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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Nicola Saracino Presidente relatore dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Marco Genna Consigliere all'udienza del 03/04/2025, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6090 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ), in persona del Vice Presidente Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa, in virtù delle ordinanze presidenziali n. 137 e 138 del
19.10.2021, dall'avv. TORELLI MARCO ( , elettivamente C.F._1 domiciliata in alla via Costa n. 1 presso la Sede dell'Avvocatura Provinciale Pt_1
APPELLANTE
E
( ) in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale, domiciliata in VIA QUATTRO FONTANE 20 00184 ROMA, presso lo studio dell'Avv. CIMINELLI AUGUSTA ( , che la C.F._2
rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, agli Avv.ti CAPRIA
ANTONELLA ( ), MAROCCO TEODORA C.F._3
( ) e C.F._4 Controparte_2
( ) C.F._5
APPELLATA
E
Ing. ( ), domiciliato in Controparte_3 C.F._6
VIA QUATTRO FONTANE 20 00184 ROMA, presso lo studio dell'Avv.
r.g. n. …/.. 1 CIMINELLI AUGUSTA ( , che lo rappresenta e difende, C.F._2
unitamente e disgiuntamente, agli Avv.ti CAPRIA ANTONELLA
( ), MAROCCO TEODORA ( ) e C.F._3 C.F._4
FRAUDATARIO BIAGIO DANIELE ( ) C.F._5
INTERVENUTO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 618/2021 emessa dal Tribunale di
Latina in data 23.03.2021.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Con ricorso, depositato il 6.11.2018, innanzi all'intestato Tribunale, la nonché proponevano opposizione avverso Controparte_4 Controparte_3
l'ordinanza ingiunzione n. 37/2018 notificata il 9.10.2018, emessa dalla di Parte_1
, con la quale era ingiunto di pagare la somma di € 45.000,00 oltre euro 15,49 Pt_1 per le spese, a titolo di sanzione amministrativa, per la violazione di cui all'art. 29 quaterdecies comma 2 d.lgs. 152/2006, in quanto “pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osservava le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.” I ricorrenti come motivo di opposizione, deducevano che alcuna violazione era riscontrabile delle prescrizioni dell'AIA n. 2 ed
11, in quanto l'accesso ai punti E19 ed E45, interessati nel corso dell'accertamento, era garantito da PLE e che entrambi i punti di emissione presentavano almeno una presa di campionamento. Rappresentavano, inoltre, che nelle more tra l'accertamento e
l'emissione della ordinanza ingiunzione erano effettuate le migliorie richieste. Si costituiva in giudizio la , depositando gli atti, chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione, contestando le avverse difese, evidenziando in particolare
l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato.
Deduceva in particolare che in assenza di previsioni nella nota ARPA e nel d.lgs.
81/2008 l'utilizzo della PLE doveva ritenersi escluso per i lavori di campionamento in quota».
All'esito del giudizio il tribunale ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'ordinanza ingiunzione n. 37/2018 emessa dalla Provincia di . Pt_1
r.g. n. …/.. 2 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono:
1. In ordine alla contestazione della violazione della prescrizione AIA n. 2, il tribunale ha ritenuto la stessa non sussistente. Nella fattispecie era stata contestata la mancanza di condizioni di sicurezza nell'accesso ai punti di campionamento che va ricondotta all'inidoneità della PLE (piattaforma di lavoro elevabile) a garantire la sicurezza delle attività di campionamento non essendo la stessa espressamente consentita dalla né dalle prescrizioni AIA, e ritenendo l'Autorità emanante Parte_2
la stessa non compatibile con le lavorazioni in quota. Sul punto, il giudice di prime cure ha rilevato che, in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni di campionamento, le prescrizioni AIA richiedono unicamente l'accessibilità ai punti di campionamento, oltre al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, senza specificare la tipologia di accesso al punto di campionamento;
e per di più, sul punto, anche l' (a differenza di altre regioni che hanno espresso posizioni Parte_2
al riguardo, sebbene divergenti) sarebbe rimasta generica non prescrivendo particolari modalità per l'effettuazione delle operazioni di campionamento.
Il giudice ha ritenuto che, in difetto di un espresso divieto dell'utilizzo della PLE, la stessa possa ritenersi modalità di accesso consentita, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Nel caso di specie, il giudicante ha ritenuto non sussistere, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, una situazione di particolare rischio o pericolo della rilevazione del campionamento mediante PLE (non espressamente esplicitata né nel verbale né nella successiva ordinanza Pt_2
ingiunzione) tanto da ritenere violata la prescrizione n. 2 dell'AIA per non essere garantita l'accessibilità in sicurezza del punto di campionamento;
2. in ordine alla contestazione della violazione della prescrizione AIA n. 11,
l'autorità ha contestato l'inidoneità dei punti di misurazione degli effluenti per il campionamento.
Sul punto, il giudicante di prime cure ha rilevato, alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V B. 652/2021), che il riferimento alla “misurazione” e non al “campionamento”, nella prima parte del co. 10 dell'art. 108 D.lgs. 152/06, sta a significare che negli impianti più complessi l'AIA per r.g. n. …/.. 3 essi prevista può stabilire punti di prelievo aggiuntivi, diversi da quello finale a fini fiscali, nel senso che servono esclusivamente ad un migliore controllo tecnico dell'impianto, ma non rilevando ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.
Il giudicante ha osservato che nel caso di specie l'ispettore ha dato Pt_2 Pt_2
atto che ““è stato eseguito il campionamento dal punto di scarico fiscale dello scarico industriale SF1 e dai punti di scarico delle acque meteoriche MN2 e MN3 di cui sono redatti apposti verbali di prelievo.” Così dagli esiti delle analisi in atti si evince che è stato effettuato il campionamento per i punti E19 e E45.”. Su queste premesse il tribunale ha ritenuto che il prelievo dal punto di campionamento ai fini fiscali sia risultato regolarmente eseguito, mentre la contestata insufficienza delle prese di rilevazione per gli ulteriori punti, afferendo (al contrario) a punti di misurazione, non è idonea, alla luce della citata giurisprudenza, a far scaturire l'irrogazione di sanzioni.
Ha proposto appello la . Parte_1
ha resistito al gravame. Controparte_1
è intervenuto. Controparte_3
All'udienza del giorno 03/04/2025 l'appello è stato discusso e deciso mediante lettura del dispositivo sotto riportato ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
L'appello principale contiene due motivi:
I) il primo è rubricato «Sulla violazione della prescrizione AIA di cui al n. 2:
Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia»; vi si sostiene, quanto alla contestata violazione di cui al n. 2 delle prescrizioni AIA, che il giudice avrebbe errato nel ritenere legittimo l'utilizzo della PLE in quanto non espressamente vietato dall'autorizzazione AIA ritenendolo altresì idoneo a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza. Nello specifico, la rappresenta Parte_1
CP_ di aver eccepito, fin dalla costituzione in primo grado, che la PLE utilizzata da non fosse conforme ai requisiti di Legge in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e di quelle di cui alla Norma Tecnica UNI 13284- 1:03 e che, al riguardo, il giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi. Più dettagliatamente, parte appellante afferma che la normativa ut supra citata prescrive che la piattaforma predisposta ai fini del r.g. n. …/.. 4 campionamento in quota deve avere una portata in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg e, con riferimento al piano di calpestio, stabilisce che ogni lavoratore deve disporre di una superficie di almeno 2 mq e, comunque, che la piattaforma per garantire un'area di lavoro adeguata debba essere di dimensioni generalmente non inferiori a 5 mq. Per contro, risulterebbe per tabulas il mancato
CP rispetto da parte di , nell'utilizzo della PLE in questione, delle prescrizioni in materia di sicurezza atteso che la piattaforma utilizzata aveva una portata massima di
226 kg (come riportato sul Manuale d'suo PLE depositato da parte ricorrente in primo grado) e dimensioni di 0.76 x 1,22 mt, addirittura omologate per soli 0,68 x 1,15 mt
(come da allegato 10 del fascicolo di primo grado del ricorrente);
II) il secondo è rubricato: «Sulla violazione della prescrizione AIA di cui al n. 11:
Omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia: difetto di motivazione;
travisamento dei fatti di causa»; vi si sostiene, quanto alla contestata violazione di cui al n. 11 delle prescrizioni AIA, che il giudice avrebbe erroneamente motivato la sentenza, avendo posto a fondamento della propria decisione un arresto giurisprudenziale elaborato con riferimento a diversa fattispecie concreta e, pertanto, non applicabile al caso che ci occupa. Sul punto, parte appellante sostiene che il caso posto al vaglio del
Consiglio di Stato (Sentenza del Consiglio di Stato n. 652 del 21.1.2021) aveva ad oggetto la legittimità o meno della prescrizione AIA impositiva di ulteriori punti di prelievo/campionamento che rilevassero anche ai fini cd ”fiscali ”; al contrario, nella fattispecie, la sanzione sarebbe stata comminata esclusivamente in ragione della inidoneità dei punti di misurazione (al fine del miglior controllo tecnico dell'impianto) e non al fatto che essi fossero di numero inferiore rispetto a quelli previsti nell'AIA né che tale inidoneità abbia avuto un qualche rilievo a fini della validità del campionamento eseguito. Più specificatamente, l'appellante osserva che la contestazione posta a fondamento dell'ordinanza ingiunzione afferiva alla sola inidoneità dei punti di misurazione, sotto il profilo tecnico, a garantire la verifica del corretto funzionamento dell'impianto, in quanto di diametro inferiore, oltre che per inidoneo posizionamento, in difformità alla prescrizione tecnica UNI EN 12259: 2008 la cui applicabilità era prevista dalla stessa AIA.
r.g. n. …/.. 5 Osserva la Corte che l'appello non può essere accolto poiché, a monte dell'ordinanza ingiunzione opposta, si collocano un verbale di accertamento e contestazione della violazione delle due prescrizioni oltremodo generici (verbale di accertamento del 10/02/2015 prot. n. 10730, poi richiamato nell'ingiunzione).
Quanto alla violazione della prescrizione n. 2 del paragrafo emissioni in atmosfera non risulta oggetto di comprensibile contestazione in che cosa consistesse la difformità della piattaforma rispetto al generico rinvio alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Avuto riguardo alla violazione della prescrizione n. 11 dello stesso paragrafo è semplicemente riportato il testo della prescrizione.
Il verbale di accertamento della violazione venne redatto “in base a quanto constatato durante le attività di sopralluogo”, senza alcun espresso richiamo del relativo verbale coi suoi estremi identificativi.
Analoga genericità si era poi trasfusa nella successiva ordinanza ingiunzione che, limitandosi a richiamare il verbale di accertamento, non aveva specificato le concrete mancanze nelle quali i soggetti sanzionati erano incorsi.
Anche a voler ricavare la motivazione del provvedimento sanzionatorio, per relationem, dal verbale di accertamento resta l'assoluta genericità, e quindi la mancanza, della contestazione.
Solo accedendo alla Relazione redatta dopo il sopralluogo, allegata alla nota di trasmissione n. prot. 7849 del 30.1.2015 si scorge, alla pagina 4 il fulcro degli addebiti in questi testuali termini: “ I punti di emissione in atmosfera E45 ed E19 visionati in data 11/11/2014 necessitano di adeguamento in merito al posizionamento ed al numero dei bocchelli di campionamento, nonché all'accessibilità degli stessi in condizioni di sicurezza (foto n°22-23). Tale circostanza configura una violazione delle prescrizioni
n°2 e 11 del paragrafo EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'allegato 1 dell'autorizzazione.”.
Il mero rinvio alle fotografie non colma la lacuna che affligge l'intero procedimento sanzionatorio: quando è contestata la violazione di una prescrizione deve essere specificamente indicata la difformità in concreto riscontrata.
Lacuna che non è possibile colmare ex post attingendo liberamente ad atti del procedimento che non siano stati espressamente richiamati nel verbale di accertamento r.g. n. …/.. 6 e poi nell'ordinanza ingiuntiva.
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con aumento del compenso per l'assistenza di più parti appellate e tenuto conto del valore della causa dato da quello della sanzione opposta in prime cure (45.000 euro).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
⎯ condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati, costituiti con unica difesa, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 03/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dr. Nicola Saracino
r.g. n. …/.. 7 r.g. n. …/..
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