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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 15586/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE
dott. Nicola Valletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nel procedimento n. 15586/2023 R.G.A.C.C., pendente tra
e -quali eredi di originario ricorrente Parte_1 Parte_2 Per_1
deceduto in corso di causa)- e residenze a Ciampino (RM) e
[...] CP_1
Roma; tutte in Roma elettivamente domiciliate al Largo Alessandria di Carreto 18, presso lo studio dell'avv. Fabio PASQUALINI, che le rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
-CONVENUTO IN RICONVENZIONE-
e pagina 1 di 5 ed residenti in [...]ed ivi elettivamente CP_2 Controparte_3
domiciliati alla via Pindaro 50, presso lo studio dell'avv. Alessandra NATALI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
-ATTORE IN RICONVENZIONE-
OGGETTO: occupazione senza titolo;
riconvenzionale per danni.
CONCLUSIONI: v. note in sostituzione dell'ud. 10/1/2025.
• Parte attorea chiede: “- A)accertata e dichiarata l'occupazione senza titolo del bene oggetto di causa ,e, comunque, la cessazione di ogni negozio giuridico relativo all'occupazione del bene, stante la richiesta di rilascio e restituzione del cespite, condannare i convenuti o solo la Sig.ra a rilasciare Controparte_3
e restituire l'immobile sito in Roma alla Via Giulio Emanuele Rizzo n. 46, censito al C.F. del Comune di Roma al Foglio 1005, particella 496, sub 504; - B) condannare inoltre, i convenuti a risarcire i danni patiti e patiendi per la perdita del canone di locazione di euro 700,00 mensili che essi non possono percepire, e per l'impossibilità di vendere a terzi il bene libero da persone e comunque a quella somma che verrà accertata nel corso del giudizio e/o stabilita dal Giudice anche a mezzo di CTU, di cui si chiede, l'ammissione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. In via subordinata ed istruttoria, si chiede di ammettere
CTU per determinare l'indennità di occupazione dovuta dai convenuti alla Sig.ra
e alle Sigg.re e per l'esclusiva occupazione e CP_1 Parte_1 Pt_2
godimento dei beni ereditari.”.
• Parte convenuta chiede: - rigettare tutte le domande avanzate dalle parti attrici, poiché infondate in fatto ed in diritto;
-accertare e dichiarare la legittimità del contratto di comodato d'uso familiare e la prosecuzione dello stesso considerata, altresì, la presenza dei minori all'interno dell'immobile; − riconoscere il
pagina 2 di 5 risarcimento per il danno biologico e morale subito da ed CP_2
per i figli ed Controparte_3 Persona_2 Persona_3 Per_4
per le continue vessazioni subite, per le somme che codesto Giudice
[...]
riterrà opportune. ".
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette in fatto che i coniugi e sono i genitori di , Persona_1 CP_1 Pt_1
e quest'ultimo convivente con compagna di Pt_2 CP_2 Controparte_3
vita, da cui ha avuto tre figli , ed . Per_2 Per_3 Per_4
è deceduto in corso di causa e nella sua posizione processuale sono Persona_1
subentrate le figlie e Parte_1 Parte_2
Ciò premesso, si rileva che (come detto, deceduto in corso di causa) e (la Persona_1
coniuge) espongono e documentano essere proprietari di due immobili in CP_1
Roma, alla via Rizzo 46.
Affermano che uno dei due appartamenti (piano primo, in NCEU Roma al fg. 1005 p.lla
496 dub 504) è occupato “sine titulo” dal loro figlio dalla compagna di CP_2
vita e dai loro tre figli (quindi, nipoti diretti). Controparte_3
Vane essendo state richieste di rilascio, argomentando anche sul danno da mancato godimento del bene, rendono le conclusioni di cui sopra.
Si sono costituiti ed e hanno addotto esistenza di un CP_2 Controparte_3
titolo negoziale, concretantesi in comodato d'uso familiare risalente al 2005; negano sussistano i presupposti per ottenere il rilascio.
Hanno argomentato infatti su vigenza di detto contratto, oltre che su danni biologici subìti da molestie e richieste per il rilascio del bene.
Rendono le conclusioni di cui sopra.
E' stata ammessa la sola prova documentale.
Con istanza del 12/11/2024 parte attorea ha dato atto dell'incardinazione di causa di divisione ereditaria (proc. 42484/2024 Trib. Roma) del patrimonio di Persona_1
pagina 3 di 5 (eredi: la coniuge i figli , e ed è stata CP_1 Pt_1 CP_2 Parte_2
respinta istanza di riunione.
Va respinta -ove ancora necessario- l'eccezione di nullità della citazione, atteso essere chiara sia la “causa petendi” sia il “petitum”.
Va quindi rilevato ulteriormente che parte attorea agisce deducendo assenza di titolo causale nella disponibilità in fatto del bene da parte dei convenuti.
I convenuti hanno dedotto invece esistenza e vigenza di un titolo, costituito da contratto di comodato gratuito e familiare, risalente al 2006.
Nelle more del procedimento, il convenuto è divenuto (stante decesso CP_2
del padre) (com)proprietario del bene immobile conteso.
Nella sua qualità, ne ha (com)possesso e ha diritto di abitarlo, essendo rimessa al giudizio divisorio (in atto) ogni questione circa indennità di ogni genere, spettanti o no agli altri coeredi.
Nemmeno è prospettabile una ipotesi di occupazione senza titolo da parte di CP_3
, che è compagna di vita di con il quale ha generato tre figli,
[...] CP_2
pur ella e i figli abitanti nella casa: non è infatti necessario ricordare che la convivenza di tal fatta è ormai efficacemente tutelata dall'ordinamento.
In definitiva, le questioni meramente patrimoniali tra i coeredi tutti devono trovare -e troveranno- la loro definizione (solo) nel giudizio divisorio in corso.
Del tutto sfornita di prova (né confacenti sul punto sono le richieste istruttorie) è poi la richiesta risarcitoria resa dai convenuti per danni da addotte molestie.
Le reciproche soccombenze consentono integrale compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel procedimento
15586/2023 R.G.A.C.C. così decide:
• rigetta tutte le domande;
pagina 4 di 5 • compensa le spese.
Roma 10/2/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IL GIUDICE
dott. Nicola Valletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies cod. proc. civ. nel procedimento n. 15586/2023 R.G.A.C.C., pendente tra
e -quali eredi di originario ricorrente Parte_1 Parte_2 Per_1
deceduto in corso di causa)- e residenze a Ciampino (RM) e
[...] CP_1
Roma; tutte in Roma elettivamente domiciliate al Largo Alessandria di Carreto 18, presso lo studio dell'avv. Fabio PASQUALINI, che le rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ATTORE-
-CONVENUTO IN RICONVENZIONE-
e pagina 1 di 5 ed residenti in [...]ed ivi elettivamente CP_2 Controparte_3
domiciliati alla via Pindaro 50, presso lo studio dell'avv. Alessandra NATALI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
-ATTORE IN RICONVENZIONE-
OGGETTO: occupazione senza titolo;
riconvenzionale per danni.
CONCLUSIONI: v. note in sostituzione dell'ud. 10/1/2025.
• Parte attorea chiede: “- A)accertata e dichiarata l'occupazione senza titolo del bene oggetto di causa ,e, comunque, la cessazione di ogni negozio giuridico relativo all'occupazione del bene, stante la richiesta di rilascio e restituzione del cespite, condannare i convenuti o solo la Sig.ra a rilasciare Controparte_3
e restituire l'immobile sito in Roma alla Via Giulio Emanuele Rizzo n. 46, censito al C.F. del Comune di Roma al Foglio 1005, particella 496, sub 504; - B) condannare inoltre, i convenuti a risarcire i danni patiti e patiendi per la perdita del canone di locazione di euro 700,00 mensili che essi non possono percepire, e per l'impossibilità di vendere a terzi il bene libero da persone e comunque a quella somma che verrà accertata nel corso del giudizio e/o stabilita dal Giudice anche a mezzo di CTU, di cui si chiede, l'ammissione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario. In via subordinata ed istruttoria, si chiede di ammettere
CTU per determinare l'indennità di occupazione dovuta dai convenuti alla Sig.ra
e alle Sigg.re e per l'esclusiva occupazione e CP_1 Parte_1 Pt_2
godimento dei beni ereditari.”.
• Parte convenuta chiede: - rigettare tutte le domande avanzate dalle parti attrici, poiché infondate in fatto ed in diritto;
-accertare e dichiarare la legittimità del contratto di comodato d'uso familiare e la prosecuzione dello stesso considerata, altresì, la presenza dei minori all'interno dell'immobile; − riconoscere il
pagina 2 di 5 risarcimento per il danno biologico e morale subito da ed CP_2
per i figli ed Controparte_3 Persona_2 Persona_3 Per_4
per le continue vessazioni subite, per le somme che codesto Giudice
[...]
riterrà opportune. ".
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette in fatto che i coniugi e sono i genitori di , Persona_1 CP_1 Pt_1
e quest'ultimo convivente con compagna di Pt_2 CP_2 Controparte_3
vita, da cui ha avuto tre figli , ed . Per_2 Per_3 Per_4
è deceduto in corso di causa e nella sua posizione processuale sono Persona_1
subentrate le figlie e Parte_1 Parte_2
Ciò premesso, si rileva che (come detto, deceduto in corso di causa) e (la Persona_1
coniuge) espongono e documentano essere proprietari di due immobili in CP_1
Roma, alla via Rizzo 46.
Affermano che uno dei due appartamenti (piano primo, in NCEU Roma al fg. 1005 p.lla
496 dub 504) è occupato “sine titulo” dal loro figlio dalla compagna di CP_2
vita e dai loro tre figli (quindi, nipoti diretti). Controparte_3
Vane essendo state richieste di rilascio, argomentando anche sul danno da mancato godimento del bene, rendono le conclusioni di cui sopra.
Si sono costituiti ed e hanno addotto esistenza di un CP_2 Controparte_3
titolo negoziale, concretantesi in comodato d'uso familiare risalente al 2005; negano sussistano i presupposti per ottenere il rilascio.
Hanno argomentato infatti su vigenza di detto contratto, oltre che su danni biologici subìti da molestie e richieste per il rilascio del bene.
Rendono le conclusioni di cui sopra.
E' stata ammessa la sola prova documentale.
Con istanza del 12/11/2024 parte attorea ha dato atto dell'incardinazione di causa di divisione ereditaria (proc. 42484/2024 Trib. Roma) del patrimonio di Persona_1
pagina 3 di 5 (eredi: la coniuge i figli , e ed è stata CP_1 Pt_1 CP_2 Parte_2
respinta istanza di riunione.
Va respinta -ove ancora necessario- l'eccezione di nullità della citazione, atteso essere chiara sia la “causa petendi” sia il “petitum”.
Va quindi rilevato ulteriormente che parte attorea agisce deducendo assenza di titolo causale nella disponibilità in fatto del bene da parte dei convenuti.
I convenuti hanno dedotto invece esistenza e vigenza di un titolo, costituito da contratto di comodato gratuito e familiare, risalente al 2006.
Nelle more del procedimento, il convenuto è divenuto (stante decesso CP_2
del padre) (com)proprietario del bene immobile conteso.
Nella sua qualità, ne ha (com)possesso e ha diritto di abitarlo, essendo rimessa al giudizio divisorio (in atto) ogni questione circa indennità di ogni genere, spettanti o no agli altri coeredi.
Nemmeno è prospettabile una ipotesi di occupazione senza titolo da parte di CP_3
, che è compagna di vita di con il quale ha generato tre figli,
[...] CP_2
pur ella e i figli abitanti nella casa: non è infatti necessario ricordare che la convivenza di tal fatta è ormai efficacemente tutelata dall'ordinamento.
In definitiva, le questioni meramente patrimoniali tra i coeredi tutti devono trovare -e troveranno- la loro definizione (solo) nel giudizio divisorio in corso.
Del tutto sfornita di prova (né confacenti sul punto sono le richieste istruttorie) è poi la richiesta risarcitoria resa dai convenuti per danni da addotte molestie.
Le reciproche soccombenze consentono integrale compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando, in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti, nel procedimento
15586/2023 R.G.A.C.C. così decide:
• rigetta tutte le domande;
pagina 4 di 5 • compensa le spese.
Roma 10/2/2025
Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)
pagina 5 di 5