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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 233/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 233/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Corrado Correnti, nell'interesse del sig. Parte_1
e dall'avv. Francesco Russo nell'interesse del in Controparte_1 persona del curatore Avv. Biagio Parmaliana, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
28.04.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – provvedimento del 23.05.2022) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, (C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via
San Giovanni n.72, presso lo studio dell'Avv. Corrado Correnti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Attore OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del curatore Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Biagio Parmaliana, elettivamente domiciliato a Barcellona P.G., in via Roma n. 208, presso lo studio dell'Avv. Francesco Russo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- Convenuto OPPOSTO-
Oggetto del procedimento: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle
Pag. 1 a 5 R. G. n. 233/2020
attività processuali svolte.
L'opponente, con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato in data 11.02.2020, ha convenuto in giudizio la Controparte_2
avverso l'atto di precetto notificatogli in data 23.01.2020, recante l'intimazione
[...] al rilascio dell'immobile sito nel Comune di Furnari, complesso “Laura”, contrada
Siena, identificato al NCEU fg. 1 part. 431 sub 17, part. 498 e part. 499 con annesso posto macchina di cui al fg. 1 part. 521 sub. 1, in virtù della sentenza n. 116/2009, emessa e depositata il 17.02/2009 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale era accolta la domanda di simulazione e, per l'effetto, era dichiarata l'inefficacia del contratto di compravendita dell'immobile concluso in data
22.01.2001 in Notar (Rep. 11383, Racc. 2309) tra la ed il sig. Per_1 Controparte_2
. Pt_1
A sostegno della proposta iniziativa, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente sospendere la esecuzione ove, nelle more,
l'intimante dovesse procedere in executivis. Nel merito 1. dichiarare e ritenere inesistente il titolo esecutivo invocato da parte intimante in relazione alla pretesa di rilascio dell'appartamento indicato in premessa sito nel “complesso LAURA” del
Comune di Furnari, fg. 1 part, 431, sub 17, part. 498 e 499 con annesso posto macchina di cui al fg. 1 part. 521 sub 1. dando atto, se del caso, che la relativa decisione è meramente dichiarativa e non di condanna al rilascio;
2. con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di legge.
3. Con riserva di ogni altra azione ed eccezione in relazione alla eccepita nullità del giudizio iscritto al n. 1121/06 RG
Tribunale Barcellona e della conseguente sentenza 116/09.”
L'Opposto in persona del curatore pro tempore avv. Controparte_2
Parmaliana, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
27.9.2020, contestando le domande avanzate dall'Opponente e insistendo per l'integrale rigetto delle domande contenute nell'atto di opposizione a precetto, chiedeva “ritenuto inammissibile, infondato e illegittimo in fatto e in diritto l'atto di opposizione avversario, Voglia rigettarne le domande così come formulate e ritenere il titolo esecutivo (Sentenza n. 116/2009 del Tribunale di Barcellona P.G.) perfettamente valido ai fini dell'esecuzione di rilascio dell'immobile di cui si controverte”.
Pag. 2 a 5 R. G. n. 233/2020
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 233/2020 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI all'udienza di prima comparizione del 28.09.2020, preso atto della comparizione delle parti e viste le loro istanze, rinviava all'udienza del 7.06.2021 concedendo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito di detti termini con provvedimento del 7/07/2021, ritenuta la causa matura per la decisione, si disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2022.
Successivamente era fissata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per la udienza del
27.03.2023 e così poi rimessa a quella dell'11.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) ed incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
Va, in diritto, premesso che la disciplina del titolo esecutivo si trova enunciata nell'art. 474 c.p.c. prevedendone le singole figure, che sono appunto le «sentenze», i
«provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva» (art. 474, n. 1). Ai sensi dell'art.475 c.p.c, le sentenze e gli altri provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli per valere come titolo per l'esecuzione forzata debbono essere muniti di formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
Fra i predetti provvedimenti, quindi, le sentenze devono essere esclusivamente di condanna, provvisoriamente esecutiva ex lege già in primo grado (art. 282) in quanto nulla executio sine titulo, che rappresenta l'unico presupposto per «iniziare»
l'esecuzione forzata rappresentando «il dato di certezza iniziale da cui scaturisce
l'azione esecutiva».
Mancando tale elemento, quindi in carenza di idoneo titolo esecutivo, è ammissibile l'opposizione per difetto originario di titolo esecutivo, ipotesi che ricorre anche nel caso di sentenza non condannatoria come sostenuto dalla S. C., in un caso assimilabile al presente, secondo cui “La sentenza che si limiti a dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, consacrando l'immediata successione del coerede nella sola titolarità del diritto di proprietà, senza nulla disporre in ordine
Pag. 3 a 5 R. G. n. 233/2020
al rilascio dei beni, ha un contenuto meramente dichiarativo, in relazione al quale non può considerarsi idoneo titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. - che esige, invece, una pronunzia di contenuto condannatorio - per ottenere tutela nella forma reintegratoria” (Cass. civ. sez. II. 05/09/1994 n. 7650).
Ciò premesso, nel caso di specie, non può che rilevarsi che il titolo asseritamente ritenuto validamente esecutivo - sentenza n. 116/2009 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. nel giudizio iscritto al n. 1121/2016-, invocato da parte intimante in relazione alla pretesa di rilascio dell'appartamento sito nel complesso “LAURA” del
Comune di Furnari, fg. 1 part, 431, sub 17, part. 498 e 499, sia carente proprio sotto questo aspetto mancando l'ordine di rilascio dell'immobile in questione.
Ed infatti la citata sentenza si limita a dichiarare l'inefficacia del contratto di compravendita stipulato tra , nella qualità di amministratore unico della Parte_2
società “ e nulla disponendo in ordine al rilascio Controparte_1 Parte_1 dell'immobile.
Trattasi, pertanto, di sentenza meramente dichiarativa, e non di condanna e, come tale, non valida in executivis.
Ne consegue che, l'atto di precetto notificato all'opponente in data 23.01.2020 si fonda su un titolo non valido poiché, come detto, la sentenza de qua dichiara solo che il contratto sia nullo e, quindi, privo di effetti giuridici idonei a riottenere la disponibilità dell'immobile.
Pertanto ai fini del giudizio, affinché una sentenza possa costituire un titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, è necessario che il dispositivo della sentenza contenga una condanna esplicita al rilascio. In assenza di tale condanna, non si può considerare la sentenza come idonea a dar luogo a un'esecuzione forzata, anche perché, richiamando un principio della S. C. in un caso simile a quello in esame, si può concludere affermando che “L'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente...” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 23/02/2023, n. 5651), nel senso che la carenza del titolo qui evidenziata può essere dovuta anche ad una mancanza di domanda nel giudizio che
Pag. 4 a 5 R. G. n. 233/2020
la sentenza ha definito, ipotesi in questa sede non verificabile trattandosi di titolo giudiziario passato in giudicato ma che comunque emergerebbe dalla lettura della sentenza medesima.
Né appare pertinente il precedente giurisprudenziale citato da parte opposta da ultimo nelle note scritte datate 10.03.2025 (Cassazione civile, Sez. II, 26/03/2009, n.
7369 - Cassazione civile, Sez. III, 20/02/2018, n. 4007), riferibile –secondo lo scrivente- alla tempistica della esecuzione di una sentenza di accertamento ma sempre avuto riguardo a quanto nella stessa disposto e non ad altro.
L'opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, cpc) va pertanto accolta.
Avuto riguardo all'esito della lite e al tenore della motivazione basata su mutevoli orientamenti giurisprudenziali, si ritiene che sussistano fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali ex art. 92 cpc comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 233/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal sig. avverso il Parte_1
precetto notificato il 23.01.2020 e, per l'effetto, lo dichiara invalido ed inefficace, per carenza del titolo esecutivo;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 10.04.2025
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 233/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Corrado Correnti, nell'interesse del sig. Parte_1
e dall'avv. Francesco Russo nell'interesse del in Controparte_1 persona del curatore Avv. Biagio Parmaliana, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
28.04.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc – provvedimento del 23.05.2022) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, (C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., via
San Giovanni n.72, presso lo studio dell'Avv. Corrado Correnti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Attore OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del curatore Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Biagio Parmaliana, elettivamente domiciliato a Barcellona P.G., in via Roma n. 208, presso lo studio dell'Avv. Francesco Russo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
- Convenuto OPPOSTO-
Oggetto del procedimento: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle
Pag. 1 a 5 R. G. n. 233/2020
attività processuali svolte.
L'opponente, con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato in data 11.02.2020, ha convenuto in giudizio la Controparte_2
avverso l'atto di precetto notificatogli in data 23.01.2020, recante l'intimazione
[...] al rilascio dell'immobile sito nel Comune di Furnari, complesso “Laura”, contrada
Siena, identificato al NCEU fg. 1 part. 431 sub 17, part. 498 e part. 499 con annesso posto macchina di cui al fg. 1 part. 521 sub. 1, in virtù della sentenza n. 116/2009, emessa e depositata il 17.02/2009 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale era accolta la domanda di simulazione e, per l'effetto, era dichiarata l'inefficacia del contratto di compravendita dell'immobile concluso in data
22.01.2001 in Notar (Rep. 11383, Racc. 2309) tra la ed il sig. Per_1 Controparte_2
. Pt_1
A sostegno della proposta iniziativa, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Preliminarmente sospendere la esecuzione ove, nelle more,
l'intimante dovesse procedere in executivis. Nel merito 1. dichiarare e ritenere inesistente il titolo esecutivo invocato da parte intimante in relazione alla pretesa di rilascio dell'appartamento indicato in premessa sito nel “complesso LAURA” del
Comune di Furnari, fg. 1 part, 431, sub 17, part. 498 e 499 con annesso posto macchina di cui al fg. 1 part. 521 sub 1. dando atto, se del caso, che la relativa decisione è meramente dichiarativa e non di condanna al rilascio;
2. con vittoria di spese e compensi professionali con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di legge.
3. Con riserva di ogni altra azione ed eccezione in relazione alla eccepita nullità del giudizio iscritto al n. 1121/06 RG
Tribunale Barcellona e della conseguente sentenza 116/09.”
L'Opposto in persona del curatore pro tempore avv. Controparte_2
Parmaliana, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
27.9.2020, contestando le domande avanzate dall'Opponente e insistendo per l'integrale rigetto delle domande contenute nell'atto di opposizione a precetto, chiedeva “ritenuto inammissibile, infondato e illegittimo in fatto e in diritto l'atto di opposizione avversario, Voglia rigettarne le domande così come formulate e ritenere il titolo esecutivo (Sentenza n. 116/2009 del Tribunale di Barcellona P.G.) perfettamente valido ai fini dell'esecuzione di rilascio dell'immobile di cui si controverte”.
Pag. 2 a 5 R. G. n. 233/2020
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 233/2020 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI all'udienza di prima comparizione del 28.09.2020, preso atto della comparizione delle parti e viste le loro istanze, rinviava all'udienza del 7.06.2021 concedendo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'esito di detti termini con provvedimento del 7/07/2021, ritenuta la causa matura per la decisione, si disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.05.2022.
Successivamente era fissata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per la udienza del
27.03.2023 e così poi rimessa a quella dell'11.03.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) ed incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
Va, in diritto, premesso che la disciplina del titolo esecutivo si trova enunciata nell'art. 474 c.p.c. prevedendone le singole figure, che sono appunto le «sentenze», i
«provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva» (art. 474, n. 1). Ai sensi dell'art.475 c.p.c, le sentenze e gli altri provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli per valere come titolo per l'esecuzione forzata debbono essere muniti di formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
Fra i predetti provvedimenti, quindi, le sentenze devono essere esclusivamente di condanna, provvisoriamente esecutiva ex lege già in primo grado (art. 282) in quanto nulla executio sine titulo, che rappresenta l'unico presupposto per «iniziare»
l'esecuzione forzata rappresentando «il dato di certezza iniziale da cui scaturisce
l'azione esecutiva».
Mancando tale elemento, quindi in carenza di idoneo titolo esecutivo, è ammissibile l'opposizione per difetto originario di titolo esecutivo, ipotesi che ricorre anche nel caso di sentenza non condannatoria come sostenuto dalla S. C., in un caso assimilabile al presente, secondo cui “La sentenza che si limiti a dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, consacrando l'immediata successione del coerede nella sola titolarità del diritto di proprietà, senza nulla disporre in ordine
Pag. 3 a 5 R. G. n. 233/2020
al rilascio dei beni, ha un contenuto meramente dichiarativo, in relazione al quale non può considerarsi idoneo titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. - che esige, invece, una pronunzia di contenuto condannatorio - per ottenere tutela nella forma reintegratoria” (Cass. civ. sez. II. 05/09/1994 n. 7650).
Ciò premesso, nel caso di specie, non può che rilevarsi che il titolo asseritamente ritenuto validamente esecutivo - sentenza n. 116/2009 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. nel giudizio iscritto al n. 1121/2016-, invocato da parte intimante in relazione alla pretesa di rilascio dell'appartamento sito nel complesso “LAURA” del
Comune di Furnari, fg. 1 part, 431, sub 17, part. 498 e 499, sia carente proprio sotto questo aspetto mancando l'ordine di rilascio dell'immobile in questione.
Ed infatti la citata sentenza si limita a dichiarare l'inefficacia del contratto di compravendita stipulato tra , nella qualità di amministratore unico della Parte_2
società “ e nulla disponendo in ordine al rilascio Controparte_1 Parte_1 dell'immobile.
Trattasi, pertanto, di sentenza meramente dichiarativa, e non di condanna e, come tale, non valida in executivis.
Ne consegue che, l'atto di precetto notificato all'opponente in data 23.01.2020 si fonda su un titolo non valido poiché, come detto, la sentenza de qua dichiara solo che il contratto sia nullo e, quindi, privo di effetti giuridici idonei a riottenere la disponibilità dell'immobile.
Pertanto ai fini del giudizio, affinché una sentenza possa costituire un titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, è necessario che il dispositivo della sentenza contenga una condanna esplicita al rilascio. In assenza di tale condanna, non si può considerare la sentenza come idonea a dar luogo a un'esecuzione forzata, anche perché, richiamando un principio della S. C. in un caso simile a quello in esame, si può concludere affermando che “L'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente...” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 23/02/2023, n. 5651), nel senso che la carenza del titolo qui evidenziata può essere dovuta anche ad una mancanza di domanda nel giudizio che
Pag. 4 a 5 R. G. n. 233/2020
la sentenza ha definito, ipotesi in questa sede non verificabile trattandosi di titolo giudiziario passato in giudicato ma che comunque emergerebbe dalla lettura della sentenza medesima.
Né appare pertinente il precedente giurisprudenziale citato da parte opposta da ultimo nelle note scritte datate 10.03.2025 (Cassazione civile, Sez. II, 26/03/2009, n.
7369 - Cassazione civile, Sez. III, 20/02/2018, n. 4007), riferibile –secondo lo scrivente- alla tempistica della esecuzione di una sentenza di accertamento ma sempre avuto riguardo a quanto nella stessa disposto e non ad altro.
L'opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, cpc) va pertanto accolta.
Avuto riguardo all'esito della lite e al tenore della motivazione basata su mutevoli orientamenti giurisprudenziali, si ritiene che sussistano fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali ex art. 92 cpc comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 233/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal sig. avverso il Parte_1
precetto notificato il 23.01.2020 e, per l'effetto, lo dichiara invalido ed inefficace, per carenza del titolo esecutivo;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 10.04.2025
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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