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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/12/2024, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2399/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Settembre n. 40/B (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Facchini del C.F._1
Foro di Ferrara (C.F.: , pec: ) ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del legale sito in Copparo (FE) Via Alta n. 12, come da mandato difensivo in atti e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Stazione n. 167 C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina C.F._3
Zampollo del Foro di Ferrara (C.F.: pec: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata nello studio del Email_2
legale sito in Ferrara, C.so della Giovecca n. 73, come da mandato difensivo in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 novembre 2024, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a Copparo (FE) in data 01/07/2000; che dall'unione coniugale il 21/06/2004 è nata la figlia , oggi Persona_1
maggiorenne e attualmente disoccupata;
che i coniugi si sono separati giusta sentenza emessa dal
Tribunale di Ferrara n. 823/2023 pubblicata il 25/10/2023 a definizione del procedimento di separazione giudiziale n. 754/2022 R.G.; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
- le parti dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa economica reciproca, essendo economicamente indipendenti;
in particolare, la IG.ra rinuncia al proprio contributo CP_1 al mantenimento di € 150,00 mensili stabilito nella procedura di separazione che non verrà più corrisposto a far data dal deposito del presente ricorso;
- il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1
ormai maggiorenne ma non economicamente indipendente e attualmente domiciliata presso la madre, la somma di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche ( da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
2) Spese mediche ( da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
3) Spese per l'automobile di ( assicurazione e bollo) con quota a carico Per_1 del pari ad € 220,00* annuali;
Pt_1
- il contributo al mantenimento verrà effettuato entro il quinto giorno del mese, mentre il rimborso della quota di spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato;
- le spese legali del presente atto, comprese imposte, tasse e bolli se dovuti, restano compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 dicembre 2024.
In data 17 dicembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale definita con rito giudiziale con sentenza emessa in data 18/10/2023.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Copparo (FE) il 1° luglio 2000 fra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Copparo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 22 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2399/2024 promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Settembre n. 40/B (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Facchini del C.F._1
Foro di Ferrara (C.F.: , pec: ) ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del legale sito in Copparo (FE) Via Alta n. 12, come da mandato difensivo in atti e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Stazione n. 167 C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina C.F._3
Zampollo del Foro di Ferrara (C.F.: pec: C.F._4
) ed elettivamente domiciliata nello studio del Email_2
legale sito in Ferrara, C.so della Giovecca n. 73, come da mandato difensivo in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 novembre 2024, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a Copparo (FE) in data 01/07/2000; che dall'unione coniugale il 21/06/2004 è nata la figlia , oggi Persona_1
maggiorenne e attualmente disoccupata;
che i coniugi si sono separati giusta sentenza emessa dal
Tribunale di Ferrara n. 823/2023 pubblicata il 25/10/2023 a definizione del procedimento di separazione giudiziale n. 754/2022 R.G.; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
- le parti dichiarano di rinunciare ad ogni pretesa economica reciproca, essendo economicamente indipendenti;
in particolare, la IG.ra rinuncia al proprio contributo CP_1 al mantenimento di € 150,00 mensili stabilito nella procedura di separazione che non verrà più corrisposto a far data dal deposito del presente ricorso;
- il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1
ormai maggiorenne ma non economicamente indipendente e attualmente domiciliata presso la madre, la somma di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue: 1) Spese mediche ( da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
2) Spese mediche ( da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi interventi chirurgici in strutture private;
3) Spese per l'automobile di ( assicurazione e bollo) con quota a carico Per_1 del pari ad € 220,00* annuali;
Pt_1
- il contributo al mantenimento verrà effettuato entro il quinto giorno del mese, mentre il rimborso della quota di spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato;
- le spese legali del presente atto, comprese imposte, tasse e bolli se dovuti, restano compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 dicembre 2024.
In data 17 dicembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale definita con rito giudiziale con sentenza emessa in data 18/10/2023.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Copparo (FE) il 1° luglio 2000 fra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Copparo di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2000 Atto n. 22 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri