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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 29 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1632/2022 R.G. Lavoro (a cui vi è stato riunito n.
RG. 2347/2022)
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Floriana Taccone e dall'Avv. Pasquale Sorriento e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Dante n. 31, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona del legale rappr.te p.t., rapp.ta e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Stefano Romeo e con questo elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasquale Giaquinto in Rotondi (AV), Strada Statale Appia n. 13, giusta mandato in atti;
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappr.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Meo e con questo elett.te domiciliata in Avellino, alla via Maffucci n. 12, giusta mandato in atti;
Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappr.te p.t., rapp.ta e difesa CP_3 P.IVA_3 dall'Avv. Silvio Garofalo e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via
Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi in atti, successivamente riuniti, la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220220000705167000
1 notificata in data 11.04.2022 per la somma di €#18.943,03#
(diciottomilanovecentoquarantatre,03) a titolo di contributi per gli anni dal 1998 al 2018, e la cartella di pagamento n. 01220210004138912000 notificata in data
10.06.2022 per la somma di €#4.448,27# (quattromilaquattrocentoquarantotto,27)
a titolo di contributi anno 2015. I resistenti si sono costituiti. CP_ In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' evocato nel giudizio recante rg. 2347/2022. I contributi richiesti con la cartella di pagamento riguardano esclusivamente . CP_1
Le eccezioni afferenti la mancanza e/o carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, violazione del diritto di difesa, l'omessa indicazione dei criteri di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale sono inammissibili, perché proposte oltre i venti giorni di cui all'art. 617 cpc.
Un “orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validita' della stessa, cioe' delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito…”. Ritenuto quindi che l'orientamento dovesse essere ribadito onde individuare i rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento notificata per il recupero delle spese di giustizia (oggetto anche del presente giudizio), nella sentenza appena citata si e' affermato il seguente principio di diritto: “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, l'opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma dell'atto esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale – e' prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale,…” (Cass. 3707 del 25 febbraio
2016).
Le cartelle sono state notificate in data 11.04.2022 e in data 10.06.2022, ed i ricorsi i depositati in data 20.05.2022 e in data 20.07.2022.
Nel merito, la pretesa contributiva ha pacificamente ad oggetto la ordinaria contribuzione per gli anni 2007, 2012, e dal 2015 in poi, e, per gli anni 1998,
1999, 2000, 2002 e da 2008 a 2011 la sola contribuzione integrativa.
2 Non sono richiesti gli anni 2001, 2004, 2012, 2013, 2014.
L'eccezione di prescrizione è solo parzialmente fondata.
La prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass.
27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass.
10273/2021; Cass. 17970/2022).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge
1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass.
24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022).
Per regola generale, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione va individuato nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei contributi (e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa) e, quindi, dal 16 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento. Non vi sono allegazioni in senso contrario dalle parti.
Inarcassa allega l'interruzione del decorso del termine di prescrizione con una serie di solleciti e diffide di pagamento, notificate, così nella memoria di costituzione, in data 26.7.2004, 10.8.2004, 09.12.2006, 09.01.2008,
16.12.2008,07.01.2013, 08.04.2013, e a mezzo pec in data 17.05.2016
29.06.2018, 29.05.2019, 24.02.2021 e 01.07.2021. Con specifico riferimento al credito anno 2015 (cartella n. 01220210004138912000) vi sono anche le notifiche del 22.11.2017 e del 02.12.2019.
3 La regolarità delle notifiche, analiticamente indicate nella memoria di costituzione
, non è oggetto di contestazione da parte opponente, e quindi è pacifica. CP_1
Sulla base di quanto detto, alla data del 26.7.2004 era già prescritto il credito anno
1998. Per tutti gli altri, la prescrizione è stata validamente interrotta negli anni.
Parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Il ricorrente è stato iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino dal
01/01/1969, continuativamente, ed il dato è pacifico. Sostiene di essere stato titolare di partita iva individuale attiva dal 29.05.2002 al 31.12.2016, dal
01/02/2014 al 31/12/2017, e dallo 01.08.2018 al 31.7.2018.
Inarcassa afferma che il è stato invece titolare di partita Iva fino a Pt_1
gennaio 2023, e che in data 05.02.2013 il si è iscritto volontariamente Pt_1
alla Cassa, dato questo confermato dalla domanda prodotta e comunque ancora una volta non contestato e quindi pacificamente ammesso.
Ciò premesso, la contribuzione che viene chiesta è, come già rilevato, quella la ordinaria per gli anni 2007, 2012, e dal 2015 in poi, mentre per gli anni 1998,
1999, 2000, 2002 e da 2008 a 2011 l'oggetto è la sola contribuzione integrativa.
Secondo le disposizioni di legge, di statuto e di regolamento della (Art. 7 Pt_3 dello Statuto che richiama l'art. 21 della l. n. 61/81), l'iscrizione all'albo professionale determina l'obbligo di addebito al committente del contributo integrativo, ossia di rivalsa contributiva, e di suo versamento anche in caso di mancato pagamento da parte del cliente.
Il contributo integrativo è dovuto, da parte del soggetto che esercita la professione di ingegnere ed è iscritto al relativo albo professione, per il solo fatto dell'iscrizione stessa, giacché, come noto, il contributo integrativo risulta diretto a finanziare la previdenza di categoria ed è espressione di un dovere solidaristico nell'ambito del settore professionale.
Si tratta di obbligo ricollegato non già all'appartenenza al regime previdenziale di categoria, ma alla stessa appartenenza all'ordine professionale, derivando non dall'iscrizione ad ma dall'iscrizione all'albo. CP_1
CP_ In fatto che, poi, il ricorrente sia iscritto anche alla gestione separata dall'anno 1996 non determina alcuna incompatibilità tra le due forme di previdenza.
A tal proposito, “I liberi professionisti (nella specie, architetto) non iscritti obbligatoriamente alla cassa di previdenza categoriale, alla quale hanno versato
4 esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, hanno
CP_ l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l' (Cass. civile, sez. lav.,
21/12/2018, n. 33313). “L'architetto libero professionista è tenuto ad iscriversi alla CP_ Gestione separata e a versare alla stessa i contributi previdenziali relativi all'esercizio dell'attività professionale, qualora versi alla propria Cassa previdenziale solo la contribuzione integrativa, in quanto quest'ultima, secondo la ratio dell' art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335 , non è suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”
(Cass. civile, sez. lav., 18/12/2017, n. 30345).
A questi fini quindi, è irrilevante che vi sia stata titolarità della partita Iva.
Per gli anni 2007, 2012 e 2015 viene richiesta la contribuzione ordinaria.
Per gli anni 2007 e 2012 il ricorrente è stato titolare di partita Iva, e questo lascia presumere lo svolgimento di attività.
.... "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria." (cfr. Cass. n. 9006/01 e Cass. n. 6625/96; da ultimo Cass.
Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14187).
Nell'anno 2015 il ricorrente era iscritto ad . CP_1
Tanto determina anche la sussistenza dell'obbligo di contribuzione ordinaria per quegli anni.
Infine, quanto i rilievi di cui al punto n. II del ricorso introduttivo non comprendono la specifica contestazione die conteggi, e sono quindi inammissibili.
Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato che e di , ciascuno per quanto di CP_1 Parte_2
ragione, non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per i crediti riferiti all'anno contributivo 1998, e di cui alla cartella Parte_1
di pagamento n. 01220220000705167000. Per il resto il ricorso va rigettato.
5 Nel rapporto processuale tra ricorrente e soggetti legittimati al giudizio le spese di lite vanni compensate per un quinto, e va condannato al Parte_1
pagamento a favore di per e di dei CP_1 Parte_2
restanti quattro quinti, che, ai sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.981,60# (duemilanovecentottantuno, 60) a favore di ciascuno dei resistenti #, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili. va altresì condannato al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
CP_
spese che, secondo i medesimi criteri, vanno liquidate in €#886#
(ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1632/2022 vertente tra nei confronti di Parte_1
CP_
, ed ogni contraria istanza, CP_1 Parte_2
eccezione e deduzione respinta così decide: CP_ 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di
2) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che
[...]
e , ciascuno per quanto di ragione, non hanno Parte_2 CP_1
diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per i Parte_1 crediti riferiti all'anno contributivo 1998, e di cui alla cartella di pagamento n.
01220220000705167000;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa le spese di lite per un quinto nel rapporto processuale tra Pt_1
e e di , e condanna
[...] CP_1 Parte_2 Pt_1
al pagamento a favore di e di
[...] CP_1 Parte_2
dei restanti quattro quinti, che liquida nella somma di €#2.981,60#
(duemilanovecentottantuno, 60) a favore di ciascuno, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili;
CP_ 5) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite, che Parte_1 liquida nella somma di €#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 29 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 29 maggio 2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1632/2022 R.G. Lavoro (a cui vi è stato riunito n.
RG. 2347/2022)
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Floriana Taccone e dall'Avv. Pasquale Sorriento e con questi elett.te domiciliato in Avellino, alla via Dante n. 31, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , in persona del legale rappr.te p.t., rapp.ta e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Stefano Romeo e con questo elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pasquale Giaquinto in Rotondi (AV), Strada Statale Appia n. 13, giusta mandato in atti;
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del legale rappr.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Meo e con questo elett.te domiciliata in Avellino, alla via Maffucci n. 12, giusta mandato in atti;
Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappr.te p.t., rapp.ta e difesa CP_3 P.IVA_3 dall'Avv. Silvio Garofalo e con questo elett.te domiciliato in Avellino, alla via
Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi in atti, successivamente riuniti, la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220220000705167000
1 notificata in data 11.04.2022 per la somma di €#18.943,03#
(diciottomilanovecentoquarantatre,03) a titolo di contributi per gli anni dal 1998 al 2018, e la cartella di pagamento n. 01220210004138912000 notificata in data
10.06.2022 per la somma di €#4.448,27# (quattromilaquattrocentoquarantotto,27)
a titolo di contributi anno 2015. I resistenti si sono costituiti. CP_ In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' evocato nel giudizio recante rg. 2347/2022. I contributi richiesti con la cartella di pagamento riguardano esclusivamente . CP_1
Le eccezioni afferenti la mancanza e/o carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n. 212/2000 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, violazione del diritto di difesa, l'omessa indicazione dei criteri di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale sono inammissibili, perché proposte oltre i venti giorni di cui all'art. 617 cpc.
Un “orientamento oramai consolidato ascrive al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale, in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validita' della stessa, cioe' delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito…”. Ritenuto quindi che l'orientamento dovesse essere ribadito onde individuare i rimedi esperibili avverso la cartella di pagamento notificata per il recupero delle spese di giustizia (oggetto anche del presente giudizio), nella sentenza appena citata si e' affermato il seguente principio di diritto: “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie, di cui al D.Lgs. n. 46 del
1999, l'opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma dell'atto esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione della cartella esattoriale – e' prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione della cartella esattoriale,…” (Cass. 3707 del 25 febbraio
2016).
Le cartelle sono state notificate in data 11.04.2022 e in data 10.06.2022, ed i ricorsi i depositati in data 20.05.2022 e in data 20.07.2022.
Nel merito, la pretesa contributiva ha pacificamente ad oggetto la ordinaria contribuzione per gli anni 2007, 2012, e dal 2015 in poi, e, per gli anni 1998,
1999, 2000, 2002 e da 2008 a 2011 la sola contribuzione integrativa.
2 Non sono richiesti gli anni 2001, 2004, 2012, 2013, 2014.
L'eccezione di prescrizione è solo parzialmente fondata.
La prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass.
27950/2018; Cass. 19403/2019; Cass. 1557/2020). Infatti, l'elemento costitutivo dell'obbligazione contributiva consiste nella produzione di un certo reddito da parte dell'obbligato. Invece, la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza che non costituisce il presupposto del credito contributivo (Cass.
10273/2021; Cass. 17970/2022).
La legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge
1155/1936). I termini del versamento dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dai suddetti enti sono gli stessi previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (art. 18 c. 4 d. lgs. 241/1997). Tali termini possono essere modificati da un DPCM tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili di imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione (art. 12 c. 5 d. lgs. 241/1997). Il DPCM trova fondamento normativo nel d. lgs. 241/1997 e ne integra le previsioni, esso ha natura regolamentare ed assume rango di fonte normativa (Cass. 17970/2022; Cass.
24047/2022; Cass. 22336/2022; Cass. 21816/2022).
Per regola generale, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione va individuato nel giorno di scadenza del termine per il pagamento dei contributi (e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa) e, quindi, dal 16 giugno dell'anno solare successivo a quello di riferimento. Non vi sono allegazioni in senso contrario dalle parti.
Inarcassa allega l'interruzione del decorso del termine di prescrizione con una serie di solleciti e diffide di pagamento, notificate, così nella memoria di costituzione, in data 26.7.2004, 10.8.2004, 09.12.2006, 09.01.2008,
16.12.2008,07.01.2013, 08.04.2013, e a mezzo pec in data 17.05.2016
29.06.2018, 29.05.2019, 24.02.2021 e 01.07.2021. Con specifico riferimento al credito anno 2015 (cartella n. 01220210004138912000) vi sono anche le notifiche del 22.11.2017 e del 02.12.2019.
3 La regolarità delle notifiche, analiticamente indicate nella memoria di costituzione
, non è oggetto di contestazione da parte opponente, e quindi è pacifica. CP_1
Sulla base di quanto detto, alla data del 26.7.2004 era già prescritto il credito anno
1998. Per tutti gli altri, la prescrizione è stata validamente interrotta negli anni.
Parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Il ricorrente è stato iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino dal
01/01/1969, continuativamente, ed il dato è pacifico. Sostiene di essere stato titolare di partita iva individuale attiva dal 29.05.2002 al 31.12.2016, dal
01/02/2014 al 31/12/2017, e dallo 01.08.2018 al 31.7.2018.
Inarcassa afferma che il è stato invece titolare di partita Iva fino a Pt_1
gennaio 2023, e che in data 05.02.2013 il si è iscritto volontariamente Pt_1
alla Cassa, dato questo confermato dalla domanda prodotta e comunque ancora una volta non contestato e quindi pacificamente ammesso.
Ciò premesso, la contribuzione che viene chiesta è, come già rilevato, quella la ordinaria per gli anni 2007, 2012, e dal 2015 in poi, mentre per gli anni 1998,
1999, 2000, 2002 e da 2008 a 2011 l'oggetto è la sola contribuzione integrativa.
Secondo le disposizioni di legge, di statuto e di regolamento della (Art. 7 Pt_3 dello Statuto che richiama l'art. 21 della l. n. 61/81), l'iscrizione all'albo professionale determina l'obbligo di addebito al committente del contributo integrativo, ossia di rivalsa contributiva, e di suo versamento anche in caso di mancato pagamento da parte del cliente.
Il contributo integrativo è dovuto, da parte del soggetto che esercita la professione di ingegnere ed è iscritto al relativo albo professione, per il solo fatto dell'iscrizione stessa, giacché, come noto, il contributo integrativo risulta diretto a finanziare la previdenza di categoria ed è espressione di un dovere solidaristico nell'ambito del settore professionale.
Si tratta di obbligo ricollegato non già all'appartenenza al regime previdenziale di categoria, ma alla stessa appartenenza all'ordine professionale, derivando non dall'iscrizione ad ma dall'iscrizione all'albo. CP_1
CP_ In fatto che, poi, il ricorrente sia iscritto anche alla gestione separata dall'anno 1996 non determina alcuna incompatibilità tra le due forme di previdenza.
A tal proposito, “I liberi professionisti (nella specie, architetto) non iscritti obbligatoriamente alla cassa di previdenza categoriale, alla quale hanno versato
4 esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, hanno
CP_ l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l' (Cass. civile, sez. lav.,
21/12/2018, n. 33313). “L'architetto libero professionista è tenuto ad iscriversi alla CP_ Gestione separata e a versare alla stessa i contributi previdenziali relativi all'esercizio dell'attività professionale, qualora versi alla propria Cassa previdenziale solo la contribuzione integrativa, in quanto quest'ultima, secondo la ratio dell' art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335 , non è suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”
(Cass. civile, sez. lav., 18/12/2017, n. 30345).
A questi fini quindi, è irrilevante che vi sia stata titolarità della partita Iva.
Per gli anni 2007, 2012 e 2015 viene richiesta la contribuzione ordinaria.
Per gli anni 2007 e 2012 il ricorrente è stato titolare di partita Iva, e questo lascia presumere lo svolgimento di attività.
.... "In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria." (cfr. Cass. n. 9006/01 e Cass. n. 6625/96; da ultimo Cass.
Ordinanza 24 maggio 2021, n. 14187).
Nell'anno 2015 il ricorrente era iscritto ad . CP_1
Tanto determina anche la sussistenza dell'obbligo di contribuzione ordinaria per quegli anni.
Infine, quanto i rilievi di cui al punto n. II del ricorso introduttivo non comprendono la specifica contestazione die conteggi, e sono quindi inammissibili.
Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato che e di , ciascuno per quanto di CP_1 Parte_2
ragione, non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per i crediti riferiti all'anno contributivo 1998, e di cui alla cartella Parte_1
di pagamento n. 01220220000705167000. Per il resto il ricorso va rigettato.
5 Nel rapporto processuale tra ricorrente e soggetti legittimati al giudizio le spese di lite vanni compensate per un quinto, e va condannato al Parte_1
pagamento a favore di per e di dei CP_1 Parte_2
restanti quattro quinti, che, ai sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.981,60# (duemilanovecentottantuno, 60) a favore di ciascuno dei resistenti #, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili. va altresì condannato al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
CP_
spese che, secondo i medesimi criteri, vanno liquidate in €#886#
(ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1632/2022 vertente tra nei confronti di Parte_1
CP_
, ed ogni contraria istanza, CP_1 Parte_2
eccezione e deduzione respinta così decide: CP_ 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di
2) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che
[...]
e , ciascuno per quanto di ragione, non hanno Parte_2 CP_1
diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per i Parte_1 crediti riferiti all'anno contributivo 1998, e di cui alla cartella di pagamento n.
01220220000705167000;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa le spese di lite per un quinto nel rapporto processuale tra Pt_1
e e di , e condanna
[...] CP_1 Parte_2 Pt_1
al pagamento a favore di e di
[...] CP_1 Parte_2
dei restanti quattro quinti, che liquida nella somma di €#2.981,60#
(duemilanovecentottantuno, 60) a favore di ciascuno, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili;
CP_ 5) Condanna al pagamento a favore di delle spese di lite, che Parte_1 liquida nella somma di €#886# (ottocentottantasei), oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 29 maggio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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