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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Dott.ssa Domenica Motta Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5/2025 R.G. e promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente a CH (GERMANIA) AN HR strasse 93, elettivamente domiciliato a
Caltanissetta in via Leonida Bissolati n. 29 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Dacquì (C.F.
, giusta procura alle liti allegata alla busta elettronica contenente l'atto di C.F._2 citazione in appello trasmesso in via telematica, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c. ovvero a mezzo fax Email_1 al numero 0934.190028
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente Controparte_1 C.F._3 in Via Tommaso Tamburini n. 53, quivi pure elettivamente domiciliata in via Rosso di San Secondo
n. 22, presso lo studio dell'Avv. Angelo Capizzi (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 difende in forza di procura alle liti allegata in atto separato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0934-585101 o all'indirizzo PEC:
Email_2
Appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta
1 Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni: le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 4 giugno 2025 in atti.
Il Pubblico Ministero presso questa Corte, in data 28.1.2025, ha espresso per iscritto parere contrario all'accoglimento dell'istanza.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2024 adiva il Tribunale di Caltanissetta Controparte_1 per chiedere, nei confronti del convenuto , l'adozione dei provvedimenti Parte_1 riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori e Persona_1 Persona_2
(nati il primo il 12 gennaio 2017 ed il secondo il 9 dicembre 2019).
La ricorrente deduceva:
- che il minore portava il cognome della madre poiché il bambino al momento della Persona_1 nascita era stato riconosciuto solamente dalla ricorrente e, dopo circa sei mesi, era stato riconosciuto anche dal padre, con apposita dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta;
- che, subito dopo la nascita del figlio (9 dicembre 2019), nel mese di gennaio Persona_2 del 2020, la giovane coppia aveva interrotto la convivenza;
- che da quando la coppia si era separata il resistente non si era mai interessato dei propri figli e la
, tramite il social WhatsApp, aveva appreso che il medesimo, seppur formalmente residente Per_1
a Caltanissetta presso l'abitazione dei propri genitori, viveva e lavorava in Germania;
- che il padre dei minori non aveva mai chiesto di vedere e/o incontrare i propri figli, tranne che in una occasione durante il periodo estivo dell'anno 2023, non avendo mai ottemperato ai propri obblighi di mantenimento nei loro confronti;
- che il quindi, non aveva mostrato alcun interesse nei confronti dei propri figli, non li Per_2 sentiva quasi mai, e nelle sporadiche volte in cui si era attivato per contattarli telefonicamente, solamente il piccolo era riuscito ad intrattenersi con il padre per qualche minuto;
Per_1
- che dal momento in cui era cessata la convivenza ed in seguito all'allontanamento del compagno la giovane madre aveva vissuto periodi di ristrettezze e si era ritrovata da sola a dover gestire la propria vita familiare ed a dover sostenere tutte le spese per la conduzione della casa e tutto quanto necessario al soddisfacimento delle primarie esigenze dei figli;
- che era sostenuta dai propri genitori, e , i quali si erano resi CP_2 Persona_3
2 sempre disponibili ad accudire i nipotini e e, all'occorrenza, collaboravano attivamente Per_1 Per_2 con la figlia anche per accompagnare e riprendere i bambini da scuola;
- che i nonni paterni, invece, avevano incontrato i loro nipotini solamente in qualche sporadica occasione;
- che, in definitiva, da circa tre anni la ricorrente viveva da sola con i suoi due figli, e , Per_1 Per_2 in un appartamento condotto in locazione, in Via Tommaso Tamburini n 53, il cui canone di locazione mensile era pari ad € 280,00. I minori, d'altra parte, frequentavano regolarmente la scuola Santa Lucia plesso Vittorio Veneto. In particolare, il minore frequentava la prima elementare e Persona_1
la scuola dell'Infanzia, entrambi dal lunedì al venerdì, con orario continuato Persona_2 dalle 8.00 alle 16.15;
- che, successivamente alla separazione dal compagno, aveva beneficiato del reddito di cittadinanza per circa € 900,00 mensili e tuttavia tale misura di sostegno al reddito era cessata nel mese di dicembre del 2023;
- che la medesima attualmente era disoccupata e in cerca di un lavoro;
- che , da parte sua, non aveva mai contribuito al mantenimento dei figli e Parte_1 solamente nel mese di dicembre del 2023, in occasione dell'ultimo compleanno del piccolo , Per_2 aveva "regalato" al minore la somma € 100,00 accreditando l'importo (ridotto dalla commissione e quindi € 94,00) sulla carta Postepay intestata alla;
Per_1
- che con lettera raccomandata del 16 novembre 2023 la ricorrente aveva invitato il padre dei minori ad addivenire ad un accordo consensuale per la regolamentazione dell'affidamento dei figli e per la previsione di un assegno di mantenimento in loro favore e, tuttavia, la predetta missiva era stata restituita al mittente con la causale "destinatario trasferito", nonostante la certificazione di residenza del Comune di Caltanissetta rilasciata in data 30 ottobre 2023;
- che, da quanto sopra, emergeva che la ricorrente era l'unico genitore in grado di garantire ai propri figli, e , un adeguato sviluppo psico-fisico, permettendo loro di vivere in un ambiente Per_1 Per_2 sano nel quale venivano soddisfatte tutte le necessità, materiali ed affettive, dei minori che, attualmente, avevano quali impegni solamente quelli scolastici.
La ricorrente, tanto dedotto, chiedeva, pertanto, che venisse disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con la loro collocazione stabile presso l'abitazione materna;
inoltre, chiedeva che il resistente venisse obbligato alla corresponsione della somma di € 400,00 in favore della ricorrente a titolo di compartecipazione per il mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 per ciascun figlio), nonché il 50% di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive).
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio e Parte_1
3 veniva dichiarato contumace.
Esaurita l'attività istruttoria il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, nella contumacia del convenuto , con sentenza n. 783/2024, pubblicata in Parte_1 data 17 ottobre 2024, così statuiva:
“Dispone l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre, che potrà Persona_1 Persona_2 adottare anche le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli minori, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
Attribuisce al padre la facoltà di incontrare e tenere con sé i figli minori, quando il predetto si troverà
a Caltanissetta, sulla base degli accordi con la madre, tenendo sempre conto delle loro esigenze anche scolastiche, e di sentire i figli per via telefonica anche in video chiamata per tre volte ogni settimana, in orari da concordare con la madre, sempre tenendo conto delle esigenze anche scolastiche dei minori.
Fa carico a di versare a , entro i primi 5 giorni di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, la somma di € 300,00 per il mantenimento dei figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, ed oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori, purché debitamente documentate, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore Parte_1 dell'Erario, in € 3.809,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge”.
Avverso tale sentenza, notificata in data 26 novembre 2024 al contumace Parte_1
, proponeva appello quest'ultimo, con atto di citazione in appello notificato a mezzo
[...]
PEC presso l'indirizzo di posta elettronica del difensore della in data 27 Controparte_1 dicembre 2024, successivamente depositato nel fascicolo digitale in occasione dell'iscrizione a ruolo avvenuta in data 6 gennaio 2025.
Nel suo atto di appello chiedeva a questa Corte di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “…rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa - dichiarare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per violazione delle disposizioni di cui all'art. 143 c.p.c., difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per la notifica ex art. 143 c.p.c. e mancato esperimento del dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell'attività notificatoria in considerazione della stabile e abituale dimora all'estero del resistente all'epoca in cui è stata tentata in Italia la notifica nelle forme dell'art. 143 c.p.c.; - dichiarare la nullità della notifica
4 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 143, comma 3, c.p.c., omesso deposito dell'atto presso la casa comunale, mancata osservanza delle formalità previste dall'art. 143
c.p.c. e mancato perfezionamento della notifica in considerazione della stabile e abituale dimora all'estero del resistente all'epoca in cui è stata tentata in Italia la notifica nelle forme dell'art. 143
c.p.c. senza il rispetto delle formalità previste dalla norma in esame;
- previa declaratoria della nullità della notifica dell'atto introduttivo, riconoscere che nel giudizio di primo grado è stata lesa
l'integrità del contraddittorio in ragione della posizione di litisconsorte necessario rivestita dal resistente nel giudizio di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e, per l'effetto, rinviare la causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c.;
- condannare controparte al pagamento alle spese del processo del giudizio oltre oneri e accessori, per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.”.
L'appellata costituitasi, preliminarmente eccepiva che l'appello era Controparte_1 inammissibile, poiché tardivo, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata in data
26 novembre 2024 al contumace e l'appello era stato proposto oltre Parte_1 il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.. In particolare l'appello, anziché essere proposto con ricorso, come previsto dalla normativa processuale applicabile “ratione temporis”, era stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo pec al procuratore della in Per_1 data 27 dicembre 2024 e poi depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo solamente in data 7 gennaio 2025.
La rassegnava, nella sua comparsa di costituzione e risposta in appello, le seguenti Per_1 conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig.
, in ragione della tardività dell'appello, proposto in violazione dei termini Parte_1 prescritti dall'art. dall'art. 325 c.p.c., e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
2) Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto per palese mancanza di interesse dell'appellante alla riforma della sentenza impugnata e di conseguenza confermare integralmente la sentenza gravata;
3) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado di giudizio, oltre spese e oneri accessori, e confermare la condanna dell'appellante alle spese del giudizio di primo grado liquidate in favore dell'erario”.
L'udienza del 4 giugno 2025 (a cui era stata differita la prima udienza indicata, nell'atto di citazione in appello, per il giorno 12 maggio 2025), veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. che le parti depositavano, rassegnando le rispettive conclusioni, in epigrafe trascritte.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da , come eccepito dalla parte appellata e comunque Parte_1 rilevabile d'ufficio, è inammissibile poiché tardivo.
La sentenza del Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, n. 783/2024, pubblicata in data 17 ottobre 2024, pronunciata nella contumacia del convenuto , è Parte_1 stata notificata ex art. 292 c.p.c. personalmente a quest'ultimo, in data 26 novembre 2024, presso la sua residenza in Germania (il fatto è pacifico).
L'appello avverso tale sentenza è stato proposto da con atto di Parte_1 citazione in appello notificato in data 27 dicembre 2024 al procuratore della Controparte_1
e l'atto di citazione in appello è stato successivamente depositato in cancelleria in data 6 gennaio 2025, in occasione dell'iscrizione della causa a ruolo (avvenuta con modalità telematiche).
Atteso che, nella specie, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente al 28 febbraio 2023, trova applicazione l'art. 473-bis.30 c.p.c., il quale dispone che l'appello si propone con ricorso che deve contenere le indicazioni previste dall'art. 342 c.p.c.
Per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, nei giudizi di appello che devono essere proposti con ricorso, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio.
Nondimeno, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (cfr., tra le tante, Cass. n. 403 del 2019).
Nel caso in esame, la notificazione della sentenza di primo grado è stata effettuata in data 26 novembre 2024 personalmente al contumace e da ciò consegue che il termine breve di trenta giorni, stabilito dall'art. 325 c.p.c. per la proposizione dell'appello per il caso in cui la sentenza sia stata notificata, era destinato a scadere il 27 dicembre 2024.
Atteso che, nella fattispecie, l'appello è stato erroneamente proposto con atto di citazione anziché con ricorso, in applicazione del suindicato principio generale, l'atto di citazione in appello doveva essere depositato in cancelleria entro il 27 dicembre 2024, per potersi ritenere osservato il termine breve di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza notificata, così come previsto dall'art. 325 c.p.c., norma che si applica anche nei confronti della parte
6 contumace in primo grado che proponga appello a seguito dell'avvenuta notificazione della sentenza effettuata nei suoi confronti secondo il disposto dell'art. 292 c.p.c..
Atteso che, di contro, l'atto di citazione in appello, seppur notificato in data 27 dicembre
2024, è stato depositato in cancelleria in data 6 gennaio 2025, in occasione dell'iscrizione telematica della causa a ruolo, ne consegue che l'appello è tardivo. Infatti il gravame, erroneamente proposto nella forma della citazione anzichè in quella del ricorso, è stato depositato in cancelleria ben oltre il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica della sentenza impugnata effettuata personalmente ex art. 292 c.p.c. al convenuto contumace in primo grado.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello, per sua tardività, è assorbito ogni motivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellata, in base agli atti, applicati i parametri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di euro 3.473,00 per compensi (causa di natura contenziosa in appello di valore indeterminabile e di bassa complessità; fase studio: €
1.029,00; fase introduttiva: € 709,00; fase decisionale: € 1.735,00; totale € 3.473,00; non si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la dimidiazione dei compensi ex art. 4, comma 9, D.M. 55/2014 nel testo vigente ratione temporis), oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'inammissibilità dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 783/2024, Parte_1 pubblicata in data 17 ottobre 2024, a lui personalmente notificata in data 26 novembre 2024; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio Parte_1 di appello in favore di , liquidate in euro 3.473,00 per compensi, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Caltanissetta, 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuele De Gregorio Domenica Motta
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