirano a far accertare la gratuità del mutuo, avendo già il primo Giudice, appunto accertato la nullità della clausola riguardante gli interessi di mora, in quanto applica il tasso maggiore di quello soglia di riferimento (usura cd. originaria) e disatteso la domanda per il resto;
ciò perché, così riassumendo il motivo sul punto, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che ai fini della verifica della usurarietà possano considerarsi separatamente le diverse previsioni sugli interessi, corrispettivi e di mora, mentre per quanto previsto dall'art. 1815 c.c. nessun interesse sarebbe dovuto;
per aver il primo Giudice di prime cure ritenuto irrilevante la difformità tra il
TAEG/ISC accertato dal CTU pari al 6,251% e quello indicato in contratto pari al
6,235%. Deducono che tale difformità comporta la nullità delle clausole contrattuali e la sostituzione del tasso applicato ai sensi dell'art. 117 TUB.; per aver il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla teoria del worst case, ossia il peggior scenario possibile per il debitore. Argomentano che, in base a tale teoria, più il tasso corrispettivo è prossimo alla soglia usura tanto più che anche l'applicazione di un modesto spread di mora comporta un worst rate eccedente rispetto alla medesima soglia, con a quel punto la probabilità di scenari negativi per il debitore.
Così riassunte i motivi, l'appello deve essere disatteso per le seguenti ragioni.
Per ciò che concerne la chiesta sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi di mora, contrariamente a quanto addotto dagli appellanti, deve convenirsi con quanto prospettato dal Tribunale, che si è soffermato sulla diversa natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, evidenziando in particolare che ai sensi dell'art. 1815 comma II c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, dovendosi limitare temporalmente la valutazione di usurarietà al momento genetico del contratto: “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 D.L. n. 394/2000).
4 Questi essendo i riferimenti normativi, vale osservare – come anticipato prima – che diversa valutazione va fatta, per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare e alla luce dei rilievi dell'appellante, va evidenziato che le richiamate previsioni normative (e né in questo senso può leggersi la sentenza di Cassazione n.
350/2013, evocata dagli appellanti in prime cure), non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia. Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale
Milano sez. XII 29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato separatamente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come nel caso di specie, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo.
In definitiva, come evidenziato dal Tribunale, l'interesse corrispettivo rappresenta appunto il corrispettivo del prestito, l'interesse moratorio assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 II co. c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura, che non opera in proposito alcuna distinzione.
5 Va altresì evidenziato che, su questi aspetti, recente è l'arresto di Cassazione civile SS.UU. 18/9/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata appunto sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando (per quanto qui di interesse) le diverse opzioni ermeneutiche, ha stabilito che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" "Ove
i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista".”; e ancora “invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con
l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace”.
6 Da tali considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata nella sua autonomia rispetto al tasso corrispettivo.
Quanto alle censure sulla difformità del TAEG/ISC, la Suprema Corte ha di recente chiarito che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), altrimenti detto ISC
(Indice Sintetico di Costo), “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione” e che “proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza (…) non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/5/2023 n. 14000).
Pertanto, “l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca Par e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza
14/2/2023 n. 4597).
Tanto esposto, la clausola relativa agli interessi pattuiti è valida e gli appellanti, non avendo compiutamente allegato e provato danno e non avendo peraltro nemmeno proposto specifica domanda in tal senso, non possono avvalersi della tutela risarcitoria.
Infine, avuto riguardo all'eccezione sviluppata sulla teoria del worst case, questo
Collegio ritiene di aderire alle conclusioni della prevalente giurisprudenza di merito, che si esprime si esprime in termini di assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, di scenari probabilistici e della teoria del worst case. Tale metodologia contempla nella base di calcolo il «peggior scenario possibile, consistente nell'elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente», ossia
7 anche oneri eventuali e da inadempimento mai applicati o irrealizzabili (Trib. Milano
16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Torino 13.9.2017 e
20.3.2018; Trib. Bologna 5.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Lanciano
20.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019, App. Milano 23.4.2019; Trib. Asti 6.8.2019; Trib.
Napoli 28.12.2020; Trib. Roma 1.6.2021; Trib. Firenze 20.4.2022; App. Venezia
1.6.2022 n. 1369).
Tale approccio deriva dall'applicazione inappropriata di formule di calcolo (non previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di usura) che si basano su inadempimenti astratti, ipotetici e mai verificatisi concretamente. In sostanza, il worst case, secondo la giurisprudenza sopra indicata, è una «operazione sconosciuta alla normativa primaria e regolamentare, inattendibile e priva di significato».
Difatti, il worst case si pone in palese contrasto con il c.d. principio di simmetria elaborato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 16303/2018; Cass., Sez. Un., n.
19597/2020), secondo cui il sistema dell'usura (presunta) è caratterizzato da una esigenza di omogeneità, o simmetria, la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi. Come risaputo, al calcolo del tasso soglia usura (stabilito dalle Istruzioni di Banca d'Italia in materia di usura) non concorrono remunerazioni, commissioni e spese: a) meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi;
b) del tutto irreali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto e subordinati al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito mai verificarsi. Le predette Sezioni Unite n. 19597/2020 hanno stabilito che il tasso di mora rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento: rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente.
Adottando la 'logica' del worst case, si finirebbe per far dipendere la valutazione dell'invalidità (per illiceità) del contratto da accadimenti eventuali e patologici attinenti alla fase di svolgimento del rapporto, in contrasto con il principio per cui l'usurarietà del contratto deve essere valutata al momento della pattuizione
(usura originaria: vizio genetico).
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
8 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di avverso la sentenza n. 120/2020, pronunziata Controparte_1
dal Tribunale di Palermo in data 10.1.2020;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre accessori per il primo grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 13.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9