Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11102 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Palermo Vincenza;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Tavoletta Maria;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9/09/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “richiesta di affido dei figli minori alla madre, anche sulla scorta della gravità delle condotte contestate al nel CP_1 proc. penale 2630/2021 RGNR. Nulla osserva /sulle ulteriori richieste delle
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
05/08/2021, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 03.06.2009 a Palermo, unione dalla quale sono nati i figli: Controparte_1
Gaia il 30.10.2009, il 23.03.2012, e il 27.09.2013, ha chiesto di Per_1 Per_2 pronunciare la separazione personale dei coniugi addebitandone la respon- sabilità al marito, in conseguenza alle condotte vessatorie e violente assunte dallo stesso ai danni della ricorrente e della prole, disponendo altresì
l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e l'obbligo a carico del resisten- te di versare la complessiva somma di euro 750,00 mensili, a titolo di contri- buto al mantenimento della moglie e dei figli, oltre al pagamento del 50% del- le spese straordinarie per questi ultimi.
2. Nel costituirsi in giudizio ha aderito alla domanda di Controparte_1 separazione, tuttavia, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha solleci- tato il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata dalla controparte e ha invocato l'affidamento congiunto dei minori , Persona_3
e con previsione di un regime di incontri padre-figli, anche con Per_1 Per_2
l'ausilio dello Spazio Neutro del Comune di Palermo.
Ha, poi, contestato le richieste economiche formulate dalla moglie con rife- rimento al quantum, precisando di non poter corrispondere un assegno su- periore ad euro 300,00 mensili per il mantenimento dei figli.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 12/07/2022, il Presidente f.f., tenuto conto dei provvedimenti contestualmente assunti dal Tribunale per i minorenni di Palermo a tutela dei minori, con ordinanza del 13/07/2022 rimetteva le parti dinanzi al Giu- dice Istruttore previa adozione dei seguenti provvedimenti provvisori e urgen- ti: “osservato che, nel caso di specie, sussistono ragioni ostative all'affido con- diviso, preso atto del decreto emesso dal Tribunale per i minorenni in data 27-
29 luglio 2021 con il quale è stata disposta la conferma dell'inserimento dei minori , nata a [...] il [...], , nata a [...]_4 Persona_3 il 30.10.2009, e , nato a [...] il [...], unitamente alla Persona_5 madre, odierna ricorrente, presso la Casa Rifugio ad indirizzo segreto gestita
- 2 - dalle , e il divieto generale di prelevamento dei minori nonché il Parte_2 divieto di visita e contatto tra i minori ed il padre, ciò a causa della forte con- flittualità esistente tra i genitori e perchè il padre, odierno resistente, è sotto- posto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, poichè denunciato per le condotte violente reiteratamente agite verso la moglie per le quali pende procedimento penale avente ad oggetto i delitti di maltrattamenti aggravati tra
l'altro da violenza assistita ai danni dei minori e di violenza sessuale ai danni della ricorrente medesima;
ritenuto, pertanto, quanto ai provvedimenti posti a tutela della prole che deve prendersi atto di quanto disposto dal Tribunale per
i minorenni;
considerata la situazione reddituale e familiare delle parti quale risulta in questa sede sulla scorta delle allegazioni delle parti e della docu- mentazione prodotta, e rilevato che la ricorrente ha dichiarato di avere una certa capacità lavorativa che le permette di guadagnare circa 100 euro a set- timana e ha riferito che è in fase di accettazione la sua richiesta di percezione del reddito di cittadinanza la cui misura sarà di circa 600 euro al mese;
ritenu- to – allo stato ed in attesa che l'istruttoria fornisca un riscontro probatorio alle affermazioni delle parti – che vada imposto a di versare a CP_1 Pt_3
[... entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 450,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori della coppia (150,00 per ciascuno), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Ista;
ritenuto che
la medesima parte deve essere, inoltre, dichiarata tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate nel protocollo siglato in data
2.07.2019 da questo Tribunale con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvoca- ti, secondo le modalità ivi indicate (…)”.
4. Con successiva ordinanza, emessa il 14.01.2023, il Giudice Istruttore
“(…) ad integrazione e precisazione dell''ordinanza presidenziale del
13.7.2023”, preso atto delle dimissioni della ricorrente e dei figli dalla comu- nità ad indirizzo segreto ove erano stati collocati con provvedimento del Tri- bunale minorile del 22/07/2021, e del conseguente trasferimento del nucleo presso un'abitazione autonoma, ha disposto l'affidamento esclusivo alla ma- dre, dei tre figli minori: , e Parte_1 Persona_6 Persona_3 Per_5
.
[...]
Per il prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do-
- 3 - cumentazione prodotta dalle parti e assunzione di prova testimoniale all'udienza del 20/02/2024.
5. Infine, all'udienza del 9/09/2024 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con asse- gnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6. Tanto premesso, in via preliminare, deve osservarsi che il resistente ha prodotto, in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data
11/11/2024, ordinanza di cessazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Tribunale, Seconda Sezione Penale, il
19/12/2023.
Si tratta, invero, di un documento inutilizzabile ai fini della decisione, at- teso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti uni- camente illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non cer- tamente introdurre nuovi temi d'indagine.
E' noto infatti che la comparsa conclusionale assolve unicamente una fun- zione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non po- tendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord. 12.1.2012,
n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contraddittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dall'udienza di precisazione delle conclusioni, fermo restando, peraltro, che si deve comunque trattare di do- cumentazione formata in epoca successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
7. Sulla domanda di separazione
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispet- tive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
8. Sulla domanda di addebito
Occorre dunque procedere, in primis, alla disamina della richiesta di ad-
- 4 - debito della separazione proposta dalla ricorrente.
Al riguardo, in punto di diritto, mette conto evidenziare che in ordine alla fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ricorrente Parte_1
deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici
[...] episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal pro- cesso, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condot- te contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separa- zione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della conviven- za.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi- care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effica- cia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione «La dichiarazione di adde- bito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consape- volmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto
- 5 - che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito» (cfr., tra le tante, Cass. n. 40795/2021).
Ora, nella vicenda in esame, attribuisce al coniuge la re- Parte_1 sponsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, dei doveri derivanti dal matrimonio, atteso che il rapporto coniugale era stato sempre caratterizzato da accesi litigi e aggressioni, sia verbali che fisiche, poste in atto dal resi- stente nei confronti suoi e dei figli, i quali erano stati costretti a vivere in un clima di ansia e paura.
Tali comportamenti avevano indotto la ricorrente, onde tutelare la propria incolumità e quella dei figli, a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e a sporgere denuncia-querela in data 22/02/2021 nei confronti del marito, al quale era stata applicata la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa (si vedano denun- cia e verbale di comunicazione misura cautelare allegati al ricorso introdutti- vo).
Il Pubblico Ministero ha contestato al resistente e ne ha chiesto il rinvio a giudizio per i seguenti reati previsti dall'art. 572, commi 1° e 2°, 61 n. 1) c.p.
(“perché, con atti lesivi dell'integrità fisica e morale, maltrattava la moglie
[...]
ed i figli minori , e , esponendoli a Parte_4 Persona_3 Per_1 Per_7 continue offese, minacce, umiliazioni, nonché aggressioni verbali e fìsiche ed in particolare:
-offendendo verbalmente indirizzandole ripetuti improperi Parte_1
e apostrofandola come " "; Pt_5
-minacciandola di morte, rivolgendole frasi del seguente tenore: "PRIMA O
DOPO TI AMMAZZO, TI CI , DEVI MORIRE, TE LO Parte_6
PROMETTO, SIA L'ULTIMA COSA CHE FACCIO SU QUESTA TERRA"; "IO TI DO
FUOCO A TE, ALL'AVVOCATO, Al BAMBINI E ALLA CASA";
-andando in escandescenza e lanciandole contro mobili e suppellettili dell'a- bitazione;
-aggredendola fisicamente, in più occasioni, colpendola con schiaffi, calci e
- 6 - pugni in varie parti del corpo, lanciandole contro oggetti, nonché afferrandola alla gola e per i capelli;
-aggredendo fisicamente anche i figli minori, picchiandoli immotivatamente anche con l'utilizzo di una cintura;
-in un episodio, verificatosi nell'estate del 2011, lanciando addosso alfa mo- glie il tavolo della cucina, mentre questa era incinta del loro secondo figlio;
-successivamente, nell'anno 2014, colpendola con pugni alle braccia e lan- ciandole addosso oggetti di varia natura, contestualmente aggredendola ver- balmente, anche in presenza dei figli, i quali erano riuniti nella sala da pranzo per consumare il pasto;
-ed ancora, nell'anno 2019, afferrandola per la gola e trascinandola per tut- to il corridoio di casa, fino a quando, arrivati in stanza, le lanciava addosso
l'asse da stiro e, non soddisfatto, cercava nella cassetta degli attrezzi altri strumenti con cui colpirla;
-nel marzo 2020 colpendola con calci alle cosce, afferrandola per l'orecchio e provocandole una lesione al dito, mai refertata per paura;
-in un episodio, nel mese di novembre 2020, masturbandosi e riprendendosi con il cellulare durante l'atto, alla presenza del figlio;
Per_1
-denudandosi in casa davanti ai figli minori, afferrando e agitando il pene davanti a quest'ultimi;
-in data 27.02.2021 afferrando per il petto la moglie e cercando dì colpirla con un pugno, azione interrotta dalla figlia minore che, spaventata dalle Per_3 continue aggressioni del padre, chiedeva telefonicamente l'intervento delle for- ze dell'ordine;
-costringendo la moglie ad inginocchiarsi e tagliargli le unghie, nonostante la donna fosse in stato di gravidanza;
-utilizzando frasi umilianti del tipo "TI SFONDO LA FÌSSA" nei confronti della figlia minore;
Per_7 così instaurando all'interno del consorzio familiare un clima di vessatoria prevaricazione e rendendo assolutamente intollerabile la prosecuzione della vita in comune.
Con l'aggravante di aver commesso i fatti ai danni ed in presenza dei figli minori , e (…) ai danni di una Persona_3 Persona_5 Persona_8
- 7 - donna in stato di gravidanza (…) per futili motivi. Fatti commessi a Palermo dall'anno 2009 al febbraio 2021”) e dagli arti. 81 cpv., 609 bis c.p. (“perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza e minaccia costringeva la coniuge a subire e compiere atti Parte_1 sessuali, contro la di lei volontà ed in particolare:
- la minacciava reiteratamente di morte e gravi danni all'incolumità fisica, per costringerla ad assecondare i suoi desideri sessuali;
- in più episodi, si abbassava i pantaloni e la costringeva con la forza a praticargli un rapporto orale e, dopo aver eiaculato, la obbligava ad inginoc- chiarsi e la colpiva più volte in faccia con il proprio pene.
Fatti commessi a Palermo l'1 marzo 2021”).
Dal canto suo, si è limitato a contestare del tutto generi- Controparte_1 camente quanto dedotto dalla moglie e ha sollecitato il rigetto della domanda di addebito.
Orbene, nel caso di specie è agevole rilevare che, alla luce delle gravissime condotte ai danni della moglie e dei tre figli minori contestate al resistente, nei confronti del quale in atto pende processo penale in dibattimento, tenuto conto delle risultanze delle relazioni dei servizi incaricati dal Tribunale per i minorenni, che hanno riferito di un quadro familiare caratterizzato dalla for- te conflittualità tra i genitori e da un clima di terrore per i figli minori , Per_3 quali spettatori e talvolta vittime dei comportamenti violenti assunti dal pa- dre, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente va senz'altro accolta, non potendosi dubitare del fatto che la colpa della irreversibile crisi dell'unione coniugale sia da attribuire a . Controparte_2
Al riguardo preme invero osservare che, come ha avuto occasione di preci- sare la giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche costituiscono viola- zioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione del- la sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dove- re di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì ir-
- 8 - rilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr., tra le tante, Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31351 del
24/10/2022, Rv. 665977 – 01, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del
22/03/2017, Rv. 644601 - 01).
9. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse dei figli della coppia
, , e che oggi hanno rispettivamente 15, 12 e 11 anni, giova Per_3 Per_1 Per_2 osservare che contestualmente all'avvio del procedimento penale nei confron- ti del resistente, su ricorso del Pubblico Ministero minorile che aveva solleci- tato una pronuncia di decadenza di dalla responsabilità ge- Controparte_1 nitoriale, il Tribunale per i minorenni di Palermo ha incaricato i servizi socia- li territorialmente competenti di compiere approfonditi accertamenti socio- familiari sul nucleo familiare e con decreto del 27/07/2021 ha confermato l'inserimento della ricorrente e dei tre figli minori presso la casa rifugio ad indirizzo segreto gestita dalle Onde con divieto generale di preleva- Pt_2 mento dei minori nonché divieto di visita e contatto tra i figli ed il padre (si veda all. n. 10 al ricorso introduttivo).
Il Tribunale minorile con successivo decreto del 21/09/2022, tenuto conto delle positive relazioni dell' Controparte_3
e del miglioramento delle condizioni psicofi-
[...] siche dei minori, ha poi disposto le dimissioni della sig.ra e dei figli Parte_1 dalla comunità ad indirizzo segreto e ha nominato un curatore speciale per i minori (si vedano all. 1 e 2 alle note depositate il 30/09/2022).
Infine, con decreto emesso in data 7/06/2023 il Tribunale per i minorenni ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui Controparte_1 figli e ha stabilito anche il divieto di rapporti tra i minori ed il padre, “rilevato che l' incaricato da questo TM con relazione dell'8-4-2022 ha riferito, a CP_3 seguito di un accurato percorso di valutazione, che la madre e i minori hanno vissuto in un clima relazionale connotato da violenza agita dal padre nei con- fronti della moglie e dei figli stessi;
che il padre cosi come i nonni paterni han- no assunto posizioni di negazione e minimizzazione degli eventi;
che la madre ha invece avviato un serio percorso di responsabilizzazione rispetto alla tutela dei figli e di crescita personale;
(…) che anche la diretta audizione della minore
- 9 - (…) ha inequivocabilmente confermato che i minori sono rimasti esposti ai Per_3 comportamenti violenti e vessatori del padre con il quale hanno intrattenuto una relazione connotata da elementi chiaramente sfavorevoli alla loro sana crescita;
che la minore ha ripetutamente riferito con linguaggio adeguato alla sua età e con particolari che hanno dato contezza dei suoi dolorosi vissuti e in particolare del clima di paura che la presenza del padre all'interno della casa familiare provocava, dei comportamenti violenti del padre nei confronti della madre e dei figli (ha in particolare ricordato di essere stata colpita dal padre insieme ai fratelli con l'uso di un cinghia), delle ripetute offese che costui rivol- geva alla madre a lei e ai fratelli, e di essere rimasta esposta, in una occasio- ne, ad avance sessuali da parte del padre che le avrebbe chiesto di toccarle il seno (anche secondo quanto riferito dalla madre sarebbe rimasto espo- Per_1 sto ad esperienze improprie avendo avuto accesso ad un video ritraente il pa- dre dai contenuti sessuali circostanza quest'ultima non negata dallo stesso padre ancorché costui in sede di contestazioni ex art 330 cc ha affermato di non averlo comunque condiviso con il figlio); che la stessa minore ha Per_3 espresso chiara paura alla prospettiva di riallacciare i rapporti con il padre e con gli stessi nonni paterni che a suo dire, nulla avrebbero fatto per difendere i nipoti dai comportamenti vessatori e violenti del figlio (la minore ha espressa- mente dichiarato che preferirebbe buttarsi dal balcone piuttosto che riprendere
i rapporti con il padre e con i nonni paterni); rilevato che l' ha altresì riferi- CP_3 to con relazione di aggiornamento che tutti i minori ormai dimessi dalla comu- nità unitamente alla madre (la quale adeguatamente sostenuta sta assolvendo alla funzione protettiva e di cura dei figli), stanno vivendo una condizione di progressivo benessere psico-emotivo e che il distanziamento dalle esperienze sfavorevoli vissute sta favorendo percorsi riparativi (…)” (cfr. decreto allegato alle note depositate dalla ricorrente il 21/09/2023).
Nulla va, pertanto, disposto in ordine all'affidamento dei minori, dal mo- mento che essendo stato pronunciato nei confronti del padre Controparte_1 provvedimento ai sensi dell'art. 330 cod. civ. spetta unicamente alla madre la responsabilità genitoriale sui figli. Parte_1
Per quanto concerne il regime di visita, occorre senz'altro confermare il di- vieto di rapporti tra i minori ed il padre già disposto con il richiamato prov-
- 10 - vedimento del 7.06.2023, in considerazione dei comportamenti gravemente pregiudizievoli messi in atto in loro danno da , come pure ri- Controparte_1 ferito dalla figlia al Tribunale per i minorenni e ai Servizi incaricati. Per_3
10. Provvedimenti di carattere economico
Venendo alle domande di contenuto economico, ha chie- Parte_1 sto di stabilire a carico di l'obbligo di corrispondere mensil- Controparte_1 mente la somma di euro 750,00 a titolo di mantenimento per sé e per i figli, oltre che di contribuire alle spese straordinarie per questi ultimi nella misura del 50%.
Il resistente ha dedotto di non avere un'occupazione stabile, di svolgere at- tività lavorativa solo occasionalmente con introiti irrisori e ha, pertanto, chiesto di essere onerato del pagamento di un assegno mensile complessivo non superiore a € 300,00, a titolo di concorso al mantenimento della prole.
In punto di diritto, con riferimento all'obbligo di contribuzione al mante- nimento dei figli, si deve osservare brevemente che, a seguito della separa- zione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della fa- miglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, con- tinuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assi- stenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a ri- spondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun co- niuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
- 11 - proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da de- terminare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esi- genze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le ri- sorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo fami- liare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle ri- sorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva mi- sura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genito- ri, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concre- ta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando
- 12 - l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
10.1 Nel caso in esame, all'udienza di comparizione dei coniugi del
12/07/2022 la ricorrente ha dichiarato: “io lavoro saltuariamente guadagno circa 100 euro a settimana, ho fatto la richiesta da poco del reddito di cittadi- nanza, ancora non l'ho percepito, sicuramente me l'hanno accettato, credo che sarà di circa 600 euro al mese (…)” (si veda verb. ud. citato).
ha rappresentato di essere privo di occupazione stabile, di Controparte_1 svolgere lavori occasionali con introiti modesti e di collaborare a titolo gratui- to di gastronomia all'attività gestita dalla sua famiglia di origine.
Ha, poi, depositato in data 05/09/2024 certificazione rilasciata dall'Agenzia dell'Entrate dalla quale risulta che lo stesso ha percepito nel
2021 redditi pari a 8239,33 euro, nel 2022 di euro 2.494,66 e nessun reddi- to nel 2023 (cfr. certificazione depositata il 5/09/2024).
La ricorrente ha contestato la ricostruzione della situazione reddituale del
, in considerazione del fatto che in realtà costui svolgerebbe regolare CP_1 attività lavorativa presso l'“Antica Gastronomia Marino s.r.l.s.” con sede a
Palermo, Via Roma, intestata solo fittiziamente alla madre del resistente.
La sig.ra nel corso della deposizione testimoniale resa Testimone_1 all'udienza del 20/02/2024, ha dichiarato: “Non lavoro, sono una casalinga.
(…) Posso dire che mio figlio lavora due volte la settimana da noi. Io CP_1 sto presso la Polleria alla cassa e rispondo al telefono. Io non ho capito la do- manda di prima. Io non lavoro in altri posti. Io posso avere detto all'assistente sociale che viene due/tre volte a settimana perché è un locale piccolis- CP_1 simo. Lui viene per fare la preparazione del cibo e se ne va. Non so quanto percepisce, lo sa mio marito perché è lui che si occupa della contabilità” (veda- si verbale d'ud. cit.).
Sul punto non può che evidenziarsi l'inattendibilità della teste escussa, la quale ha reso dichiarazioni generiche e oltremodo contraddittorie, atteso che ha dapprima riferito di essere casalinga e di non lavorare, tuttavia, ha poi raccontato di occuparsi della “cassa” dell'attività di famiglia (“un locale da asporto, non vi sono né tavoli né sedie per la consumazione sul posto”) e, infi- ne, ha asserito di non essere a conoscenza dell'eventuale retribuzione corri-
- 13 - sposta al figlio , sebbene la stessa, come emerge dalla visura camera- CP_1 le depositata dalla ricorrente il 13/01/2023, sia amministratrice unica della società a responsabilità limitata semplificata “Antica gastronomia Marino” e titolare del 50 % delle quote (appartenendo l'altra metà al coniuge _9
, padre del resistente).
[...]
Consegue che, non potendosi reputare attendibili i dati risultanti dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate prodotta dal resistente, dal momento che costui certamente percepisce una retribuzione dai genitori per l'attività svolta come cuoco, come peraltro pure riferito dalla madre, va stabilito, tenu- to conto delle esigenze di vita ordinarie di minori dell'età dei figli della coppia e della circostanza che costoro vivono in via esclusiva con la madre stante il divieto di incontri con il padre, in complessivi euro 600,00 mensili (euro 200 per ciascun minore) l'ammontare dell'assegno che deve ver- Controparte_1 sare in favore di a titolo di contributo indiretto al manteni- Parte_1 mento dei figli , e entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalu- Per_3 Per_1 Per_2 tarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza delle superiori statuizioni, fondate su emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va stabilita a far data dal mese successivo al- la pubblicazione della presente sentenza.
L'odierno resistente va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le mo- dalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tri- bunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio
2019.
10.2 Per altro verso, in ordine alla domanda con la quale la ricorrente ha chiesto che il marito venga onerato di versarle un assegno per il suo mante- nimento, non pare superfluo rammentare che, come ha avuto cura di preci- sare la Suprema Corte, in materia di separazione dei coniugi grava sul ri- chiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua ca- pacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur es-
- 14 - sendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria dili- genza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (v., ex multis, Cass., n.
20866/2021).
È, difatti, principio assai noto che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capaci- tà di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retri- buita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un attività lavo- rativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. n.
24049/2021).
Nella vicenda in disamina la signora è dotata di piena ca- Parte_7 pacità lavorativa, sia generica, in ragione della sua età (36 anni), sia specifi- ca, avendo la stessa riferito all'udienza presidenziale di lavorare saltuaria- mente, di percepire un compenso settimanale di circa 100 euro e di aver co- munque presentato domanda per ottenere l'erogazione del reddito di cittadi- nanza (oggi assegno d'inclusione).
Pertanto, avuto riguardo agli scarni elementi acquisiti in ordine alle di- sponibilità delle parti, poiché non è emersa la prova di una situazione di ef- fettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi, in difetto, pe- raltro, di documentazione comprovante la situazione reddituale di Parte_1
(che invero solo il 2/9/2024 ha presentato richiesta all'Agenzia delle
[...]
Entrate per il rilascio della certificazione relativa ai suoi redditi, quando or- mai la causa era matura per la decisione), va rigettata la richiesta della ri- corrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento in suo favore.
11. Spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio, con l'addebito della responsabilità della separazione nei confronti di , Controparte_1
s'impone la condanna di quest'ultimo a rifondere le spese della ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. n. 115/2002, poiché è Parte_1
- 15 - stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 24.6.2021.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la
Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vitto- riosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle do- vute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema pro- cessualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso con- trario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvan- taggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'even- tuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difenso- re, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 14/08/1988, e , nato a [...] il Controparte_1
14/07/1984, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data
03/06/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune al n. 9, parte I, dell'anno 2009;
2) pronuncia l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
3) nulla dispone in ordine all'affidamento dei minori , nata il Per_3
30.10.2009, , nato il [...] e nata il [...], essendo Per_1 Per_2
l'unica titolare della responsabilità genitoriale la madre a Parte_1 seguito del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 330 cod. civ. dal Tribuna- le per i minorenni il 7.06.2023 nei confronti di;
Controparte_1
4) conferma il divieto di incontri tra e i figli già stabilito Controparte_1
- 16 - dal Tribunale per i minorenni;
5) pone a carico di , a far data dal mese successivo alla Controparte_1 pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo precedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corri- spondere in favore di la complessiva somma di euro 600,00 Parte_1 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia (euro 200 ciascuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
6) dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
7) rigetta la domanda con la quale ha chiesto di stabilire Parte_1
a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno per il suo mante- nimento;
8) condanna a rimborsare alla ricorrente le spese di lite Controparte_1 che si liquidano in complessivi euro 4.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
9) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 16/1/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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