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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 901/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1 [...]
, nata in [...] il [...] (c.f. ; , nata Parte_2 C.F._2 Parte_3 in Usa il 21.10.1972 (c.f. ; , nata in [...] il C.F._3 Parte_4
07.08.1999 (c.f. ); , nato in [...] il [...] (c.f. C.F._4 Parte_5
) in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale C.F._5
(unitamente a , nata in [...] il [...]) sui figli minori ERsona_1 ERsona_2
nato in [...] il [...] (c.f. e , nata in
[...] C.F._6 ERsona_3
Usa il 19.09.2011 (c.f. ), rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. C.F._7
Luigi Paiano (C.F.: , PEC: , giusta procura alle C.F._8 Email_1 liti in foglio separato e allegato al presente atto;
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (alias ERsona_4 ER_5
o , nata a [...], comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il
[...] ERsona_6
12.01.1898, da e (cfr. doc. in atti n. 4), la quale si era unita in ERsona_7 ERsona_8 matrimonio in Italia, a Bagaladi (RC), con in data 10.01.1921 (cfr. doc. in atti n. 5) e, CP_3 successivamente, era emigrata col marito in America, dove lo stesso si naturalizzava cittadino americano in data 15.06.1920 (cfr. doc. in atti n. 6). Dalla loro unione matrimoniale era nata in
America la figlia , in data 22.03.1926 (cfr. doc. in atti n. 8). L'ava italiana, una ERsona_9 volta emigrata in America, non aveva acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 7).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : ERsona_9
- in data 24.05.1954 ella contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 9) ERsona_10
e dalla loro unione matrimoniale nasceva in data 17.06.1958 la figlia (cfr. ERsona_11 doc. in atti n. 10) da sposata –odierna ricorrente; Parte_2
- in data 18.02.1975 contraeva matrimonio con (cfr. ERsona_11 ERsona_12 doc. in atti n. 11) acquistando il cognome del marito e divenendo;
da questa unione Parte_2 nascevano:
1) (da sposata ) in data 21.10.1972 (cfr. doc. in atti n. 12) – Parte_6 Parte_3 odierna ricorrente - che il 30.01.2023 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in ERsona_13 atti n. 13), acquistando il cognome del marito e divenendo;
dalla loro unione Parte_3 nasceva il 07.08.1999 (cfr. doc. in atti n. 14) – odierno ricorrente; Parte_4
2) in data 25.06.1976 (cfr. doc. in atti n. 15) – odierno ricorrente – il quale Parte_5
ER dalla relazione con IV JE IN (anche nota come ), generava: ERsona_1
a. in data 02.01.2010 (cfr. doc. in atti n. 16) - odierno ricorrente, per il ERsona_2 tramite dei genitori;
b. in data 19.09.2011 (cfr. doc. in atti n. 17) - odierno ricorrente, per il ERsona_3 tramite dei genitori;
3) (da sposata in data 26.09.1986 (cfr. doc. in atti Parte_1 Parte_1
2 n. 18) – odierna ricorrente - che il 25.07.2017 sposava aggiungendo al ERsona_14 proprio cognome quello del marito (cfr. doc. in atti n. 19).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 06.11.2024, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza della presentazione dell'istanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli e sulla irretroattività “degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non può essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione “sicché i rapporti sorti e le situazioni verificatesi anteriormente a questa data rimangono intangibili e non possono essere in alcun modo incisi dalla sentenza stessa”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 10.12.2024, lo scrivente giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
In data 16.01.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Con ordinanza del 22.02.2025 il giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte e preso atto di quelle depositate, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
3 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
ERtanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che
4 compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato
5 esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). ER lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca
6 antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_7 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord.
19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent.
22/03/2017. ER i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del
1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di Cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
7 ERtanto, la cittadina italiana , non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana né ERsona_4 essendosi naturalizzata cittadina americana ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa alla figlia , nonostante la nascita di quest'ultima in epoca pre-costituzionale ERsona_9
(segnatamente il 22.03.1926).
Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “ER gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre
8 verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana , nata a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 4) da ERsona_4 ER_7
e , aveva contratto matrimonio in Italia in data 10.01.1921 con
[...] ERsona_8 CP_3
(cfr. doc. in atti n. 5) e, successivamente la coppia si era trasferita in America ove aveva CP_3 acquisito la cittadinanza americana in data 15.06.1920 (cfr. doc. in atti n. 6); dall'anzidetta unione era nata in data [...] - in epoca pre-costituzionale - la figlia (cfr. doc. in atti n. ERsona_9
8) la quale si era unita in matrimonio con tale in data 24.05.1954 (cfr. doc. ERsona_10 in atti n. 9) e dalla loro unione coniugale era nata in data [...] la figlia ERsona_11
(cfr. doc. in atti n. 10) –odierna ricorrente; questa, in data 18.02.1975 aveva contratto matrimonio con tale (cfr. doc. in atti n. 11) acquistando il cognome del marito e divenendo ERsona_12
; da questa unione erano nati: 1) (da sposata Parte_2 ER_11 Pt_6 Parte_3
) in data 21.10.1972 (cfr. doc. in atti n. 12) – odierna ricorrente - che il 30.01.2023 si era
[...] unita in matrimonio con tale (cfr. doc. in atti n. 13), acquistando il cognome ERsona_13 del marito e divenendo , col quale aveva generato in data 07.08.1999 Parte_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 14) – odierno ricorrente; 2) in data Parte_4 Parte_5
25.06.1976 (cfr. doc. in atti n. 15) – odierno ricorrente – il quale dalla relazione con IV JE IN ER (anche nota come ), aveva generato: a) in data 02.01.2010 ERsona_1 ERsona_2
(cfr. doc. in atti n. 16) - odierno ricorrente, per il tramite dei genitori e b) in ERsona_3 data 19.09.2011 (cfr. doc. in atti n. 17) - odierno ricorrente, per il tramite dei genitori;
3) Parte_1
(da sposata in data 26.09.1986 (cfr. doc. in atti n. 18) – odierna
[...] Parte_1 ricorrente - che il 25.07.2017 aveva sposato tale aggiungendo al proprio ERsona_14 cognome quello del marito (cfr. doc. in atti n. 19).
Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata in America, non ha acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 7). In data 21.02.2023, a tal proposito, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli
Stati Uniti – Servizi Immigrazione e Cittadinanza degli Stati Uniti ha certificato che, a seguito di scrupolosa ricerca effettuata presso i sistemi di gestione dei dati – segnatamente il Central Index
System (CIS) e/o Microfilm Digitization Application System (MiDAS) – non è stata trovata alcuna registrazione relativa al soggetto anche conosciuta come , ERsona_5 ERsona_15
nata il [...] in [...] ER_16
Ne deriva che i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza “per via materna” dalla comune capostipite cittadina italiana (alias o ERsona_4 ERsona_5 ER_6
9 ), che ha così trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza per il tramite della figlia ER_9 ER_9
e così è stato di madre in figlio, senza interruzioni, fino agli odierni ricorrenti.
[...]
ERtanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; , Parte_2 Parte_3 nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; Pt_4 Parte_4 Parte_5
nato in Usa il [...] in [...] ed in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...] genitoriale sui figli minori , nato in [...] il [...] e ERsona_2 ERsona_3
nata in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...] presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 22.03.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 901/2024 promossa da:
, nata in [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1 [...]
, nata in [...] il [...] (c.f. ; , nata Parte_2 C.F._2 Parte_3 in Usa il 21.10.1972 (c.f. ; , nata in [...] il C.F._3 Parte_4
07.08.1999 (c.f. ); , nato in [...] il [...] (c.f. C.F._4 Parte_5
) in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale C.F._5
(unitamente a , nata in [...] il [...]) sui figli minori ERsona_1 ERsona_2
nato in [...] il [...] (c.f. e , nata in
[...] C.F._6 ERsona_3
Usa il 19.09.2011 (c.f. ), rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. C.F._7
Luigi Paiano (C.F.: , PEC: , giusta procura alle C.F._8 Email_1 liti in foglio separato e allegato al presente atto;
-ricorrenti- contro
(C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (alias ERsona_4 ER_5
o , nata a [...], comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il
[...] ERsona_6
12.01.1898, da e (cfr. doc. in atti n. 4), la quale si era unita in ERsona_7 ERsona_8 matrimonio in Italia, a Bagaladi (RC), con in data 10.01.1921 (cfr. doc. in atti n. 5) e, CP_3 successivamente, era emigrata col marito in America, dove lo stesso si naturalizzava cittadino americano in data 15.06.1920 (cfr. doc. in atti n. 6). Dalla loro unione matrimoniale era nata in
America la figlia , in data 22.03.1926 (cfr. doc. in atti n. 8). L'ava italiana, una ERsona_9 volta emigrata in America, non aveva acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 7).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : ERsona_9
- in data 24.05.1954 ella contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 9) ERsona_10
e dalla loro unione matrimoniale nasceva in data 17.06.1958 la figlia (cfr. ERsona_11 doc. in atti n. 10) da sposata –odierna ricorrente; Parte_2
- in data 18.02.1975 contraeva matrimonio con (cfr. ERsona_11 ERsona_12 doc. in atti n. 11) acquistando il cognome del marito e divenendo;
da questa unione Parte_2 nascevano:
1) (da sposata ) in data 21.10.1972 (cfr. doc. in atti n. 12) – Parte_6 Parte_3 odierna ricorrente - che il 30.01.2023 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in ERsona_13 atti n. 13), acquistando il cognome del marito e divenendo;
dalla loro unione Parte_3 nasceva il 07.08.1999 (cfr. doc. in atti n. 14) – odierno ricorrente; Parte_4
2) in data 25.06.1976 (cfr. doc. in atti n. 15) – odierno ricorrente – il quale Parte_5
ER dalla relazione con IV JE IN (anche nota come ), generava: ERsona_1
a. in data 02.01.2010 (cfr. doc. in atti n. 16) - odierno ricorrente, per il ERsona_2 tramite dei genitori;
b. in data 19.09.2011 (cfr. doc. in atti n. 17) - odierno ricorrente, per il ERsona_3 tramite dei genitori;
3) (da sposata in data 26.09.1986 (cfr. doc. in atti Parte_1 Parte_1
2 n. 18) – odierna ricorrente - che il 25.07.2017 sposava aggiungendo al ERsona_14 proprio cognome quello del marito (cfr. doc. in atti n. 19).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 06.11.2024, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza della presentazione dell'istanza in sede amministrativa e l'infondatezza della richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce dell'interruzione della linea di trasmissione, avvenuta a seguito di fenomeni di naturalizzazione di massa, basati sul principio dello ius soli e sulla irretroattività “degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, l. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ribadendo l'orientamento tradizionale in materia secondo cui, in caso di incostituzionalità sopravvenuta, la retroattività della relativa pronuncia non può essere anteriore al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione “sicché i rapporti sorti e le situazioni verificatesi anteriormente a questa data rimangono intangibili e non possono essere in alcun modo incisi dalla sentenza stessa”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con provvedimento del 10.12.2024, lo scrivente giudice disponeva ex art.127 ter c.p.c. e su richiesta di parte, il deposito di note di trattazione scritta con termine fino alla data della prossima udienza.
In data 16.01.2025, la difesa di parte ricorrente depositava le note, insistendo per l'accoglimento del ricorso e riportandosi integralmente alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Con ordinanza del 22.02.2025 il giudice, rilevato il decorso del termine per il deposito di note scritte e preso atto di quelle depositate, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
3 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
ERtanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che
4 compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato
5 esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). ER lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale” (Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca
6 antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Parte_7 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord.
19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent.
22/03/2017. ER i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del
1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di Cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
7 ERtanto, la cittadina italiana , non avendo rinunciato alla cittadinanza italiana né ERsona_4 essendosi naturalizzata cittadina americana ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa alla figlia , nonostante la nascita di quest'ultima in epoca pre-costituzionale ERsona_9
(segnatamente il 22.03.1926).
Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “ER gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre
8 verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana , nata a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 4) da ERsona_4 ER_7
e , aveva contratto matrimonio in Italia in data 10.01.1921 con
[...] ERsona_8 CP_3
(cfr. doc. in atti n. 5) e, successivamente la coppia si era trasferita in America ove aveva CP_3 acquisito la cittadinanza americana in data 15.06.1920 (cfr. doc. in atti n. 6); dall'anzidetta unione era nata in data [...] - in epoca pre-costituzionale - la figlia (cfr. doc. in atti n. ERsona_9
8) la quale si era unita in matrimonio con tale in data 24.05.1954 (cfr. doc. ERsona_10 in atti n. 9) e dalla loro unione coniugale era nata in data [...] la figlia ERsona_11
(cfr. doc. in atti n. 10) –odierna ricorrente; questa, in data 18.02.1975 aveva contratto matrimonio con tale (cfr. doc. in atti n. 11) acquistando il cognome del marito e divenendo ERsona_12
; da questa unione erano nati: 1) (da sposata Parte_2 ER_11 Pt_6 Parte_3
) in data 21.10.1972 (cfr. doc. in atti n. 12) – odierna ricorrente - che il 30.01.2023 si era
[...] unita in matrimonio con tale (cfr. doc. in atti n. 13), acquistando il cognome ERsona_13 del marito e divenendo , col quale aveva generato in data 07.08.1999 Parte_3 [...]
(cfr. doc. in atti n. 14) – odierno ricorrente; 2) in data Parte_4 Parte_5
25.06.1976 (cfr. doc. in atti n. 15) – odierno ricorrente – il quale dalla relazione con IV JE IN ER (anche nota come ), aveva generato: a) in data 02.01.2010 ERsona_1 ERsona_2
(cfr. doc. in atti n. 16) - odierno ricorrente, per il tramite dei genitori e b) in ERsona_3 data 19.09.2011 (cfr. doc. in atti n. 17) - odierno ricorrente, per il tramite dei genitori;
3) Parte_1
(da sposata in data 26.09.1986 (cfr. doc. in atti n. 18) – odierna
[...] Parte_1 ricorrente - che il 25.07.2017 aveva sposato tale aggiungendo al proprio ERsona_14 cognome quello del marito (cfr. doc. in atti n. 19).
Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata in America, non ha acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 7). In data 21.02.2023, a tal proposito, il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale degli
Stati Uniti – Servizi Immigrazione e Cittadinanza degli Stati Uniti ha certificato che, a seguito di scrupolosa ricerca effettuata presso i sistemi di gestione dei dati – segnatamente il Central Index
System (CIS) e/o Microfilm Digitization Application System (MiDAS) – non è stata trovata alcuna registrazione relativa al soggetto anche conosciuta come , ERsona_5 ERsona_15
nata il [...] in [...] ER_16
Ne deriva che i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza “per via materna” dalla comune capostipite cittadina italiana (alias o ERsona_4 ERsona_5 ER_6
9 ), che ha così trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza per il tramite della figlia ER_9 ER_9
e così è stato di madre in figlio, senza interruzioni, fino agli odierni ricorrenti.
[...]
ERtanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1 nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; , Parte_2 Parte_3 nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...]; Pt_4 Parte_4 Parte_5
nato in Usa il [...] in [...] ed in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...] genitoriale sui figli minori , nato in [...] il [...] e ERsona_2 ERsona_3
nata in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei
[...] presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso il 22.03.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
10