Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. LAROCCA ANTONIO del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Bassano del Grappa (VI), via Mure del Bastion nr. 38
ATTRICE contro
(p. iva ), non Controparte_1 P.IVA_1
costituita in giudizio, dichiarata contumace
CONVENUTA
avente ad oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
accertare l'indebito arricchimento della convenuta società
[...]
ai danni dell'attrice Sig.ra Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 7
AN (VI) alla Via Riviera Berica n.29 per il periodo luglio 2016 - novembre
2017 e, per l'effetto, condannare Controparte_1
ad indennizzare per la correlativa diminuzione patrimoniale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la Sig.ra mediante corresponsione della somma Parte_1
di €.5.780,00 da quest'ultima pagata a ovvero la maggiore o minore CP_2
somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali da calcolarsi ai sensi dell'art.1284 co.4 cc, dalla data della presente domanda al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e competenze di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio (d'ora in Controparte_1
avanti ”) esponendo, in fatto, quanto segue: CP_1
- che l'attrice, titolare dell'omonima ditta individuale, dal 21/02/2015 al
31/03/2016, aveva gestito l'attività di Controparte_3
denominata ” sita nel comune di AN (VI) alla Via Riviera CP_4
Berica n.29, di proprietà della società La Piazzetta s.n.c;
- che, Al fine di poter esercitare l'attività imprenditoriale aveva stipulato un contratto di fornitura dell'energia elettrica con la società con sede CP_2
legale in Roma;
- che l'attività commerciale predetta cessava il 31/03/2016, per cui l'azienda veniva restituita alla legittima proprietaria La Piazzetta Snc, che, con pagina 2 di 7 atto di affitto di ramo d'azienda del 13/07/2016 a rogito del Notaio di Per_1
Thiene, la affittava alla convenuta;
CP_1
- che, , nel prendere possesso della gestione del BAR, a cui CP_1
dava l'insegna “BEER 'EM ALL FOOD & MUSIC CAVE“, ometteva di subentrare nella titolarità della fornitura dell'energia elettrica, che rimaneva intestata alla Sig.ra Parte_1
- che ometteva altresì di pagare le relative fatture che veni- CP_1
vano recapitate presso l'esercizio commerciale e ciò per oltre 18 mesi, ovvero fino mese di novembre 2017;
- che, nel mese di dicembre 2021, l'attrice riceveva la notifica da parte della di Roma, del decreto ingiuntivo n.21999/2021 emesso dal CP_2
Tribunale di Roma, per l'importo di €.5.780,00, comprensivo delle spese legali ivi liquidate;
- che, contattata la IG.ra apprendeva che il debito CP_2 Parte_1
riguardava proprio le forniture di energia elettrica relative al BAR di AN
(VI) per il periodo dal luglio 2016 al novembre 2017, per cui si faceva inviare prima un estratto degli insoluti e poi tutte le relative fatture;
- che si vedeva costretta a raggiungere un accordo con per il CP_2
pagamento rateale del debito, nonostante nel periodo di erogazione del servizio elettrico il locale fosse condotto dalla CP_1
- che, esaurito il pagamento rateale, la Sig.ra aveva richiesto la Parte_1
rifusione delle somme pagate alla società , giusta raccomandata a.r. CP_1
del 15/12/2022 a firma del difensore, senza ottenere riscontro;
pagina 3 di 7 Ciò premesso in fatto l'attrice deduceva esservi stato un indebito arricchimento da parte della convenuta, che aveva usufruito della fornitura di energia elettrica erogata da presso il locale di AN, omettendo di CP_2
corrispondere il dovuto corrispettivo che aveva, in seguito, dovuto regolare l'attrice, a fronte del pagamento a lei richiesto dalla società fornitrice.
Concludeva quindi come in atto di citazione.
I.
1. La convenuta, pur ritualmente intimata, non si costituiva nel presente giudizio e alla prima udienza del 01.06.23 ne era stata dichiarata la contumacia.
II. Concesse le memorie ex art. 183/6 c.p.c., sono state ammesse le prove orali come da ordinanza a verbale dell'udienza del 10.10.23. Esperite le prove ammesse la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Subentrato
il sottoscritto g.i. dal 03.10.24, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come precisate dalla parte attrice, previa concessione dei termini minimi ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali.
III. La domanda è fondata e merita accoglimento.
III.
1. Risulta documentalmente (doc. 3 attrice) che dal 17.07.2016
l'azienda avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, etc in
Comune di AN era stata affittata alla che si era obbligata nei CP_1
confronti della affittante La Piazzetta s.n.c. a subentrare in tutti i contratti stipulati dal locatore per l'esercizio dell'azienda. Pur tuttavia, ciò non è
all'evidenza avvenuto in quanto del contratto di fornitura di energia elettrica con (doc. 2) è rimasta intestataria la precedente comodataria del CP_2
ramo di azienda, IG.ra odierna attrice. Parte_1
pagina 4 di 7 Risulta, quindi, evidente che la convenuta abbia utilizzato l'energia elettrica per la propria attività, senza effettuare le dovute volture e lasciando che la stessa venisse fatturata alla IG.ra . Tale comportamento ha Parte_1
comportato un indebito arricchimento della in danno della attrice CP_1
senza causa, in quanto quest'ultima non esercitava più il ramo di azienda relativo all'attività di bar affittata alla convenuta che, in assenza di accordi tra le parti, aveva comunque l'obbligo di volturare a suo nome le utenze, prima di utilizzarle, indipendentemente anche da qualsiasi obbligo contrattuale in tal senso.
La circostanza che nel periodo di fatturazione per il quale la IG.ra ha pagato alla gli insoluti (luglio 2016-novembre 2017) Parte_1 CP_2
l'azienda esercente il bar fosse affittata alla convenuta è stato confermato anche dai testi escussi all'udienza del 15.02.24.
D'altra parte non costituendosi in giudizio nulla ha dedotto, e CP_1
nemmeno provato, in contrasto con quanto dedotto e dimostrato dall'attrice.
La convenuta deve essere, quindi, condannata a corrispondere alla attrice la somma di € 5.780, corrispondente al depauperamento a carico della attrice (e al correlativo arricchimento a favore della convenuta) per i consumi elettrici che la IG.ra ha dovuto pagare pur non essendone stata la fruitrice. Parte_1
L'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato, dipendente dal pagina 5 di 7 mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così
liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene,
coincidente con quella dell'arricchimento. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1889
del 28/01/2013, Rv. 624953 - 01).
IV. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. al parametro minimo per il valore di causa e per tutte le fasi previste dal citato
D.M., stante la contumacia della convenuta e la semplicità dell'unica questione oggetto di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara tenuta e condanna la convenuta, per il titolo di cui in motivazione,
a corrispondere all'attrice la somma di € 5.780,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, dal 19.07.22 (data dell'ultimo pagamento) sino alla presente pronuncia, oltre interessi ex art. 1284, comma 4,
sulla somma così calcolata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
2) condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 289,30 per esborsi, € 2.540 per compensi, oltre 15%
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 13/03/2025
pagina 6 di 7 Il Giudice
Gabriele Conti
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