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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15954 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al n. 15954 / 2023 R.G., promosso da:
, nata in [...] il giorno 22/08/1995, Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. DE VINCENTIS DARIO
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 15/11/2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
03/03/2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 04/12/2023 nell'interesse della ricorrente Signora
, cittadina della Nigeria, nata in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di Piacenza del 04/11/2023, notificatole il 10/11/2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.2, parte seconda, TUI presentata in data 28/07/2022 (come indicato nel provvedimento impugnato),
l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 13/01/2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990 per esigenze di celerità, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivata in Italia nell'anno 2015, di essere incensurata, di avere lavorato, di vivere in autonomia con il compagno, il quale lavora con un contratto a tempo indeterminato con buoni guadagni e dall'unione con il quale è nata una figlia, e di conoscere la lingua italiana.
Con decreto del 02/01/2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 04/03/2024 e chiedeva il rigetto della domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata, sostenendo che in capo alla ricorrente sia stata riscontrata la carenza di una stabile occupazione lavorativa e di significativi legami familiari e affettivi in Italia, ricorrendo, dunque, nel caso di specie, condizioni ostative al riconoscimento della protezione speciale di cui all'art.19, comma 1.1., TUI.
All'udienza del 06/11/2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il
Procuratore della parte attrice confermava quanto esposto nel ricorso introduttivo, riportandosi alla documentazione già prodotta e precisando che “la ricorrente vive in Italia ormai da otto anni, vive in autonomia con il compagno e la figlia minore;
ha lavorato nel 2021; il suo compagno e padre della figlia minore lavora con un contratto a tempo indeterminato dal 1.5.2022 con buoni guadagni, mantenendo la compagna e la figlia minore;
parla la lingua italiana;
in Patria ha la seguente situazione: non sa riferire se sente la famiglia in Patria o se abbia ancora familiari in Patria.”.
Nessuno era presente per l'Amministrazione convenuta, regolarmente notiziata, costituitasi con l'Avvocatura dello Stato. Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, visto l'art. 275 bis c.p., veniva fissava udienza collegiale per la discussione per il giorno 20/11/2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza del giorno 04/11/2023, con il quale veniva negato alla ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
La ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 28/07/2022 (previgente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione della ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che la ricorrente, classe 1995, viva in Italia dal 2015, dunque da 10 anni.
Dall'istruttoria orale ed esame della documentazione prodotta si evince che:
- la ricorrente parla la lingua italiana (cfr. verbale d'udienza del 06/11/2024);
- la ricorrente ha formato la sua famiglia in Italia, intraprendendo una relazione sentimentale con il Signor – titolare di un permesso di soggiorno di cinque anni ed assunto Controparte_2 con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato come addetto alla logistica di magazzino presso l'impresa LIFE IN SPA (cfr. documentazione lavorativa del compagno della ricorrente in atti) - dalla cui unione nasceva la figlia il 02/03/2023 a (cfr. Persona_1 CP_1 certificato di nascita della minore);
- la ricorrente vive in autonomia con il compagno e la figlia minore (cfr. verbale d'udienza del
06/11/2024), i quali risultano ospiti presso una connazionale nel Comune di in Via CP_1
Dante Alighieri nr.40 (cfr. dichiarazione di ospitalità);
- la ricorrente ha lavorato con un contratto a tempo determinato dal 30/07/2021 al 30/09/2021 come operaio agricolo presso il Consorzio Casalasco Del Pomodoro Società Agricola
Cooperativa, percependo una retribuzione mensile netta di circa 1.250,00 (cfr. documentazione lavorativa e buste paga in atti), ed è sostenuta ora economicamente dal compagno che provvede alla famiglia.
Né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali della ricorrente.
Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che la ricorrente si trova in
Italia da 10 anni, che parla la lingua italiana, che vive in autonomia con il compagno, il quale lavora con un contratto a tempo indeterminato e provvede al mantenimento suo e della figlia nata in [...]
2.3.2023 a dalla loro unione. CP_1
Risulta, quindi, che la stabilità economica del nucleo familiare della ricorrente, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 10 anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita familiare e privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte della ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio della ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto della ricorrente Signora al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs. 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data
25/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Gattuso Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Giudice rel.
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al n. 15954 / 2023 R.G., promosso da:
, nata in [...] il giorno 22/08/1995, Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. DE VINCENTIS DARIO
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 15/11/2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del
03/03/2024.
Con ricorso tempestivamente depositato in data 04/12/2023 nell'interesse della ricorrente Signora
, cittadina della Nigeria, nata in [...] in data [...], avverso il Parte_1
provvedimento del Questore di Piacenza del 04/11/2023, notificatole il 10/11/2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.2, parte seconda, TUI presentata in data 28/07/2022 (come indicato nel provvedimento impugnato),
l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 13/01/2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art.10 bis L. 241/1990 per esigenze di celerità, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
La ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di essere arrivata in Italia nell'anno 2015, di essere incensurata, di avere lavorato, di vivere in autonomia con il compagno, il quale lavora con un contratto a tempo indeterminato con buoni guadagni e dall'unione con il quale è nata una figlia, e di conoscere la lingua italiana.
Con decreto del 02/01/2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 04/03/2024 e chiedeva il rigetto della domanda tesa al riconoscimento della protezione speciale siccome infondata, sostenendo che in capo alla ricorrente sia stata riscontrata la carenza di una stabile occupazione lavorativa e di significativi legami familiari e affettivi in Italia, ricorrendo, dunque, nel caso di specie, condizioni ostative al riconoscimento della protezione speciale di cui all'art.19, comma 1.1., TUI.
All'udienza del 06/11/2024, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il
Procuratore della parte attrice confermava quanto esposto nel ricorso introduttivo, riportandosi alla documentazione già prodotta e precisando che “la ricorrente vive in Italia ormai da otto anni, vive in autonomia con il compagno e la figlia minore;
ha lavorato nel 2021; il suo compagno e padre della figlia minore lavora con un contratto a tempo indeterminato dal 1.5.2022 con buoni guadagni, mantenendo la compagna e la figlia minore;
parla la lingua italiana;
in Patria ha la seguente situazione: non sa riferire se sente la famiglia in Patria o se abbia ancora familiari in Patria.”.
Nessuno era presente per l'Amministrazione convenuta, regolarmente notiziata, costituitasi con l'Avvocatura dello Stato. Confermata la concessa sospensiva della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, visto l'art. 275 bis c.p., veniva fissava udienza collegiale per la discussione per il giorno 20/11/2024, assegnando alle parti termine di 5 giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni, e successivo termine di 5 giorni per note conclusionali, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza del giorno 04/11/2023, con il quale veniva negato alla ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
La ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 28/07/2022 (previgente rispetto alla data del 11.3.2023 di entrata in vigore della nuova disciplina normativa).
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, per quanto riguarda l'integrazione della ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che la ricorrente, classe 1995, viva in Italia dal 2015, dunque da 10 anni.
Dall'istruttoria orale ed esame della documentazione prodotta si evince che:
- la ricorrente parla la lingua italiana (cfr. verbale d'udienza del 06/11/2024);
- la ricorrente ha formato la sua famiglia in Italia, intraprendendo una relazione sentimentale con il Signor – titolare di un permesso di soggiorno di cinque anni ed assunto Controparte_2 con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato come addetto alla logistica di magazzino presso l'impresa LIFE IN SPA (cfr. documentazione lavorativa del compagno della ricorrente in atti) - dalla cui unione nasceva la figlia il 02/03/2023 a (cfr. Persona_1 CP_1 certificato di nascita della minore);
- la ricorrente vive in autonomia con il compagno e la figlia minore (cfr. verbale d'udienza del
06/11/2024), i quali risultano ospiti presso una connazionale nel Comune di in Via CP_1
Dante Alighieri nr.40 (cfr. dichiarazione di ospitalità);
- la ricorrente ha lavorato con un contratto a tempo determinato dal 30/07/2021 al 30/09/2021 come operaio agricolo presso il Consorzio Casalasco Del Pomodoro Società Agricola
Cooperativa, percependo una retribuzione mensile netta di circa 1.250,00 (cfr. documentazione lavorativa e buste paga in atti), ed è sostenuta ora economicamente dal compagno che provvede alla famiglia.
Né la CT né la Questura davano atto di precedenti penali della ricorrente.
Dunque, l'istruttoria orale e documentale ha consentito di ritenere provato che la ricorrente si trova in
Italia da 10 anni, che parla la lingua italiana, che vive in autonomia con il compagno, il quale lavora con un contratto a tempo indeterminato e provvede al mantenimento suo e della figlia nata in [...]
2.3.2023 a dalla loro unione. CP_1
Risulta, quindi, che la stabilità economica del nucleo familiare della ricorrente, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 10 anni di permanenza in Italia, l'autonomia abitativa, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita familiare e privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte della ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio della ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento, essendo già stata confermata in udienza la sospensiva concessa.
Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto della ricorrente Signora al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs. 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data
25/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Maria Cristina Borgo Dott. Marco Gattuso