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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 888 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
nato a Giugliano in [...] il [...] (CF: ) e nata a [...]_1 Parte_2
Mugnano di Napoli il 02.10.1987 (CF: ), entrambi elettivamente domiciliati in Villaricca CodiceFiscale_2
al viale della Repubblica n. 47 presso l'avv. Stefano Puca (CF: ) da cui sono CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello.
APPELLANTI
E
nato ad [...] il [...] (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_4
Antonio Principato (C.F. ) su procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica CodiceFiscale_5
in appello e con lui elettivamente domiciliato in Napoli alla Via S. Biscardi n. 13 presso Studio Legale Jannon.
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. , in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore e quale impresa Controparte_2 P.IVA_1
territorialmente designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Caserta al Corso Giannone n. 56 presso gli avv.ti Gianpaolo Iaselli (CF: ) CodiceFiscale_6
e (CF: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti CP_3 CodiceFiscale_7
pagina 1 di 13 per notar del 18.12.2014. Persona_1
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “Il sottoscritto Avv. Stefano Puca…n.q. di procuratore dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
, nel procedimento iscritto a ruolo con R.G.N. 888/2020 presso la Corte di Appello di Napoli, letto il
[...]
provvedimento con il quale l'On. Collegio disponeva la trattazione scritta dell'udienza del 28.03.2025, si riporta integralmente all'atto di appello proposto e a tutti i motivi di gravame in esso contenuti.
Preliminarmente, si ribadisce la richiesta di riascoltare i testi, debitamente intimati, escussi in I grado in quanto rilevante per la decisione dell'odierno gravame. Si riporta integralmente agli atti depositati, alle difese rassegnate e a tutto quanto prodotto e si impugna ogni avversa deduzione, richiesta ed eccezione. Conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di giudizio a favore del sottoscritto avvocato anticipatario. Inoltre, si rileva che il giudizio instaurato dagli odierni appellanti dinanzi al G.D.P. di Marano di
Napoli Dott.ssa Palma, rubricato con RGN 3413/2014 per il risarcimento dei danni riportati dal veicolo tipo
Hyundai UC tg. CX888MX, si è concluso con Sentenza definitiva statuente il concorso di colpa tra le parti e,
pertanto, l'appello proposto non potrà che essere accolto. Dunque, in via principale, insiste per l'escussione del teste indicato ed escusso in I grado e solo in via subordinata, qualora la causa fosse considerata matura per la decisione, chiede introitarsi la stessa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER : “Il sottoscritto procuratore, nell'interesse del Sig. , aderendo Email_1 Controparte_1
all'invito formulato dal Collegio con provvedimento del 12.04.2024, in via preliminare si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, ritualmente depositata in via telematica in data 28/06/2021, nonché a tutti i documenti richiamati nella stessa e depositati in atti, qui da ritenersi per integralmente ripetuti e trascritti. Si riporta,
altresì, alle note di trattazione scritta depositate in previsione delle precedenti udienze del 02.07.2021,
14.01.2022, 24.02.2023 e del 12.04.2024, le cui argomentazioni sono da ritenersi qui per integralmente ripetute e trascritte. Rinnova le impugnative e le contestazioni a tutto quanto ex adverso rapp.to, dedotto, chiesto ed eccepito sia nell'atto di appello, introduttivo del giudizio, sia nella comparsa di costituzione depositata nell'interesse di quale FGVS, in data 22-28/05/2020, e ne chiede il rigetto per assoluta Controparte_2
infondatezza sia in fatto che in diritto. Ciò posto, rassegna le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli, reiectis contrariis, così provvedere: In via preliminare: 1) dichiarare l'appello proposto dai pagina 2 di 13 Sig.ri e inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.; 2) dichiarare le istanze proposte dalla Parte_1 Pt_2
quale F.G.V.S., inammissibili per mancata proposizione di autonomo appello entro il Controparte_2
termine del 29.02.2020 (6 mesi dal deposito della Sentenza); In via subordinata: 3) rigettare la richiesta di riapertura della istruttoria avanzata dagli appellanti e , per essere la medesima parte Parte_1 Pt_2
appellante espressamente decaduta, come emerge dalla lettura della documentazione del primo grado di giudizio. Nel merito: 4) rigettare l'appello principale proposto dai Sig.ri e , nonché le Parte_1 Pt_2
autonome istanze proposte dalla quale F.G.V.S., nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_2
depositata il 22-28/05/2020, per totale infondatezza sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza del primo grado di giudizio;
In ogni caso: 5) confermare la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, ed altresì condannare gli appellanti, in solido con la in ragione Controparte_2
delle difese svolte, al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre 15% rimb. spese generali, CPA e IVA, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Impugnando le conclusioni avverse, chiede assegnarsi la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
PER LA : “In merito all'oggetto, nell'interesse di in pers. Controparte_2 Controparte_2
l.r.p.t. quale gestore per la Regione Campania del F.G.V.S., ferme tutte le pregresse istanze, difese ed eccezioni e conclusioni come da comparsa qui a ribadirsi senza sterile ripetizione, si ritiene, in virtù delle medesime, che,
ove non si voglia allo stato espletare l'istruttoria articolata dall'appellante, la causa sia matura per la decisione, preso anche atto dei documenti depositati dallo stesso appellante alle cui tesi si è pienamente e regolarmente aderito senza alcuna acquiescenza o rinunzia in ordine al primo decisum, ferma la contestazione alle difese esposte dall'appellato e l'infondatezza delle avverse tesi in tema di pretesa tardività dell' appello adesivo (questione ben chiarita dalle Sezioni Unite). In caso di assegnazione in decisione, si rinnovano le conclusioni esposte e tese all'accoglimento dell'appello con relativa istanza di riforma del primo decisum statuendo l'esclusiva responsabilità del conducente la trattrice agricola del con rigetto dell'originaria CP_1
domanda, ovvero, in via gradata, l'applicazione del principio ex art. 2054 co. II c.c. Riforma del regolamento delle spese di primo grado con vittoria di spese e competenze oltre oneri fiscali del doppio grado o compensazione. Si vogliano concedere i termini ex art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis”\.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 13 Con citazione notificata il 16.09.2014 , proprietario del trattore targato Controparte_1 CP_4
BH254S, ha riferito che alle ore 19,50 circa del 19.07.2013 tale veicolo, guidato dal fratello Parte_3
percorreva via Santa Maria a Cubito, nella direzione che da Villa Literno porta a Qualiano, e che il mezzo agricolo, giunto all'intersezione con la S.P. 151, si accingeva a svoltare a sinistra - con l'indicatore direzionale regolarmente acceso - quando veniva violentemente urtato sul lato sinistro dalla parte anteriore destra dell'auto
Hyundai UC targata CX 888 MX, proveniente dal suo stesso senso di marcia, il cui conducente, nonostante il divieto di sorpasso, il limite di velocità di 50 Km/h e benché fosse nei pressi di una intersezione a “T”, superava ad elevata velocità tutti i veicoli che si trovavano in coda al trattore contro cui andava a collidere.
Ha ancora riferito l'istante che, a causa del violentissimo urto, la Hyundai UC guidata da
[...]
finiva contro una siepe posta nello spigolo destro della S.P. 151, di fronte al , Parte_4 Controparte_5
mentre il trattore, ribaltatosi, veniva scaraventato nel fosso ubicato sempre lungo lo spigolo destro della S.P. 151,
in posizione sottoposta rispetto alla Hyundai UC. In conseguenza della collisione il conducente del mezzo agricolo decedeva sul colpo mentre il trattore riportava danni tali da risultare non più marciante rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per la sua rimozione e di un carro attrezzi per il successivo trasporto presso un deposito giudiziario.
Sul posto erano inoltre giunti dapprima i Carabinieri di Villa Literno, poi una Pattuglia della Polizia di
Stato di Giugliano in Campania ed infine una pattuglia della Polizia Stradale di Napoli accertando che entrambi i veicoli venuti in collisione risultavano privi di copertura assicurativa per la responsabilità civile automobilistica.
Tanto premesso ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e Controparte_1 Parte_1
proprietari della Hyundai UC targata CX 888 MX, nonché la in Parte_2 Controparte_2
qualità di impresa territorialmente designata per la Regione Campani alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo al giudice adito di dichiarare l'esclusiva responsabilità
del conducente della Hyundai UC nella produzione del sinistro condannando i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dal trattore di sua proprietà da liquidare in € 50.862,63 o nella diversa CP_4
somma, maggiore o minore, individuata in corso di causa.
e formalizzata la loro costituzione, hanno chiesto la sospensione del Parte_1 Parte_2
giudizio ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza innanzi al Giudice di Pace di Marano di una precedente causa da loro promossa contro e l'impresa designata chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
pagina 4 di 13 subiti nel sinistro dall'auto di loro proprietà. Nel merito i comparenti hanno poi chiesto il rigetto della domanda attorea prospettando una diversa dinamica del sinistro secondo cui il trattore, spostandosi da una piazzola di sosta posta sulla destra della carreggiata, avuto riguardo al senso di marcia dell'auto, si immetteva nel flusso veicolare non avvedendosi del sopraggiungere della Hyundai UC contro cui andava a collidere.
In via riconvenzionale i convenuti hanno pertanto chiesto di dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro , quale proprietario del trattore New Holland targato BH254S, condannandolo in Controparte_1
solido con la , nella qualità di impresa designata, al risarcimento ex art. 283 lett. b) D. lgs. Controparte_2
n. 209 del 2005 dei danni riportati dalla Hyundai UC quantificati in € 19.951,46.
Si è infine costituita anche la che ha chiesto in via principale il rigetto della Controparte_2
domanda ed in subordine, considerate le versioni radicalmente diverse dell'evento e la scopertura assicurativa di entrambi i mezzi, l'applicazione della presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
La causa, disattesa la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello avente ad oggetto lo stesso sinistro istaurato da e innanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Pt_2
Marano di Napoli e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., è stata istruita ammettendo le prove testimoniali articolate da entrambe le parti, ma assumendo solo quella capitolata dall'attore, e disponendo una c.t.u. per la valutazione dei danni occorsi al trattore di . CP_4 Controparte_1
La controversia è stata poi decisa con sentenza pubblicata il 13.08.2019 e non notificata che ha così
provveduto: “1) Dichiara la esclusiva responsabilità di , conducente il veicolo Hyundai Controparte_6
UC tg. CX 888 MX, di proprietà dei convenuti e , nel sinistro del 19.07.2013, in Parte_1 Parte_2
Giugliano in Campania (NA) alla Via S. Maria a Cubito - Incrocio con S.P. n. 151, con il Controparte_7
Tg. BH 254 S, di proprietà dell'attore Sig. ; 2) Accerta e dichiara che i veicoli coinvolti nel Controparte_1
sinistro Hyundai UC Tg. CX 888 MX e Tg. BH 254 S erano entrambi privi di regolare Controparte_7
copertura assicurativa;
3) per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna quale impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a Controparte_8
carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada…in solido con i convenuti e al Parte_1 Parte_2
pagamento del risarcimento dei danni relativi al Trattore New Holland tg. BH 245 S in favore di CP_1
, pari ad € 19.000,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione
[...]
dalla data del sinistro e fino al soddisfo;
4) condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore della parte pagina 5 di 13 attrice, delle spese del giudizio che liquida in € 3.338,00 di cui € 600,00 per spese ed € 2.738,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU liquidate con separato decreto”.
Tale decisione è stata assunta sulla scorta della seguente motivazione: “…Per quanto attiene al merito,
l'istruttoria processuale ha provato che la responsabilità del sinistro è da ascriversi al conducente…Serino
dell'autovettura Hyundai UC tg. CX 888 MX, di proprietà dei convenuti Sig.ri e Parte_4 Parte_1
. Difatti, dai documenti prodotti (cfr. Rapporto della Polstrada, depositato nella produzione di Parte_2
parte attrice), e dall'esame dei testi, è emerso che il Sig. , conducente della Hyundai UC Parte_4
tg. CX 888MX, viaggiava ad una velocità sostenuta, in fase di sorpasso, e più precisamente invadeva la carreggiata riservata alla circolazione in senso inverso, su strada ove vigeva il divieto di sorpasso (striscia continua a terra), ed ove vigeva il limite di velocità di 50 Km/h, in coincidenza con un incrocio pericoloso con altra strada provinciale (intersezione a “T”).
Il teste escusso all'udienza del 20.05.2016 ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei Testimone_1
fatti di causa in quanto nell'anno 2013 tra il 17 ed il 20 luglio alle ore 19.30 mentre stavo rientrando dal lavoro con il mio camion percorrevo la via S. Maria a Cubito sita in Giugliano in Campania con direzione Qualiano
proveniente da Ischitella;
mi trovavo dopo il trattore con una distanza di due veicoli tra me e il trattore e quindi a circa 20/30 metri dal trattore stesso;
giunti all'incrocio con la strada provinciale 151 il trattore ha iniziato una manovra di svolta a sinistra;
in particolare il trattore ha inserito la freccia per girare a sinistra ed ha impegnato l'incrocio per girare a sinistra;
in particolare il trattore nel girare a sinistra si trovava al centro dell'incrocio con direzione Parete allorquando alle mie spalle è sopraggiunta una Hyundai UC che effettuava una manovra di sorpasso invadendo l'opposta corsia di marcia a velocità sostenuta, che quindi è
andata ad impattare con il trattore sito al centro dell'incrocio; preciso che procedevamo a passo d'uomo in quanto il trattore stava girando ed andava piano;
preciso che a bordo della Hyundai UC c'era un ragazzo alla guida;
preciso che l'impatto si è avuto tra l'angolo destro e la fiancata della Hyundai e il lato sinistro del trattore;
in conseguenza dell'urto il trattore si è girato ribaltandosi…riconosco nei fotogrammi in atti il luogo del sinistro nonché la posizione dei veicoli a seguito del sinistro;
preciso che la Hyundai ha effettuato un sorpasso di varie autovetture che seguivano il trattore ad elevata velocità con la presenza di un divieto di pagina 6 di 13 sorpasso e con una strada a doppio senso con striscia continua;
preciso che il conducente del trattore è
deceduto nell'immediatezza del fatto;
a seguito dell'urto sono intervenuti agenti della Polizia Stradale, nonché i vigili del fuoco i quali sono intervenuti anche al fine di rimuovere il trattore con l'ausilio di un carro attrezzi siccome il trattore non era più marciante (…); successivamente sono stato sentito dagli agenti della
PolStrada.”. Effettivamente il teste ha reso spontanee dichiarazioni agli agenti della P.G. in data 20 luglio 2013
alle ore 01,30 (doc. 5 produzione parte attrice) conformi a quelle rese in sede di escussione, nell'immediatezza dell'evento. Il teste , all'epoca dei fatti Sovrintendente capo della Polizia di Stato, escusso Testimone_2
all'udienza del 23.05.2017 ha confermato la relazione di servizio in atti (doc. n. 6 produzione attore), e i danni subiti dal trattore (…)
La diversa ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa dei convenuti e non ha trovato Parte_1 Pt_2
alcun riscontro probatorio.
La prova testimoniale articolata ed ammessa non è stata espletata. All'udienza del 23.05.2017 al termine della prova di parte attrice, la difesa dei convenuti e si è limitata ad impugnare le Parte_1 Pt_2
dichiarazioni rese dal teste;
sulla richiesta di ammissione di nomina di c.t.u. da parte della difesa di parte attrice, nulla è stato eccepito o richiesto;
avverso l'ordinanza del Giudice di nomina del c.t.u del 23.05.2017, a seguito di riserva, nessuna contestazione o istanza è stata sollevata dai predetti convenuti;
così, all'udienza del
30.06.2017, la difesa dei detti convenuti provvedeva alla nomina di proprio consulente di parte senza nulla eccepire in merito al mancato espletamento della prova.
Infine all'udienza del 05.12.2017 la difesa dei convenuti chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, manifestando in modo inequivocabile di aver rinunciato all'espletamento della prova. Solo in sede di comparsa conclusionale i convenuti hanno richiesto la rimessione della causa in istruttoria per Pt_1
l'espletamento della prova.
Occorre osservare al riguardo che le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, ai sensi dell'art. 157 co 2 c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità
stesse (cfr. Cass Civ. Sez. III sentenza 19942 del 18.07.2008).
Ai sensi dell'art. 157 co 3 c.p.c. la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né
pagina 7 di 13 da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Per quanto innanzi rilevato i convenuti hanno Pt_1
tacitamente rinunciato alla prova, per cui l'istanza dagli stessi avanzata non può trovare accoglimento.
Pertanto, va dichiaratala la esclusiva responsabilità del veicolo Hyundai UC tg. CX888MX di proprietà dei convenuti nella causazione del sinistro, al cui risarcimento dei danni è tenuta, essendo il veicolo non coperto da idonea polizza assicurativa, ex art. 283 co 1 lett. b) D. lgs. 209/2005 la Controparte_2
quale Impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Campania in solido con i predetti convenuti proprietari del veicolo, e . Parte_1 Parte_2
In merito alla quantificazione dei danni, sono da ritenersi condivisibili, e questo giudicante li fa propri,
i risultati della consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. , in quanto frutto di adeguate Persona_2
indagini tecniche e motivata secondo un percorso logico argomentativo immune da vizi o censure.
Il nominato CTU ha rilevato durante l'accesso che lo stesso mezzo risultava non marciante ed ha quantificato il valore commerciale del veicolo in €. 19.000,00 al momento del sinistro. Non merita accoglimento,
invece, la richiesta di condanna al risarcimento del danno da fermo tecnico, pure avanzata dall'attore (…).
Conclusivamente, i convenuti vanno condannati in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore
, della somma di €. 19.000,00, oltre accessori (…). Controparte_1
§§§§§§
Con atto notificato il 26.02.2020 ed iscritto a ruolo il 04.03.2020 e hanno Parte_1 Parte_2
tempestivamente appellato tale sentenza indicando quale data di prima l'11.06.2020 e chiedendo a questa Corte
di accogliere le seguenti richieste: “riformare, per i motivi anzidetti, la sentenza emessa dal giudice di primo grado e pertanto dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda risarcitoria proposta dal sig.
, infondata in fatto ed in diritto, oltre che assolutamente sprovvista di prova nei suoi elementi Controparte_1
essenziali, ovvero, in subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa, presunto al 50%, del conducente il trattore , tg. BH254S, nella causazione del sinistro occorso in data 19.07.2013, in Giugliano in CP_4
Campania, via S. Maria a Cubito, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale 151” con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio e loro attribuzione al difensore antistatario.
Con il proposto appello si è in particolare dedotto che il giudice di primo grado è incorso in un error in iudicando ritenendo accertata la responsabilità esclusiva del conducente della Hyundai UC targata CX 888
MX nella causazione del sinistro in quanto questa non sarebbe desumibile dalle risultanze istruttorie che, in ogni pagina 8 di 13 caso, non consentivano di ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.
Costituendosi in giudizio gli appellanti hanno inoltre prodotto la sentenza n. 6387/2018 del 24.09.2018
con cui il Giudice di Pace di Marano, dopo aver escusso anche i propri testi, a definizione del giudizio risarcitorio proposto in riferimento allo stesso sinistro, così statuiva: “a) dichiara e Parte_1 Parte_2
ugualmente responsabili dell'incidente per cui è causa;
b) condanna la Controparte_1 Controparte_9
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S…al pagamento in favore di e
[...] Parte_1 Pt_2
della complessiva somma - già determinata nella misura del 50% - di € 4.500,00 per le causali
[...]
specificate in parte motiva per risarcimento del danno oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza (art. 1282 c.c.); condanna, altresì, la in persona del legale Controparte_10
rappresentante p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in…”.
In data 22.05.2020, ossia nel rispetto dei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 166 e 343
c.p.c., si è tempestivamente costituita la che, prestando adesione all'appello proposto da Controparte_2
ha lamentato a sua volta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado Parte_5
attribuendo al conducente dell'auto una responsabilità esclusiva non provata sulla base dell'istruttoria condotta con conseguente formulazione delle seguenti conclusioni: “si voglia riformare il primo decisum statuendo l'esclusiva responsabilità del conducente la trattrice agricola del con rigetto dell'originaria domanda CP_1
ovvero, in via gradata, l'applicazione del principio ex art. 2054 II c.c. Riforma del regolo delle spese di primo grado con vittoria di spese e competenze oltre oneri fiscali del doppio grado o compensazione”.
In data 28.06.2021 si è infine costituito anche che ha chiesto di dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da e ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., perché privo di Parte_1 Pt_2
una ragionevole probabilità di accoglimento, o in subordine di rigettarlo. Il ha inoltre eccepito CP_1
l'inammissibilità delle richieste avanzate dall'impresa designata con la comparsa di risposta stante la mancata proposizione di un autonomo appello entro il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Quanto poi alla sentenza resa tra le stesse parti ed in riferimento allo stesso sinistro dal Giudice
di Pace di Marano, il comparente ha dedotto di averla appellata e che, di conseguenza, la stessa non poteva avere alcuna influenza sull'esito della presente lite trattandosi di una pronunzia allo stato non definitiva.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai pagina 9 di 13 sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
§§§§§§
Preliminarmente va evidenziato come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una ragionevole probabilità
di accoglimento dello stesso, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1 c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c. e prima di dare ingresso alla trattazione. In ipotesi di compimento di dette verifiche con rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità resta dunque definitivamente preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, risulterebbe affetta da nullità
per violazione della legge processuale (cfr.. così cass. n. 10409/2020 e cass. n. 4696/2016).
Sempre in via preliminare va poi dato atto che la , pur non dichiarandolo Controparte_2
formalmente, ha di fatto proposto un appello incidentale sviluppando censure analoghe a quelle svolte dagli appellanti principali sulla cui scorta ha chiesto a sua volta di riformare la sentenza di primo grado rigettando la domanda del o, in subordine, accogliendola in misura ridotta in applicazione dell'art. 2054 co. 2 c.c. CP_1
Detta appello incidentale, contrariamente a quanto asserito dal , è tempestivo non dovendo CP_1
essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado previsto, a pena di decadenza, per il solo appello principale. L'art. 343 c.p.c., dal titolo “Modo e termine dell'appello incidentale”,
nel suo primo comma stabilisce, infatti, che: “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166”.
Va infine dato atto che il difensore degli appellanti principali, in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 04.01.2023, ha prodotto l'ordinanza adottata il 18.02.2021 con cui il giudice dr.ssa Rosaria Gatti della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello n. 3559/2019 R.G. proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Marano.
Sempre in allegato a tali note, è stata inoltre prodotta l'istanza dell'avv. Stefano Puca sulla cui scorta veniva pronunciata l'ordinanza di estinzione e che così recita: “1) Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec allo scrivente difensore, che qui si abbia per integralmente riportato e trascritto…il sig. CP_1
pagina 10 di 13 proponeva appello avverso la sentenza n. 6387/2018 resa dal Giudice di Pace di Marano di Napoli, CP_1
Avv. Emilia Palma, R.G.N. 3414/2014. 2) Si costituivano in giudizio, a mezzo del sottoscritto avvocato, i sig.ri e , depositando apposita comparsa di costituzione e risposta. 3) A scioglimento della Parte_1 Parte_2
riserva di cui all'udienza del 13.06.2019, l'On.le Giudice, vista la dichiarazione con cui si comunicava il decesso dell'avv. , dichiarava il processo interrotto con ordinanza del 31.08.2019. 4) Ad oggi, CP_11
nonostante l'ampio decorso del termine di legge, il processo de quo non è stato riassunto, con conseguente estinzione ope legis. Tanto premesso, Voglia l'On.le Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice designato,
dr.ssa Rosaria Gatti, accertare l'estinzione del processo de quo, con tutte le conseguenze di legge, ivi compreso il passaggio in giudicato della gravata sentenza, autorizzando altresì le odierne parti appellate, sig.ri Pt_1
e , al ritiro della relativa produzione di parte”.
[...] Parte_2
A fronte di tali produzioni documentali la difesa del nulla ha replicato benché gli appellanti CP_1
principali, nel precisare le proprie conclusioni con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate il
10.03.2025, abbiano specificamente dedotto che “il giudizio istaurato dagli odierni appellanti dinanzi al G.D.P.
di Marano di Napoli dott.ssa Palma, rubricato con R.G.N. 3413/2014 per il risarcimento dei danni riportati dal veicolo tipo Hyundai UC tg. CX888MX, si è concluso con sentenza definitiva statuente il concorso di colpa tra le parti e, pertanto, l'appello proposto non potrà che essere accolto”.
In forza di tale sentenza, ormai definitiva, risulta pertanto accertato, con efficacia di giudicato tanto per gli appellanti quanto per l'appellato, che del sinistro per cui è lite sono responsabili in ugual misura i conducenti di entrambi i veicoli venuti in collisione.
L'art. 338 c.p.c., dal titolo “Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione”, stabilisce - infatti
- che “L'estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo
395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto” (circostanza che, nel caso di specie, non risulta né
documentata né addotta). Il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace è, del resto, una logica conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione in quanto l'estinzione, ai sensi dell'art. 310
c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, con conseguente effetto preclusivo del potere delle parti di chiedere al giudice una diversa decisione sulla stessa controversia. È inoltre indubitabile che l'anzidetta pronuncia, resa tra le stesse parti in relazione al medesimo pagina 11 di 13 sinistro, sia destinata a far stato anche nella presente sede.
Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde infatti alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (così, da ultimo, Cass. n. 12761/2018 sulla falsariga di Cass. S.U. n. 226/2001).
In parziale riforma della sentenza impugnata, facendo applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c. che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore, e l'impresa designata, in Parte_1 Parte_2
solido tra loro, vanno dunque condannati al risarcimento della metà del danno cagionato al trattore di proprietà di che, senza alcuna impugnazione sul punto, è stato liquidato in € 19.000,00 oltre interessi Controparte_1
legali e rivalutazione monetaria dal fatto, ossia al pagamento di € 9.500,00 oltre accessori.
e l'impresa designata, dal momento che l'accoglimento della domanda Parte_1 Parte_2
risarcitoria persiste nonostante la riduzione del quantum debeatur, vanno infine condannati al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da che si liquidano come da dispositivo con Controparte_1
riconoscimento dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore da € 5.201,00 a
€ 26.000,00 e con distrazione della somma in favore dell'avv. Antonio Principato per dichiarato anticipo.
L'individuazione della parte soccombente, ai fini della condanna alle spese, deve infatti essere operata in considerazione dell'esito finale della controversia, sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che possa rilevare l'esito di una particolare fase del processo.
Il criterio della soccombenza, al fine di determinare l'onere delle spese processuali, non è in altri termini destinato a frazionarsi secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (per tal consolidato principio cfr. ex multis cass. n. 12082/1995, cass. n. 84/1997, cass. n. 4778/2004, cass. n. 19880/2011, cass. n. 6369/2013, cass. n. 13356/2021, etc.).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
pagina 12 di 13 1) Accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2286/2019
pubblicata il 13.08.2019 e per l'effetto, in parziale riforma di tale pronunzia, condanna in solido Parte_1
e la , in qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Parte_2 Controparte_2
F.G.V.S., al pagamento in favore di della minor somma di € 9.500,00 oltre rivalutazione di Controparte_1
tale importo secondo indici Istat dal 19.07.2013 alla data della presente pronuncia, ed interessi legali sulla somma iniziale, di anno in anno rivalutata, sempre a decorrere dal 19.07.2013.
2) Condanna in solido e la , quale impresa designata alla Parte_1 Parte_2 Controparte_2
gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da CP_1
che si liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in
[...]
misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo quanto liquidato in favore dell'avv.
Antonio Principato.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 03.07.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_12
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