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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21746/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.
Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 21746/2024 VG, avente ad oggetto “adozione di maggiorenne”, promosso da: nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Firenze Parte_1 via Galliano n.131, presso lo studio dell'avv. Giacomo Calloud, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
ADOTTANTE
nei confronti di: nato in [...] il [...] e domiciliato presso l'abitazione Parte_2 dell'adottante
NON COSTITUITO CP_1
con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto che il Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., procedesse alla dichiarazione di adozione di da parte dell'istante. Persona_1
All'udienza del 26.03.2025 sono comparsi l'adottante e l'adottando che hanno prestato il loro consenso. Il Giudice ha invitato l'adottante a presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza o meno di suoi figli entro la prossima udienza ed ha rinviato all'udienza del 09.04.2025.
All'udienza suddetta il procuratore del ricorrente ha concluso come da ricorso. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottando come risulta dal verbale dell'udienza del 26.03.2025.
Il ricorrente è celibe e senza figli;
inoltre, il ricorrente è nato nel 1956 mentre l'adottando è nato nel 1990 e pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottando.
L'adottando, cittadino ugandese, risulta essere celibe e non avere figli.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che sia l'adottante sia l'adottando sono persone di buona condotta morale e civile ed esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori dell'adottando, va rilevato che entrambi i genitori sono deceduti (vedi certificati di morte docc. 7 e 8 allegati al ricorso).
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottando: il ricorrente ha riferito di voler dare una veste giuridica al forte legame affettivo genitoriale che si è instaurato nel corso degli anni con l'adottando, che l'adottante ha conosciuto mentre era in Uganda quale Rappresentante Paese dell'ONG Medici con l'Africa CUAMM e a cui ha fornito assistenza anche materiale e con il quale ha convissuto dal 2005 quando l'adottando è rimasto orfano di entrambi i genitori e che lui ha sempre trattato come un figlio in termini affettivi. L'adottando ha confermato dette circostanze in udienza.
pagina 2 di 3 Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ex art. 312, n. 2, c.c., il sig. è Pt_1 pensionato e prende di pensione euro 2600,00 al mese, ha investimenti bancari, è proprietario di due appartamenti che ha dato in affitto, è titolare di una quota della casa in cui abita pari al 17% e possiede un ulteriore appartamento di cui è nudo proprietario. Il medesimo tra l'altro contribuisce a mantenere l'adottando.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottando, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottando che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I,
3.2.2006,n. 2426).
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c..
Non si provvede alla trasmissione della sentenza di adozione all'Ufficiale di Stato
Civile, non risultando trascritto l'atto di nascita dell'adottando in Italia.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di nato in [...] il Persona_1
24.08.1990, da parte del sig. nato a [...] il Parte_1
12.09.1956;
2) dispone che l'adottando assuma il cognome dell'adottante Pt_1 anteponendolo al proprio;
Per_1
3) nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.04.2025 su relazione della dott.ssa Serena Alinari
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Serena Alinari dott. Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Il Tribunale di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.
Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. 21746/2024 VG, avente ad oggetto “adozione di maggiorenne”, promosso da: nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Firenze Parte_1 via Galliano n.131, presso lo studio dell'avv. Giacomo Calloud, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
ADOTTANTE
nei confronti di: nato in [...] il [...] e domiciliato presso l'abitazione Parte_2 dell'adottante
NON COSTITUITO CP_1
con l'intervento del P.M.
pagina 1 di 3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha chiesto che il Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., procedesse alla dichiarazione di adozione di da parte dell'istante. Persona_1
All'udienza del 26.03.2025 sono comparsi l'adottante e l'adottando che hanno prestato il loro consenso. Il Giudice ha invitato l'adottante a presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la presenza o meno di suoi figli entro la prossima udienza ed ha rinviato all'udienza del 09.04.2025.
All'udienza suddetta il procuratore del ricorrente ha concluso come da ricorso. Il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
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Sussistono i presupposti per farsi luogo all'adozione come richiesta. È stato infatti manifestato il consenso dell'adottante e dell'adottando come risulta dal verbale dell'udienza del 26.03.2025.
Il ricorrente è celibe e senza figli;
inoltre, il ricorrente è nato nel 1956 mentre l'adottando è nato nel 1990 e pertanto risultano rispettate le condizioni di cui all'art. 291 c.c. circa l'età di adottante e adottando.
L'adottando, cittadino ugandese, risulta essere celibe e non avere figli.
Il PM ha apposto il proprio visto in ordine al ricorso.
Le informative di P.S. hanno riferito che sia l'adottante sia l'adottando sono persone di buona condotta morale e civile ed esenti da segnalazioni pregiudizievoli.
Con riferimento ai genitori dell'adottando, va rilevato che entrambi i genitori sono deceduti (vedi certificati di morte docc. 7 e 8 allegati al ricorso).
L'adozione in questione è conforme agli interessi dell'adottando: il ricorrente ha riferito di voler dare una veste giuridica al forte legame affettivo genitoriale che si è instaurato nel corso degli anni con l'adottando, che l'adottante ha conosciuto mentre era in Uganda quale Rappresentante Paese dell'ONG Medici con l'Africa CUAMM e a cui ha fornito assistenza anche materiale e con il quale ha convissuto dal 2005 quando l'adottando è rimasto orfano di entrambi i genitori e che lui ha sempre trattato come un figlio in termini affettivi. L'adottando ha confermato dette circostanze in udienza.
pagina 2 di 3 Quanto alla situazione economica dell'adottante, ai fini della valutazione della convenienza dell'adozione per l'adottando ex art. 312, n. 2, c.c., il sig. è Pt_1 pensionato e prende di pensione euro 2600,00 al mese, ha investimenti bancari, è proprietario di due appartamenti che ha dato in affitto, è titolare di una quota della casa in cui abita pari al 17% e possiede un ulteriore appartamento di cui è nudo proprietario. Il medesimo tra l'altro contribuisce a mantenere l'adottando.
Non sussistono, pertanto, dubbi sulla convenienza dell'adozione per l'adottando, posto che ormai si è consolidato quel rapporto affettivo tra adottante e adottando che va a costituire il presupposto per la creazione di un nucleo familiare (Cass. Sez. I,
3.2.2006,n. 2426).
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso di adozione di persona maggiorenne, avuto riguardo sia alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 e 2 c.c., sia alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c..
Non si provvede alla trasmissione della sentenza di adozione all'Ufficiale di Stato
Civile, non risultando trascritto l'atto di nascita dell'adottando in Italia.
P.Q.M.
1) Il Tribunale fa luogo all'adozione di nato in [...] il Persona_1
24.08.1990, da parte del sig. nato a [...] il Parte_1
12.09.1956;
2) dispone che l'adottando assuma il cognome dell'adottante Pt_1 anteponendolo al proprio;
Per_1
3) nulla dispone in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 09.04.2025 su relazione della dott.ssa Serena Alinari
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Serena Alinari dott. Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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