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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1654 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1654 /2025 RG Lav. promossa da: Parte_1 nel presente giudizio dall'avv. D'ONOFRIO NICOLA e domiciliato presso lo studio del difensore in NAPOLI ricorrente contro
Controparte_1
convenuto Conclusioni: come precisate con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte. Oggetto: Altre ipotesi. Motivazione
Parte ricorrente, allegato di essere impiegato nell'a.s. 2025/2026 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiede per la predetta CP_1 annualità, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015.
Tale norma, nella sua formulazione originaria prevedeva per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), che <al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite spesa cui al comma 123, carta elettronica per l'aggiornamento docente ruolo delle istituzioni scolastiche ogni ordine grado. carta, dell'importo nominale
1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>. 1 euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedevano poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta ha istituito, quindi, in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante CP_1 accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, parte ricorrente, con riferimento all'a.s. predetto, domanda in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, la condanna del ad erogare la somma di € CP_1
2 500,00 per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Al termine fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, solo parte ricorrente depositava note. Deve pertanto essere dichiarata, in assenza di costituzione nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la contumacia del . CP_1
Ciò premesso, alla luce delle recenti modifiche normative che hanno riguardato la disciplina del bonus Carta Docenti, intervenute nelle more del giudizio, la domanda deve essere rigettata. La nuova formulazione dell'art. 1, co. 121 L. 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal D.L. 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, prevede che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato Controparte_3 entro il 30 gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. esso inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
approfondimento della preparazione didattica;
partecipazione alla ricerca innovazione didattico-pedagogica>>. 3 cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.” In ragione della normativa in questione, quindi, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la platea dei beneficiari è estesa anche ai docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno, qual è l'odierna ricorrente, e i criteri e le modalità di assegnazione della Carta, nonché l'importo nominale annuale, verranno definiti con Decreto Ministeriale da adottarsi entro il 30 gennaio di ogni anno. Per tale ragione, l'erogazione del bonus per l'a.s. in corso non è attualmente esigibile per alcuna categoria di docenti (compresi quelli a tempo indeterminato), non essendo, peraltro, neppure determinato l'ammontare dell'importo spettante. Inoltre l'espressa previsione di legge, che include il ricorrente tra i beneficiari del bonus, determina il venir meno dell'interesse del medesimo ad una pronuncia di accertamento del diritto, precedentemente negato dal in forza delle precedenti CP_1 disposizioni normative.
In mancanza di costituzione del convenuto, nulla si dispone con riferimento alle CP_1 spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Vicenza, 19/12/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1654 /2025 RG Lav. promossa da: Parte_1 nel presente giudizio dall'avv. D'ONOFRIO NICOLA e domiciliato presso lo studio del difensore in NAPOLI ricorrente contro
Controparte_1
convenuto Conclusioni: come precisate con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito di note scritte. Oggetto: Altre ipotesi. Motivazione
Parte ricorrente, allegato di essere impiegato nell'a.s. 2025/2026 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente, chiede per la predetta CP_1 annualità, in forza del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio1, di godere del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015.
Tale norma, nella sua formulazione originaria prevedeva per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine), che <al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite spesa cui al comma 123, carta elettronica per l'aggiornamento docente ruolo delle istituzioni scolastiche ogni ordine grado. carta, dell'importo nominale
1 < modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive>>. 1 euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
Per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedevano poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016); 3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016). La normativa suddetta ha istituito, quindi, in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del ) una provvista dalla quale attingere (mediante CP_1 accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
Orbene, alla luce della suddetta normativa, nazionale e comunitaria, parte ricorrente, con riferimento all'a.s. predetto, domanda in particolare, previo accertamento del diritto ad ottenere la costituzione della Carta, la condanna del ad erogare la somma di € CP_1
2 500,00 per il soddisfacimento delle necessità formative (la formazione continua cui i docenti di ruolo e non di ruolo sono, per Legge2, tenuti).
Al termine fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, solo parte ricorrente depositava note. Deve pertanto essere dichiarata, in assenza di costituzione nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, la contumacia del . CP_1
Ciò premesso, alla luce delle recenti modifiche normative che hanno riguardato la disciplina del bonus Carta Docenti, intervenute nelle more del giudizio, la domanda deve essere rigettata. La nuova formulazione dell'art. 1, co. 121 L. 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal D.L. 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, prevede che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato Controparte_3 entro il 30 gennaio di ogni anno, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di 2 L'art. 282, DLgs. 297/1994, senza distinzione tra docenti di ruolo e docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, prevede infatti che <l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale […] docente. esso inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
approfondimento della preparazione didattica;
partecipazione alla ricerca innovazione didattico-pedagogica>>. 3 cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.” In ragione della normativa in questione, quindi, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la platea dei beneficiari è estesa anche ai docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno, qual è l'odierna ricorrente, e i criteri e le modalità di assegnazione della Carta, nonché l'importo nominale annuale, verranno definiti con Decreto Ministeriale da adottarsi entro il 30 gennaio di ogni anno. Per tale ragione, l'erogazione del bonus per l'a.s. in corso non è attualmente esigibile per alcuna categoria di docenti (compresi quelli a tempo indeterminato), non essendo, peraltro, neppure determinato l'ammontare dell'importo spettante. Inoltre l'espressa previsione di legge, che include il ricorrente tra i beneficiari del bonus, determina il venir meno dell'interesse del medesimo ad una pronuncia di accertamento del diritto, precedentemente negato dal in forza delle precedenti CP_1 disposizioni normative.
In mancanza di costituzione del convenuto, nulla si dispone con riferimento alle CP_1 spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Vicenza, 19/12/2025 Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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