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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13953/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARQUINIO Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TARQUINIO MICHELE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARQUINIO MICHELE, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE, 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
TARQUINIO MICHELE
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna in data 04.06.2016 – atto n. 54, Parte II,
Serie A, anno 2016; rilevato che dalla loro unione è nata una figlia (nata a [...], il [...]); Per_1 rilevato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di
Bologna in data 10.12.2020; sentite le parti personalmente in udienza (25.03.2025), le quali hanno insistito nell'accoglimento della domanda, ribadendo la volontà di non volersi riconciliare;
vista la documentazione reddituale depositata ad integrazione;
pagina 1 di 4
considerato che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (02.12.2020) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e alla disciplina introdotta con la L. 54/2006; visto il parere favorevole del PM intervenuto in data 14.01.2025 visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Parte_2
unitisi in matrimonio a Bologna in data 04.06.2016 – atto n. 54, Parte II, Serie A, anno 2016.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la figlia è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 presso l'abitazione sita in Bologna, via Valdossola n.19.
Per le questioni di ordinaria importanza i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti la figlia minore quando la minore si trovi presso di sé.
- Quanto alla regolamentazione del regime di visita, anche in considerazione della distanza tra le dimore delle parti:
- Il padre terrà con sé la figlia a settimane alternate, andando a prenderla il venerdì all'uscita di scuola o presso la dimora materna in caso fosse impossibilitato a rispetto dell'orario scolastico e riaccompagnandola la domenica sera presso la dimora materna dopo l'orario di cena. Salvo diversi accordi tra le parti.
- Vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, salvo diversi accordi tra le parti, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
Le parti si comunicheranno la località prescelta sette giorni prima della partenza, fornendo indirizzo e recapito telefonico della struttura ove si effettua il soggiorno.
- Vacanze di Natale: dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre / dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio, curando che la minore trascorra ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno con l'uno o l'altro genitore.
pagina 2 di 4 In caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Durante le vacanze natalizie l'alternanza prevista per i regimi di visita resta sospesa.
- Vacanze di Pasqua: 3 giorni, alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
In caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà, negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
- Qualora per due anni di seguito il compleanno di spettasse al medesimo genitore Per_1 secondo il regime di visita prefissato, le parti si impegnano a scambiarsi il giorno, in maniera tale da poter alternare la suddetta occasione ogni anno.
- Fermo restando quanto stabilito, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze di . Per_1
- Le telefonate genitore-figlia, nel regime di visita dell'altro genitore, avverranno dalle 19 alle
20 con impegno al rispetto di detta fascia oraria.
- Le parti, nell'accudimento della figlia, potranno farsi aiutare da ascendenti o parenti (come già avviene) con i quali potrà continuare a mantenere gli attuali rapporti Per_1 significativi.
- Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 02 di ogni mese la somma Parte_1 Pt_2 mensile – annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat – di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento di , finché questa non raggiungerà l'indipendenza economica. Per_1
- Le spese straordinarie nell'interesse della minore saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori ed individuate avuto riguardo al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o
pagina 3 di 4 oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e che non avanzeranno reciproche pretese a titolo di contributo economico mensile o periodico per il proprio sostentamento, essendo ciascuno economicamente.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13953/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARQUINIO Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. TARQUINIO MICHELE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARQUINIO MICHELE, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA BELVEDERE, 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
TARQUINIO MICHELE
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato in data 13.11.2024; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna in data 04.06.2016 – atto n. 54, Parte II,
Serie A, anno 2016; rilevato che dalla loro unione è nata una figlia (nata a [...], il [...]); Per_1 rilevato che i coniugi si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di
Bologna in data 10.12.2020; sentite le parti personalmente in udienza (25.03.2025), le quali hanno insistito nell'accoglimento della domanda, ribadendo la volontà di non volersi riconciliare;
vista la documentazione reddituale depositata ad integrazione;
pagina 1 di 4
considerato che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (02.12.2020) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia e alla disciplina introdotta con la L. 54/2006; visto il parere favorevole del PM intervenuto in data 14.01.2025 visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Parte_2
unitisi in matrimonio a Bologna in data 04.06.2016 – atto n. 54, Parte II, Serie A, anno 2016.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
- la figlia è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 presso l'abitazione sita in Bologna, via Valdossola n.19.
Per le questioni di ordinaria importanza i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti la figlia minore quando la minore si trovi presso di sé.
- Quanto alla regolamentazione del regime di visita, anche in considerazione della distanza tra le dimore delle parti:
- Il padre terrà con sé la figlia a settimane alternate, andando a prenderla il venerdì all'uscita di scuola o presso la dimora materna in caso fosse impossibilitato a rispetto dell'orario scolastico e riaccompagnandola la domenica sera presso la dimora materna dopo l'orario di cena. Salvo diversi accordi tra le parti.
- Vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, salvo diversi accordi tra le parti, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà negli anni dispari alla madre e negli anni pari al padre.
Le parti si comunicheranno la località prescelta sette giorni prima della partenza, fornendo indirizzo e recapito telefonico della struttura ove si effettua il soggiorno.
- Vacanze di Natale: dalla mattina del 24 dicembre alla sera del 30 dicembre / dalla mattina del 31 dicembre alla sera del 6 gennaio, curando che la minore trascorra ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Capodanno con l'uno o l'altro genitore.
pagina 2 di 4 In caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Durante le vacanze natalizie l'alternanza prevista per i regimi di visita resta sospesa.
- Vacanze di Pasqua: 3 giorni, alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
In caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà, negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
- Qualora per due anni di seguito il compleanno di spettasse al medesimo genitore Per_1 secondo il regime di visita prefissato, le parti si impegnano a scambiarsi il giorno, in maniera tale da poter alternare la suddetta occasione ogni anno.
- Fermo restando quanto stabilito, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze di . Per_1
- Le telefonate genitore-figlia, nel regime di visita dell'altro genitore, avverranno dalle 19 alle
20 con impegno al rispetto di detta fascia oraria.
- Le parti, nell'accudimento della figlia, potranno farsi aiutare da ascendenti o parenti (come già avviene) con i quali potrà continuare a mantenere gli attuali rapporti Per_1 significativi.
- Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 02 di ogni mese la somma Parte_1 Pt_2 mensile – annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat – di euro 200,00 (duecento/00) a titolo di contributo al mantenimento di , finché questa non raggiungerà l'indipendenza economica. Per_1
- Le spese straordinarie nell'interesse della minore saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori ed individuate avuto riguardo al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o
pagina 3 di 4 oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e che non avanzeranno reciproche pretese a titolo di contributo economico mensile o periodico per il proprio sostentamento, essendo ciascuno economicamente.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 21.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4