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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 01/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 251 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/01/2025 da:
1) . a OSTUNI (BR) il 05/11/1988 ( ); residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Martiri della Libertà n. 24, San Stino di Livenza (VE);
e
2) n. a TOLMEZZO (UD) il 20/02/1992 (C.F. ; Parte_2 C.F._2 residente in [...] San Stino di Livenza (VE);
entrambi con l'Avv. PERULLI PATRIZIA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali il 21/9/2013 hanno contratto matrimonio presso il Comune di Forni Avoltri (UD) con rito civile, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo
(anno 2013; atto n. 3; parte I;
serie -)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 02/03/2020 e provvedimento del pubblico ministero del 04/03/2020
con i seguenti figli:
- n. a TOLMEZZO il 5/11/2013; Persona_1
- n. a TOLMEZZO il 28/11/2015; CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: fermo restando quanto stabilito in sede di separazione, cioè l'affidamento congiunto dei figli minorenni a entrambi i genitori e la collocazione prevalente presso la madre:
1) il padre potrà frequentare e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, allorquando le accompagnerà a scuola, nonché almeno un giorno infrasettimanale, individuato nella giornata di martedì, dall'uscita da scuola e con pernottamento presso il padre, che le accompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
2) più giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando con la madre annualmente la settimana dal 24 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni durante le feste pasquali alternando annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta;
15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
3) il Sig. corrisponderà alla signora entro il 27 di ogni mese, a titolo di contributo Pt_1 Pt_2 per il mantenimento ordinario delle figlie e , la somma di € 200,00= per ciascuna figlia Per_1 CP_1
(complessivamente € 400,00= mensili), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
4) le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età
e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di Forni Avoltri (UD) il
21/09/2013 tra;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forni Avoltri (UD) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno atto n. 3 reg. 1 parte I serie ).
Così deciso in Pordenone, il 1/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/01/2025 da:
1) . a OSTUNI (BR) il 05/11/1988 ( ); residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Martiri della Libertà n. 24, San Stino di Livenza (VE);
e
2) n. a TOLMEZZO (UD) il 20/02/1992 (C.F. ; Parte_2 C.F._2 residente in [...] San Stino di Livenza (VE);
entrambi con l'Avv. PERULLI PATRIZIA presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali il 21/9/2013 hanno contratto matrimonio presso il Comune di Forni Avoltri (UD) con rito civile, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo
(anno 2013; atto n. 3; parte I;
serie -)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 02/03/2020 e provvedimento del pubblico ministero del 04/03/2020
con i seguenti figli:
- n. a TOLMEZZO il 5/11/2013; Persona_1
- n. a TOLMEZZO il 28/11/2015; CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: fermo restando quanto stabilito in sede di separazione, cioè l'affidamento congiunto dei figli minorenni a entrambi i genitori e la collocazione prevalente presso la madre:
1) il padre potrà frequentare e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati con la madre, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, allorquando le accompagnerà a scuola, nonché almeno un giorno infrasettimanale, individuato nella giornata di martedì, dall'uscita da scuola e con pernottamento presso il padre, che le accompagnerà a scuola il mercoledì mattina;
2) più giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando con la madre annualmente la settimana dal 24 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni durante le feste pasquali alternando annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta;
15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo;
3) il Sig. corrisponderà alla signora entro il 27 di ogni mese, a titolo di contributo Pt_1 Pt_2 per il mantenimento ordinario delle figlie e , la somma di € 200,00= per ciascuna figlia Per_1 CP_1
(complessivamente € 400,00= mensili), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
4) le spese straordinarie nell'interesse delle figlie saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età
e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di Forni Avoltri (UD) il
21/09/2013 tra;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forni Avoltri (UD) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno atto n. 3 reg. 1 parte I serie ).
Così deciso in Pordenone, il 1/4/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa