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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 122/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 122\18 r.g., vertente TRA
in persona del legale rappresentante CF: Parte_1
ed CF in persona del legale P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 rappresentante, entrambe rappresentate e assistite per procura in atti, dall'avvocato
Paolo Starvaggi presso il cui studio professionale in Messina via Camiciotti n. 102 sono elettivamente domiciliati;
pec: Email_1
APPELLANTI
E
e nella qualità curatori del CP_1 Controparte_2 [...]
CF: , rappresentati e difesi per Controparte_3 P.IVA_3 procura in atti dall'avvocato Paolo Vermiglio ed elettivamente domiciliati in Patti via Gorizia n. 8 presso lo studio professionale del difensore Pec: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 52\2018 pubblicata in data 01.02.2018 Conclusioni delle parti: come da verbale del 03.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione del 27.02.2018 in Parte_3 persona del legale rappresentante e in persona del legale Parte_2 rappresentante hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti del in persona dei curatori la sentenza in oggetto con Controparte_3 cui il Tribunale di Patti ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto ha confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 262\10 emesso dallo stesso Tribunale con cui ingiungeva alla il pagamento in favore degli opposti della CP_3 somma di E 3.557.104,59 oltre interessi legali e spese, ed ha condannato gli opponenti alle spese di lite .
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata per i motivi che si illustreranno infra ed hanno chiesto che in riforma della stessa, fosse accolta l'opposizione e revocato il DI con condanna di controparte alle spese di lite del presente giudizio. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 04.05.2018 si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 perché infondato con la conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio. Proponeva appello incidentale condizionato.
Dopo alcuni rinvii per ragioni di sovraccarico di ruolo la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.02.2023. Nella pendenza dei termini per il deposito delle repliche in data 21.04.2023 con sentenza n. 6 il Tribunale di Patti dichiarava il Parte_4
.
[...] Con istanza depositata in data 17.08.2023 l'avv. Paolo Vermiglio procuratore costituito del dichiarava il Fallimento di parte Controparte_3 appellante .
La Corte con provvedimento del 12.06.2024 dichiarava interrotto il giudizio .
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 parte appellata riassumeva il giudizio al fine di fare accertare alla Corte la estinzione per mancata riassunzione nei termini e con decreto del 20.11.2024 la Corte fissava l'udienza del 3.2.2025 per il prosieguo. Il curatore del notificava ricorso e decreto alla Controparte_3 curatela del Fallimento che restava Parte_4 contumace.
La causa, all'udienza del 03.02.2025, veniva assegnata a sentenza senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preclusiva di ogni ulteriore esame della controversia, va dichiarata la estinzione del giudizio . La Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale “ L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. ( Sez. Unite 7443\2008 Cass. civ. n 27788\22).
Nel caso in cui la interruzione, però, sia dovuta alla dichiarazione di fallimento di una parte del giudizio civile, come nel caso in esame,
“l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo “( Sez.
Un. n. 12154\21, Cass. n. 18285\24) Nel caso in esame risulta che la Curatela del Fallimento in CP_3 data 11.07.2024 ha comunicato al Curatore della Parte_1 la dichiarazione giudiziale della interruzione del presente giudizio,
[...] pronunciata con ordinanza del 12.06.2024, mediante la notifica dell'atto di opposizione allo stato passivo ( in cui a pag. 18-19 del ricorso era indicato il provvedimento di interruzione).
Da tale data, il Curatore di è stato messo a Parte_1 conoscenza della dichiarazione di interruzione del giudizio e da tale giorno decorre il termine per riassumere il giudizio ex art 305 cpc .
La Curatela del fallimento ha lasciato Parte_1 decorrere il termine senza procedere alla riassunzione del giudizio. Alla mancata riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 cpc consegue la estinzione del giudizio.
Il giudizio è stato riassunto oltre il termine dal al Controparte_3 solo scopo di fare accertare alla Corte la mancata riassunzione del giudizio e quindi dichiarare la sua estinzione.
La curatela del è rimasta Parte_4 contumace nella presente causa confermando il disinteresse della Procedura
a proseguire il giudizio .
Conseguentemente va dichiarata la estinzione del giudizio.
3. Le spese di lite seguono il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. , e sono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_4 persona del legale rappresentante e in Controparte_4 persona del legale rappresentante avverso la sentenza n. 52\18 del Tribunale di Patti emessa e pubblicata in data 01.02.2018 anche nei confronti in persona dei Curatori Avv. Controparte_3
e dott. Michele Laurà così decide Controparte_2
- Dichiara estinto il giudizio;
- Nulla sulla spese .
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data 17.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 122\18 r.g., vertente TRA
in persona del legale rappresentante CF: Parte_1
ed CF in persona del legale P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 rappresentante, entrambe rappresentate e assistite per procura in atti, dall'avvocato
Paolo Starvaggi presso il cui studio professionale in Messina via Camiciotti n. 102 sono elettivamente domiciliati;
pec: Email_1
APPELLANTI
E
e nella qualità curatori del CP_1 Controparte_2 [...]
CF: , rappresentati e difesi per Controparte_3 P.IVA_3 procura in atti dall'avvocato Paolo Vermiglio ed elettivamente domiciliati in Patti via Gorizia n. 8 presso lo studio professionale del difensore Pec: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 52\2018 pubblicata in data 01.02.2018 Conclusioni delle parti: come da verbale del 03.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione del 27.02.2018 in Parte_3 persona del legale rappresentante e in persona del legale Parte_2 rappresentante hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti del in persona dei curatori la sentenza in oggetto con Controparte_3 cui il Tribunale di Patti ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto ha confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 262\10 emesso dallo stesso Tribunale con cui ingiungeva alla il pagamento in favore degli opposti della CP_3 somma di E 3.557.104,59 oltre interessi legali e spese, ed ha condannato gli opponenti alle spese di lite .
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata per i motivi che si illustreranno infra ed hanno chiesto che in riforma della stessa, fosse accolta l'opposizione e revocato il DI con condanna di controparte alle spese di lite del presente giudizio. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 04.05.2018 si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3 perché infondato con la conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio. Proponeva appello incidentale condizionato.
Dopo alcuni rinvii per ragioni di sovraccarico di ruolo la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.02.2023. Nella pendenza dei termini per il deposito delle repliche in data 21.04.2023 con sentenza n. 6 il Tribunale di Patti dichiarava il Parte_4
.
[...] Con istanza depositata in data 17.08.2023 l'avv. Paolo Vermiglio procuratore costituito del dichiarava il Fallimento di parte Controparte_3 appellante .
La Corte con provvedimento del 12.06.2024 dichiarava interrotto il giudizio .
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 parte appellata riassumeva il giudizio al fine di fare accertare alla Corte la estinzione per mancata riassunzione nei termini e con decreto del 20.11.2024 la Corte fissava l'udienza del 3.2.2025 per il prosieguo. Il curatore del notificava ricorso e decreto alla Controparte_3 curatela del Fallimento che restava Parte_4 contumace.
La causa, all'udienza del 03.02.2025, veniva assegnata a sentenza senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preclusiva di ogni ulteriore esame della controversia, va dichiarata la estinzione del giudizio . La Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale “ L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. ( Sez. Unite 7443\2008 Cass. civ. n 27788\22).
Nel caso in cui la interruzione, però, sia dovuta alla dichiarazione di fallimento di una parte del giudizio civile, come nel caso in esame,
“l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo “( Sez.
Un. n. 12154\21, Cass. n. 18285\24) Nel caso in esame risulta che la Curatela del Fallimento in CP_3 data 11.07.2024 ha comunicato al Curatore della Parte_1 la dichiarazione giudiziale della interruzione del presente giudizio,
[...] pronunciata con ordinanza del 12.06.2024, mediante la notifica dell'atto di opposizione allo stato passivo ( in cui a pag. 18-19 del ricorso era indicato il provvedimento di interruzione).
Da tale data, il Curatore di è stato messo a Parte_1 conoscenza della dichiarazione di interruzione del giudizio e da tale giorno decorre il termine per riassumere il giudizio ex art 305 cpc .
La Curatela del fallimento ha lasciato Parte_1 decorrere il termine senza procedere alla riassunzione del giudizio. Alla mancata riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 cpc consegue la estinzione del giudizio.
Il giudizio è stato riassunto oltre il termine dal al Controparte_3 solo scopo di fare accertare alla Corte la mancata riassunzione del giudizio e quindi dichiarare la sua estinzione.
La curatela del è rimasta Parte_4 contumace nella presente causa confermando il disinteresse della Procedura
a proseguire il giudizio .
Conseguentemente va dichiarata la estinzione del giudizio.
3. Le spese di lite seguono il principio fissato dall'art. 310, u.c., c.p.c. , e sono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_4 persona del legale rappresentante e in Controparte_4 persona del legale rappresentante avverso la sentenza n. 52\18 del Tribunale di Patti emessa e pubblicata in data 01.02.2018 anche nei confronti in persona dei Curatori Avv. Controparte_3
e dott. Michele Laurà così decide Controparte_2
- Dichiara estinto il giudizio;
- Nulla sulla spese .
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile in data 17.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini