Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 16.04.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 2377/2025
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Melina n. 28 (Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa, giusta procura ad C.F._1 litem in calce al ricorso, dagli Avv. ti Rosario Luccio (Cod.Fis. ) e C.F._2
Avv. Giacomo Grazioli (Cod.Fis. , presso i quali elettivamente C.F._3 domicilia in Torre del GR (NA) alla Via Vittorio Veneto n. 26;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti;
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 22.02.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status di handicap con connotazione di gravità; negati i benefici in via amministrativa, ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. rubricato al n. 9789/2024 R.G., all'esito del quale il C.T.U. nominato ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento nonché lo status di handicap con connotazione di gravità a far data dal 01.07.2024.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal febbraio 2024, con condanna alle spese di lite. L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la CP_1 stessa. All'odierna udienza, la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
* Nel merito, il motivo di opposizione si fonda sul rilievo che la consulenza tecnica redatta dal
CTU nel procedimento di ATP, pur essendo condivisibile in termini medico-legali, presenta
1
“1) Artrosi polidistrettuale in paziente con discouncoartrosi del rachide in toto , con gonartrosi e coxartrosi bilaterale e con severo deficit della mobilità
2) Ipoacusia di grado medio
3) Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale decadimento cognitivo;
sensorio discretamente conservato
4) Incontinenza urinaria notturna”.
Con riferimento alla valutazione delle singole patologie, il C.T.U. ha precisato che:
“L'istante signora di anni 81 , è presente alle operazioni peritali nella Parte_1 data stabilita;
le condizioni generali sono mediocri , la paziente appare vigile , discretamente orientata nel tempo e nello spazio , ode la mia voce ad un volume appena + alto del sociale alto poiché affetta da ipoacusia . La paziente è affetta da malattia artrosica polidistrettuale a discreto impegno funzionale;
dalla documentazione sanitaria agli atti si evince la presenza di discouncoartrosi polidistrettuale con rachide ipomobile in tutti i distretti esaminati all'esame obiettivo . Coesiste una coxartrosi ed una gonartrosi bilaterale a medio -grave impegno funzionale;
all'esame obiettivo si evidenzia una notevole limitazione funzionale delle anche e delle ginocchia ed un moderato calo del tono , del trofismo e della forza muscolare ai 4 arti;
la postura eretta appare instabile con ricerca di appoggio , la deambulazione avviene a piccoli passi , incerta , con doppio appoggio ed i cambi posturali risultano gravemente impacciati;
la paziente utilizza un deambulatore a 4 ruote per spostarsi dentro e fuori casa regolarmente prescritto dalla ASL di appartenenza . In anamnesi si evidenzia una vasculopatia cerebrale cronica con modesto declino cognitivo in paziente con incontinenza urinaria notturna stabilizzata . Per tale quadro clinico , in considerazione della notevole compromissione della sfera motoria la paziente non è in grado di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita e necessita di assistenza continua”. Ciò premesso, il CTU ha concluso precisando: “dopo attento esame obiettivo ed accurata visione della documentazione sanitaria allegata agli atti, si può valutare la signora
di anni 81 , invalida nella misura del 100% dalla data della domanda Parte_1 amministrativa come da valori tabellari in vigore . A seguito di aggravamento del deficit motorio , si riconosce inoltre la necessità di assistenza continua da LUGLIO 2024 ( 4 mesi prima della visita medica ) . Per tale quadro clinico si riconosce lo stato di portatore di handicap comma 3 art 3 ai fini della L. 104 /92”.
Le deduzioni attoree non risultano sufficienti a contrastare le valutazioni espresse dal CTU in relazione alla individuazione del termine di decorrenza del beneficio dell'indennità di accompagnamento, non avendo l'istante dimostrato le ragioni per le quali il riconoscimento di tale beneficio dovrebbe retroagire al mese di febbraio 2024.
La ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a dedurre che le patologie da cui è affetta,
“peggiorate nel corso del tempo ed espressione allo stato attuale del loro inesorabile
2 carattere evolutivo”, renderebbero “ragionevole ritenere” che “sussistano da ben prima di Luglio 2024”.
La documentazione sanitaria depositata a corredo dell'ATP, richiamata nel ricorso in opposizione e dalla quale emerge l'aggravamento del quadro patologico della ricorrente, è stata, infatti, oggetto di valutazione da parte dell'ausiliare, che ha dato espressamente atto dell'aggravamento del deficit motorio, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per beneficiare delle prestazioni richieste a far data dal mese di Luglio 2024 (prima della visita medica eseguita in data 09.10.2024); trattasi, pertanto, di indagine che si ritiene idonea ed adeguata al fine di valutare la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti nonché la relativa decorrenza. Le motivazioni fornite sul punto dall'ausiliare risultano, dunque, chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate. Con l'opposizione l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione all'individuazione del termine di decorrenza dei benefici richiesti.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
*
Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso proposto sulla decorrenza va rigettato.
La parte ricorrente, pertanto, conformemente alle conclusioni del ctu nominato nella fase di atp, con decorrenza dal 01.07.2024 va dichiarata incapace di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua nonché portatrice di handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
*
Quanto alle spese di lite, la soccombenza reciproca (atteso che, da un lato, l'opposizione sulla retrodatazione è infondata e, dall'altro, è stato riconosciuto il requisito sanitario come
3 accertato dal ctu nella fase di atp) rende equa la compensazione nella misura di 4/5, con CP_ condanna dell' al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione (richiesta all'odierna udienza di discussione).
Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara che dal 01.07.2024 la parte ricorrente è incapace di attendere agli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua e versa in una condizione di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92; CP_
- compensa le spese di lite nella misura di 4/5 e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 480,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di consulenza tecnica come da separato decreto. NAPOLI, 16.04.2025 Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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