Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 323/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente relatore dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 323 dell'anno 2025 R.G., riservata in decisione all'udienza del giorno 10/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., vertente tra
(CF: , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Commisso (indirizzo PEC:
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e
(CF: ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 CodiceFiscale_2
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Commisso (indirizzo PEC:
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FATTO e DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 14.03.2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Siderno (RC) il 06/08/2015;
- considerato che i ricorrenti hanno sottoscritto il suddetto ricorso dimostrando così la propria volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni ivi indicate;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 19.03.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno (RC), anno 2015, n. 25, parte II, serie A, i ricorrenti il 06/08/2015 hanno contratto
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b) dal matrimonio è nato il figlio il 23.09.2027, Parte_2
ancora minorenne;
c) i medesimi coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale depositata il 05.07.2023 dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 04.07.2023;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- precisato che le condizioni di ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi ed il figlio minore, in particolare risulta adeguatamente disciplinato il suo affidamento congiunto, la collocazione presso la madre, gli incontri con il padre ed il mantenimento a carico di quest'ultimo;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett.
b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositata il 14.03.2025, così dispone:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Siderno (RC) il 06/08/2015 tra nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Siderno (RC), anno 2015, n. 25, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siderno (RC), per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Amadei
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